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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 845 dell'anno 2022, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza n. 38080/2021 della Corte di Cassazione Civile
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cioffi FA Parte_1
( ), ), C.F._1 Parte_1 C.F._2
CE PE ( ed elettivamente domiciliato C.F._3
presso lo studio dei difensori sito in Via Carlo del Balzo, n 52, Cervinara
(AV), come da procura in atti;
-Attore in riassunzione -
CONTRO
(C.F. ), con sede in AO Controparte_1 P.IVA_1
(BN), via Appia 60/A, in persona del suo legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Iglio Roberto Antonio (CF ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Via Croce n.2,
AO (BN), come da procura in atti;
- Convenuta in riassunzione -
NONCHE' , (già , già Controparte_2 CP_3 Controparte_4
già ), (c.f. ), con sede in Torino, Corso
[...] CP_5 P.IVA_2
Agnelli n. 200, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti AT IZ (C.F. e Troncone C.F._5
FA (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_6
studio del difensore AT IZ sito Piazza Giovanni Bovio, 22,
Napoli, come da procura in atti;
- Convenuta in riassunzione -
FATTO E IN DIRITTO
L'attore in riassunzione conveniva in giudizio, innanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Napoli, con atto di citazione notificato il 24.02.2022, la e la al fine di ottenere Controparte_6 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“In riforma della appellata sentenza n. 84/15 del Tribunale di Benevento, sez. dist. di , voglia la C.A. Civile di Napoli, in nuova composizione, CP_7
accogliere le conclusioni riportate in calce all'atto di appello notificato il
10 feb. 2015 e, per effetto di quanto deciso dalla Suprema Corte di
Cassazione con la Ordinanza rescindente n. 38080/2021, pubblicata il
2.12.2021, accogliere la domanda introduttiva del 27.6.2007 e, pertanto, pronunciare, ai sensi dell'art. 130, comma 7, lett. b), la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura nuova di fabbrica Alfa Brera telaio 05009570, consegnata l'8.7.2006, concluso tra l'acquirente
[...]
e la venditrice concessionaria Pt_1 Controparte_8
, per suo inadempimento o inesatta esecuzione degli obblighi nascenti
[...]
dal contratto e dal Codice del Consumo, ossia per mancata riparazione del difetto di conformità nel congruo termine ivi previsto (decorrente dalla prima denuncia del 13.11.2006). Se occorre, in alternativa, pronunciare parimenti la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 130, 7° comma, lett. c), perché la riparazione –seppure avesse avuto successo, per ipotesi mai più verificatasi, almeno l'ennesimo intervento che ancora era in corso a
Torino al momento della notifica della domanda introduttiva- esso sarebbe risultato non solo molto tardivo e, dunque, fuori termine congruo, ma aveva già e comunque cagionato a quel punto gravi inconvenienti al consumatore, condizione quest'ultima alternativa e da sola sufficiente per potersi pronunciare la risoluzione ex lett. c); 2) Per l'effetto, sempre accogliendo
l'azione di garanzia di conformità al contratto [129 e 130, 7° comma, lett.
b) e/o lett. c), Cod. Consumo]proposta dal consumatore , Parte_1
voglia il nuovo Collegio, Giudice del Rinvio, condannare i convenuti – coobbligati in solido o disgiuntamente- alla restituzione dell'intero prezzo di € 38.200,00, oltre interessi legali dalla domanda;
con spese di retrocessione della vettura a carico del venditore. 3) infine ed in ogni caso ed applicando le norme generali del codice civile solo per il capo relativo alla domanda risarcitoria, accogliere l'apposito 1° motivo di appello e condannare in solido la e la , sia come Controparte_1 CP_3
covenditore o venditore e promittente della garanzia convenzionale, sia come costruttore e, dunque, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni cagionati per loro colpa all'acquirente (1494 c.c.), patrimoniali, morali e da stress e disagi conseguenti, per avergli venduto un autovettura nuova e difettosa, per non averla riparata in congruo termine e mai più, per il mancato suo godimento durante i ricoveri in officina, per il suo parziale e disturbato utilizzo quando non era costretta in officina (uso della vettura disturbato dal difetto). 4) nella assurda ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, ipotesi che appare assai improbabile dopo il decisum della Cassazione e delle altre sentenze di legittimità sopra citate, condannare parte venditrice anche al pagamento dei danni corrispondenti al costo delle riparazioni proposte dal ctu e stimate in euro 5.200,00. Infine, per la sua perdita di valore. Il tutto come già richiesto con l'atto di appello originario notificato il 10-12 feb.
2015, da quantificarsi, se occorre, anche in via equitativa. 5) Vinte le spese del doppio grado di giudizio e quelle della ctu. 6) Liquidare e porre a carico delle convenute le spese e compensi del giudizio di cassazione, di cui per esborsi €. 1263,00 (27 + 200 + 1036). 7) Vinte, infine, le spese della presente fase di rinvio che onera l'attore ad anticipare l'ennesimo contributo unificato. 8) pronunciare d'ufficio ogni altro provvedimento ritenuto giusto”.
