TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1836/2014
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1836/2014 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23/01/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., P.Iva: , elettivamente domiciliata in Melfi (PZ), alla P.IVA_1
Piazza Cavour, n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Carmen Antonella NATALE,
c.f.: dalla quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti C.F._1
a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Villa d'Agri (PZ), alla Piazza T. C.F._2
Morlino, n. 13, presso lo studio dell'avv. Nino R. VENECE, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine C.F._3
del ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposto -
E CON
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP C.F._4
elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via del Gallitello, n. 47, presso lo studio
1 dell'avv. Mariano COLUCCI, c.f.: , dal quale è rappresentato C.F._5
e difeso come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- Terzo chiamato in causa -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 505/2014 emesso in data 20.05.2014 dal
Tribunale di Potenza (Proc. n. 1338/2014 R.G.);
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * * * * *
FATTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 505/2014, emesso in data 20.05.2014 dal Tribunale di Potenza, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposto della somma di € 53.681,28, oltre interessi di mora, spese e competenze legali, per compensi relativi a prestazioni professionali per la progettazione strutturale di due complessi residenziali nel Comune di
Potenza, come da parcella con visto di congruità da parte dell'Ordine degli Ingegneri di
Potenza.
La società opponente ha rilevato la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione in giudizio da parte dell'ing. della prova scritta riguardante il Controparte_1 conferimento dell'incarico. Ha precisato, ad ogni modo, di non aver mai chiesto a quest'ultimo di impegnarsi in qualche attività relativa alla progettazione degli immobili in questione, ma di aver sottoscritto in data 27.07.2009 un disciplinare di incarico professionale con l'ing. CP
Avendo lasciato a quest'ultimo la facoltà di avvalersi di collaboratori e consulenti senza ulteriori spese per la committente, la ha chiesto Parte_2
preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa dello stesso ing. CP
al fine di essere garantita e manlevata in caso di accertamento positivo della sussistenza della pretesa creditoria dell'opposto, ferma restando la richiesta di accoglimento, nel merito, dell'opposizione con annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2014, si è costituito in giudizio l'ing. ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 505/2014.
Rispetto all'eccezione di carenza di prova scritta, ha evidenziato che il conferimento di un incarico professionale può avvenire anche in forma orale o attraverso un comportamento concludente di accettazione dell'attività svolta.
2 Ha precisato, ad ogni modo, che la domanda di ingiunzione di pagamento è stata proposta sulla base della parcella vidimata dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza e che, comunque, il deposito in giudizio degli elaborati progettuali dimostrerebbe il conferimento dell'incarico di progettazione da parte della e Parte_2
l'attività da lui effettivamente svolta in aggiunta a quella dell'ing. CP
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2014, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, ing. il quale si è costituito in giudizio con CP
comparsa depositata in data 17.09.2015.
Ha sostenuto di aver provveduto da solo alla progettazione strutturale dei due edifici destinati a civile abitazione vista la propria esperienza nel settore delle costruzioni con tecniche innovative per l'isolamento sismico alla base e, infatti, i modelli e gli elaborati grafici porterebbero l'indicazione di codici di calcolo di sua esclusiva proprietà.
Ha ritenuto, comunque, inammissibile la chiamata in causa giacché la domanda dell'ing.
sarebbe stata rivolta direttamente alla CP_1 Parte_2
sulla base di un diverso e distinto rapporto di collaborazione tra di loro.
Ha aggiunto, comunque, che l'opposto non avrebbe svolto alcuna attività professionale, neanche come suo collaboratore ai fini della progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione dei due edifici situati nel Comune di Potenza.
La firma dell'ing. sui progetti di costruzione sarebbe stata apposta soltanto per CP_1
fini curriculari.
Infine, ribadendo l'impossibilità di estendere a lui le domande proposte dall'opposto nei confronti della società opponente, ha anche segnalato la prescrizione delle pretese creditorie dell'opposto atteso che sarebbero decorsi i termini per esercitare i relativi diritti rispetto al momento di espletamento del presunto incarico.
Pertanto, l'ing. ha chiesto, in via preliminare, l'estromissione della sua CP posizione dal presente giudizio e, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta dall'ing. e, comunque, la prescrizione della relativa pretesa CP_1
creditoria.
All'udienza del 23.03.2016, su richiesta delle parti, il Giudice designato ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., cui ha fatto seguito il deposito delle relative memorie delle parti con precisazione delle domande e con formulazione delle rispettive richieste istruttorie.
L'opposto ha indicato di voler estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa al fine di ottenere la condanna al pagamento del compenso professionale anche da
3 parte sua, in via esclusiva o in solido con la Parte_2
Invece, quest'ultima ha ribadito di non aver affidato alcun incarico all'opposto e, inoltre, ha segnalato l'annullamento in sede di autotutela da parte dell'Ordine degli Ingegneri di
Potenza del visto apposto precedentemente sulla parcella dell'ing. , circostanza CP_1
confermata anche nelle memorie del terzo chiamato in causa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza 14.12.2016, il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale sia dell'ing. che del legale rappresentante della CP
reso da entrambi all'udienza del 9.02.2018. Parte_2
Successivamente, all'esito degli interrogatori, sono state ammesse le richieste di prova testimoniale formulate dall'opponente e dal terzo chiamato in causa e le prove contrarie.
