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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/11/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott. Carlo Gabutti, pronunciando nella causa n. 1417/2024 R.G. promossa
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
n° 4, (CF ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via C.F._1
Bruno Buozzi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Maria Scambia, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
in persona del Direttore pro tempore legale Controparte_3
rappresentante con sede in Catanzaro Lido Via Lungomare n. 295, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
Resistente
, in persona del Presidente e legale Controparte_4
rappresentante pro tempore
Resistente
(contumace)
Oggetto: Riconoscimento rapporto lavoro subordinato in luogo di co.co.co. All'udienza del 11/11/2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti con le quali insistevano nelle loro conclusioni, come rassegnate negli scritti di costituzione, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, , in data 22.05.2024, adiva codesto Tribunale in Parte_1
funzione di giudice del Lavoro deducendo quanto segue:
- di essere stata assunta, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2018 (e decorrenza economica dall'effettiva presa di servizio), alle dipendenze del comparente , nel CP_1
profilo di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per diciotto ore settimanali;
- di avere stipulato in precedenza contratti di collaborazione coordinata e collaborativa, quale lavoratore socialmente utile, con le istituzioni scolastiche statali della provincia di Reggio
Calabria, nel profilo professionale di assistente amministrativo, reiteratisi nel tempo senza soluzione di continuità;
- di avere diritto, previo accertamento del vincolo della subordinazione e previa declaratoria dell'illegittimità dei rapporti di lavoro a tempo determinato (così riqualificati) per violazione della normativa nazionale (d. Lgs n. 368 del 2001) e comunitaria (Direttiva UE n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999) nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia europea, alla declaratoria del diritto alla retrodatazione dell'assunzione a tempo indeterminato, al risarcimento del danno (comprensivo delle differenze retributive) e alla conversione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Ricorreva pertanto dinanzi a codesto tribunale, chiedendo: “1) Previo riconoscimento della sussistenza di vari contratti di lavoro subordinato piuttosto che di co.co.co., condannare il
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive, comprensive di tredicesime CP_5
mensilità, tra quanto previsto per un lavoratore categoria B1 con anzianità di servizio pari a quella di volta in volta sua propria, e quanto effettivamente percepito in forza dei contratti di co.co.co., con decorrenza sin dal primo contratto di co.co.co., e ciò in relazione agli anni dal
2003 al 2012 compreso, e dal 2015 al 2018 compreso. Tali differenze retributive si quantificano in Euro 35.270,33(oltre accessori di legge a decorrere dalla loro singola maturazione, ed oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. -ovverosia ai sensi del
D.Lgs. 231/02 -dal deposito del presente ricorso al soddisfo) come da foglio di calcolo allegato sub 19, redatto in forza delle tabelle contrattuali dei seguenti CCCCNNLL che si allegano sub 20: tabella B CCNL 00/01; art. 76 e tabelle 1 e 2 CCNL 02/03; tabelle A e B
CCNL 04/05; tabelle 1 e 2 CCNL 06/07; tabelle A e B CCNL 08/09; tabella A1 e B1 CCNL
16/18. Ciò comporta anche il diritto dellaricorrente, e la conseguente condanna del CP_5 al riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in favore del a far data dal 2001 CP_5 sia ai fini giuridici che economici, nonché al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati, con relativa progressione retributiva in misura identica a quella riconosciuta al personale di ruolo secondo la disciplina prevista dal CCNL di settore, nonché ancora all'inserimento nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con il ad oggi. Ancora accertare e dichiarare che il CP_5
ricorrente dal 1° luglio 2001 al 31.08.2018 ha maturato un TFR pari ad Euro 28.191,33
(calcolato come tabelle allegate sub 21) e quindi condannare il al suo pagamento, od CP_5 in subordine al suo accantonamento sino alla cessazione del rapporto di lavoro con obbligo di corrispondere la succitata somma a tale data. 2) Condannare il al risarcimento del CP_5 danno per illegittimo ricorso a vari contratti a termine, secondo quanto detto in parte espositiva sub 3), liquidando il danno secondo i parametri dettati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 5 (tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), che in questa sede si chiede di applicare nella misura massima atteso il gran numero di contratti a termine protrattisi per oltre tre lustri. 3) Condannare il alla CP_5 regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente secondo quanto illustrato alle pagine 1 e 2 del ricorso, mediante versamento all' dei contributi previdenziali decorrenti CP_4 dal 1° gennaio 2015, ed a costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 comma 5 L. 1338/62 per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti dal 1° gennaio 2004 al
31 dicembre 2014, e ciò attraverso il versamento diretto all della relativa riserva CP_4
matematica. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il si costituiva tempestivamente esponendo ragioni di fatto e di diritto contrarie CP_1 all'accoglimento del ricorso, eccependo l'infondatezza della domanda e la prescrizione decennale per quanto riguarda la rivendicazione del diritto alla trasformazione del contratto e la prescrizione quinquennale per quanto riguarda le richieste di carattere economico, chiedendone pertanto il rigetto.
