Articolo 6 della Legge 12 aprile 2022, n. 33
Articolo 5
Versione
13 maggio 2022
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 13 maggio 2022