Alle udienze del 18.10.2019 e del 28.06.2023 sono stati escussi rispettivamente il sig. ed il sig. Persona_1 Persona_2
Mutato medio tempore il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno ripercorso le argomentazioni difensive formulate in corso di causa, soffermandosi anche su quanto emerso con l'assunzione delle prove, e si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Come anticipato in premessa, la ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2014 emesso dal Tribunale di Potenza in favore dell'ing. sostenendo di non aver affidato alcun incarico a Controparte_1 quest'ultimo per la progettazione strutturale di due edifici del “Complesso residenziale
Domus Giocoli - Comparto 1, lotti 18 e 19” nel Comune di Potenza, ma soltanto all'ing.
come documentato dal disciplinare di incarico professionale sottoscritto in CP
data 27.07.2009.
Ciò nonostante, tenuto conto della previsione inserita nel contratto stipulato con l'ing. che consentiva a quest'ultimo di avvalersi eventualmente di collaboratori e CP consulenti senza ulteriori spese per la committente, l'opponente ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa del medesimo professionista al fine di essere manlevata da un eventuale accertamento positivo in merito alla sussistenza delle pretese creditorie dell'opposto.
Ebbene, il terzo chiamato ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della chiamata in causa nella misura in cui l'ing. avrebbe chiesto l'ingiunzione di pagamento per CP_1
4 crediti derivanti dal presunto incarico conferitogli direttamente dalla
[...]
e, quindi, il giudizio verterebbe sull'accertamento di un diverso Parte_2
rapporto contrattuale.
Ha ritenuto, inoltre, altrettanto inammissibile l'estensione della domanda rivendicata dall'opposto con il deposito della memoria n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c. ed ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
Ed invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente è nella sostanza parte convenuta e, nell'ipotesi in cui ritenga di dover estendere il giudizio ad un terzo soggetto, deve chiedere l'autorizzazione al giudice.
Nella presente vicenda processuale, quindi, il giudice ha esercitato il potere di autorizzazione accogliendo l'istanza dell'opponente a seguito della disamina sul possibile coinvolgimento dell'ing. nella controversia. CP
Sul solco di questa valutazione, in effetti, non risulta condivisibile l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa formulata dalla difesa del terzo sull'asserita diversità dei rapporti contrattuali in gioco e basata sulla distinzione tra incarichi conferiti dalla Parte_2
L'opponente ha legittimante ritenuto di estendere la causa e, quindi, la pretesa dell'ing. nei confronti dell'ing. al fine di tutelare i propri interessi Controparte_1 CP ed ha potuto giustificare tale scelta per l'esistenza della previsione contrattuale inserita nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 27.07.2009, grazie alla quale era stata riconosciuta la facoltà al tecnico incaricato di avvalersi dell'apporto di altri professionisti ma senza un aggravamento economico per la società committente.
Di conseguenza, la chiamata in causa ha trovato giustificazione per poter accertare l'esatta collocazione della presunta prestazione professionale dell'ing. in un contesto di CP_1
rapporti giuridici collegati.
Rispetto alla contestata estensione della domanda richiesta dall'opposto con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c., VI comma, va precisato che nemmeno si è al cospetto di una pretesa nuova ed autonoma per causa petendi e petitum.
Può trovare, infatti, applicazione anche per la presente controversia il principio generale espresso dalla Cassazione in base al quale “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
5 l'allungamento dei tempi processuali” (Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza n. 12310 del 15.06.2015).
2 - Nel merito, si ritiene che l'opposto non abbia fornito prova dell'attività svolta per la progettazione dei due complessi residenziali o, quantomeno, non abbia dimostrato in concreto in che termini si sia svolta la collaborazione con l'ing. CP
In particolare, l'analisi della documentazione prodotta in giudizio e delle risultanze dell'istruttoria svolta in corso di causa non consente di accertare i fatti secondo la ricostruzione esposta dall'ing. sebbene quest'ultimo abbia fornito Controparte_1
alcuni elementi probatori, tuttavia solo parziali.
L'opposto, infatti, ha depositato gli elaborati tecnici su cui è apposta sia la sua firma che quella dell'ing. Questa circostanza non è stata oggetto di contestazione né in sede CP di interrogatorio formale, né attraverso l'escussione dei testimoni citati.
Tuttavia, l'ing. non ha fornito la prova di aver ricevuto il conferimento CP_1 dell'incarico di progettazione direttamente dalla Parte_2
[...
contrariamente a quanto prospettato sia al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (seppure con successiva richiesta di estensione della domanda al terzo chiamato in causa).
L'apposizione della propria firma sugli elaborati progettuali e sugli atti di deposito presso gli Uffici competenti, per quanto non sia oggetto di contestazione, non prova che la abbia conferito un incarico tecnico anche Parte_2 all'ing. , in aggiunta al conferimento dato in forma scritta all'Ing. con CP_1 CP
disciplinare sottoscritto in data 27.07.2009.