A sostegno delle proprie pretese l'attore in riassunzione richiamava quanto deciso dalla Cassazione con ordinanza rescindente n. 38080/2021, pubblicata il 2.12.2021, deducendo i seguenti fatti di causa: “ (...) di aver acquistato in data 11.5.2016, presso la concessionaria Alfa Romeo un'autovettura nuova di fabbrica del tipo Alfa Brera con motore 2.4.JTD, consegnatagli in data 8 luglio 2006, ma la soddisfazione era durata poco giacché l'auto già nel mese di novembre 2006, a quattro mesi dalla consegna, aveva manifestato vizi di funzionamento del motore che avevano messo a repentaglio anche la sicurezza propria e di terzi, e precisamente, viaggiando a 2000 giri, il motore improvvisamente "mancava" di potenza, fino allo spegnimento, per poterlo rimettere in moto solo dopo alcuni secondi di stasi;
3. poiché l'autovettura era stata ricoverata troppe volte presso la officina della concessionaria, ma non era stata mai riparata, il primo ricovero era avvenuto il 13.11.2006, sempre per tre o quattro giorni per volta, il 1° giugno del 2007 la vettura fu portata a Torino con suo disappunto, sempre per riparazione del denunciato, riconosciuto e persistente difetto;
4. Il trasferimento della vettura a Torino avvenne il 1° giugno 2007; l'auto gli fu restituita dopo circa 40 giorni, precisamente
l'11.7.2007, con ricevuta n. 0954/07 dove si riportava ancora la diagnosi di entrata "controllare macchina a 2000 giri perde potenza";
5. Mentre l'auto si trovava ancora a Torino, stante il grave inadempimento nella riparazione già maturato da molto tempo ed i gravi inconvenienti che il difetto e la mancata riparazione gli avevano già procurato, deluso e preoccupato, decideva di rivolgersi al Giudice per ottenere la risoluzione del contratto di vendita, assumendo che il difetto, poichè manifestatosi entro i primi sei mesi dalla consegna, faceva presumere che esso esistesse già alla data di consegna del bene e che, dunque, fosse di costruzione (e si anticipa che proprio questo è il principio)”.
Ai fini della decisione giova ripercorrere brevemente la vicenda in esame, che ha avuto origine con il procedimento di primo grado iscritto al n.
6322/2007 presso il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, promosso da al fine di ottenere, previo accertamento del Parte_1
difetto di conformità dell'autovettura acquistata nuova presso la
[...]
la risoluzione del contratto stipulato con la predetta società, CP_1
oltre a richiedere nei confronti della suddetta venditrice e della casa madre il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei vizi del bene. CP_5
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto e spiegava domanda di manleva nei confronti della rispetto ad ogni CP_5
conseguenza negativa eventualmente subita per effetto dell'accoglimento della domanda attorea. Si costituiva pure la deducendo il difetto di CP_4
legittimazione passiva, eccependo la prescrizione e la decadenza dell'azione proposta dall'acquirente e, in ogni caso, l'inesistenza del difetto e/o la sua riparazione. Tale procedimento si concludeva con sentenza n. 85/2015, con cui il Tribunale Benevento, ritenendo non sufficiente la prova fornita dall'attore in giudizio, rigettava la domanda e compensava le spese di lite fra le parti in causa.
La pronuncia veniva poi impugnata innanzi la Corte d'Appello di Napoli da
, il quale insisteva per la risoluzione del contratto stipulato Parte_1
con la e la condanna degli appellati al risarcimento Controparte_6 dei danni patiti. La chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza gravata, reiterando la domanda di manleva già proposta nei confronti della Anche la si CP_5 CP_5
riportava alle difese precedentemente svolte e richiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 5732/2018, la Corte di Appello di Napoli considerava non assolto dall'attore l'onere probatorio sullo stesso gravante e, in particolare, rilevava che sarebbe stato “onere della parte attrice cristallizzare la situazione all'indomani della consegna del bene asseritamente soggetto a vizi;
le deposizioni dei testi di parte attrice, per quanto autorevoli e descrittivi della perdita di potenza del motore dell'Alfa Romeo, non sono idonee a far ritenere che dette asserite perdite di potenza possano dipendere da vizi strutturali e/o di costruzione dell'autovettura, quanto piuttosto da uno stile di giuda dei conducente, dal tipo di strada percorsa, da un carburante non idoneo o da altri fenomeni contingenti non connessi ai predetti vizi strutturali, potendo solo l'analisi tecnica (a mezzo di consulenza tecnica effettuata nell'immediatezza della consegna del bene e della sussistenza del vizio) accertare, da una parte, la sussistenza di un vizio, attribuendolo, sotto altro verso, causalmente ad un difetto di costruzione del bene”.
Tanto considerato, l'adita Corte di appello così provvedeva: “1) Rigetta
l'appello; 2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
3) Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione”.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso alla Suprema Parte_1
Corte di cassazione, la quale, con ordinanza n. 38080/2021, cassava la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di appello di Napoli in diversa composizione.
Più precisamente, la Suprema Corte affermava che “il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita (Cass. 13148/ 2020 nei motivi). Erronea è dunque la ratio della decisione impugnata nella parte in cui rigetta la domanda ritenendo sfornita di prova l'esistenza del difetto di costruzione, che, come si è detto, è presunto a favore del consumatore. Al contrario, il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore”.
A seguito del disposto rinvio, citava in riassunzione, Parte_1
innanzi a questa Corte, la e la Controparte_1 Controparte_3 [...]
) per l'accoglimento delle conclusioni sopra già menzionate. CP_5
Si costituiva la la quale, nell'opporsi all'avversa Controparte_1
pretesa, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : “1) in via preliminare dichiarare, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., inammissibili i nuovi documenti prodotti e le nuove domande risarcitorie formulate con l'atto di appello;
2) in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto con la conferma della sentenza di primo grado;
3) in via gradata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse ritenere fondate le domande di risoluzione del contratto di compravendita o di risarcimento dei danni dell'appellante e, quindi, provata la sussistenza dell'inesatto adempimento contrattuale, del difetto di costruzione o non conformità del veicolo, non essendo imputabile alla Controparte_1
alcuna responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, condannare la
[...]