Non si costituiva in giudizio l' , la quale rimaneva pertanto contumace. CP_4
La domanda è infondata.
La causa concerne la contestazione della parte ricorrente - ai contratti sottoscritti quanto al tipo individuato sostenendo invece la natura concreta subordinata.
Risulta infatti che la stessa abbia sottoscritto con l'Amministrazione scolastica, nei vari anni dedotti, contratti annuali di incarico di collaborazione coordinata e continuata per svolgere attività di ordine amministrativo.
RICONOSCIMENTO DI UN RAPPORTO SUBORDINATO per CP_6
DEI RAPPORTI DI LAVORO SOTTOSCRITTI.
[...]
In ordine al primo punto parte ricorrente chiede di dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, Controparte_1 con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018
(data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
Il ha eccepito la prescrizione decennale quanto al diritto alla trasformazione del CP_1 contratto. Va considerato che il primo atto è interruttivo è stata la notifica, in data dicembre Contr 2018, via pec al della diffida ad adempiere circa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in questione nonché la corresponsione delle differenze retributive e TFR come per legge.
In merito alla pretesa trasformazione del contratto in un unico rapporto a tempo indeterminato dal 2001 al 2018 la prescrizione però ad avviso del decidente non sarebbe maturata essendo comunque prospettata una durata fino al 2018, per cui applicandosi in ipotesi la prescrizione ordinaria è decennale rispetto alla pretesa del ricorrente.
Va pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione.
Nel merito la pretesa è palesemente infondata.
La pretesa della ricorrente di qualificazione dei formali servizi Co.CO..Co, trasformandoli in rapporti subordinati di pubblico impiego, non è consentita nel nostro ordinamento in forza dell'art. 36 d.lgs.165/2001 perché la valida costituzione del rapporto di lavoro con la P.A. esige il superamento di concorso e di procedure dirette specificamente all'acquisizione dei detti rapporti.
La conversione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego non è ammessa.
La giurisprudenza ormai è consolidata. Al riguardo, anche con riferimento alla ipotesi di collaborazione formalizzata , si può richiamare quanto segue “Questa Corte ha già affermato, con la sentenza n. 3384 del 2017, che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all'articolo 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale. 10.5. La Co. d'Appello ricorda come in ragione della disciplina vigente la
Pubblica Amministrazione può ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui
l'Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Nel caso di specie, - Contr rileva il giudice di secondo grado - l' si era avvalsa delle prestazioni del lavoratore mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, venendo l'attuale resistente inserito nella struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione. Trovava dunque applicazione l'art. 2126 cod. civ.” Cass Civile Sent. Num. 29779 An. 2018.
La domanda sul punto non può essere accolta.
RAPPORTO SUBORDINATO al fine DI CONSEGUIRE LE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE.
Parte ricorrente chiede le differenze retributive dal 01/07/2001 fino alla data del 11/08/2018
o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo nonché condannare il , a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
In ordine a tale punto, in sostanza parte ricorrente avanza pretesa di riconoscimento delle somme per differenza con il compenso che sarebbe riconosciuto ad un rapporto subordinato di pubblico impiego.
Il ha eccepito la prescrizione quinquennale per le differenze retributive. CP_1
In merito alle differenze retributive deve dunque ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale per cui le differenze mensili sarebbero prescritte fino al dicembre 2013.
Ciò posto in ogni caso nel merito della pretesa ad avviso del decidente non sussistono ragioni per ritenere integrato un rapporto di lavoro subordinato, che nella specie deve essere un rapporto di pubblico impiegato contrattualizzato secondo l'ordinamento del personale amministrativo scolastico.