Ed invero, l'opponente ha messo in evidenza che nel disciplinare di conferimento dell'incarico all'ing. era stata prevista la facoltà per quest'ultimo di avvalersi CP
di collaboratori e consulenti senza ulteriori spese per la committente, per cui l'eventuale attività svolta dall'ing. andrebbe collegata a questa previsione contrattuale. CP_1
Del resto, nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della sig. , Parte_2 Parte_3
non ha confermato le circostanze indicate nella memoria 2° termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata dall'Ing. , nel senso che ha negato il conferimento CP_1 dell'incarico in favore di quest'ultimo, salvo confermare la presenza della sua sottoscrizione sugli elaborati progettuali.
Anche attraverso l'escussione dei testimoni è stata confermata l'apposizione della firma da parte dell'ing. sulla documentazione tecnica e sulla nota di deposito agli CP_1
6 Uffici competenti, ma dalle dichiarazioni rese non è emerso alcun elemento che possa provare il conferimento dell'incarico da parte della società opponente.
All'udienza del 18.10.2019, infatti, il testimone Ing. rispetto ai capitoli Persona_1
di prova indicati dalla difesa della società opponente, ha dichiarato di aver ricoperto il ruolo di Direttore dei lavori con riferimento ai lavori di costruzione dei due edifici residenziali e di aver “avuto rapporti ed incontri solo ed esclusivamente con l'Ing. CP
. Ha confermato anche che normalmente il conferimento di incarichi da parte della
[...] avveniva “solo ed esclusivamente a mezzo di Parte_2 sottoscrizione del relativo disciplinare di conferimento incarico”.
Inoltre, rispondendo alle circostanze di prova articolate dal terzo chiamato in causa, ha precisato di non aver avuto contatti con l'ing. durante lo svolgimento dei lavori CP_1
e di aver saputo, per quanto di sua conoscenza, che soltanto l'ing. avesse ricevuto CP
incarico per la progettazione strutturale dalla Parte_2
Ha specificato, ad ogni modo, di aver visto su alcuni elaborati strutturali la firma apposta dall'Ing. e di aver conosciuto quest'ultimo attraverso l'Ing. al momento CP_1 CP
della presentazione della lettera di deposito degli elaborati progettuali. Ha aggiunto che, in quest'ultima circostanza, a seguito di richiesta di delucidazioni sul ruolo ricoperto dall'odierno opposto, il legale rappresentante della società opponente ebbe a precisare che si trattava probabilmente di un collaboratore dell'ing. CP
Conferma in tal senso è arrivata anche dall'escussione dell'altro testimone citato dal terzo chiamato in causa, vale a dire l'arch. il quale ha dichiarato di essersi Persona_2 interfacciato soltanto con l'ing. in merito alla progettazione degli immobili, ma ha CP confermato la presenza della firma dell'ing. sugli elaborati tecnici. CP_1
Dunque, le risultanze dell'attività istruttoria portano alla conclusione incontrovertibile che l'opposto non ha fornito prova dell'asserito incarico ricevuto dalla
[...]
Parte_2
I testimoni escussi, pur non negando la presenza della firma dell'ing. sugli CP_1
elaborati del progetto, non hanno fornito elementi per avvalorare la tesi formulata dall'opposto e, anzi, hanno ribadito di essersi interfacciati soltanto con l'ing. CP
Dal canto suo, la difesa dell'ing. si è limitata a chiedere l'interrogatorio formale CP_1 nei confronti dell'ing. e del legale rappresentante della società opponente e, CP pur riservandosi di chiedere l'ammissione di prova testimoniale, non ha formulato istanze istruttorie in tal senso, fatta salva la richiesta di essere abilitato alla prova contraria.
7 Pur avendo depositato in giudizio gli elaborati tecnici relativi alla costruzione del
Complesso residenziale “Domus Giocoli” (sia al momento della costituzione in giudizio, sia con la memoria 2° termine ex art. 183 c.p.c., VI comma), l'opposto ha potuto, tuttavia, dimostrare soltanto di aver partecipato, in qualche modo, alle attività a progettazione ma non ha provato il conferimento dell'incarico da parte della Parte_2
[...]
In effetti, non sono emersi elementi fattuali tali da superare le argomentazioni difensive dell'opponente che poggiano sulle previsioni inserite nel disciplinare di incarico professionale conferito all'ing. CP
Le condizioni contrattuali del suddetto disciplinare sottoscritto in data 27.07.2009, infatti, stabiliscono all'art. 4 la facoltà per il Professionista incaricato di avvalersi di consulenti e collaboratori a sua scelta ma senza ulteriori costi a carico della società committente.
La presenza della citata previsione contrattuale esclude che la produzione in giudizio degli elaborati progettuali sottoscritti anche dall'ing. possa valere come Controparte_1
prova di un rapporto professionale instauratosi direttamente con la società di costruzioni.
Più complessa e sfumata, invece, è la valutazione sulla presunta collaborazione tra i due tecnici.
Non vi è dubbio che la presenza della firma di entrambi gli ingegneri sugli elaborati della progettazione dei due complessi residenziali dimostra che l'ing. abbia Controparte_1
avuto, in qualche misura, un ruolo nella vicenda.
