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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 11486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11486 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 16137/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16137/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amm.re Parte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio degli avv.ti STEFANO PATTI E ANNA ELISA CAROFANO, giusta procura rilasciata su foglio separato e di cui al registro informatico
OPPONENTE
contro
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
EP PAOLIZZI, giusta procura alle liti su foglio separato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
11/9/25
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2286/2020 del 17/04/2020, notificato a mezzo pec in data 24/06/2020, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto al di pagare la somma di € 6.362,14 oltre Parte_1 interessi al tasso legale a decorrere dal 16/12/2019 nonché spese e competenze di lite.
Il credito traeva origine dal mancato pagamento, da parte del in favore Parte_1 del , della residua somma di quanto pattuito nell'atto di transazione CP_1 del 13/01/2017 sottoscritto dalle parti;
in particolare, a seguito del procedimento per ATP instaurato dal dinanzi al Tribunale di Napoli, le parti avevano CP_1 sottoscritto il suddetto atto di transazione, col quale l'opponente si era obbligato a corrispondere all'opposto la somma di € 13.161,27 (come da delibera assembleare di approvazione, del 04/10/2016), in tre ratei aventi scadenza, rispettivamente, il
15.01.2017, 15.02.2017 e 15.03.2017; alla data di proposizione del ricorso monitorio sarebbe residuata, quindi, la somma di € 6.362,14.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità dell'ingiunzione per carenza di legittimazione passiva del alla luce dell'art. 7 del contratto di transazione (secondo il quale “il Parte_1 mancato pagamento dell'importo alle scadenze pattuite abiliterà il dott. ad CP_1 agire nei confronti dei condomini morosi per il recupero coattivo dello stesso”); ha poi sollevato eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., non avendo, il , CP_1 sin dal 13/01/2017, mai comunicato l'inizio dei lavori né, tanto meno, i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi. Infine, il opponente ha contestato Parte_1 nel quantum l'importo ingiunto, tenuto conto della tacita volontà delle parti di compensare parzialmente il credito di cui alla transazione con gli oneri condominiali successivi dovuti dal sig. , pervenendo, così, ad un residuo credito di € CP_1
6.099,48 e non di € 6.362,14, come azionato dall'opposto.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo:” 1) Preliminarmente, ex art. 649 c.p.c. sospendere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, inaudita altera pagina 2 di 9 parte ovvero previa fissazione di udienza nel rispetto del contraddittorio anche in ragione della eccepita carenza di legittimazione passiva del 2) Nel merito, Parte_1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del in ordine Parte_1 all'obbligazione di pagamento delle quote di morosità e revocare, quindi, il decreto ingiuntivo;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'insussistenza dei presupposti monitori per l'emissione del decreto ingiuntivo e revocarlo;
4) Nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. rispetto CP_1 all'obbligazione assunta all'art. 4 dell'atto di transazione del 13/01/2017 e per
l'effetto, tenuto conto della corrispettività della detta obbligazione rispetto a quella posta a carico del all'art. 3 dell'atto di transazione del 13/01/2017 Parte_1 accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Condominio al sig. CP_1
anche per la causale di cui alla domanda monitoria;
5) Il tutto con vittoria di
[...] spese e competenze”.