Se sul piano giuridico non vi può essere una legittima conversione, invece ai fini del trattamento retributivo può essere accertato che di fatto si è instaurato un rapporto dipendente e che debba essere riconosciuto un diritto alla remunerazione pari al trattamento del rapporto di pubblico impiego corrispondente, laddove, beninteso, sussista la prova che di fatto si sia realizzato un rapporto di natura subordinata con le caratteristiche proprie di questo.
In tale senso la sopradetta giurisprudenza (Cass Civile Sent. Sez. L Num. 29779 An. 2018.) nonché Cass 28160 del 2018.
Orbene va precisato che i contratti esibiti dalla parte ricorrente sono tutti espressamente volti a instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art 6 co.2.
d.lgs. 81 del 2000 per svolgere attività amministrativa.
In ciascuno di essi è escluso il vincolo di reciproca esclusività.
Nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei rapporti di lavoro ,ove si sostenga la natura subordinata, risponde ai seguenti principi: "In relazione alle censure concernenti
l'accertamento della natura subordinata del rapporto si premette che questa Corte ha più volte affermato "requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza
e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo." così Cass sez lav n. 280/18.
Peraltro va pure rammentato che allorché si tratta di pubblico impiego, di recente la Suprema
Corte ha ribadito che il lavoro di pubblico impiego si caratterizza per: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico amministrativo, 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato;
3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato;
5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) ( in tema Cass sez. L, Sentenza n. 17862 del 09/09/2016).
Proprio di recente la giurisprudenza di legittimità ha inoltre sottolineato che soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn.
22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del
2017, Cass. n. 20986 del 2017).
Così riassunti i principali riferimenti normativi generali in materia di lavoro subordinato e di pubblico impiego occorre passare ad esaminare il quadro normativo specifico entro il quale si collocano i contratti di lavoro stipulati dalla parte ricorrente che escludono espressamente la subordinazione e richiamano la collaborazione coordinata e continuata.
Orbene l'art 6 d.lgs. 81 del 2000 prevede la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuata da parte della P.A. ai soggetti già impegnati in lavori socialmente utili.
I lavori socialmente utili non sono rapporti di lavoro subordinato in quanto, “ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8— poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art.
4— l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass.
n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n 6155/2018)” così Cass 5045/2020.
Nell'ambito scolastico il decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 ha poi previsto l'attivazione dei detti incarichi dal 1° luglio 2001, ha individuato i beneficiari ed ha indicato che le attività rientrassero nelle funzioni di assistente amministrativo o tecnico.
È emblematico l'art. 2 del decreto cit. che prevede “Art.2 (Incarichi di collaborazione e procedure di affidamento) 1. Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio
2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
A sua volta poi vi è stata una INTESA del 30 Settembre 2002 tra il e le CP_1 organizzazioni sindacali, nella quale si è ribadita la previsione di contratti di collaborazione coordinata e continuata per lo svolgimento delle attività amministrative all'interno delle sedi scolastiche, disciplinando vari aspetti, tra cui la retribuzione, l'autonomia e anche il diritto a godere di periodo di assenza per recupero psico-fisico.
È fuor di dubbio, pertanto, che tutte le predetti fonti che disciplinano appositamente gli incarichi in esame abbiano specificamente preso in considerazione la situazione di lavoro presso le sedi scolastiche dei soggetti interessati ma nel contempo, pur richiamando funzioni di ordine amministrativo da espletare, ne hanno però sottolineato il carattere di rapporto autonomo e non di lavoro subordinato.
La previsione apposita della collaborazione non può che costituire una rafforzata copertura normativa dei contratti di lavoro autonomo, non frutto dunque di autonomia contrattuale dei soggetti (dirigente scolastico– collaboratore) ma di ben specifiche normative e accordi generali.
In sostanza il compendio di disciplina sopra indicato dà luogo a un modello giuridico di rapporto che pure avendo molteplici elementi che possono essere in comune - o almeno essere vicini – con una prestazione di lavoro subordinato (quali ad es. la personalità della prestazione
, l'utilizzo di beni e locali dell'amministrazione scolastica e lo svolgimento presso la sede scolastica, la funzione di assistenza amministrativa , la corresponsione del compenso con acconti mensili), è però evidente che per espressa previsione delle fonti regolatrici escludono si tratti di subordinazione.