Tuttavia, se è vero che il Disciplinare di conferimento di incarico stipulato tra l'ing.
e la delinea agli artt. 2, 3 e 4 CP Parte_2
l'oggetto dell'incarico e le prestazioni tecniche richieste al professionista e all'art. 7
l'importo previsto a titolo di compenso, ne consegue che l'odierno opposto avrebbe dovuto dare prova delle modalità di svolgimento della sua prestazione rendendo più chiari i contorni della propria attività rispetto a quella svolta dall'ing. CP
Ovviamente, nessun valore probatorio può essere attribuito alla parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza, per giunta successivamente annullata in autotutela tanto da invalidare il decreto ingiuntivo per il venir meno della prova scritta posta a fondamento della medesima ingiunzione di pagamento.
L'opposto, ad ogni buon conto, non ha sufficientemente provato il suo diritto di credito in sede di cognizione ordinaria.
Come noto, nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una formale inversione della posizione processuale delle parti nel senso che
8 ricade sulla parte opposta l'onere di provare il credito per il quale ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento.
In particolare, con riferimento alle prestazioni professionali, “Mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 18775 del 26.09.2005).
Ebbene, considerata la contestazione integrale da parte del terzo chiamato in causa del diritto al compenso in favore dell'ing. , questi avrebbe dovuto fornire nel CP_1
presente giudizio a cognizione piena elementi dimostrativi della sussistenza del diritto medesimo, possibilmente attraverso una specifica documentazione o altro strumento istruttorio tale da attestare l'effettivo svolgimento dell'attività svolta.
In particolare, l'opposto avrebbe dovuto specificare ed indicare i contenuti della prestazione professionale e dettagliare il proprio apporto nella progettazione dei complessi residenziali in questione, al fine di differenziare il diverso contributo da lui offerto rispetto all'attività svolta dall'ing. CP
Invece, né dalla documentazione prodotta in giudizio, né dall'istruttoria avutasi in corso di causa sono emersi chiarimenti e indicazioni per poter distinguere le prestazioni eseguite dai due tecnici ovvero per individuare le modalità dell'apporto collaborativo prestato dall'uno e dall'altro.
In questo quadro di palese assenza di elementi utili per chiarire l'ausilio dato per l'attività di progettazione e per documentare la corrispondenza tra prestazioni svolte e importi richiesti in parcella, non si è ritenuto di procedere alla nomina di CTU in quanto la stessa avrebbe avuto inevitabilmente una funzione esplorativa e, comunque, non avrebbe potuto svolgersi per l'assenza di voci definite per procedere alla liquidazione del compenso.
Per questi motivi
, pur in presenza della propria firma sugli elaborati progettuali, l'ing.
non ha provato la prestazione professionale dedotta in giudizio e, in ogni Controparte_1
caso, non ha dimostrato e differenziato in maniera analitica le attività da lui svolte rispetto alla prestazione dell'ing. per la progettazione de qua, non consentendo di CP
9 distinguere i due apporti professionali e di procedere alla rispettiva liquidazione del compenso dovuto.
Tutto ciò, ovviamente, tenendo ben presente che a favore dell'ing. gioca la presenza CP dell'incarico sottoscritto con il disciplinare del 27.07.2009 che ne delinea le attività di progettazione commissionate ed il relativo compenso.
In ultima analisi, pertanto, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e si ritiene di dover rigettare le richieste Parte_2 dell'opposto di condanna al pagamento indirizzate in danno dell'opponente e del terzo chiamato in causa.
Per quanto esposto in merito alla mancata prova del credito, infine, risulta assorbita l'eccezione di prescrizione elaborata dalla difesa dell'ing. CP
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza limitatamente alla posizione dell'opposto rispetto all'opponente e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Si ritiene, invece, di procedere alla compensazione delle spese rispetto alle altre posizioni.
In particolare, appare giusto evidenziare che l'opposto, sebbene non abbia provato a sufficienza l'entità ed il tipo di apporto professionale prestato nella progettazione rispetto all'attività svolta dall'ing. tuttavia ha fornito elementi che portano a CP
desumere, in qualche misura, la sua partecipazione rispetto alle vicende tecniche svoltesi.
Del resto, tutto ciò è stato confermato proprio dal terzo chiamato in causa nella misura in cui quest'ultimo ha ammesso di aver acconsentito al coinvolgimento dell'ing.
[...]
nella progettazione, quantomeno per la sottoscrizione e per la presentazione CP_1
degli elaborati tecnici.
Queste dinamiche emerse nel corso del giudizio giustificano la compensazione delle spese tra l'opposto ed il terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_2
nei confronti del sig. nonché nei confronti del terzo chiamato in
[...] Controparte_1
causa, sig. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP
10 - Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 505/2014, emesso in data
[...]
20.05.2014 dal Tribunale di Potenza;
- Rigetta la domanda proposta dal sig. di condanna del sig. Controparte_1 CP
in via esclusiva o in solido con la al pagamento Parte_2
della somma indicata nel precetto a titolo di compenso per prestazione professionale;
- Condanna il sig. al pagamento in favore CP_1 Parte_2 delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 7.419,83, di cui € 367,83 per
[...] spese ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
- Compensa le spese di giudizio tra il sig. e la CP Parte_2
[...]
