Articolo 3 della Legge 4 maggio 1951, n. 389
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 giugno 1951
Art. 3.
La spesa per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per il miglioramento dei pascoli montani, prevista dagli articoli 79 e 80 delle norme per la bonifica integrale dettate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , fara' carico, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 sull'autorizzazione di cui al precedente art. 1.
Entrata in vigore il 29 giugno 1951