Si è costituito in giudizio , impugnando l'opposizione avversaria e CP_1 deducendone la completa infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, l'opposto, sull'eccezione di mancanza di legittimazione passiva del ha dedotto che Parte_1
l'obbligo di pagare la somma complessiva di euro 13.161,27, in tre rate, era stato assunto dal che, di fatto, aveva recuperato dai condòmini l'importo di € Parte_1
9.707,61 - determinato per differenza tra il debito assunto e la somma di € 3.453,66, ancora dovuta dai condòmini morosi, come da elenco trasmesso dal Condominio con p.e.c. del 25.10.2019 -; pertanto, avendo, il incassato dai condòmini Parte_1
l'importo di € 9.707,61, era indiscutibile che l'ente avesse trattenuto somme che aveva l'onere di versare al , pur tenendo conto delle compensazioni del CP_1 debito con crediti nei confronti del per oneri condominiali. Ciò giustificava, CP_1
a dire dell'opposto, la legittimazione passiva del Inoltre, il ha Parte_1 CP_1 eccepito che quanto stabilito nell'art. 7 della Transazione non era applicabile, non avendo, il condominio, fornito un elenco completo di tutti i dati dei condomini morosi;
pertanto, atteso il suo inadempimento all'obbligo contrattuale, non poteva che rispondere il del restante debito. Con riferimento, poi, alla eccepita Parte_1 compensazione del credito del , con debiti per oneri condominiali, ha CP_1 dedotto l'opposto di aver formalmente contestato, a mezzo PEC del 16.12.2019, le compensazioni operate dal condominio, con presunti crediti dell'ente, derivanti dai pagina 3 di 9 consuntivi 2017, 2018 e 2019, mai approvati dall'assemblea condominiale;
pertanto, operata la compensazione, per il limitato importo di € 3.691,90, doveva confermarsi il credito dell'opposto di € 6.362,14 (pari al credito da transazione, di € 13.161,27, detratte le somme ricevute in pagamento, di € 3.107,23 e le somme riconosciute in compensazione). Infine, sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha precisato, l'opposto, che il era ampiamente a conoscenza dei lavori in Parte_1 corso ed il testo dell'art. 4 era stato predisposto solo per permettere alla ditta, che già stava operando, di continuare il lavoro. L'opposto ha, pertanto, concluso chiedendo: “1) di disporre l'acquisizione degli atti del procedimento monitorio
Tribunale di Napoli, R.G.6891/2020; 2) di rigettare l'istanza di sospensione in quanto sfornita dei presupposti di legge;
3) di rigettare l'opposizione di cui è causa per i motivi esposti 4) confermare il decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione.”
Con ordinanza del 12/11/20 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
in carenza di richieste istruttorie delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
Va premesso che, in tema di onere probatorio nei giudizi a cognizione ordinaria, costituisce principio generale quello per cui al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. n. 9351/07; Cass. 1473/2007; Cass.
20073/2004). Medesimo principio si applica in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere pagina 4 di 9 dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che l'opposto abbia sufficientemente provato il proprio credito, sulla base dei documenti depositati in atti.
Va, preliminarmente, escluso il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
In linea generale, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 9148/2008, relativamente alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti di terzi dall'amministratore, nell'interesse del condominio, hanno chiarito che la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui tali obbligazioni si imputano ai singoli condomini in proporzione delle rispettive quote, trattandosi di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro e perciò divisibili. I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del - nel senso della loro Parte_1 ripartizione tra i singoli condomini in proporzione alle rispettive quote - si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse;
ed infatti, nella motivazione della sentenza n. 9148 del 2008 sopra richiamata, che ha per la prima volta risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, nell'affermare che la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio sono governate dal criterio della parziarietà e si interpretano in proporzione delle rispettive quote di proprietà millesimale, è anche precisato che tale principio si applica rispetto ai terzi dopo l'accertamento dell'obbligazione gravante sulla compagine condominiale, testualmente affermandosi che “conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”. Infatti, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del quest'ultima viceversa è divisibile pro quota ed è Parte_1 quindi suscettibile di esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della rappresentanza conferita all'amministratore, sia rimasto inadempiente. pagina 5 di 9 Dunque, la natura parziaria dell'obbligazione contratta dall'amministratore per conto dei condomini non limita, in sede cognitiva, il diritto di azione del creditore, che può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi o il condominio, in tal modo conseguendo, in entrambi i casi, un titolo da porre in esecuzione nei confronti dei singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito. Pertanto, il creditore del è legittimato ad agire in giudizio, anche in via monitoria, Parte_1 per precostituirsi il titolo esecutivo nei confronti sia dell'ente di gestione, in persona dell'amministratore pro tempore, sia dei condomini inadempienti, dovendo, in ogni caso, e, in particolare, ove intenda promuovere l'espropriazione forzata, richiedere a ciascun condomino moroso, proprio in ossequio al principio della parziarietà delle obbligazioni assunte nell'interesse del il pagamento della sola quota Parte_1 dallo stesso dovuta a norma dell'art. 1123 cod. civ..
