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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2024, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carla Romana Raineri Presidente dr. Alessandra Aragno Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3/2022 promossa in grado d'appello da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANTOVITO GIOVANNI e dell'avv. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE, 37 76123 ANDRIA presso il difensore avv.
SANTOVITO GIOVANNI
appellante contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
appellata contumace
(C.F. ) CP_2 P.IVA_3
appellata contumace
pagina 1 di 11 contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. ), con il P.IVA_5 Controparte_5 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PAOLO POTOTSCHNIG, elettivamente domiciliate in PIAZZA LIBERTY,
8 20121 MILANO presso il difensore appellati contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Controparte_6 P.IVA_6
MANFREDI e dell'avv. DANIELE PERSANO, elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA
32 20122 MILANO presso i difensori appellata avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
Conclusioni per Parte_1
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano (V Sez.) in composizione monocratica n. 4636/2021, resa nel giudizio RG 48229/2016 (dr ) e pubblicata in Per_1
data 28/5/2021:
-in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-nel merito, in accoglimento dei su esposti motivi di appello,
1)riformare la sentenza impugnata per mancanza di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato in riferimento alla condanna alle spese legali in danno della Controparte_7
[...
ed in favore di , e Controparte_4 Controparte_8 [...]
quale mandataria di;
2)riformare la sentenza impugnata in CP_9 Controparte_10
riferimento alle spese liquidate determinando, per effetto della estromissione, la soccombenza alle spese legali unicamente in favore della Controparte_6
successore a titolo particolare dei diritti delle banche convenute ovvero, 3) in subordine, in favore di e quota parte riferita alla sola avendo Controparte_6 Controparte_11
le altre banche chiesto la compensazione;
4)In via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza impugnata in riferimento alle spese liquidate determinando la soccombenza alle
pagina 2 di 11 spese legali in favore delle banche in misura sensibilmente ridotta in ragione dell'unicità delle difese svolte anche dalla cessionaria 5)il tutto con vittoria di spese Controparte_6
del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.
Conclusioni per , , Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
- rigettare la domanda dell'appellante di condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio per le ragioni esposte in atti;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio d'appello.
Conclusioni per Controparte_6
Piaccia alla Corte d'Appello:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
Previe le opportune declaratorie,
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano (V sezione, dott.ssa ) n. Per_1
4636/2021 pubblicata il 28.5.2021 nella causa R.G. 48229/2016, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra Controparte_12
e le banche convenute
[...] Controparte_1 Controparte_4
e in persona Controparte_13 Controparte_10
della mandataria Controparte_9
Con il favore delle spese
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Svolgimento del processo
1. ( ex ha proposto appello contro Controparte_12 Controparte_14
la sentenza del Tribunale di Milano n. 4636/2021 nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
pagina 3 di 11 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
e spese liquidate per l'intero ex
[...] Controparte_13
D.M. 55/14 in complessivi € 110.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA.
2. La sentenza ha definito il giudizio introdotto da che aveva CP_2
convenuto poi e quattro istituti di Controparte_14 CP_12
credito, ( Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
e , per sentire
[...] Controparte_13 accertare l'indebito pagamento in favore della cedente per la Parte_1
somma di euro 35.402.528,33.
3. In corso di giudizio era intervenuta quale cessionaria pro Controparte_6
soluto dei crediti vantati dalle quattro banche nei confronti di Parte_1
e successivamente la stessa aveva anche assunto la veste di cessionaria del credito vantato da verso CP_2 Parte_1
4. In fatto l'attrice aveva dato atto di aver concluso con poi fusa Controparte_15
per incorporazione in poi divenuta un contratto Parte_1 Parte_1 relativo alla realizzazione della centrale termoelettrica “ ”, in forza del quale, a Org_1 fronte dell'ottenimento, da parte di , dell'esenzione dall'acquisto di certificati CP_2
verdi di cui al D. lgs. n. 79/1999, maturava crediti verso Parte_1
. CP_2
5. Su tale contratto denominato “ ” aveva esplicato effetti l'Accordo di Org_1
Rimodulazione dell'Indebitamento e di Concessione di Nuova stipulato in Org_2
data 18.7.2011 da con Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_13
in forza del quale con atto del 25.7.2011 aveva
[...] Parte_1
notificato a la cessione in garanzia in favore delle banche finanziatrici di CP_2
tutte le somme dovute da , somme che avrebbero dovuto essere versate sul CP_2
conto incassi dedicato, aperto presso la banca capofila, banca agente . CP_1
Nell'agosto 2015 aveva, però, inviato a istruzioni per far Parte_1 CP_2
affluire le somme di cui ai crediti maturati non sul conto dedicato, ma su altro ed
, sull'erronea convinzione della correttezza della procedura, aveva versato su CP_2
pagina 4 di 11 detto conto la somma di € 35.402.528,33. Successivamente, nel 2016 la banca agente aveva chiesto a di confermare l'ammontare dei crediti vantati da CP_2
e di versarli sul conto dedicato. Parte_1
6. Di qui il contenzioso, poi definito per la maggior parte dei rapporti. In particolare, era intervenuta la definizione del rapporto tra e Parte_1 CP_6
quanto al contratto “Candela” ed all'addendum costituito dal “Contratto in
[...]