(già , nella qualità di società costruttrice e CP_3 Controparte_5
fornitrice del veicolo che di garante autonomo e diretto nei confronti dell'appellata -attesi i provati controlli e le verifiche effettuate in Torino presso la sede di produzione dell'autovettura-, a risarcire e manlevare e, quindi, tenere indenne la soccombente da ogni Controparte_1
responsabilità e da tutti gli onere economici nei confronti dell'appellante e, dunque, da tutte le conseguenze economiche che dovessero derivare dalla soccombenza, comprese le spese di lite dei vari gradi di giudizio, sempre compensando il prezzo di acquisto con il valore del veicolo alla data della consegna in quanto, per la vendita dell'autovettura il 16.04.2019, all'obbligo della restituzione specifica del bene si sostituisce quello della restituzione per equivalente, o, in ogni caso, la Corte dovrà tenere conto nella compensazione dell'impossibilità alla riconsegna del veicolo, del godimento del bene per oltre tredici anni, della perdita di valore del bene, della somma di € 2.900,00 incassata dall'appellante il 16.04.2019 con la vendita del veicolo, al fine di garantire l'equilibrio tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente; in via ancora gradata, rigettare le domande proposte nei suoi confronti in quanto riconducibili a difetto di materiale e/o fabbricazione e, per l'effetto, condannare la sola quale società costruttrice Controparte_3
e fornitrice del veicolo Alfa Brera 2.4 JTD targ. DC740TP, in virtù della garanzia convenzionale Alfa Romeo o, comunque, nella qualità di garante autonomo e diretto nei confronti dell'appellante, attesi i controlli e le verifiche dirette effettuate, dopo la vendita, in Torino presso la sede di costruzione dell'autovettura; 4) condannare l'appellante o, in via gradata, la alla refusione delle spese di lite dei vari gradi di giudizio”. Controparte_3
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, Controparte_3
evidenziava che nel procedimento di rinvio ex art. 392 c.p.c. non sarebbe consentito svolgere nuove deduzioni, ulteriori e diverse rispetto a quelle formulate nell'originario procedimento di secondo grado. Nel merito, deduceva la carenza di prova del malfunzionamento da parte dell'acquirente.
Precisava che il richiamo dell'autovettura da parte della per i controlli CP_4
del caso non potrebbe equivalere ad una ammissione di responsabilità, atteso che la casa costruttrice si era attivata unicamente in un'ottica di assistenza e fidelizzazione della propria clientela. Aggiungeva che dalla verifica effettuata non erano emerse le anomalie lamentate e, in subordine, rilevava che il mal funzionamento, ove esistente, sarebbe stato risolto quanto meno dal 2013 (cioè dalla data in cui la vettura è stata visionata dal C.T.U.). Inoltre, osservava che il rimedio della risoluzione contrattuale esperito dalla parte attrice costituirebbe una soluzione eccessivamente onerosa per la parte venditrice, mentre il rimedio risarcitorio non potrebbe valutarsi in modo autonomo dalla garanzia e, in ogni caso, sarebbe del tutto infondato. Da ultimo, rimarcava di essere venditrice esclusivamente nel rapporto con la e non certamente nei confronti di parte attrice, Controparte_1
precisando di aver ottemperato agli obblighi nascenti dal rapporto di garanzia.
Concludendo, chiedeva di “rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con consequenziale integrale conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e compensazione di quelle di Cassazione”.
All'esito dell'udienza di precisazione delle definitive conclusioni del
15.05.2025 la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio n. 38080/2021, ha cassato la precedente decisione di questa Corte, rilevando che il contratto di compravendita oggetto di causa rientra a pieno titolo nella nozione di contratto del consumatore ai sensi degli artt. 128 e ss. del Codice del
Consumo, con conseguente applicabilità della disciplina ivi prevista e, in particolare, degli articoli 130 e seguenti, nella loro formulazione applicabile ratione temporis.
Come è noto, la tutela approntata dalla normativa consumeristica si fonda sull'esigenza di assicurare al consumatore una protezione effettiva rispetto ai vizi originari del bene acquistato. In particolare, l'art. 132 introduce una presunzione legale in favore del consumatore, stabilendo che i difetti che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono preesistenti alla consegna stessa, salvo che il venditore provi il contrario. Tale presunzione di carattere relativo, comporta un alleggerimento dell'onere della prova a carico del consumatore, il quale non è tenuto a dimostrare l'origine del vizio, gravando invece sul venditore l'onere di fornire prova positiva della conformità del bene al momento della consegna.
2. Alla luce dei principi su richiamati, ritiene questa Corte che la domanda di risoluzione contrattuale proposta dall'appellante sia fondata e meriti di essere accolta.
Deve ritenersi che l'autovettura di tipo Alfa Brera, acquistata dal in Pt_1
data 11.05.2016 presso la convenuta concessionaria Controparte_1
abbia presentato vizi di funzionamento sin dai primi mesi di utilizzo. Difatti, il veicolo de quo è stato più volte ricoverato, inutiliter, presso la concessionaria per interventi di riparazione, il primo avvenuto già in data
13.11.2006, a soli quattro mesi dall'acquisto. La circostanza dei numerosi ricoveri, che, tra l'altro, non sono mai stati contestati dalle parti convenute e risultano documentati in atti e anche descritti dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, risulta incompatibile con la tesi sostenuta dalla società concessionaria e dal produttore relativa all'assenza di qualunque difetto e/o vizio, oltre che con le risultanze della richiamata consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, atteso che lo stesso consulente ha confermato, a distanza di anni, la persistenza del medesimo difetto - relativo alla perdita di potenza del motore- per cui era stata per la prima volta ricoverata l'autovettura presso la concessionaria (cfr p 25 e ss della relazione peritale datata 24.10.2013).
In altri termini, i difetti lamentati si sono manifestati entro sei mesi dalla consegna;
il veicolo è stato più vote ricoverato presso la concessionaria per interventi di riparazione e anche inviata alla casa madre dalla stessa concessionaria;
la consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio ha confermato la sussistenza del medesimo difetto a distanza di tempo.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere accertata non solo la preesistenza del vizio al momento della consegna del veicolo acquistato, ma anche la mancata riparazione del veicolo de quo, nonostante più ricoveri presso la concessionaria e anche l'invio dell'auto presso la casa madre, circostanze che risultano confermate anche dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi citati dalla parte attrice.