Attuativa del suddetto principio è la normativa introdotta dalla L. 220/12 che, modificando l'art. 63, II comma, disp. Att. c.c., prevede “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati i regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini”.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, le parti hanno pattuito, nella stipulata transazione, la clausola contenuta all'art. 7, con cui si prevede che il mancato pagamento dell'importo alle scadenze pattuite avrebbe abilitato il dott. “ad CP_1 agire nei confronti dei condomini morosi per il recupero coattivo dello stesso”.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, in mancanza di una specifica ed espressa deroga della disciplina civilistica dettata dall'art. 63 disp. Att. c.p.c., tale clausola possa interpretarsi nel senso di consentire, sì, al creditore di agire, per il soddisfacimento del proprio credito, direttamente nei confronti dei singoli condòmini morosi, senza, però derogare alla normativa generale che, consente, comunque, al creditore, di agire, preventivamente, nei confronti del condominio, principale debitore. In sostanza, in mancanza di una espressa previsione derogatoria rispetto a quanto previsto dalla disciplina normativa, così come interpretata negli ultimi anni dalla giurisprudenza, non può escludersi il diritto del creditore di agire preventivamente pagina 6 di 9 nei confronti del condominio contraente-debitore, per ottenere la condanna al pagamento delle somme a lui dovute.
Va, poi, aggiunto che, dalla documentazione prodotta in atti, emerge l'inadempimento del nella persona dell'amministratore, ai propri Parte_1 obblighi contrattuali, sussistendo violazioni, certamente, non imputabili ai singoli condòmini morosi.
Ed invero, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, depositata dall'opposto, emerge che il non provvedeva al versamento integrale, all'opposto, delle Parte_1 quote condominiali, versate dai condòmini e destinate al pagamento del corrispettivo della transazione, posto che il debito del condominio, nei confronti del , CP_1 ammonta ad € 6.362,14 (tenendo conto dei pagamenti effettuati, come riconosciuti dall'opposto, e della compensazione da quest'ultimo autorizzata dal , con CP_1 somme da questi dovute al condominio per oneri condominiali), mentre l'importo complessivo dovuto dai condòmini morosi è inferiore, ovvero di € 3.453,66, come da comunicazione inviata dall'amministratore al in data 24/10/19. CP_1
Inoltre, come eccepito dall'opposto e confermato dalla documentazione prodotta in atti, l'amministratore del ometteva di fornire al , l'elenco dei Parte_1 CP_1 condomini morosi, completo dei dati anagrafici, nonostante la formale richiesta effettuata a mezzo PEC dal procuratore del in data 16/12/19 (cfr. doc. 5 CP_1 produzione opposto), precludendo, di fatto, ogni possibilità di promuovere eventuali azioni, nei loro confronti, per il recupero del credito.
Per le motivazioni sopra spiegate, tenuto conto della mancanza di un'espressa deroga convenzionale alla disposizione dettata dall'art. 63 disp. Att. c.c., e considerati gli accertati inadempimenti del – in persona Parte_1 dell'amministratore - ai propri obblighi contrattuali (sia per aver trattenuto somme riscosse dai condòmini e non versate al , sia per non aver provveduto a CP_1 comunicare al creditore i nominativi dei condòmini morosi, completi dei relativi dati anagrafici), va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente di gestione opponente.
pagina 7 di 9 Altrettanto infondata e priva di pregio è l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc sollevata dal Parte opponente ha eccepito l'inadempimento del Parte_1
ai propri obblighi contrattuali, non avendo mai comunicato l'inizio dei CP_1 lavori, né tanto meno i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi e ha invocato, a fondamento dell'eccepito inadempimento di controparte, l'art. 4 della transazione che così recita: “il dott. eseguirà i lavori stabiliti con un'impresa di sua CP_1 fiducia”. Orbene, ritiene, il tribunale che alcun inadempimento possa ravvisarsi, posto che non emerge, dal dettato di tale articolo, alcuno specifico obbligo del
, propedeutico ai pagamenti concordati, di comunicare l'inizio dei lavori o di CP_1 indicare i tempi e le modalità degli stessi.