Estensione” anche per esercizi successivi all'anno 2014, con cessazione della materia del contendere. Era intervenuta anche la rinuncia della domanda riconvenzionale trasversale proposta da verso gli istituti di credito, tanto che la stessa non si Pt_1
era opposta alla loro estromissione dal giudizio.
7. In sede di comparsa conclusionale, aveva dichiarato di Controparte_6
non avere interesse alla condanna né per quanto concerneva la restituzione dell'indebito ( € 35.402.528,33), né per quanto concerneva il pagamento dei residui importi dovuti da Pertanto, aveva rinunciato alla Pt_1 Controparte_6 domanda di condanna al pagamento di € 35.402.528,33 ed alla domanda subordinata di pagamento di € 23.000,000,00; alla domanda di condanna di al Pt_1 pagamento, data l'intervenuta risoluzione del contratto di Finanziamento del 2007 e dell'Accordo del 2011, della somma di € 51.242.118,27, con le specifiche modulazioni quantitative afferenti a ciascuna delle quattro banche finanziatrici ( nelle cui posizioni era comunque subentrata). CP_6
8. L'unica questione non definita era quella relativa alla valutazione degli effetti dell'Accordo di Rimodulazione dell'Indebitamento e di Concessione di Nuova Finanza stipulato in data 18.7.2011 e in particolare se, per effetto dello stesso, vi fosse stata una vera e propria cessione dei crediti futuri agli enti finanziatori. Sul punto il giudice di prime cure ha affermato la legittimità della cessione in garanzia dei crediti futuri, con effetto immediatamente traslativo del relativo diritto in capo al cessionario nel caso in cui i crediti siano ben determinati. Sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica degli atti contrattuali, il giudice ha desunto la volontà delle parti di operare nel senso della cessione dei crediti in favore delle quattro banche rappresentate dalla banca agente dotata di specifici poteri gestori, ossia . Da ciò ha dedotto che il CP_1 pagamento di € 35.402.528,33 avrebbe dovuto essere eseguito secondo le istruzioni pagina 5 di 11 contenute nell'atto contrattuale del 25.7.2011, modalità di pagamento coinvolgente sia il contratto “ ”, sia il “Contratto in Estensione”. Org_1
9. Alla luce delle posizioni assunte dalle parti, il giudice di primo grado ha dunque estromesso le quattro banche dal giudizio;
ha dichiarato cessata la materia del contendere tra e;
ha accertato l'indebito CP_2 Controparte_6
pagamento effettuato da in favore di poi CP_2 Parte_1 Pt_1
per euro 35.402.528,33; ha dichiarato la titolarità in capo a Controparte_6 dei crediti derivanti dal contratto “ ” e dall'”Accordo di Estensione” per gli anni Org_1
dal 2015 sino al completo adempimento delle obbligazioni assunte da
[...]
verso le banche finanziatrici;
ha condannato Parte_1 [...]
ora alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_1
, e dei quattro istituti bancari. CP_2 CP_6
10. con lo spiegato appello, deduceva il difetto, la contraddittorietà ed Parte_1
illogicità della sentenza, per vizio di ultra-petizione quanto alla condanna di
Contr Contr
alla rifusione delle spese di lite in favore di e Pt_1 CP_9
quale mandataria di in quanto tali banche, per
[...] Controparte_3
l'ipotesi di accoglimento della richiesta di estromissione dal giudizio, avevano chiesto la compensazione delle spese;
tale era, infatti, la richiesta delle tre banche difese dallo stesso legale, richiesta trasfusa anche nelle conclusioni riportate nella sentenza.