Sulla scorta delle complessive acquisizioni disponibili, non ricorre dimostrazione in atti né che l'auto consegnata fosse conforme rispetto al contratto di vendita, né che il difetto abbia avuto origine o causa in un momento successivo alla consegna stessa, né che l'auto fosse stata correttamente riparata durante i numerosi ricoveri, posto che gli elementi raccolti in giudizio depongono nel senso opposto.
Al riguardo, occorre rimarcare che i numerosi ricoveri per riparazione dell'autovettura presso la concessionaria venditrice, l'invio della stessa autovettura presso la casa costruttrice in Torino e l'esito dell'indagine del consulente tecnico d'ufficio smentiscono chiaramente l'ipotesi sia dell'assenza di vizi di funzionamento dell'autovettura de qua al momento dell'acquisto, sia della sua riparazione in un momento successivo.
In particolare, del tutto inverosimile è che la abbia Controparte_1
deciso di inviare l'autovettura presso la casa costruttrice a Torino in assenza di riscontro del difetto lamentato dal cliente.
Ne consegue che, stante il difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna e la mancata riparazione del veicolo e il lungo lasso temporale trascorso, va dichiarata, a norma dell'art 130 cod.cons., nella formulazione applicabile ratione temporis, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato da con la Parte_1 Controparte_1
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità
(Cass. 3695/2022; Cass. n. 1082/2020).
Giova in proposito rimarcare che il nominato ctu ha accertato non solo la persistenza del difetto lamentato dall'attore relativo alla perdita di potenza del motore, ma anche la sua riparabilità mediante vari interventi da eseguirsi sull'autovettura per la complessiva somma di euro 5.223,57 (cfr p. 25 e ss della relazione tecnica d'ufficio datata 24.10.2013), che non è affatto onerosa. Alla risoluzione contrattuale consegue il venir meno della causa dell'attribuzione patrimoniale della somma di euro 38.200,00 versata dall'acquirente a titolo di prezzo della compravendita, oltre interessi legali codicistici dalla domanda introduttiva del primo grado di giudizio sino al soddisfo.
E' inammissibile la domanda avanzata dalla avente ad Controparte_1
oggetto la decurtazione della somma di Euro 2.900,00, dall'importo totale di acquisto, pari ad Euro 38.200,00, per avere l'attore venduto, nelle more del giudizio, l'autovettura per cui è causa, atteso che, non avendo mai richiesto la concessionaria la restituzione del bene, essa deve essere considerata come domanda nuova.
3. Infondata deve ritenersi la domanda, parimenti proposta dall'appellante, volta al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del difetto di conformità dell'autovettura.
Al riguardo, va osservato che il risarcimento del danno richiede la prova sia dell'esistenza del danno, sia del nesso causale tra vizio e pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a dedurre genericamente l'esistenza di disagi e pregiudizi, senza tuttavia offrire prova specifica circa la natura e l'entità del danno subito. Ne deriva che la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di prova.
4.Va parimenti rigettata la domanda di manleva avanzata dalla concessionaria nei confronti della casa costruttrice quanto alla restituzione del prezzo con assorbimento della domanda stessa quanto alla avversa richiesta di risarcimento danni.
Ed invero, rileva questa Corte che da un lato, la presente decisione di risoluzione riguarda esclusivamente il contratto di vendita stipulato tra l'acquirente e la concessionaria, senza che la casa costruttrice sia parte del predetto rapporto contrattuale e, dall'altro, la disciplina consumeristica, all'art. 130 cod. cons. è chiara nell'affermare che la responsabilità per i difetti di conformità grava sul venditore, il quale è il soggetto contrattualmente obbligato nei confronti del consumatore.
5. In definitiva, per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato da con Parte_1
con condanna di quest'ultima alla restituzione della Controparte_1
somma di Euro 38.200,00 pari al prezzo di acquisto, oltre interessi legali dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado fino al soddisfo.
Spese processuali
Con riguardo poi alle spese di lite, occorre rilevare che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod.proc.civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass. 12/09/2014, n. 19345); in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass.,
Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906), anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti. (cfr. Cass n. 29056/2024). Ciò posto, si ritiene di condannare la parte in quanto Controparte_1
prevalentemente soccombente al pagamento, in favore di , Parte_1
delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione e giudizio di rinvio), che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa sino a 52.000 euro ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria nel grado di appello e di rinvio, non tenutasi.
Vanno integralmente compensate le spese tra le parti nell'ambito degli ulteriori rapporti processuali in considerazione della reciproca soccombenza tra attore in riassunzione e la , (già , già Controparte_9 CP_3
) e del non aggravio delle difese effettivamente spiegate da CP_5
quest'ultima società in giudizio in conseguenza della proposizione della domanda di manleva e alla luce del complessivo esito della stessa domanda.
Le spese della CTU espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico a carico della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento della domanda proposta dall'attore in riassunzione, dichiara risolto il contratto stipulato in data 11.05.2016 da
[...]