Infine, infondata deve dirsi anche l'ultima eccezione spiegata dal in Parte_1 ordine al quantum dovuto, per essere intervenuta la compensazione volontaria con ulteriori crediti del condominio nei confronti dell'opposto, relativi a quote condominiali;
ed invero, con p.e.c. del 16.12.2019, il , mentre riconosceva CP_1 la compensazione del proprio credito con il debito di € 456,00 per oneri ordinari per i futuri trimestri 1°/2°/3°/4° del 2020, nella misura di cui al preventivo 2017 approvato dall'assemblea, contestava espressamente l'operata compensazione con i dedotti debiti nascenti dai consuntivi degli anni 2017, 2018 e 2019 che non risultavano essere approvati dall'assemblea condominiale, circostanza questa non smentita dal Dunque, per tali ultimi debiti, in mancanza di accordo, Parte_1 non può applicarsi la compensazione, unilateralmente e arbitrariamente operata dall'opponente e contestata dall'opposto, sia prima del giudizio che in questa sede.
Va, pertanto, confermato il credito dell'opposto di € 6.362,14, corrispondente alla differenza tra il credito derivante dalla transazione (per € 13.161,27), le somme incassate (€ 3.107,23) e le somme riconosciute in compensazione (€
2.016,87+1.219.03+456,00, pari a complessivi € 3.691,90).
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria e quella pagina 8 di 9 decisoria, come previsti dal DM 55/14, aggiornati con il DM 147/22, per lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
2286/2020 del 17/04/2020, proposta dal nei Parte_2 confronti di così provvede;
CP_1
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe
Paolizzi, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 7/12/25
Il Giudice
Dr.ssa AR IA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16137/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amm.re Parte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio degli avv.ti STEFANO PATTI E ANNA ELISA CAROFANO, giusta procura rilasciata su foglio separato e di cui al registro informatico
OPPONENTE
contro
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
EP PAOLIZZI, giusta procura alle liti su foglio separato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
11/9/25
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2286/2020 del 17/04/2020, notificato a mezzo pec in data 24/06/2020, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto al di pagare la somma di € 6.362,14 oltre Parte_1 interessi al tasso legale a decorrere dal 16/12/2019 nonché spese e competenze di lite.
Il credito traeva origine dal mancato pagamento, da parte del in favore Parte_1 del , della residua somma di quanto pattuito nell'atto di transazione CP_1 del 13/01/2017 sottoscritto dalle parti;
in particolare, a seguito del procedimento per ATP instaurato dal dinanzi al Tribunale di Napoli, le parti avevano CP_1 sottoscritto il suddetto atto di transazione, col quale l'opponente si era obbligato a corrispondere all'opposto la somma di € 13.161,27 (come da delibera assembleare di approvazione, del 04/10/2016), in tre ratei aventi scadenza, rispettivamente, il
15.01.2017, 15.02.2017 e 15.03.2017; alla data di proposizione del ricorso monitorio sarebbe residuata, quindi, la somma di € 6.362,14.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità dell'ingiunzione per carenza di legittimazione passiva del alla luce dell'art. 7 del contratto di transazione (secondo il quale “il Parte_1 mancato pagamento dell'importo alle scadenze pattuite abiliterà il dott. ad CP_1 agire nei confronti dei condomini morosi per il recupero coattivo dello stesso”); ha poi sollevato eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., non avendo, il , CP_1 sin dal 13/01/2017, mai comunicato l'inizio dei lavori né, tanto meno, i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi. Infine, il opponente ha contestato Parte_1 nel quantum l'importo ingiunto, tenuto conto della tacita volontà delle parti di compensare parzialmente il credito di cui alla transazione con gli oneri condominiali successivi dovuti dal sig. , pervenendo, così, ad un residuo credito di € CP_1
6.099,48 e non di € 6.362,14, come azionato dall'opposto.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo:” 1) Preliminarmente, ex art. 649 c.p.c. sospendere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, inaudita altera pagina 2 di 9 parte ovvero previa fissazione di udienza nel rispetto del contraddittorio anche in ragione della eccepita carenza di legittimazione passiva del 2) Nel merito, Parte_1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del in ordine Parte_1 all'obbligazione di pagamento delle quote di morosità e revocare, quindi, il decreto ingiuntivo;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'insussistenza dei presupposti monitori per l'emissione del decreto ingiuntivo e revocarlo;
4) Nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. rispetto CP_1 all'obbligazione assunta all'art. 4 dell'atto di transazione del 13/01/2017 e per
l'effetto, tenuto conto della corrispettività della detta obbligazione rispetto a quella posta a carico del all'art. 3 dell'atto di transazione del 13/01/2017 Parte_1 accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Condominio al sig. CP_1
anche per la causale di cui alla domanda monitoria;
5) Il tutto con vittoria di
[...] spese e competenze”.