11. Deduceva, inoltre l'illogicità della condanna alle spese in favore di tutte le banche. A seguito dell'acquisizione delle controverse ragioni creditorie delle banche da parte di e dei relativi accordi transattivi era residuata solo la necessità di confermare, CP_6
anche in sede giudiziale, quanto già ritenuto concordemente in occasione degli accordi transattivi. aveva rinunciato alla domanda di Controparte_6
condanna di , domanda riconvenzionale ab origine formulata dalle quattro CP_2 banche nei confronti dell'attrice. Aveva, inoltre, rinunciato alle domande di condanna ai pagamenti invocati dalle banche verso limitando sostanzialmente il Pt_1 petitum all'accertamento dei diritti. Anche aveva rinunciato alla domanda Pt_1
riconvenzionale formulata nei confronti delle quattro banche. Tutto ciò dimostrava il cessato interesse di parte attrice , di e di CP_2 Pt_1 CP_6
agli effetti dell'accertamento dei diritti, ossia alle domande di condanna.
[...]
pagina 6 di 11 Tutte le parti erano concordi nell'accettare l'estromissione delle quattro banche, tanto
è vero che la difesa degli istituti di credito si era limitata alla precisazione delle conclusioni e ad una difesa in comparsa conclusionale del tutto inutile, per carenza di interesse, sia per l'intervenuta cessione, sia per gli accordi sostanziali raggiunti. Del resto, lo stesso giudice ha rilevato la “minore pregnanza delle difese delle banche dopo la cessione dei rispettivi crediti a ”. CP_6
12. Evidenziava, infine, l'appellante che la condanna alle spese in una somma unitaria non teneva conto dei differenti apporti di finanziamento da parte di ciascuna banca.
13. Controparte_4 Controparte_13
costituitesi prima dell'udienza di precisazione delle
[...] Controparte_10
conclusioni, si rimettevano alla decisione della Corte quanto alla chiesta riforma della decisione di prime cure in ordine alle spese del primo grado. Chiedevano, invece, il rigetto della domanda, proposta dall'appellante, di condanna alle spese processuali del secondo grado, in quanto, per un lungo lasso temporale, confidando nel buon fine, avevano coltivato ipotesi transattive, arenatesi, poi, a causa di ostacoli frapposti da parte di . CP_1
14. instava per la compensazione delle spese processuali Controparte_6
tra ed i quattro istituti bancari, richiamando le conclusioni rassegnate dalle Pt_1 banche, che, a seguito dell'invocata estromissione, avevano chiesto la compensazione delle spese processuali;
tanto è vero che le stesse banche avrebbero chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi in cui il giudice si fosse pronunciato sulla domanda di condanna nei loro confronti (domanda spiccata da e l'avesse rigettata, evenienza non occorsa. Pt_1
15. Dopo l'udienza di prima comparizione del 15.6.2022 e la richiesta di congruo rinvio in vista di possibili intese transattive, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
4.10.2023 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione
16. La Corte, in via preliminare, dichiara la contumacia di e di CP_2 CP_1
(con notifica avvenuta il 28.12.2021 per l'udienza cartolare del 15.6.2022).
[...]
pagina 7 di 11 17. Con riguardo ai motivi a fondamento del gravame, funzionali all'esclusione della condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore degli istituti di credito, Pt_1
Contr Contr la Corte osserva che e , quest'ultima in persona della CP_10
mandataria (solo per il primo grado), davanti al Tribunale di Controparte_9
Milano, avevano chiesto, in principalità, l'estromissione dal giudizio con compensazione delle spese di lite. Solo in via subordinata, per il caso di mancata estromissione, avevano chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale di
[...]
con vittoria di spese. La richiesta di spese era dunque limitata al caso in cui, Pt_1
a fronte della mancata estromissione e della ritenuta mancata rinunzia di Parte_1
alla domanda riconvenzionale, il giudice di primo grado si fosse pronunciato su tale domanda riconvenzionale e l'avesse rigettata, fattispecie, questa, non verificatasi. Contr Contr Ancora nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. e Controparte_3 avevano dichiarato che “le banche esponenti insistono affinché codesto Ill.mo Giudice voglia disporre, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., l'estromissione del presente Contr Contr giudizio di e di senza alcuna statuizione sulle spese”. CP_10
18. Orbene, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e incorre nel vizio di ultra petizione quando “alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. civ. n. 9002/2018;
Cass. civ. n. 12014/2019; Cass. civ. n. 8048/2019); infine, “incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che pronunci su una domanda sulla quale vi sia stata rinuncia, tanto se intervenuta nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello” (Cass. civ. n. 2060/2019). Contr Contr 19. Ancora, in secondo grado, anche negli scritti conclusivi la difesa di e di
, dopo aver dato atto che tutte e tre le banche, unitamente a CP_10
e ad avevano ceduto i crediti vantati nei confronti di CP_1 CP_2 Pt_1
a , hanno affermato di essersi costituiti in secondo grado al Controparte_6 solo fine di chiedere, nell'eventualità di accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda dell'appellante tesa al riconoscimento delle spese del grado d'appello, posto pagina 8 di 11 che nessuna delle banche aveva dato corso ad alcun comportamento, giudiziale e stragiudiziale, che potesse giustificare una simile statuizione (v. pag. 6 della comparsa di costituzione in secondo grado).