con la e, per l'effetto, condanna la Pt_1 Controparte_1
alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 38.200,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale di primo grado fino al soddisfo;
b) Rigetta le domande risarcitorie proposte dall'attore in riassunzione nei confronti di e di;
Controparte_1 Controparte_9 c) Rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei Controparte_1
confronti di in relazione alla restituzione del Controparte_9
prezzo di vendita;
d) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di tutti i gradi di giudizio, che liquida: per il primo Pt_1
grado in Euro 400,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per compenso professionale;
per il secondo grado in Euro 804,00 per esborsi e in euro
8469,00 per compenso professionale;
per il giudizio di Cassazione in
Euro 1263,00 per esborsi e in euro 5.513,00 per compenso professionale;
per il presente grado di giudizio in Euro 804,00 per esborsi e in euro
8469,00 per compenso professionale, oltre su tutte le spese dei predetti gradi il rimborso forfettario spese generali (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA come per legge;
e) Compensa le spese di lite tra e , Parte_1 Controparte_9
nonché tra e;
Controparte_1 Controparte_9
f) Pone le spese di Ctu, come liquidate in primo grado, definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Napoli, addì 25.09.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 845 dell'anno 2022, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza n. 38080/2021 della Corte di Cassazione Civile
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cioffi FA Parte_1
( ), ), C.F._1 Parte_1 C.F._2
CE PE ( ed elettivamente domiciliato C.F._3
presso lo studio dei difensori sito in Via Carlo del Balzo, n 52, Cervinara
(AV), come da procura in atti;
-Attore in riassunzione -
CONTRO
(C.F. ), con sede in AO Controparte_1 P.IVA_1
(BN), via Appia 60/A, in persona del suo legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Iglio Roberto Antonio (CF ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Via Croce n.2,
AO (BN), come da procura in atti;
- Convenuta in riassunzione -
NONCHE' , (già , già Controparte_2 CP_3 Controparte_4
già ), (c.f. ), con sede in Torino, Corso
[...] CP_5 P.IVA_2
Agnelli n. 200, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti AT IZ (C.F. e Troncone C.F._5
FA (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_6
studio del difensore AT IZ sito Piazza Giovanni Bovio, 22,
Napoli, come da procura in atti;
- Convenuta in riassunzione -
FATTO E IN DIRITTO
L'attore in riassunzione conveniva in giudizio, innanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Napoli, con atto di citazione notificato il 24.02.2022, la e la al fine di ottenere Controparte_6 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“In riforma della appellata sentenza n. 84/15 del Tribunale di Benevento, sez. dist. di , voglia la C.A. Civile di Napoli, in nuova composizione, CP_7
accogliere le conclusioni riportate in calce all'atto di appello notificato il
10 feb. 2015 e, per effetto di quanto deciso dalla Suprema Corte di
Cassazione con la Ordinanza rescindente n. 38080/2021, pubblicata il
2.12.2021, accogliere la domanda introduttiva del 27.6.2007 e, pertanto, pronunciare, ai sensi dell'art. 130, comma 7, lett. b), la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura nuova di fabbrica Alfa Brera telaio 05009570, consegnata l'8.7.2006, concluso tra l'acquirente
[...]
e la venditrice concessionaria Pt_1 Controparte_8
, per suo inadempimento o inesatta esecuzione degli obblighi nascenti
[...]
dal contratto e dal Codice del Consumo, ossia per mancata riparazione del difetto di conformità nel congruo termine ivi previsto (decorrente dalla prima denuncia del 13.11.2006). Se occorre, in alternativa, pronunciare parimenti la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 130, 7° comma, lett. c), perché la riparazione –seppure avesse avuto successo, per ipotesi mai più verificatasi, almeno l'ennesimo intervento che ancora era in corso a
Torino al momento della notifica della domanda introduttiva- esso sarebbe risultato non solo molto tardivo e, dunque, fuori termine congruo, ma aveva già e comunque cagionato a quel punto gravi inconvenienti al consumatore, condizione quest'ultima alternativa e da sola sufficiente per potersi pronunciare la risoluzione ex lett. c); 2) Per l'effetto, sempre accogliendo
l'azione di garanzia di conformità al contratto [129 e 130, 7° comma, lett.
b) e/o lett. c), Cod. Consumo]proposta dal consumatore , Parte_1
voglia il nuovo Collegio, Giudice del Rinvio, condannare i convenuti – coobbligati in solido o disgiuntamente- alla restituzione dell'intero prezzo di € 38.200,00, oltre interessi legali dalla domanda;
con spese di retrocessione della vettura a carico del venditore. 3) infine ed in ogni caso ed applicando le norme generali del codice civile solo per il capo relativo alla domanda risarcitoria, accogliere l'apposito 1° motivo di appello e condannare in solido la e la , sia come Controparte_1 CP_3
covenditore o venditore e promittente della garanzia convenzionale, sia come costruttore e, dunque, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni cagionati per loro colpa all'acquirente (1494 c.c.), patrimoniali, morali e da stress e disagi conseguenti, per avergli venduto un autovettura nuova e difettosa, per non averla riparata in congruo termine e mai più, per il mancato suo godimento durante i ricoveri in officina, per il suo parziale e disturbato utilizzo quando non era costretta in officina (uso della vettura disturbato dal difetto). 4) nella assurda ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, ipotesi che appare assai improbabile dopo il decisum della Cassazione e delle altre sentenze di legittimità sopra citate, condannare parte venditrice anche al pagamento dei danni corrispondenti al costo delle riparazioni proposte dal ctu e stimate in euro 5.200,00. Infine, per la sua perdita di valore. Il tutto come già richiesto con l'atto di appello originario notificato il 10-12 feb.
2015, da quantificarsi, se occorre, anche in via equitativa. 5) Vinte le spese del doppio grado di giudizio e quelle della ctu. 6) Liquidare e porre a carico delle convenute le spese e compensi del giudizio di cassazione, di cui per esborsi €. 1263,00 (27 + 200 + 1036). 7) Vinte, infine, le spese della presente fase di rinvio che onera l'attore ad anticipare l'ennesimo contributo unificato. 8) pronunciare d'ufficio ogni altro provvedimento ritenuto giusto”.