- Compensa le spese di giudizio tra il sig. ed il sig. CP Controparte_1
Potenza, 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
11
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1836/2014 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23/01/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., P.Iva: , elettivamente domiciliata in Melfi (PZ), alla P.IVA_1
Piazza Cavour, n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Carmen Antonella NATALE,
c.f.: dalla quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti C.F._1
a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Villa d'Agri (PZ), alla Piazza T. C.F._2
Morlino, n. 13, presso lo studio dell'avv. Nino R. VENECE, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine C.F._3
del ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposto -
E CON
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP C.F._4
elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via del Gallitello, n. 47, presso lo studio
1 dell'avv. Mariano COLUCCI, c.f.: , dal quale è rappresentato C.F._5
e difeso come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- Terzo chiamato in causa -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 505/2014 emesso in data 20.05.2014 dal
Tribunale di Potenza (Proc. n. 1338/2014 R.G.);
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * * * * *
FATTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 505/2014, emesso in data 20.05.2014 dal Tribunale di Potenza, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposto della somma di € 53.681,28, oltre interessi di mora, spese e competenze legali, per compensi relativi a prestazioni professionali per la progettazione strutturale di due complessi residenziali nel Comune di
Potenza, come da parcella con visto di congruità da parte dell'Ordine degli Ingegneri di
Potenza.
La società opponente ha rilevato la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione in giudizio da parte dell'ing. della prova scritta riguardante il Controparte_1 conferimento dell'incarico. Ha precisato, ad ogni modo, di non aver mai chiesto a quest'ultimo di impegnarsi in qualche attività relativa alla progettazione degli immobili in questione, ma di aver sottoscritto in data 27.07.2009 un disciplinare di incarico professionale con l'ing. CP
Avendo lasciato a quest'ultimo la facoltà di avvalersi di collaboratori e consulenti senza ulteriori spese per la committente, la ha chiesto Parte_2
preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa dello stesso ing. CP
al fine di essere garantita e manlevata in caso di accertamento positivo della sussistenza della pretesa creditoria dell'opposto, ferma restando la richiesta di accoglimento, nel merito, dell'opposizione con annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2014, si è costituito in giudizio l'ing. ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 505/2014.
Rispetto all'eccezione di carenza di prova scritta, ha evidenziato che il conferimento di un incarico professionale può avvenire anche in forma orale o attraverso un comportamento concludente di accettazione dell'attività svolta.
2 Ha precisato, ad ogni modo, che la domanda di ingiunzione di pagamento è stata proposta sulla base della parcella vidimata dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza e che, comunque, il deposito in giudizio degli elaborati progettuali dimostrerebbe il conferimento dell'incarico di progettazione da parte della e Parte_2
l'attività da lui effettivamente svolta in aggiunta a quella dell'ing. CP
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2014, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, ing. il quale si è costituito in giudizio con CP
comparsa depositata in data 17.09.2015.
Ha sostenuto di aver provveduto da solo alla progettazione strutturale dei due edifici destinati a civile abitazione vista la propria esperienza nel settore delle costruzioni con tecniche innovative per l'isolamento sismico alla base e, infatti, i modelli e gli elaborati grafici porterebbero l'indicazione di codici di calcolo di sua esclusiva proprietà.
Ha ritenuto, comunque, inammissibile la chiamata in causa giacché la domanda dell'ing.
sarebbe stata rivolta direttamente alla CP_1 Parte_2
sulla base di un diverso e distinto rapporto di collaborazione tra di loro.
Ha aggiunto, comunque, che l'opposto non avrebbe svolto alcuna attività professionale, neanche come suo collaboratore ai fini della progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione dei due edifici situati nel Comune di Potenza.
La firma dell'ing. sui progetti di costruzione sarebbe stata apposta soltanto per CP_1
fini curriculari.
Infine, ribadendo l'impossibilità di estendere a lui le domande proposte dall'opposto nei confronti della società opponente, ha anche segnalato la prescrizione delle pretese creditorie dell'opposto atteso che sarebbero decorsi i termini per esercitare i relativi diritti rispetto al momento di espletamento del presunto incarico.
Pertanto, l'ing. ha chiesto, in via preliminare, l'estromissione della sua CP posizione dal presente giudizio e, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta dall'ing. e, comunque, la prescrizione della relativa pretesa CP_1
creditoria.
All'udienza del 23.03.2016, su richiesta delle parti, il Giudice designato ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., cui ha fatto seguito il deposito delle relative memorie delle parti con precisazione delle domande e con formulazione delle rispettive richieste istruttorie.
L'opposto ha indicato di voler estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa al fine di ottenere la condanna al pagamento del compenso professionale anche da
3 parte sua, in via esclusiva o in solido con la Parte_2
Invece, quest'ultima ha ribadito di non aver affidato alcun incarico all'opposto e, inoltre, ha segnalato l'annullamento in sede di autotutela da parte dell'Ordine degli Ingegneri di
Potenza del visto apposto precedentemente sulla parcella dell'ing. , circostanza CP_1
confermata anche nelle memorie del terzo chiamato in causa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza 14.12.2016, il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale sia dell'ing. che del legale rappresentante della CP
reso da entrambi all'udienza del 9.02.2018. Parte_2
Successivamente, all'esito degli interrogatori, sono state ammesse le richieste di prova testimoniale formulate dall'opponente e dal terzo chiamato in causa e le prove contrarie.