20. Con riferimento a , si rileva che nel contratto di cessione di crediti pro- CP_1
soluto concluso in data 4/8/2017 prodotto dalla difesa della banca quale doc. 3 con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.11.2017 (corrispondente al doc. 7 di ), la definizione “Crediti” (pagg. 7/8), volta a delimitare l'oggetto della CP_6 cessione, include “qualsiasi diritto e credito relativo a danni subiti e costi sostenuti dal
Cedente in relazione al Contratto di Finanziamento e/o al Contratto di Conto Corrente
(ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi credito relativo al rimborso di spese legali e giudiziarie sostenute in sede di recupero di quanto dovuto alla Cedente
– anche a titolo di indennizzo/rimborso in relazione ai Contratti di Finanziamento e/o
Contratti di Conto Corrente)”. Con riguardo alle spese del giudizio successive alla cessione ed alla costituzione di con il nuovo difensore con la comparsa CP_1 del 13.11.2017, vi è da rilevare che l'art. 7 del contratto di cessione prevedeva che “… qualora l'estromissione del cedente sia stata richiesta ma non fosse concessa … il
Cessionario sosterrà, nella misura separatamente concordata, spese legali ed i costi maturati successivamente alla Data di Cessione nell'ambito del Giudizio, beneficiando in ogni caso, delle spese che dovessero essere liquidate giudizialmente in tale sede”.
Coerentemente con la vicenda contrattuale, , con comparsa del CP_1
13.11.2017, si era costituita in primo grado con nuovo difensore “al fine di resistere alla
(sola) domanda riconvenzionale di natura risarcitoria formulata (anche) nei propri confronti dalla convenuta e tali considerazioni aveva Controparte_18
speso anche in sede di comparsa conclusionale in data 21.12.2020.
21. Orbene, alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, tenuto conto della volontà espressa dalle parti, come riportata nella stessa sentenza di primo grado,
l'appello deve essere accolto, con revoca della disposta condanna di alla Pt_1
rifusione delle spese di lite di primo grado in favore degli istituti di credito, disponendosi la compensazione integrale delle stesse.
22. Quanto alle spese del secondo grado, tenuto conto della posizione assunta dagli istituti bancari odierni appellati, pare equo disporne la compensazione integrale. Deve
pagina 9 di 11 essere, invece, disposta la condanna di alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali di secondo grado in favore di parte appellante, nei termini indicati in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi. Tale statuizione si giustifica alla luce del fatto che detto istituto di credito, sollecitato a reperire una soluzione transattiva, alla luce degli accordi intervenuti in primo grado e delle posizioni assunte dagli altri istituti di credito, neppure costituendosi in giudizio, non ha reso nota la propria posizione e l'eventuale ragione ostativa all'accoglimento dello spiegato appello, pur a fronte della posizione assunta dalla stessa difesa di in CP_1
primo grado.
23. Tenuto conto delle posizioni assunte e quindi dell'assenza di temi difensivi tra e le spese tra dette parti vanno Pt_1 Controparte_6
integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3/2022 R.G., previa declaratoria di contumacia di e di ogni istanza, eccezione e difesa CP_2 Controparte_1
disattesa e respinta, così provvede:
I. in riforma della sentenza n. 4636/22 emessa dal Tribunale di Milano, revoca la condanna di alla rifusione delle spese processuali di Controparte_12
primo grado in favore di quale Controparte_1 Controparte_9
mandataria di Controparte_3 Controparte_4
e disponendo l'integrale
[...] Controparte_13
compensazione delle stesse;
II. dispone la compensazione integrale delle spese processuali del grado tra, da un lato, e, dall'altro, Controparte_12 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_13
[...]
III. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_1 Controparte_12
[...
, le spese processuali del grado, che liquida in € 4.997,00 - oltre al rimborso delle spese generali (15%) e accessori come per legge, pronunciandone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 10 di 11 IV. dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra
[...]
e CP_12 Controparte_6
Milano, 11.1.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carla Romana Raineri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carla Romana Raineri Presidente dr. Alessandra Aragno Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3/2022 promossa in grado d'appello da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANTOVITO GIOVANNI e dell'avv. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE, 37 76123 ANDRIA presso il difensore avv.
