Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 259 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a GIOIA DEL CO (BA) in [...]_1
17/06/1971 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. ANDRIUOLO JUSI;
matrimonio celebrato in GIOIA DEL CO il 10/05/2008 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e dunque dichiarare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio il 10/05/2008 (trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Gioia del Colle al N. 17 parte 2 serie A - anno 2008) prescrivendo all'Ufficiale competente la relativa annotazione. 2) Dichiarare che la casa coniugale sita in Gatteo, Via del Pino n. 16 int. 4 verrà assegnata alla SI.ra , la quale vi vivrà unitamente alle figlie CP_1 minorenni mentre il SI. lascerà la casa coniugale e si trasferirà altrove entro Pt_1 il 20/05/2025. 1
- SETTIMANA 1 E 3: padre: lunedì, martedì madre: mercoledì, giovedì padre: venerdì, sabato, domenica
- SETTIMANA 2 E 4: madre: lunedì, martedì padre: mercoledì, giovedì madre: venerdì, sabato, domenica. I giorni di competenza di ciascun genitore comprendono i pernotti ed il relativo accompagno a scuola/autobus e attività extra scolastiche. Nei passaggi delle minori da un genitore all'altro, qualora uno di essi abbia un ritardo di più di 60 minuti senza alcun preavviso, il genitore che ha con sé le figlie può tenerle presso di sé.
5) Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con le figlie 15 giorni nel mese di agosto. Il periodo prescelto verrà comunicato all'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno.
6) Dichiarare che le figlie trascorreranno alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.12 alle ore 10,00 del 30.12 o dal
30.12 al 06.01-stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua
2 alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25 Aprile, 1° Maggio etc.). L'alternanza verrà iniziata dal padre.
7) Stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, delle figlie verrà trascorso alternando negli anni il pranzo e la cena qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
8) Stabilire che le parti, in caso di disaccordo su questioni genitoriali si impegnino a sottoporre la difficoltà ad un professionista nella mediazione/coordinazione genitoriale.
9) Dichiarare che entrambi i genitori hanno facoltà di viaggiare nel periodo in cui hanno con sé le figlie secondo le seguenti concordate condizioni: a) Viaggio fuori dalla regione: l'altro genitore dovrà essere informato almeno 10 giorni prima del viaggio. b) Viaggio all'estero: l'altro genitore dovrà ottenere tutte le informazioni almeno 30 giorni prima. I viaggi all'estero sono consentiti solamente nei paesi membri firmatari della Convenzione dell'AIA. Se un genitore intende recarsi in paesi che non aderiscano a tale Convenzione, dovrà fornire all'altro genitore un biglietto aereo modificabile nella data di andata e ritorno. In caso di mancato consenso informato scritto da parte dell'altro, il viaggio non è consentito.
10) I genitori concordano che in autonomia l'altro genitore possa iscrivere le figlie a scuola purché dopo concordata decisione.
11) Stabilire che il padre contribuirà mensilmente al mantenimento delle minori bonificando alla € 350,00 per ciascuna figlia rivalutabili secondo gli indici CP_1
Istat in via anticipata entro il giorno 05 dal mese successivo al suo trasferimento.
12) Stabilire che il SI. si accollerà nella misura del 60% le spese mediche, Pt_1 scolastiche sportive e ricreative sostenute per le figlie elencate nel Protocollo di Forlì in uso al momento della firma del presente atto.
13) Le detrazioni fiscali saranno riconosciute a favore del soggetto che sosterrà la spesa in base alla percentuale pagata.
14) Stabilire che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro i cinque giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro cinque giorni dall'esibizione del documento di spesa.
15) Stabilire che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla CP_1
16) Stabilire che il corrisponda, a titolo di mantenimento della moglie la Pt_1 somma mensile di € 130,00, rivalutabili ISTAT nelle modalità di cui al punto 11).
3 17) Al momento della vendita della casa coniugale, o comunque entro la data di estinzione del mutuo ipotecario costituito sulla casa coniugale, il SI. Pt_1 corrisponderà alla SI.ra il 50% di una somma così determinata: CP_1
- prezzo di vendita reale dell'immobile sito in 47043 – Gatteo (FC) Via Del Pino n. 16 - Interno 4 o, in caso di mancata vendita, valore dell'immobile calcolato, in caso di disaccordo, sulla media delle due valutazioni richieste dalle due agenzie incaricate rispettivamente dalla SI.ra e dal SI. ; dal valore/prezzo CP_1 Pt_1 così calcolato andrà detratto l'importo di € 90.000,00 (somma conferita dal SI.
all'atto di acquisto e frutto di proventi personali), detratto l'importo del Pt_1 mutuo residuo e detratte le rate di mutuo pagate dal SI. a far data dal mese Pt_1 successivo alla sua effettiva data di uscita di casa sopra indicata al punto 2).
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIOIA DEL CO (atto 17 parte 2 serie A - anno 2008). Forlì, 16/05/2025 Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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