A fronte di un testo dei contratti espressamente volto ad instaurare un rapporto autonomo - ma non quello subordinato, supportato da una serie di previsioni normative e contrattuali in sede sindacale- per ritenere che nella singola vicenda il rapporto abbia assunto i caratteri del pubblico impiego (rapporto subordinato) occorre la prova che la volontà delle parti e lo svolgimento di fatto del rapporto abbiano assunto, invece, la natura e contenuto del tutto diversi discostandosi radicalmente dal tipo contrattualizzato.
La collocazione lavorativa del collaboratore entro l'attività degli istituti scolastici- ammessa dai predetti fonti senza alcun divieto – e la possibilità di direttive e disposizioni consentiva di rendere coerente la prestazione alle esigenze via via proprie della organizzazione in cui si inserisce la prestazione, dunque una utilizzazione funzionale ma non di inserimento stabile e organico nella P.A.
In tale senso anche la prevista comunicazione delle assenze e la registrazione delle presenze
è compatibile con l'esigenza di informazione e verifica da parte del committente della prestazione resa, senza per ciò solo dar luogo a subordinazione. Ciò detto nel caso di specie parte ricorrente sostiene di aver lavorato come assistente amministrativo, con mansioni tipiche dell'assistente amministrativo consistenti nella predisposizione di atti amministrativi o contabili, nella gestione della documentazione cartacea e delle banche dati informatiche e quant'altro rientra nella gestione dei servizi afferenti all'area amministrativa degli istituti scolastici., cd. Personale ATA soggetto ad orari predisposti dall'amministrazione.
Ad avviso del decidente nel caso in esame le circostanze addotte dalla parte ricorrente e i mezzi di prova richiesti non appaiono di portata tale da dimostrare una articolazione dei rapporti secondo un assoggettamento univoco come dipendente.
La parte ricorrente non afferma che abbia subito uno specifico diniego o reazione dell'amministrazione scolastica ad una sua assenza o ad una mancata osservanza di orari.
Nessun atto di lesione della sua autonomia è portato in giudizio.
La comunicazione delle assenze non equivale a disporre delle ferie perché mette in luce semplicemente una posizione passiva dell'Amministrazione scolastica su una richiesta della parte.
Sia dalla disamina della copiosa documentazione sia dalla deduzione dei mezzi di prova testimoniale non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, quale attivazione ed esercizio di un potere tipico datoriale di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego.
La mancanza di tale aspetto essenziale del lavoro subordinato e del pubblico impiego - rende allora differenziato in concreto il rapporto della parte ricorrente rispetto ad un pubblico impiegato contrattualizzato, non essendo comunque limitata la sua autonomia quale libertà di essere presente o meno presso la sede scolastica e non subire l'esercizio del potere datoriale tipico del datore di lavoro In conclusione non emerge una condizione di stravolgimento dei contenuti propri del modello di collaborazione coordinata e continuata espressamente prevista dalle fonti normative e contrattualizzata tra le parti e pertanto va esclusa la sussistenza di un rapporto di fatto equiparabile al rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Ne consegue il rigetto della domanda sul punto. con rigetto delle somme per differenze retributive e TFR per il periodo dedotto.
DIRITTO AGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI.
Parte ricorrente chiede gli incrementi retributivi per l'anzianità di servizio e la condanna al pagamento.
La domanda va però disattesa per quanto sopra esposto, essendo escluso il rapporto subordinato, quale unica ragione configurabile per poter sostenere il diritto ai detti incrementi.
CONDANNA del al VERSAMENTO DELLE SOMME PER CONTRIBUTI. CP_1
La domanda, prima ancora che infondata per assenza del rapporto subordinato di assistente amministrativo, è preclusa per assenza di chiamata in giudizio dell' che è il solo soggetto CP_4
che può esigere il versamento e non anche il lavoratore.
Sulla questione è agevole riportare alcuni stralci “L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' CP_4
previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio
l'accertamento dell'obbligo ontributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”.
Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14853 del 30/05/2019.
Va dunque respinta la domanda sul punto.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Parte ricorrente chiede il risarcimento del danno per aver reiteratamente l'Amministrazione prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e chiede la condanna del
[...]
al risarcimento di tutti i danni, per effetto Controparte_9 dell'illegittima condotta datoriale.