SANTOVITO GIOVANNI
appellante contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
appellata contumace
(C.F. ) CP_2 P.IVA_3
appellata contumace
pagina 1 di 11 contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. ), con il P.IVA_5 Controparte_5 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PAOLO POTOTSCHNIG, elettivamente domiciliate in PIAZZA LIBERTY,
8 20121 MILANO presso il difensore appellati contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Controparte_6 P.IVA_6
MANFREDI e dell'avv. DANIELE PERSANO, elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA
32 20122 MILANO presso i difensori appellata avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
Conclusioni per Parte_1
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano (V Sez.) in composizione monocratica n. 4636/2021, resa nel giudizio RG 48229/2016 (dr ) e pubblicata in Per_1
data 28/5/2021:
-in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-nel merito, in accoglimento dei su esposti motivi di appello,
1)riformare la sentenza impugnata per mancanza di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato in riferimento alla condanna alle spese legali in danno della Controparte_7
[...
ed in favore di , e Controparte_4 Controparte_8 [...]
quale mandataria di;
2)riformare la sentenza impugnata in CP_9 Controparte_10
riferimento alle spese liquidate determinando, per effetto della estromissione, la soccombenza alle spese legali unicamente in favore della Controparte_6
successore a titolo particolare dei diritti delle banche convenute ovvero, 3) in subordine, in favore di e quota parte riferita alla sola avendo Controparte_6 Controparte_11
le altre banche chiesto la compensazione;
4)In via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza impugnata in riferimento alle spese liquidate determinando la soccombenza alle
pagina 2 di 11 spese legali in favore delle banche in misura sensibilmente ridotta in ragione dell'unicità delle difese svolte anche dalla cessionaria 5)il tutto con vittoria di spese Controparte_6
del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.
Conclusioni per , , Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
- rigettare la domanda dell'appellante di condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio per le ragioni esposte in atti;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio d'appello.
Conclusioni per Controparte_6
Piaccia alla Corte d'Appello:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
Previe le opportune declaratorie,
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano (V sezione, dott.ssa ) n. Per_1
4636/2021 pubblicata il 28.5.2021 nella causa R.G. 48229/2016, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra Controparte_12
e le banche convenute
[...] Controparte_1 Controparte_4
e in persona Controparte_13 Controparte_10
della mandataria Controparte_9
Con il favore delle spese
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Svolgimento del processo
1. ( ex ha proposto appello contro Controparte_12 Controparte_14
la sentenza del Tribunale di Milano n. 4636/2021 nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
pagina 3 di 11 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
e spese liquidate per l'intero ex
[...] Controparte_13
D.M. 55/14 in complessivi € 110.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA.
2. La sentenza ha definito il giudizio introdotto da che aveva CP_2
convenuto poi e quattro istituti di Controparte_14 CP_12
credito, ( Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
e , per sentire
[...] Controparte_13 accertare l'indebito pagamento in favore della cedente per la Parte_1
somma di euro 35.402.528,33.
3. In corso di giudizio era intervenuta quale cessionaria pro Controparte_6
soluto dei crediti vantati dalle quattro banche nei confronti di Parte_1
e successivamente la stessa aveva anche assunto la veste di cessionaria del credito vantato da verso CP_2 Parte_1
4. In fatto l'attrice aveva dato atto di aver concluso con poi fusa Controparte_15
per incorporazione in poi divenuta un contratto Parte_1 Parte_1 relativo alla realizzazione della centrale termoelettrica “ ”, in forza del quale, a Org_1 fronte dell'ottenimento, da parte di , dell'esenzione dall'acquisto di certificati CP_2
verdi di cui al D. lgs. n. 79/1999, maturava crediti verso Parte_1
. CP_2
5. Su tale contratto denominato “ ” aveva esplicato effetti l'Accordo di Org_1
Rimodulazione dell'Indebitamento e di Concessione di Nuova stipulato in Org_2
data 18.7.2011 da con Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_13
in forza del quale con atto del 25.7.2011 aveva
[...] Parte_1
notificato a la cessione in garanzia in favore delle banche finanziatrici di CP_2
tutte le somme dovute da , somme che avrebbero dovuto essere versate sul CP_2
conto incassi dedicato, aperto presso la banca capofila, banca agente . CP_1
Nell'agosto 2015 aveva, però, inviato a istruzioni per far Parte_1 CP_2
affluire le somme di cui ai crediti maturati non sul conto dedicato, ma su altro ed
, sull'erronea convinzione della correttezza della procedura, aveva versato su CP_2
pagina 4 di 11 detto conto la somma di € 35.402.528,33. Successivamente, nel 2016 la banca agente aveva chiesto a di confermare l'ammontare dei crediti vantati da CP_2
e di versarli sul conto dedicato. Parte_1
6. Di qui il contenzioso, poi definito per la maggior parte dei rapporti. In particolare, era intervenuta la definizione del rapporto tra e Parte_1 CP_6
quanto al contratto “Candela” ed all'addendum costituito dal “Contratto in
[...]
