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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1522/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AQUILINO SALVATORE del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CANGEMI MAURO del foro di Trapani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 13/11/2000 tra la signora e nel Comune di Erice, al n. 40 P.2 S. A Parte_1 Controparte_1
Uff. 02 anno 2000.
- affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la nonna, Per_1 [...] con abitazione in Muggiò via Manara, 31 e con collocazione dopo il periodo Persona_2 scolastico presso la mamma in Sorrento.
-disporre a carico del sig. un contributo mensile in favore dei figli di € 350,00 Controparte_1 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate dal Protocollo del Tribunale di Monza del Maggio 2018; assegni familiari in favore della sig.ra Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ex D.M. 55/2014.
pagina 1 di 4 Per Controparte_1 di azione degli effetti civi-li del matrimonio contratto tra i ricorrenti, dando mandato all'Ufficiale dello Stato civile di annota-re l'emananda sentenza;
nel caso in cui , dopo l'udienza presidenziale il procedimento dovesse continuare per le statuizione di merito, non oppo-nendosi controparte, si chiede di emettere imme-diata sentenza sul vincolo;
si chiede di rigettare la dichiarazione di addebito della domanda divor-zile in quanto infondata in fatto e diritto;
con-fermare, in relazione alla minore l'affidamento nei confronti Per_1 del Comune di Muggiò, mantenendo il collocamento della stessa presso la madre , odierna ricorrente. Per le statuizioni di carattere economico in ordine ai figli ci si rimette alla decisione del Tribuna-le. In subordine, si aderisce alla domanda di con-troparte sul punto. Non ci si oppone alla richiesta di autorizzazione dell'iscrizione della figlia sul passaporto della Per_1 madre. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorario di avvocato. Con compensazione delle stes-se , in subordine, in caso di trasformazione del presente procedimento in consensuale pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.1275/20 del Tribunale di Monza, passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli: maggiorenne ed economicamente Per_3 indipendente, maggiorenne e non più convivente con i genitori e ancora Per_4 Per_1 minore, essendo nata il [...], convivente con la madre.
, nell'ambito del giudizio di separazione è stata affidata al Comune di residenza Per_1
(Muggiò) con collocamento presso la madre e sospensione dei rapporti di frequentazione padre-figlia, essendosi i rapporti tra il genitore, che si è trasferito a Paceco (TP) sua terra di origine, e la figlia interrotti da tempo. Nel corso del presente giudizio è stata chiesto all'ente affidatario un aggiornamento sulla presa in carico della minore. Nella prima relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Muggiò il 31.01.24 si dava atto degli interventi in favore della minore (educativa domiciliare, sostegno psicologico) e dell'atteggiamento collaborativo della madre che si era impegnata nel reperire varie attività lavorative per assicurare il mantenimento dei figli nella totale assenza del padre. Veniva però evidenziata la necessità di approfondire la tematica legata alla volontà della madre di trasferirsi con la figlia nel territorio di Salerno, luogo di residenza del nuovo compagno con cui intratteneva da tempo una relazione e con il quale vi era la progettualità di una convivenza. aveva però manifestato la sua contrarietà a Per_1 lasciare il contesto in cui era cresciuta ed era ben inserita. Nella successiva relazione del
27.09.24 i Servizi davano atto che la madre era rimasta ferma nella sua volontà di trasferirsi a Salerno con il nuovo compagno, mentre la figlia nella volontà di restare a Muggiò
Per_1 con la nonna materna che ha sempre svolto un importante ruolo di Persona_2 riferimento per i nipoti e che, interpellata dall'ente affidatario, ha dato la sua disponibilità ad occuparsi della minore. Sul collocamento di presso la nonna materna hanno
Per_1 manifestato il proprio assenso entrambi i genitori. Quanto all'affidamento di , attesa la distanza anche fisica delle figure genitoriali, la
Per_1 totale assenza della figura paterna ed il rapporto altalenante con la figura materna verso la quale la minore nutre sentimenti altalenanti, appare conforme al suo interesse il mantenimento dell'affidamento ai Servizi Sociali di Muggiò che continueranno a supportarla psicologicamente e sostenerla nel suo percorso di crescita. I Servizi assumeranno, inoltre, le decisioni inerenti la scuola, la salute e l'educazione di con
Per_1 corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.
Quanto ai rapporti di frequentazione con la madre verranno gestiti in accordo con i Servizi affidatari e con le volontà della minore, che è ormai prossima al compimento dei diciassette anni.