Orbene sul punto si è affermato “9.1. Le Sezioni Unite, con la sent.5072 del 2016, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in
C- 50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito. b) In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.” Cass. 9402/17.
È recentissima però la pronuncia della Suprema Corte che, dopo una articolata e diffusa argomentazione ha concluso, anche per il personale scolastico amministrativo, che “Il secondo motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente rivendica il diritto alla trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato. Il secondo motivo
è infondato anche nella parte in cui è rivendicato il diritto al risarcimento del danno in quanto
è indiscusso che il ricorrente è stato immesso nei ruoli del con decorrenza dal 1° CP_1
settembre 2011 (cfr. memorie ricorrente ex art. 380 bis ed ex art. 378 cod.proc.civ). Per tal via ha, dunque, ottenuto il bene della vita per il quale ha agito in giudizio, senza che rilevi, per quanto innanzi osservato, la circostanza che la stabilizzazione sia avvenuta per mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella legge 107/2015. 71. Il ricorrente, pur avendo domandato il risarcimento del danno in via subordinata rispetto alla domandata conversione dei rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato, non ha allegato danni diversi ed ulteriori rispetto alla mancata conversione del rapporto, sicché, non vi è spazio alcuno per
l'accoglimento della domanda”, così Cass. Sez. lav. n. 3472/2020.
Orbene ad avviso del decidente la ricorrente non ha allegato alcun diverso e ulteriore pregiudizio e per quali causali diverse da quanto riconducibile alla previsione sopra analizzata.
Ne discende pertanto che debba essere rigettata la domanda sul punto.
Per quanto detto fin ora il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, della persona del Dott. Carlo Gabutti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1
, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, Controparte_1 così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente che liquida in 2500,00 euro, per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese se dovute;
3. Nulla sulle spese nei confronti dell' contumace. CP_4
Così deciso in Palmi il 15.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott. Carlo Gabutti, pronunciando nella causa n. 1417/2024 R.G. promossa
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
n° 4, (CF ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via C.F._1
Bruno Buozzi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Maria Scambia, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
in persona del Direttore pro tempore legale Controparte_3
rappresentante con sede in Catanzaro Lido Via Lungomare n. 295, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
Resistente
, in persona del Presidente e legale Controparte_4
rappresentante pro tempore
Resistente
(contumace)
Oggetto: Riconoscimento rapporto lavoro subordinato in luogo di co.co.co. All'udienza del 11/11/2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti con le quali insistevano nelle loro conclusioni, come rassegnate negli scritti di costituzione, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, , in data 22.05.2024, adiva codesto Tribunale in Parte_1
funzione di giudice del Lavoro deducendo quanto segue:
- di essere stata assunta, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2018 (e decorrenza economica dall'effettiva presa di servizio), alle dipendenze del comparente , nel CP_1
profilo di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per diciotto ore settimanali;
- di avere stipulato in precedenza contratti di collaborazione coordinata e collaborativa, quale lavoratore socialmente utile, con le istituzioni scolastiche statali della provincia di Reggio
Calabria, nel profilo professionale di assistente amministrativo, reiteratisi nel tempo senza soluzione di continuità;
- di avere diritto, previo accertamento del vincolo della subordinazione e previa declaratoria dell'illegittimità dei rapporti di lavoro a tempo determinato (così riqualificati) per violazione della normativa nazionale (d. Lgs n. 368 del 2001) e comunitaria (Direttiva UE n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999) nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia europea, alla declaratoria del diritto alla retrodatazione dell'assunzione a tempo indeterminato, al risarcimento del danno (comprensivo delle differenze retributive) e alla conversione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Ricorreva pertanto dinanzi a codesto tribunale, chiedendo: “1) Previo riconoscimento della sussistenza di vari contratti di lavoro subordinato piuttosto che di co.co.co., condannare il
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive, comprensive di tredicesime CP_5