Estensione” anche per esercizi successivi all'anno 2014, con cessazione della materia del contendere. Era intervenuta anche la rinuncia della domanda riconvenzionale trasversale proposta da verso gli istituti di credito, tanto che la stessa non si Pt_1
era opposta alla loro estromissione dal giudizio.
7. In sede di comparsa conclusionale, aveva dichiarato di Controparte_6
non avere interesse alla condanna né per quanto concerneva la restituzione dell'indebito ( € 35.402.528,33), né per quanto concerneva il pagamento dei residui importi dovuti da Pertanto, aveva rinunciato alla Pt_1 Controparte_6 domanda di condanna al pagamento di € 35.402.528,33 ed alla domanda subordinata di pagamento di € 23.000,000,00; alla domanda di condanna di al Pt_1 pagamento, data l'intervenuta risoluzione del contratto di Finanziamento del 2007 e dell'Accordo del 2011, della somma di € 51.242.118,27, con le specifiche modulazioni quantitative afferenti a ciascuna delle quattro banche finanziatrici ( nelle cui posizioni era comunque subentrata). CP_6
8. L'unica questione non definita era quella relativa alla valutazione degli effetti dell'Accordo di Rimodulazione dell'Indebitamento e di Concessione di Nuova Finanza stipulato in data 18.7.2011 e in particolare se, per effetto dello stesso, vi fosse stata una vera e propria cessione dei crediti futuri agli enti finanziatori. Sul punto il giudice di prime cure ha affermato la legittimità della cessione in garanzia dei crediti futuri, con effetto immediatamente traslativo del relativo diritto in capo al cessionario nel caso in cui i crediti siano ben determinati. Sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica degli atti contrattuali, il giudice ha desunto la volontà delle parti di operare nel senso della cessione dei crediti in favore delle quattro banche rappresentate dalla banca agente dotata di specifici poteri gestori, ossia . Da ciò ha dedotto che il CP_1 pagamento di € 35.402.528,33 avrebbe dovuto essere eseguito secondo le istruzioni pagina 5 di 11 contenute nell'atto contrattuale del 25.7.2011, modalità di pagamento coinvolgente sia il contratto “ ”, sia il “Contratto in Estensione”. Org_1
9. Alla luce delle posizioni assunte dalle parti, il giudice di primo grado ha dunque estromesso le quattro banche dal giudizio;
ha dichiarato cessata la materia del contendere tra e;
ha accertato l'indebito CP_2 Controparte_6
pagamento effettuato da in favore di poi CP_2 Parte_1 Pt_1
per euro 35.402.528,33; ha dichiarato la titolarità in capo a Controparte_6 dei crediti derivanti dal contratto “ ” e dall'”Accordo di Estensione” per gli anni Org_1
dal 2015 sino al completo adempimento delle obbligazioni assunte da
[...]
verso le banche finanziatrici;
ha condannato Parte_1 [...]
ora alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_1
, e dei quattro istituti bancari. CP_2 CP_6
10. con lo spiegato appello, deduceva il difetto, la contraddittorietà ed Parte_1
illogicità della sentenza, per vizio di ultra-petizione quanto alla condanna di
Contr Contr
alla rifusione delle spese di lite in favore di e Pt_1 CP_9
quale mandataria di in quanto tali banche, per
[...] Controparte_3
l'ipotesi di accoglimento della richiesta di estromissione dal giudizio, avevano chiesto la compensazione delle spese;
tale era, infatti, la richiesta delle tre banche difese dallo stesso legale, richiesta trasfusa anche nelle conclusioni riportate nella sentenza.