In assenza di rapporti ormai da anni tra padre e figlia e della dichiarata impossibilità per il padre di spostarsi per incontrare la figlia, non viene prevista alcuna regolamentazione.
pagina 3 di 4 III. Relativamente al profilo economico, entrambi i genitori dichiarano di essere nell'attualità disoccupati ma per età, capacità lavorativa generica e assenza di patologie invalidanti, sono nella condizione di procurarsi i mezzi per il sostentamento proprio e della prole e hanno quindi il dovere di provvedere alle esigenze di mantenimento della figlia.
Essendo stato previsto il collocamento della minore presso la nonna materna, entrambi i genitori dovranno versare alla medesima un importo per far fronte alle esigenze della figlia.
Tenuto conto delle limitate risorse di entrambi viene previsto che ciascuno versi a Per_2
l'importo di € 200,00 mensili onnicomprensivi di ogni voce di spesa.
[...] [...] dovrà inoltre versare alla propria madre l'intero importo ricevuto a titolo di Pt_1 assegno unico ed universale. IV. In considerazione della natura della controversia, dell'interesse della ricorrente alla pronuncia di divorzio e dell'assenza di opposizione della controparte, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...] nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Pt_1 Controparte_1 così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in Erice in data 13 novembre Parte_1 Controparte_1
2000 (atto di matrimonio n.40 parte II serie A, anno 2000);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Erice, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Affida la figlia minore ai Servizi Sociali di Muggiò fino al conseguimento della Per_1 maggiore età con suo collocamento presso la nonna materna;
i Servizi Persona_2 Sociali assumeranno le decisioni inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione di;
Per_1
4) Dispone che i rapporti di frequentazione madre-figlia avvengano secondo modalità concordate con l'ente affidatario, tenuto conto della volontà della minore, mentre non viene prevista alcuna regolamentazione dei rapporti padre-figlia;
5) ciascun genitore verserà a , entro il giorno 15 di ogni mese l'importo Persona_2 di € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia;
detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
6) corrisponderà alla propria madre l'intero importo dell'assegno unico Parte_1 ed universale percepito per la figlia.
7) compensa le spese di lite;
8) dispone la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza ai Servizi Sociali di Muggiò
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23/01/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1522/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AQUILINO SALVATORE del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CANGEMI MAURO del foro di Trapani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 13/11/2000 tra la signora e nel Comune di Erice, al n. 40 P.2 S. A Parte_1 Controparte_1
Uff. 02 anno 2000.
- affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la nonna, Per_1 [...] con abitazione in Muggiò via Manara, 31 e con collocazione dopo il periodo Persona_2 scolastico presso la mamma in Sorrento.
-disporre a carico del sig. un contributo mensile in favore dei figli di € 350,00 Controparte_1 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate dal Protocollo del Tribunale di Monza del Maggio 2018; assegni familiari in favore della sig.ra Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ex D.M. 55/2014.
pagina 1 di 4 Per Controparte_1 di azione degli effetti civi-li del matrimonio contratto tra i ricorrenti, dando mandato all'Ufficiale dello Stato civile di annota-re l'emananda sentenza;
nel caso in cui , dopo l'udienza presidenziale il procedimento dovesse continuare per le statuizione di merito, non oppo-nendosi controparte, si chiede di emettere imme-diata sentenza sul vincolo;
si chiede di rigettare la dichiarazione di addebito della domanda divor-zile in quanto infondata in fatto e diritto;
con-fermare, in relazione alla minore l'affidamento nei confronti Per_1 del Comune di Muggiò, mantenendo il collocamento della stessa presso la madre , odierna ricorrente. Per le statuizioni di carattere economico in ordine ai figli ci si rimette alla decisione del Tribuna-le. In subordine, si aderisce alla domanda di con-troparte sul punto. Non ci si oppone alla richiesta di autorizzazione dell'iscrizione della figlia sul passaporto della Per_1 madre. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorario di avvocato. Con compensazione delle stes-se , in subordine, in caso di trasformazione del presente procedimento in consensuale pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.1275/20 del Tribunale di Monza, passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli: maggiorenne ed economicamente Per_3 indipendente, maggiorenne e non più convivente con i genitori e ancora Per_4 Per_1 minore, essendo nata il [...], convivente con la madre.