A sostegno delle proprie pretese l'attore in riassunzione richiamava quanto deciso dalla Cassazione con ordinanza rescindente n. 38080/2021, pubblicata il 2.12.2021, deducendo i seguenti fatti di causa: “ (...) di aver acquistato in data 11.5.2016, presso la concessionaria Alfa Romeo un'autovettura nuova di fabbrica del tipo Alfa Brera con motore 2.4.JTD, consegnatagli in data 8 luglio 2006, ma la soddisfazione era durata poco giacché l'auto già nel mese di novembre 2006, a quattro mesi dalla consegna, aveva manifestato vizi di funzionamento del motore che avevano messo a repentaglio anche la sicurezza propria e di terzi, e precisamente, viaggiando a 2000 giri, il motore improvvisamente "mancava" di potenza, fino allo spegnimento, per poterlo rimettere in moto solo dopo alcuni secondi di stasi;
3. poiché l'autovettura era stata ricoverata troppe volte presso la officina della concessionaria, ma non era stata mai riparata, il primo ricovero era avvenuto il 13.11.2006, sempre per tre o quattro giorni per volta, il 1° giugno del 2007 la vettura fu portata a Torino con suo disappunto, sempre per riparazione del denunciato, riconosciuto e persistente difetto;
4. Il trasferimento della vettura a Torino avvenne il 1° giugno 2007; l'auto gli fu restituita dopo circa 40 giorni, precisamente
l'11.7.2007, con ricevuta n. 0954/07 dove si riportava ancora la diagnosi di entrata "controllare macchina a 2000 giri perde potenza";
5. Mentre l'auto si trovava ancora a Torino, stante il grave inadempimento nella riparazione già maturato da molto tempo ed i gravi inconvenienti che il difetto e la mancata riparazione gli avevano già procurato, deluso e preoccupato, decideva di rivolgersi al Giudice per ottenere la risoluzione del contratto di vendita, assumendo che il difetto, poichè manifestatosi entro i primi sei mesi dalla consegna, faceva presumere che esso esistesse già alla data di consegna del bene e che, dunque, fosse di costruzione (e si anticipa che proprio questo è il principio)”.
Ai fini della decisione giova ripercorrere brevemente la vicenda in esame, che ha avuto origine con il procedimento di primo grado iscritto al n.
6322/2007 presso il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, promosso da al fine di ottenere, previo accertamento del Parte_1
difetto di conformità dell'autovettura acquistata nuova presso la
[...]
la risoluzione del contratto stipulato con la predetta società, CP_1
oltre a richiedere nei confronti della suddetta venditrice e della casa madre il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei vizi del bene. CP_5
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto e spiegava domanda di manleva nei confronti della rispetto ad ogni CP_5
conseguenza negativa eventualmente subita per effetto dell'accoglimento della domanda attorea. Si costituiva pure la deducendo il difetto di CP_4
legittimazione passiva, eccependo la prescrizione e la decadenza dell'azione proposta dall'acquirente e, in ogni caso, l'inesistenza del difetto e/o la sua riparazione. Tale procedimento si concludeva con sentenza n. 85/2015, con cui il Tribunale Benevento, ritenendo non sufficiente la prova fornita dall'attore in giudizio, rigettava la domanda e compensava le spese di lite fra le parti in causa.
La pronuncia veniva poi impugnata innanzi la Corte d'Appello di Napoli da
, il quale insisteva per la risoluzione del contratto stipulato Parte_1
con la e la condanna degli appellati al risarcimento Controparte_6 dei danni patiti. La chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza gravata, reiterando la domanda di manleva già proposta nei confronti della Anche la si CP_5 CP_5
riportava alle difese precedentemente svolte e richiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 5732/2018, la Corte di Appello di Napoli considerava non assolto dall'attore l'onere probatorio sullo stesso gravante e, in particolare, rilevava che sarebbe stato “onere della parte attrice cristallizzare la situazione all'indomani della consegna del bene asseritamente soggetto a vizi;
le deposizioni dei testi di parte attrice, per quanto autorevoli e descrittivi della perdita di potenza del motore dell'Alfa Romeo, non sono idonee a far ritenere che dette asserite perdite di potenza possano dipendere da vizi strutturali e/o di costruzione dell'autovettura, quanto piuttosto da uno stile di giuda dei conducente, dal tipo di strada percorsa, da un carburante non idoneo o da altri fenomeni contingenti non connessi ai predetti vizi strutturali, potendo solo l'analisi tecnica (a mezzo di consulenza tecnica effettuata nell'immediatezza della consegna del bene e della sussistenza del vizio) accertare, da una parte, la sussistenza di un vizio, attribuendolo, sotto altro verso, causalmente ad un difetto di costruzione del bene”.
Tanto considerato, l'adita Corte di appello così provvedeva: “1) Rigetta
l'appello; 2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
3) Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione”.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso alla Suprema Parte_1
Corte di cassazione, la quale, con ordinanza n. 38080/2021, cassava la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di appello di Napoli in diversa composizione.
Più precisamente, la Suprema Corte affermava che “il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita (Cass. 13148/ 2020 nei motivi). Erronea è dunque la ratio della decisione impugnata nella parte in cui rigetta la domanda ritenendo sfornita di prova l'esistenza del difetto di costruzione, che, come si è detto, è presunto a favore del consumatore. Al contrario, il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore”.
A seguito del disposto rinvio, citava in riassunzione, Parte_1
innanzi a questa Corte, la e la Controparte_1 Controparte_3 [...]
) per l'accoglimento delle conclusioni sopra già menzionate. CP_5
Si costituiva la la quale, nell'opporsi all'avversa Controparte_1
pretesa, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : “1) in via preliminare dichiarare, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., inammissibili i nuovi documenti prodotti e le nuove domande risarcitorie formulate con l'atto di appello;
2) in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto con la conferma della sentenza di primo grado;
3) in via gradata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse ritenere fondate le domande di risoluzione del contratto di compravendita o di risarcimento dei danni dell'appellante e, quindi, provata la sussistenza dell'inesatto adempimento contrattuale, del difetto di costruzione o non conformità del veicolo, non essendo imputabile alla Controparte_1
alcuna responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, condannare la
[...]