11. Deduceva, inoltre l'illogicità della condanna alle spese in favore di tutte le banche. A seguito dell'acquisizione delle controverse ragioni creditorie delle banche da parte di e dei relativi accordi transattivi era residuata solo la necessità di confermare, CP_6
anche in sede giudiziale, quanto già ritenuto concordemente in occasione degli accordi transattivi. aveva rinunciato alla domanda di Controparte_6
condanna di , domanda riconvenzionale ab origine formulata dalle quattro CP_2 banche nei confronti dell'attrice. Aveva, inoltre, rinunciato alle domande di condanna ai pagamenti invocati dalle banche verso limitando sostanzialmente il Pt_1 petitum all'accertamento dei diritti. Anche aveva rinunciato alla domanda Pt_1
riconvenzionale formulata nei confronti delle quattro banche. Tutto ciò dimostrava il cessato interesse di parte attrice , di e di CP_2 Pt_1 CP_6
agli effetti dell'accertamento dei diritti, ossia alle domande di condanna.
[...]
pagina 6 di 11 Tutte le parti erano concordi nell'accettare l'estromissione delle quattro banche, tanto
è vero che la difesa degli istituti di credito si era limitata alla precisazione delle conclusioni e ad una difesa in comparsa conclusionale del tutto inutile, per carenza di interesse, sia per l'intervenuta cessione, sia per gli accordi sostanziali raggiunti. Del resto, lo stesso giudice ha rilevato la “minore pregnanza delle difese delle banche dopo la cessione dei rispettivi crediti a ”. CP_6
12. Evidenziava, infine, l'appellante che la condanna alle spese in una somma unitaria non teneva conto dei differenti apporti di finanziamento da parte di ciascuna banca.
13. Controparte_4 Controparte_13
costituitesi prima dell'udienza di precisazione delle
[...] Controparte_10
conclusioni, si rimettevano alla decisione della Corte quanto alla chiesta riforma della decisione di prime cure in ordine alle spese del primo grado. Chiedevano, invece, il rigetto della domanda, proposta dall'appellante, di condanna alle spese processuali del secondo grado, in quanto, per un lungo lasso temporale, confidando nel buon fine, avevano coltivato ipotesi transattive, arenatesi, poi, a causa di ostacoli frapposti da parte di . CP_1
14. instava per la compensazione delle spese processuali Controparte_6
tra ed i quattro istituti bancari, richiamando le conclusioni rassegnate dalle Pt_1 banche, che, a seguito dell'invocata estromissione, avevano chiesto la compensazione delle spese processuali;
tanto è vero che le stesse banche avrebbero chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi in cui il giudice si fosse pronunciato sulla domanda di condanna nei loro confronti (domanda spiccata da e l'avesse rigettata, evenienza non occorsa. Pt_1
15. Dopo l'udienza di prima comparizione del 15.6.2022 e la richiesta di congruo rinvio in vista di possibili intese transattive, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
4.10.2023 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione
16. La Corte, in via preliminare, dichiara la contumacia di e di CP_2 CP_1
(con notifica avvenuta il 28.12.2021 per l'udienza cartolare del 15.6.2022).
[...]
pagina 7 di 11 17. Con riguardo ai motivi a fondamento del gravame, funzionali all'esclusione della condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore degli istituti di credito, Pt_1
Contr Contr la Corte osserva che e , quest'ultima in persona della CP_10
mandataria (solo per il primo grado), davanti al Tribunale di Controparte_9
Milano, avevano chiesto, in principalità, l'estromissione dal giudizio con compensazione delle spese di lite. Solo in via subordinata, per il caso di mancata estromissione, avevano chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale di
[...]
con vittoria di spese. La richiesta di spese era dunque limitata al caso in cui, Pt_1
a fronte della mancata estromissione e della ritenuta mancata rinunzia di Parte_1
alla domanda riconvenzionale, il giudice di primo grado si fosse pronunciato su tale domanda riconvenzionale e l'avesse rigettata, fattispecie, questa, non verificatasi. Contr Contr Ancora nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. e Controparte_3 avevano dichiarato che “le banche esponenti insistono affinché codesto Ill.mo Giudice voglia disporre, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., l'estromissione del presente Contr Contr giudizio di e di senza alcuna statuizione sulle spese”. CP_10
18. Orbene, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e incorre nel vizio di ultra petizione quando “alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. civ. n. 9002/2018;
Cass. civ. n. 12014/2019; Cass. civ. n. 8048/2019); infine, “incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che pronunci su una domanda sulla quale vi sia stata rinuncia, tanto se intervenuta nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello” (Cass. civ. n. 2060/2019). Contr Contr 19. Ancora, in secondo grado, anche negli scritti conclusivi la difesa di e di
, dopo aver dato atto che tutte e tre le banche, unitamente a CP_10
e ad avevano ceduto i crediti vantati nei confronti di CP_1 CP_2 Pt_1
a , hanno affermato di essersi costituiti in secondo grado al Controparte_6 solo fine di chiedere, nell'eventualità di accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda dell'appellante tesa al riconoscimento delle spese del grado d'appello, posto pagina 8 di 11 che nessuna delle banche aveva dato corso ad alcun comportamento, giudiziale e stragiudiziale, che potesse giustificare una simile statuizione (v. pag. 6 della comparsa di costituzione in secondo grado).