Alle udienze del 18.10.2019 e del 28.06.2023 sono stati escussi rispettivamente il sig. ed il sig. Persona_1 Persona_2
Mutato medio tempore il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno ripercorso le argomentazioni difensive formulate in corso di causa, soffermandosi anche su quanto emerso con l'assunzione delle prove, e si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Come anticipato in premessa, la ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2014 emesso dal Tribunale di Potenza in favore dell'ing. sostenendo di non aver affidato alcun incarico a Controparte_1 quest'ultimo per la progettazione strutturale di due edifici del “Complesso residenziale
Domus Giocoli - Comparto 1, lotti 18 e 19” nel Comune di Potenza, ma soltanto all'ing.
come documentato dal disciplinare di incarico professionale sottoscritto in CP
data 27.07.2009.
Ciò nonostante, tenuto conto della previsione inserita nel contratto stipulato con l'ing. che consentiva a quest'ultimo di avvalersi eventualmente di collaboratori e CP consulenti senza ulteriori spese per la committente, l'opponente ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa del medesimo professionista al fine di essere manlevata da un eventuale accertamento positivo in merito alla sussistenza delle pretese creditorie dell'opposto.
Ebbene, il terzo chiamato ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della chiamata in causa nella misura in cui l'ing. avrebbe chiesto l'ingiunzione di pagamento per CP_1
4 crediti derivanti dal presunto incarico conferitogli direttamente dalla
[...]
e, quindi, il giudizio verterebbe sull'accertamento di un diverso Parte_2
rapporto contrattuale.
Ha ritenuto, inoltre, altrettanto inammissibile l'estensione della domanda rivendicata dall'opposto con il deposito della memoria n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c. ed ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
Ed invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente è nella sostanza parte convenuta e, nell'ipotesi in cui ritenga di dover estendere il giudizio ad un terzo soggetto, deve chiedere l'autorizzazione al giudice.
Nella presente vicenda processuale, quindi, il giudice ha esercitato il potere di autorizzazione accogliendo l'istanza dell'opponente a seguito della disamina sul possibile coinvolgimento dell'ing. nella controversia. CP
Sul solco di questa valutazione, in effetti, non risulta condivisibile l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa formulata dalla difesa del terzo sull'asserita diversità dei rapporti contrattuali in gioco e basata sulla distinzione tra incarichi conferiti dalla Parte_2
L'opponente ha legittimante ritenuto di estendere la causa e, quindi, la pretesa dell'ing. nei confronti dell'ing. al fine di tutelare i propri interessi Controparte_1 CP ed ha potuto giustificare tale scelta per l'esistenza della previsione contrattuale inserita nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 27.07.2009, grazie alla quale era stata riconosciuta la facoltà al tecnico incaricato di avvalersi dell'apporto di altri professionisti ma senza un aggravamento economico per la società committente.
Di conseguenza, la chiamata in causa ha trovato giustificazione per poter accertare l'esatta collocazione della presunta prestazione professionale dell'ing. in un contesto di CP_1
rapporti giuridici collegati.
Rispetto alla contestata estensione della domanda richiesta dall'opposto con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c., VI comma, va precisato che nemmeno si è al cospetto di una pretesa nuova ed autonoma per causa petendi e petitum.
Può trovare, infatti, applicazione anche per la presente controversia il principio generale espresso dalla Cassazione in base al quale “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
5 l'allungamento dei tempi processuali” (Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza n. 12310 del 15.06.2015).
2 - Nel merito, si ritiene che l'opposto non abbia fornito prova dell'attività svolta per la progettazione dei due complessi residenziali o, quantomeno, non abbia dimostrato in concreto in che termini si sia svolta la collaborazione con l'ing. CP
In particolare, l'analisi della documentazione prodotta in giudizio e delle risultanze dell'istruttoria svolta in corso di causa non consente di accertare i fatti secondo la ricostruzione esposta dall'ing. sebbene quest'ultimo abbia fornito Controparte_1
alcuni elementi probatori, tuttavia solo parziali.
L'opposto, infatti, ha depositato gli elaborati tecnici su cui è apposta sia la sua firma che quella dell'ing. Questa circostanza non è stata oggetto di contestazione né in sede CP di interrogatorio formale, né attraverso l'escussione dei testimoni citati.
Tuttavia, l'ing. non ha fornito la prova di aver ricevuto il conferimento CP_1 dell'incarico di progettazione direttamente dalla Parte_2
[...
contrariamente a quanto prospettato sia al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (seppure con successiva richiesta di estensione della domanda al terzo chiamato in causa).
L'apposizione della propria firma sugli elaborati progettuali e sugli atti di deposito presso gli Uffici competenti, per quanto non sia oggetto di contestazione, non prova che la abbia conferito un incarico tecnico anche Parte_2 all'ing. , in aggiunta al conferimento dato in forma scritta all'Ing. con CP_1 CP
disciplinare sottoscritto in data 27.07.2009.