(già , nella qualità di società costruttrice e CP_3 Controparte_5
fornitrice del veicolo che di garante autonomo e diretto nei confronti dell'appellata -attesi i provati controlli e le verifiche effettuate in Torino presso la sede di produzione dell'autovettura-, a risarcire e manlevare e, quindi, tenere indenne la soccombente da ogni Controparte_1
responsabilità e da tutti gli onere economici nei confronti dell'appellante e, dunque, da tutte le conseguenze economiche che dovessero derivare dalla soccombenza, comprese le spese di lite dei vari gradi di giudizio, sempre compensando il prezzo di acquisto con il valore del veicolo alla data della consegna in quanto, per la vendita dell'autovettura il 16.04.2019, all'obbligo della restituzione specifica del bene si sostituisce quello della restituzione per equivalente, o, in ogni caso, la Corte dovrà tenere conto nella compensazione dell'impossibilità alla riconsegna del veicolo, del godimento del bene per oltre tredici anni, della perdita di valore del bene, della somma di € 2.900,00 incassata dall'appellante il 16.04.2019 con la vendita del veicolo, al fine di garantire l'equilibrio tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente; in via ancora gradata, rigettare le domande proposte nei suoi confronti in quanto riconducibili a difetto di materiale e/o fabbricazione e, per l'effetto, condannare la sola quale società costruttrice Controparte_3
e fornitrice del veicolo Alfa Brera 2.4 JTD targ. DC740TP, in virtù della garanzia convenzionale Alfa Romeo o, comunque, nella qualità di garante autonomo e diretto nei confronti dell'appellante, attesi i controlli e le verifiche dirette effettuate, dopo la vendita, in Torino presso la sede di costruzione dell'autovettura; 4) condannare l'appellante o, in via gradata, la alla refusione delle spese di lite dei vari gradi di giudizio”. Controparte_3
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, Controparte_3
evidenziava che nel procedimento di rinvio ex art. 392 c.p.c. non sarebbe consentito svolgere nuove deduzioni, ulteriori e diverse rispetto a quelle formulate nell'originario procedimento di secondo grado. Nel merito, deduceva la carenza di prova del malfunzionamento da parte dell'acquirente.
Precisava che il richiamo dell'autovettura da parte della per i controlli CP_4
del caso non potrebbe equivalere ad una ammissione di responsabilità, atteso che la casa costruttrice si era attivata unicamente in un'ottica di assistenza e fidelizzazione della propria clientela. Aggiungeva che dalla verifica effettuata non erano emerse le anomalie lamentate e, in subordine, rilevava che il mal funzionamento, ove esistente, sarebbe stato risolto quanto meno dal 2013 (cioè dalla data in cui la vettura è stata visionata dal C.T.U.). Inoltre, osservava che il rimedio della risoluzione contrattuale esperito dalla parte attrice costituirebbe una soluzione eccessivamente onerosa per la parte venditrice, mentre il rimedio risarcitorio non potrebbe valutarsi in modo autonomo dalla garanzia e, in ogni caso, sarebbe del tutto infondato. Da ultimo, rimarcava di essere venditrice esclusivamente nel rapporto con la e non certamente nei confronti di parte attrice, Controparte_1
precisando di aver ottemperato agli obblighi nascenti dal rapporto di garanzia.
Concludendo, chiedeva di “rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con consequenziale integrale conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e compensazione di quelle di Cassazione”.
All'esito dell'udienza di precisazione delle definitive conclusioni del
15.05.2025 la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio n. 38080/2021, ha cassato la precedente decisione di questa Corte, rilevando che il contratto di compravendita oggetto di causa rientra a pieno titolo nella nozione di contratto del consumatore ai sensi degli artt. 128 e ss. del Codice del
Consumo, con conseguente applicabilità della disciplina ivi prevista e, in particolare, degli articoli 130 e seguenti, nella loro formulazione applicabile ratione temporis.
Come è noto, la tutela approntata dalla normativa consumeristica si fonda sull'esigenza di assicurare al consumatore una protezione effettiva rispetto ai vizi originari del bene acquistato. In particolare, l'art. 132 introduce una presunzione legale in favore del consumatore, stabilendo che i difetti che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono preesistenti alla consegna stessa, salvo che il venditore provi il contrario. Tale presunzione di carattere relativo, comporta un alleggerimento dell'onere della prova a carico del consumatore, il quale non è tenuto a dimostrare l'origine del vizio, gravando invece sul venditore l'onere di fornire prova positiva della conformità del bene al momento della consegna.
2. Alla luce dei principi su richiamati, ritiene questa Corte che la domanda di risoluzione contrattuale proposta dall'appellante sia fondata e meriti di essere accolta.
Deve ritenersi che l'autovettura di tipo Alfa Brera, acquistata dal in Pt_1
data 11.05.2016 presso la convenuta concessionaria Controparte_1
abbia presentato vizi di funzionamento sin dai primi mesi di utilizzo. Difatti, il veicolo de quo è stato più volte ricoverato, inutiliter, presso la concessionaria per interventi di riparazione, il primo avvenuto già in data
13.11.2006, a soli quattro mesi dall'acquisto. La circostanza dei numerosi ricoveri, che, tra l'altro, non sono mai stati contestati dalle parti convenute e risultano documentati in atti e anche descritti dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, risulta incompatibile con la tesi sostenuta dalla società concessionaria e dal produttore relativa all'assenza di qualunque difetto e/o vizio, oltre che con le risultanze della richiamata consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, atteso che lo stesso consulente ha confermato, a distanza di anni, la persistenza del medesimo difetto - relativo alla perdita di potenza del motore- per cui era stata per la prima volta ricoverata l'autovettura presso la concessionaria (cfr p 25 e ss della relazione peritale datata 24.10.2013).
In altri termini, i difetti lamentati si sono manifestati entro sei mesi dalla consegna;
il veicolo è stato più vote ricoverato presso la concessionaria per interventi di riparazione e anche inviata alla casa madre dalla stessa concessionaria;
la consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio ha confermato la sussistenza del medesimo difetto a distanza di tempo.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere accertata non solo la preesistenza del vizio al momento della consegna del veicolo acquistato, ma anche la mancata riparazione del veicolo de quo, nonostante più ricoveri presso la concessionaria e anche l'invio dell'auto presso la casa madre, circostanze che risultano confermate anche dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi citati dalla parte attrice.
Sulla scorta delle complessive acquisizioni disponibili, non ricorre dimostrazione in atti né che l'auto consegnata fosse conforme rispetto al contratto di vendita, né che il difetto abbia avuto origine o causa in un momento successivo alla consegna stessa, né che l'auto fosse stata correttamente riparata durante i numerosi ricoveri, posto che gli elementi raccolti in giudizio depongono nel senso opposto.