Si è costituito in giudizio , impugnando l'opposizione avversaria e CP_1 deducendone la completa infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, l'opposto, sull'eccezione di mancanza di legittimazione passiva del ha dedotto che Parte_1
l'obbligo di pagare la somma complessiva di euro 13.161,27, in tre rate, era stato assunto dal che, di fatto, aveva recuperato dai condòmini l'importo di € Parte_1
9.707,61 - determinato per differenza tra il debito assunto e la somma di € 3.453,66, ancora dovuta dai condòmini morosi, come da elenco trasmesso dal Condominio con p.e.c. del 25.10.2019 -; pertanto, avendo, il incassato dai condòmini Parte_1
l'importo di € 9.707,61, era indiscutibile che l'ente avesse trattenuto somme che aveva l'onere di versare al , pur tenendo conto delle compensazioni del CP_1 debito con crediti nei confronti del per oneri condominiali. Ciò giustificava, CP_1
a dire dell'opposto, la legittimazione passiva del Inoltre, il ha Parte_1 CP_1 eccepito che quanto stabilito nell'art. 7 della Transazione non era applicabile, non avendo, il condominio, fornito un elenco completo di tutti i dati dei condomini morosi;
pertanto, atteso il suo inadempimento all'obbligo contrattuale, non poteva che rispondere il del restante debito. Con riferimento, poi, alla eccepita Parte_1 compensazione del credito del , con debiti per oneri condominiali, ha CP_1 dedotto l'opposto di aver formalmente contestato, a mezzo PEC del 16.12.2019, le compensazioni operate dal condominio, con presunti crediti dell'ente, derivanti dai pagina 3 di 9 consuntivi 2017, 2018 e 2019, mai approvati dall'assemblea condominiale;
pertanto, operata la compensazione, per il limitato importo di € 3.691,90, doveva confermarsi il credito dell'opposto di € 6.362,14 (pari al credito da transazione, di € 13.161,27, detratte le somme ricevute in pagamento, di € 3.107,23 e le somme riconosciute in compensazione). Infine, sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha precisato, l'opposto, che il era ampiamente a conoscenza dei lavori in Parte_1 corso ed il testo dell'art. 4 era stato predisposto solo per permettere alla ditta, che già stava operando, di continuare il lavoro. L'opposto ha, pertanto, concluso chiedendo: “1) di disporre l'acquisizione degli atti del procedimento monitorio
Tribunale di Napoli, R.G.6891/2020; 2) di rigettare l'istanza di sospensione in quanto sfornita dei presupposti di legge;
3) di rigettare l'opposizione di cui è causa per i motivi esposti 4) confermare il decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione.”
Con ordinanza del 12/11/20 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
in carenza di richieste istruttorie delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
Va premesso che, in tema di onere probatorio nei giudizi a cognizione ordinaria, costituisce principio generale quello per cui al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. n. 9351/07; Cass. 1473/2007; Cass.