Ed invero, l'opponente ha messo in evidenza che nel disciplinare di conferimento dell'incarico all'ing. era stata prevista la facoltà per quest'ultimo di avvalersi CP
di collaboratori e consulenti senza ulteriori spese per la committente, per cui l'eventuale attività svolta dall'ing. andrebbe collegata a questa previsione contrattuale. CP_1
Del resto, nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della sig. , Parte_2 Parte_3
non ha confermato le circostanze indicate nella memoria 2° termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata dall'Ing. , nel senso che ha negato il conferimento CP_1 dell'incarico in favore di quest'ultimo, salvo confermare la presenza della sua sottoscrizione sugli elaborati progettuali.
Anche attraverso l'escussione dei testimoni è stata confermata l'apposizione della firma da parte dell'ing. sulla documentazione tecnica e sulla nota di deposito agli CP_1
6 Uffici competenti, ma dalle dichiarazioni rese non è emerso alcun elemento che possa provare il conferimento dell'incarico da parte della società opponente.
All'udienza del 18.10.2019, infatti, il testimone Ing. rispetto ai capitoli Persona_1
di prova indicati dalla difesa della società opponente, ha dichiarato di aver ricoperto il ruolo di Direttore dei lavori con riferimento ai lavori di costruzione dei due edifici residenziali e di aver “avuto rapporti ed incontri solo ed esclusivamente con l'Ing. CP
. Ha confermato anche che normalmente il conferimento di incarichi da parte della
[...] avveniva “solo ed esclusivamente a mezzo di Parte_2 sottoscrizione del relativo disciplinare di conferimento incarico”.
Inoltre, rispondendo alle circostanze di prova articolate dal terzo chiamato in causa, ha precisato di non aver avuto contatti con l'ing. durante lo svolgimento dei lavori CP_1
e di aver saputo, per quanto di sua conoscenza, che soltanto l'ing. avesse ricevuto CP
incarico per la progettazione strutturale dalla Parte_2
Ha specificato, ad ogni modo, di aver visto su alcuni elaborati strutturali la firma apposta dall'Ing. e di aver conosciuto quest'ultimo attraverso l'Ing. al momento CP_1 CP
della presentazione della lettera di deposito degli elaborati progettuali. Ha aggiunto che, in quest'ultima circostanza, a seguito di richiesta di delucidazioni sul ruolo ricoperto dall'odierno opposto, il legale rappresentante della società opponente ebbe a precisare che si trattava probabilmente di un collaboratore dell'ing. CP
Conferma in tal senso è arrivata anche dall'escussione dell'altro testimone citato dal terzo chiamato in causa, vale a dire l'arch. il quale ha dichiarato di essersi Persona_2 interfacciato soltanto con l'ing. in merito alla progettazione degli immobili, ma ha CP confermato la presenza della firma dell'ing. sugli elaborati tecnici. CP_1
Dunque, le risultanze dell'attività istruttoria portano alla conclusione incontrovertibile che l'opposto non ha fornito prova dell'asserito incarico ricevuto dalla
[...]
Parte_2
I testimoni escussi, pur non negando la presenza della firma dell'ing. sugli CP_1
elaborati del progetto, non hanno fornito elementi per avvalorare la tesi formulata dall'opposto e, anzi, hanno ribadito di essersi interfacciati soltanto con l'ing. CP
Dal canto suo, la difesa dell'ing. si è limitata a chiedere l'interrogatorio formale CP_1 nei confronti dell'ing. e del legale rappresentante della società opponente e, CP pur riservandosi di chiedere l'ammissione di prova testimoniale, non ha formulato istanze istruttorie in tal senso, fatta salva la richiesta di essere abilitato alla prova contraria.
7 Pur avendo depositato in giudizio gli elaborati tecnici relativi alla costruzione del
Complesso residenziale “Domus Giocoli” (sia al momento della costituzione in giudizio, sia con la memoria 2° termine ex art. 183 c.p.c., VI comma), l'opposto ha potuto, tuttavia, dimostrare soltanto di aver partecipato, in qualche modo, alle attività a progettazione ma non ha provato il conferimento dell'incarico da parte della Parte_2
[...]
In effetti, non sono emersi elementi fattuali tali da superare le argomentazioni difensive dell'opponente che poggiano sulle previsioni inserite nel disciplinare di incarico professionale conferito all'ing. CP
Le condizioni contrattuali del suddetto disciplinare sottoscritto in data 27.07.2009, infatti, stabiliscono all'art. 4 la facoltà per il Professionista incaricato di avvalersi di consulenti e collaboratori a sua scelta ma senza ulteriori costi a carico della società committente.
La presenza della citata previsione contrattuale esclude che la produzione in giudizio degli elaborati progettuali sottoscritti anche dall'ing. possa valere come Controparte_1
prova di un rapporto professionale instauratosi direttamente con la società di costruzioni.
Più complessa e sfumata, invece, è la valutazione sulla presunta collaborazione tra i due tecnici.
Non vi è dubbio che la presenza della firma di entrambi gli ingegneri sugli elaborati della progettazione dei due complessi residenziali dimostra che l'ing. abbia Controparte_1
avuto, in qualche misura, un ruolo nella vicenda.