Al riguardo, occorre rimarcare che i numerosi ricoveri per riparazione dell'autovettura presso la concessionaria venditrice, l'invio della stessa autovettura presso la casa costruttrice in Torino e l'esito dell'indagine del consulente tecnico d'ufficio smentiscono chiaramente l'ipotesi sia dell'assenza di vizi di funzionamento dell'autovettura de qua al momento dell'acquisto, sia della sua riparazione in un momento successivo.
In particolare, del tutto inverosimile è che la abbia Controparte_1
deciso di inviare l'autovettura presso la casa costruttrice a Torino in assenza di riscontro del difetto lamentato dal cliente.
Ne consegue che, stante il difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna e la mancata riparazione del veicolo e il lungo lasso temporale trascorso, va dichiarata, a norma dell'art 130 cod.cons., nella formulazione applicabile ratione temporis, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato da con la Parte_1 Controparte_1
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità
(Cass. 3695/2022; Cass. n. 1082/2020).
Giova in proposito rimarcare che il nominato ctu ha accertato non solo la persistenza del difetto lamentato dall'attore relativo alla perdita di potenza del motore, ma anche la sua riparabilità mediante vari interventi da eseguirsi sull'autovettura per la complessiva somma di euro 5.223,57 (cfr p. 25 e ss della relazione tecnica d'ufficio datata 24.10.2013), che non è affatto onerosa. Alla risoluzione contrattuale consegue il venir meno della causa dell'attribuzione patrimoniale della somma di euro 38.200,00 versata dall'acquirente a titolo di prezzo della compravendita, oltre interessi legali codicistici dalla domanda introduttiva del primo grado di giudizio sino al soddisfo.
E' inammissibile la domanda avanzata dalla avente ad Controparte_1
oggetto la decurtazione della somma di Euro 2.900,00, dall'importo totale di acquisto, pari ad Euro 38.200,00, per avere l'attore venduto, nelle more del giudizio, l'autovettura per cui è causa, atteso che, non avendo mai richiesto la concessionaria la restituzione del bene, essa deve essere considerata come domanda nuova.
3. Infondata deve ritenersi la domanda, parimenti proposta dall'appellante, volta al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del difetto di conformità dell'autovettura.
Al riguardo, va osservato che il risarcimento del danno richiede la prova sia dell'esistenza del danno, sia del nesso causale tra vizio e pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a dedurre genericamente l'esistenza di disagi e pregiudizi, senza tuttavia offrire prova specifica circa la natura e l'entità del danno subito. Ne deriva che la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di prova.
4.Va parimenti rigettata la domanda di manleva avanzata dalla concessionaria nei confronti della casa costruttrice quanto alla restituzione del prezzo con assorbimento della domanda stessa quanto alla avversa richiesta di risarcimento danni.
Ed invero, rileva questa Corte che da un lato, la presente decisione di risoluzione riguarda esclusivamente il contratto di vendita stipulato tra l'acquirente e la concessionaria, senza che la casa costruttrice sia parte del predetto rapporto contrattuale e, dall'altro, la disciplina consumeristica, all'art. 130 cod. cons. è chiara nell'affermare che la responsabilità per i difetti di conformità grava sul venditore, il quale è il soggetto contrattualmente obbligato nei confronti del consumatore.
5. In definitiva, per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato da con Parte_1
con condanna di quest'ultima alla restituzione della Controparte_1
somma di Euro 38.200,00 pari al prezzo di acquisto, oltre interessi legali dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado fino al soddisfo.
Spese processuali
Con riguardo poi alle spese di lite, occorre rilevare che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod.proc.civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass. 12/09/2014, n. 19345); in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass.,
Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906), anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti. (cfr. Cass n. 29056/2024). Ciò posto, si ritiene di condannare la parte in quanto Controparte_1
prevalentemente soccombente al pagamento, in favore di , Parte_1
delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione e giudizio di rinvio), che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa sino a 52.000 euro ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria nel grado di appello e di rinvio, non tenutasi.
Vanno integralmente compensate le spese tra le parti nell'ambito degli ulteriori rapporti processuali in considerazione della reciproca soccombenza tra attore in riassunzione e la , (già , già Controparte_9 CP_3
) e del non aggravio delle difese effettivamente spiegate da CP_5
quest'ultima società in giudizio in conseguenza della proposizione della domanda di manleva e alla luce del complessivo esito della stessa domanda.
Le spese della CTU espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico a carico della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento della domanda proposta dall'attore in riassunzione, dichiara risolto il contratto stipulato in data 11.05.2016 da
[...]
con la e, per l'effetto, condanna la Pt_1 Controparte_1
alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 38.200,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale di primo grado fino al soddisfo;
b) Rigetta le domande risarcitorie proposte dall'attore in riassunzione nei confronti di e di;
Controparte_1 Controparte_9 c) Rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei Controparte_1
confronti di in relazione alla restituzione del Controparte_9
prezzo di vendita;
d) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di tutti i gradi di giudizio, che liquida: per il primo Pt_1
grado in Euro 400,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per compenso professionale;
per il secondo grado in Euro 804,00 per esborsi e in euro
8469,00 per compenso professionale;
per il giudizio di Cassazione in
Euro 1263,00 per esborsi e in euro 5.513,00 per compenso professionale;
per il presente grado di giudizio in Euro 804,00 per esborsi e in euro
8469,00 per compenso professionale, oltre su tutte le spese dei predetti gradi il rimborso forfettario spese generali (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA come per legge;
e) Compensa le spese di lite tra e , Parte_1 Controparte_9
nonché tra e;
Controparte_1 Controparte_9
f) Pone le spese di Ctu, come liquidate in primo grado, definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Napoli, addì 25.09.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. Michele Magliulo