20073/2004). Medesimo principio si applica in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere pagina 4 di 9 dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che l'opposto abbia sufficientemente provato il proprio credito, sulla base dei documenti depositati in atti.
Va, preliminarmente, escluso il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
In linea generale, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 9148/2008, relativamente alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti di terzi dall'amministratore, nell'interesse del condominio, hanno chiarito che la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui tali obbligazioni si imputano ai singoli condomini in proporzione delle rispettive quote, trattandosi di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro e perciò divisibili. I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del - nel senso della loro Parte_1 ripartizione tra i singoli condomini in proporzione alle rispettive quote - si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse;
ed infatti, nella motivazione della sentenza n. 9148 del 2008 sopra richiamata, che ha per la prima volta risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, nell'affermare che la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio sono governate dal criterio della parziarietà e si interpretano in proporzione delle rispettive quote di proprietà millesimale, è anche precisato che tale principio si applica rispetto ai terzi dopo l'accertamento dell'obbligazione gravante sulla compagine condominiale, testualmente affermandosi che “conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”. Infatti, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del quest'ultima viceversa è divisibile pro quota ed è Parte_1 quindi suscettibile di esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della rappresentanza conferita all'amministratore, sia rimasto inadempiente. pagina 5 di 9 Dunque, la natura parziaria dell'obbligazione contratta dall'amministratore per conto dei condomini non limita, in sede cognitiva, il diritto di azione del creditore, che può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi o il condominio, in tal modo conseguendo, in entrambi i casi, un titolo da porre in esecuzione nei confronti dei singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito. Pertanto, il creditore del è legittimato ad agire in giudizio, anche in via monitoria, Parte_1 per precostituirsi il titolo esecutivo nei confronti sia dell'ente di gestione, in persona dell'amministratore pro tempore, sia dei condomini inadempienti, dovendo, in ogni caso, e, in particolare, ove intenda promuovere l'espropriazione forzata, richiedere a ciascun condomino moroso, proprio in ossequio al principio della parziarietà delle obbligazioni assunte nell'interesse del il pagamento della sola quota Parte_1 dallo stesso dovuta a norma dell'art. 1123 cod. civ..
Attuativa del suddetto principio è la normativa introdotta dalla L. 220/12 che, modificando l'art. 63, II comma, disp. Att. c.c., prevede “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati i regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini”.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, le parti hanno pattuito, nella stipulata transazione, la clausola contenuta all'art. 7, con cui si prevede che il mancato pagamento dell'importo alle scadenze pattuite avrebbe abilitato il dott. “ad CP_1 agire nei confronti dei condomini morosi per il recupero coattivo dello stesso”.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, in mancanza di una specifica ed espressa deroga della disciplina civilistica dettata dall'art. 63 disp. Att. c.p.c., tale clausola possa interpretarsi nel senso di consentire, sì, al creditore di agire, per il soddisfacimento del proprio credito, direttamente nei confronti dei singoli condòmini morosi, senza, però derogare alla normativa generale che, consente, comunque, al creditore, di agire, preventivamente, nei confronti del condominio, principale debitore. In sostanza, in mancanza di una espressa previsione derogatoria rispetto a quanto previsto dalla disciplina normativa, così come interpretata negli ultimi anni dalla giurisprudenza, non può escludersi il diritto del creditore di agire preventivamente pagina 6 di 9 nei confronti del condominio contraente-debitore, per ottenere la condanna al pagamento delle somme a lui dovute.
Va, poi, aggiunto che, dalla documentazione prodotta in atti, emerge l'inadempimento del nella persona dell'amministratore, ai propri Parte_1 obblighi contrattuali, sussistendo violazioni, certamente, non imputabili ai singoli condòmini morosi.