Tuttavia, se è vero che il Disciplinare di conferimento di incarico stipulato tra l'ing.
e la delinea agli artt. 2, 3 e 4 CP Parte_2
l'oggetto dell'incarico e le prestazioni tecniche richieste al professionista e all'art. 7
l'importo previsto a titolo di compenso, ne consegue che l'odierno opposto avrebbe dovuto dare prova delle modalità di svolgimento della sua prestazione rendendo più chiari i contorni della propria attività rispetto a quella svolta dall'ing. CP
Ovviamente, nessun valore probatorio può essere attribuito alla parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza, per giunta successivamente annullata in autotutela tanto da invalidare il decreto ingiuntivo per il venir meno della prova scritta posta a fondamento della medesima ingiunzione di pagamento.
L'opposto, ad ogni buon conto, non ha sufficientemente provato il suo diritto di credito in sede di cognizione ordinaria.
Come noto, nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una formale inversione della posizione processuale delle parti nel senso che
8 ricade sulla parte opposta l'onere di provare il credito per il quale ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento.
In particolare, con riferimento alle prestazioni professionali, “Mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 18775 del 26.09.2005).
Ebbene, considerata la contestazione integrale da parte del terzo chiamato in causa del diritto al compenso in favore dell'ing. , questi avrebbe dovuto fornire nel CP_1
presente giudizio a cognizione piena elementi dimostrativi della sussistenza del diritto medesimo, possibilmente attraverso una specifica documentazione o altro strumento istruttorio tale da attestare l'effettivo svolgimento dell'attività svolta.
In particolare, l'opposto avrebbe dovuto specificare ed indicare i contenuti della prestazione professionale e dettagliare il proprio apporto nella progettazione dei complessi residenziali in questione, al fine di differenziare il diverso contributo da lui offerto rispetto all'attività svolta dall'ing. CP
Invece, né dalla documentazione prodotta in giudizio, né dall'istruttoria avutasi in corso di causa sono emersi chiarimenti e indicazioni per poter distinguere le prestazioni eseguite dai due tecnici ovvero per individuare le modalità dell'apporto collaborativo prestato dall'uno e dall'altro.
In questo quadro di palese assenza di elementi utili per chiarire l'ausilio dato per l'attività di progettazione e per documentare la corrispondenza tra prestazioni svolte e importi richiesti in parcella, non si è ritenuto di procedere alla nomina di CTU in quanto la stessa avrebbe avuto inevitabilmente una funzione esplorativa e, comunque, non avrebbe potuto svolgersi per l'assenza di voci definite per procedere alla liquidazione del compenso.
Per questi motivi
, pur in presenza della propria firma sugli elaborati progettuali, l'ing.
non ha provato la prestazione professionale dedotta in giudizio e, in ogni Controparte_1
caso, non ha dimostrato e differenziato in maniera analitica le attività da lui svolte rispetto alla prestazione dell'ing. per la progettazione de qua, non consentendo di CP
9 distinguere i due apporti professionali e di procedere alla rispettiva liquidazione del compenso dovuto.
Tutto ciò, ovviamente, tenendo ben presente che a favore dell'ing. gioca la presenza CP dell'incarico sottoscritto con il disciplinare del 27.07.2009 che ne delinea le attività di progettazione commissionate ed il relativo compenso.
In ultima analisi, pertanto, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e si ritiene di dover rigettare le richieste Parte_2 dell'opposto di condanna al pagamento indirizzate in danno dell'opponente e del terzo chiamato in causa.
Per quanto esposto in merito alla mancata prova del credito, infine, risulta assorbita l'eccezione di prescrizione elaborata dalla difesa dell'ing. CP
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza limitatamente alla posizione dell'opposto rispetto all'opponente e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Si ritiene, invece, di procedere alla compensazione delle spese rispetto alle altre posizioni.
In particolare, appare giusto evidenziare che l'opposto, sebbene non abbia provato a sufficienza l'entità ed il tipo di apporto professionale prestato nella progettazione rispetto all'attività svolta dall'ing. tuttavia ha fornito elementi che portano a CP
desumere, in qualche misura, la sua partecipazione rispetto alle vicende tecniche svoltesi.
Del resto, tutto ciò è stato confermato proprio dal terzo chiamato in causa nella misura in cui quest'ultimo ha ammesso di aver acconsentito al coinvolgimento dell'ing.
[...]
nella progettazione, quantomeno per la sottoscrizione e per la presentazione CP_1
degli elaborati tecnici.
Queste dinamiche emerse nel corso del giudizio giustificano la compensazione delle spese tra l'opposto ed il terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_2
nei confronti del sig. nonché nei confronti del terzo chiamato in
[...] Controparte_1
causa, sig. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP
10 - Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 505/2014, emesso in data
[...]
20.05.2014 dal Tribunale di Potenza;
- Rigetta la domanda proposta dal sig. di condanna del sig. Controparte_1 CP
in via esclusiva o in solido con la al pagamento Parte_2
della somma indicata nel precetto a titolo di compenso per prestazione professionale;
- Condanna il sig. al pagamento in favore CP_1 Parte_2 delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 7.419,83, di cui € 367,83 per
[...] spese ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
- Compensa le spese di giudizio tra il sig. e la CP Parte_2
[...]
- Compensa le spese di giudizio tra il sig. ed il sig. CP Controparte_1
Potenza, 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
11