20. Con riferimento a , si rileva che nel contratto di cessione di crediti pro- CP_1
soluto concluso in data 4/8/2017 prodotto dalla difesa della banca quale doc. 3 con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.11.2017 (corrispondente al doc. 7 di ), la definizione “Crediti” (pagg. 7/8), volta a delimitare l'oggetto della CP_6 cessione, include “qualsiasi diritto e credito relativo a danni subiti e costi sostenuti dal
Cedente in relazione al Contratto di Finanziamento e/o al Contratto di Conto Corrente
(ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi credito relativo al rimborso di spese legali e giudiziarie sostenute in sede di recupero di quanto dovuto alla Cedente
– anche a titolo di indennizzo/rimborso in relazione ai Contratti di Finanziamento e/o
Contratti di Conto Corrente)”. Con riguardo alle spese del giudizio successive alla cessione ed alla costituzione di con il nuovo difensore con la comparsa CP_1 del 13.11.2017, vi è da rilevare che l'art. 7 del contratto di cessione prevedeva che “… qualora l'estromissione del cedente sia stata richiesta ma non fosse concessa … il
Cessionario sosterrà, nella misura separatamente concordata, spese legali ed i costi maturati successivamente alla Data di Cessione nell'ambito del Giudizio, beneficiando in ogni caso, delle spese che dovessero essere liquidate giudizialmente in tale sede”.
Coerentemente con la vicenda contrattuale, , con comparsa del CP_1
13.11.2017, si era costituita in primo grado con nuovo difensore “al fine di resistere alla
(sola) domanda riconvenzionale di natura risarcitoria formulata (anche) nei propri confronti dalla convenuta e tali considerazioni aveva Controparte_18
speso anche in sede di comparsa conclusionale in data 21.12.2020.
21. Orbene, alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, tenuto conto della volontà espressa dalle parti, come riportata nella stessa sentenza di primo grado,
l'appello deve essere accolto, con revoca della disposta condanna di alla Pt_1
rifusione delle spese di lite di primo grado in favore degli istituti di credito, disponendosi la compensazione integrale delle stesse.
22. Quanto alle spese del secondo grado, tenuto conto della posizione assunta dagli istituti bancari odierni appellati, pare equo disporne la compensazione integrale. Deve
pagina 9 di 11 essere, invece, disposta la condanna di alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali di secondo grado in favore di parte appellante, nei termini indicati in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi. Tale statuizione si giustifica alla luce del fatto che detto istituto di credito, sollecitato a reperire una soluzione transattiva, alla luce degli accordi intervenuti in primo grado e delle posizioni assunte dagli altri istituti di credito, neppure costituendosi in giudizio, non ha reso nota la propria posizione e l'eventuale ragione ostativa all'accoglimento dello spiegato appello, pur a fronte della posizione assunta dalla stessa difesa di in CP_1
primo grado.
23. Tenuto conto delle posizioni assunte e quindi dell'assenza di temi difensivi tra e le spese tra dette parti vanno Pt_1 Controparte_6
integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3/2022 R.G., previa declaratoria di contumacia di e di ogni istanza, eccezione e difesa CP_2 Controparte_1
disattesa e respinta, così provvede:
I. in riforma della sentenza n. 4636/22 emessa dal Tribunale di Milano, revoca la condanna di alla rifusione delle spese processuali di Controparte_12
primo grado in favore di quale Controparte_1 Controparte_9
mandataria di Controparte_3 Controparte_4
e disponendo l'integrale
[...] Controparte_13
compensazione delle stesse;
II. dispone la compensazione integrale delle spese processuali del grado tra, da un lato, e, dall'altro, Controparte_12 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_13
[...]
III. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_1 Controparte_12
[...
, le spese processuali del grado, che liquida in € 4.997,00 - oltre al rimborso delle spese generali (15%) e accessori come per legge, pronunciandone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 10 di 11 IV. dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra
[...]
e CP_12 Controparte_6
Milano, 11.1.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carla Romana Raineri
pagina 11 di 11