, nell'ambito del giudizio di separazione è stata affidata al Comune di residenza Per_1
(Muggiò) con collocamento presso la madre e sospensione dei rapporti di frequentazione padre-figlia, essendosi i rapporti tra il genitore, che si è trasferito a Paceco (TP) sua terra di origine, e la figlia interrotti da tempo. Nel corso del presente giudizio è stata chiesto all'ente affidatario un aggiornamento sulla presa in carico della minore. Nella prima relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Muggiò il 31.01.24 si dava atto degli interventi in favore della minore (educativa domiciliare, sostegno psicologico) e dell'atteggiamento collaborativo della madre che si era impegnata nel reperire varie attività lavorative per assicurare il mantenimento dei figli nella totale assenza del padre. Veniva però evidenziata la necessità di approfondire la tematica legata alla volontà della madre di trasferirsi con la figlia nel territorio di Salerno, luogo di residenza del nuovo compagno con cui intratteneva da tempo una relazione e con il quale vi era la progettualità di una convivenza. aveva però manifestato la sua contrarietà a Per_1 lasciare il contesto in cui era cresciuta ed era ben inserita. Nella successiva relazione del
27.09.24 i Servizi davano atto che la madre era rimasta ferma nella sua volontà di trasferirsi a Salerno con il nuovo compagno, mentre la figlia nella volontà di restare a Muggiò
Per_1 con la nonna materna che ha sempre svolto un importante ruolo di Persona_2 riferimento per i nipoti e che, interpellata dall'ente affidatario, ha dato la sua disponibilità ad occuparsi della minore. Sul collocamento di presso la nonna materna hanno
Per_1 manifestato il proprio assenso entrambi i genitori. Quanto all'affidamento di , attesa la distanza anche fisica delle figure genitoriali, la
Per_1 totale assenza della figura paterna ed il rapporto altalenante con la figura materna verso la quale la minore nutre sentimenti altalenanti, appare conforme al suo interesse il mantenimento dell'affidamento ai Servizi Sociali di Muggiò che continueranno a supportarla psicologicamente e sostenerla nel suo percorso di crescita. I Servizi assumeranno, inoltre, le decisioni inerenti la scuola, la salute e l'educazione di con
Per_1 corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.
Quanto ai rapporti di frequentazione con la madre verranno gestiti in accordo con i Servizi affidatari e con le volontà della minore, che è ormai prossima al compimento dei diciassette anni.
In assenza di rapporti ormai da anni tra padre e figlia e della dichiarata impossibilità per il padre di spostarsi per incontrare la figlia, non viene prevista alcuna regolamentazione.
pagina 3 di 4 III. Relativamente al profilo economico, entrambi i genitori dichiarano di essere nell'attualità disoccupati ma per età, capacità lavorativa generica e assenza di patologie invalidanti, sono nella condizione di procurarsi i mezzi per il sostentamento proprio e della prole e hanno quindi il dovere di provvedere alle esigenze di mantenimento della figlia.
Essendo stato previsto il collocamento della minore presso la nonna materna, entrambi i genitori dovranno versare alla medesima un importo per far fronte alle esigenze della figlia.
Tenuto conto delle limitate risorse di entrambi viene previsto che ciascuno versi a Per_2
l'importo di € 200,00 mensili onnicomprensivi di ogni voce di spesa.
[...] [...] dovrà inoltre versare alla propria madre l'intero importo ricevuto a titolo di Pt_1 assegno unico ed universale. IV. In considerazione della natura della controversia, dell'interesse della ricorrente alla pronuncia di divorzio e dell'assenza di opposizione della controparte, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...] nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Pt_1 Controparte_1 così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in Erice in data 13 novembre Parte_1 Controparte_1
2000 (atto di matrimonio n.40 parte II serie A, anno 2000);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Erice, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Affida la figlia minore ai Servizi Sociali di Muggiò fino al conseguimento della Per_1 maggiore età con suo collocamento presso la nonna materna;
i Servizi Persona_2 Sociali assumeranno le decisioni inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione di;
Per_1
4) Dispone che i rapporti di frequentazione madre-figlia avvengano secondo modalità concordate con l'ente affidatario, tenuto conto della volontà della minore, mentre non viene prevista alcuna regolamentazione dei rapporti padre-figlia;
5) ciascun genitore verserà a , entro il giorno 15 di ogni mese l'importo Persona_2 di € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia;
detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
6) corrisponderà alla propria madre l'intero importo dell'assegno unico Parte_1 ed universale percepito per la figlia.
7) compensa le spese di lite;
8) dispone la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza ai Servizi Sociali di Muggiò
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23/01/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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