Ed invero, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, depositata dall'opposto, emerge che il non provvedeva al versamento integrale, all'opposto, delle Parte_1 quote condominiali, versate dai condòmini e destinate al pagamento del corrispettivo della transazione, posto che il debito del condominio, nei confronti del , CP_1 ammonta ad € 6.362,14 (tenendo conto dei pagamenti effettuati, come riconosciuti dall'opposto, e della compensazione da quest'ultimo autorizzata dal , con CP_1 somme da questi dovute al condominio per oneri condominiali), mentre l'importo complessivo dovuto dai condòmini morosi è inferiore, ovvero di € 3.453,66, come da comunicazione inviata dall'amministratore al in data 24/10/19. CP_1
Inoltre, come eccepito dall'opposto e confermato dalla documentazione prodotta in atti, l'amministratore del ometteva di fornire al , l'elenco dei Parte_1 CP_1 condomini morosi, completo dei dati anagrafici, nonostante la formale richiesta effettuata a mezzo PEC dal procuratore del in data 16/12/19 (cfr. doc. 5 CP_1 produzione opposto), precludendo, di fatto, ogni possibilità di promuovere eventuali azioni, nei loro confronti, per il recupero del credito.
Per le motivazioni sopra spiegate, tenuto conto della mancanza di un'espressa deroga convenzionale alla disposizione dettata dall'art. 63 disp. Att. c.c., e considerati gli accertati inadempimenti del – in persona Parte_1 dell'amministratore - ai propri obblighi contrattuali (sia per aver trattenuto somme riscosse dai condòmini e non versate al , sia per non aver provveduto a CP_1 comunicare al creditore i nominativi dei condòmini morosi, completi dei relativi dati anagrafici), va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente di gestione opponente.
pagina 7 di 9 Altrettanto infondata e priva di pregio è l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc sollevata dal Parte opponente ha eccepito l'inadempimento del Parte_1
ai propri obblighi contrattuali, non avendo mai comunicato l'inizio dei CP_1 lavori, né tanto meno i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi e ha invocato, a fondamento dell'eccepito inadempimento di controparte, l'art. 4 della transazione che così recita: “il dott. eseguirà i lavori stabiliti con un'impresa di sua CP_1 fiducia”. Orbene, ritiene, il tribunale che alcun inadempimento possa ravvisarsi, posto che non emerge, dal dettato di tale articolo, alcuno specifico obbligo del
, propedeutico ai pagamenti concordati, di comunicare l'inizio dei lavori o di CP_1 indicare i tempi e le modalità degli stessi.
Infine, infondata deve dirsi anche l'ultima eccezione spiegata dal in Parte_1 ordine al quantum dovuto, per essere intervenuta la compensazione volontaria con ulteriori crediti del condominio nei confronti dell'opposto, relativi a quote condominiali;
ed invero, con p.e.c. del 16.12.2019, il , mentre riconosceva CP_1 la compensazione del proprio credito con il debito di € 456,00 per oneri ordinari per i futuri trimestri 1°/2°/3°/4° del 2020, nella misura di cui al preventivo 2017 approvato dall'assemblea, contestava espressamente l'operata compensazione con i dedotti debiti nascenti dai consuntivi degli anni 2017, 2018 e 2019 che non risultavano essere approvati dall'assemblea condominiale, circostanza questa non smentita dal Dunque, per tali ultimi debiti, in mancanza di accordo, Parte_1 non può applicarsi la compensazione, unilateralmente e arbitrariamente operata dall'opponente e contestata dall'opposto, sia prima del giudizio che in questa sede.
Va, pertanto, confermato il credito dell'opposto di € 6.362,14, corrispondente alla differenza tra il credito derivante dalla transazione (per € 13.161,27), le somme incassate (€ 3.107,23) e le somme riconosciute in compensazione (€
2.016,87+1.219.03+456,00, pari a complessivi € 3.691,90).
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria e quella pagina 8 di 9 decisoria, come previsti dal DM 55/14, aggiornati con il DM 147/22, per lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
2286/2020 del 17/04/2020, proposta dal nei Parte_2 confronti di così provvede;
CP_1
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe
Paolizzi, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 7/12/25
Il Giudice
Dr.ssa AR IA
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