Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.
Versione
9 agosto 2002
9 agosto 2002
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Milano, sez. V, sentenza 11/08/2025, n. 2834Provvedimento: […] 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge 148/2002 di ratifica della convenzione di Lisbona del 1997: l'Università ha violato sia i principi di legittimità procedimentale di cui agli artt. 1, 2 e 3 dalla legge n. 241/1990, ma anche le disposizioni per l'ingresso degli studenti redatti dal Ministero dell'Interno, in applicazione all. 1 della Convenzione di Lisbona in materia di riconoscimento dei diritti di studio, che presuppongono una valutazione dei titoli trasparente, coerente e affidabile (art. III.2 Conv), al fine di dimostrare l'assenza dei requisiti del richiedente, con un procedimento che si concluda con provvedimento espresso ed entro 90 giorni;Leggi di più...
- annullamento immatricolazione·
- art. 21 octies L. 241/90·
- art. 241/1990 legge·
- sospensione account personale·
- discrezionalità amministrativa·
- riconoscimento titoli di studio·
- difetto di istruttoria·
- valutazione competenze·
- Convenzione di Lisbona·
- difetto di motivazione