mensilità, tra quanto previsto per un lavoratore categoria B1 con anzianità di servizio pari a quella di volta in volta sua propria, e quanto effettivamente percepito in forza dei contratti di co.co.co., con decorrenza sin dal primo contratto di co.co.co., e ciò in relazione agli anni dal
2003 al 2012 compreso, e dal 2015 al 2018 compreso. Tali differenze retributive si quantificano in Euro 35.270,33(oltre accessori di legge a decorrere dalla loro singola maturazione, ed oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. -ovverosia ai sensi del
D.Lgs. 231/02 -dal deposito del presente ricorso al soddisfo) come da foglio di calcolo allegato sub 19, redatto in forza delle tabelle contrattuali dei seguenti CCCCNNLL che si allegano sub 20: tabella B CCNL 00/01; art. 76 e tabelle 1 e 2 CCNL 02/03; tabelle A e B
CCNL 04/05; tabelle 1 e 2 CCNL 06/07; tabelle A e B CCNL 08/09; tabella A1 e B1 CCNL
16/18. Ciò comporta anche il diritto dellaricorrente, e la conseguente condanna del CP_5 al riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in favore del a far data dal 2001 CP_5 sia ai fini giuridici che economici, nonché al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati, con relativa progressione retributiva in misura identica a quella riconosciuta al personale di ruolo secondo la disciplina prevista dal CCNL di settore, nonché ancora all'inserimento nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con il ad oggi. Ancora accertare e dichiarare che il CP_5
ricorrente dal 1° luglio 2001 al 31.08.2018 ha maturato un TFR pari ad Euro 28.191,33
(calcolato come tabelle allegate sub 21) e quindi condannare il al suo pagamento, od CP_5 in subordine al suo accantonamento sino alla cessazione del rapporto di lavoro con obbligo di corrispondere la succitata somma a tale data. 2) Condannare il al risarcimento del CP_5 danno per illegittimo ricorso a vari contratti a termine, secondo quanto detto in parte espositiva sub 3), liquidando il danno secondo i parametri dettati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 5 (tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), che in questa sede si chiede di applicare nella misura massima atteso il gran numero di contratti a termine protrattisi per oltre tre lustri. 3) Condannare il alla CP_5 regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente secondo quanto illustrato alle pagine 1 e 2 del ricorso, mediante versamento all' dei contributi previdenziali decorrenti CP_4 dal 1° gennaio 2015, ed a costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 comma 5 L. 1338/62 per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti dal 1° gennaio 2004 al
31 dicembre 2014, e ciò attraverso il versamento diretto all della relativa riserva CP_4
matematica. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il si costituiva tempestivamente esponendo ragioni di fatto e di diritto contrarie CP_1 all'accoglimento del ricorso, eccependo l'infondatezza della domanda e la prescrizione decennale per quanto riguarda la rivendicazione del diritto alla trasformazione del contratto e la prescrizione quinquennale per quanto riguarda le richieste di carattere economico, chiedendone pertanto il rigetto.
Non si costituiva in giudizio l' , la quale rimaneva pertanto contumace. CP_4
La domanda è infondata.
La causa concerne la contestazione della parte ricorrente - ai contratti sottoscritti quanto al tipo individuato sostenendo invece la natura concreta subordinata.
Risulta infatti che la stessa abbia sottoscritto con l'Amministrazione scolastica, nei vari anni dedotti, contratti annuali di incarico di collaborazione coordinata e continuata per svolgere attività di ordine amministrativo.
RICONOSCIMENTO DI UN RAPPORTO SUBORDINATO per CP_6
DEI RAPPORTI DI LAVORO SOTTOSCRITTI.
[...]
In ordine al primo punto parte ricorrente chiede di dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, Controparte_1 con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018
(data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
Il ha eccepito la prescrizione decennale quanto al diritto alla trasformazione del CP_1 contratto. Va considerato che il primo atto è interruttivo è stata la notifica, in data dicembre Contr 2018, via pec al della diffida ad adempiere circa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in questione nonché la corresponsione delle differenze retributive e TFR come per legge.
In merito alla pretesa trasformazione del contratto in un unico rapporto a tempo indeterminato dal 2001 al 2018 la prescrizione però ad avviso del decidente non sarebbe maturata essendo comunque prospettata una durata fino al 2018, per cui applicandosi in ipotesi la prescrizione ordinaria è decennale rispetto alla pretesa del ricorrente.
Va pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione.
Nel merito la pretesa è palesemente infondata.
La pretesa della ricorrente di qualificazione dei formali servizi Co.CO..Co, trasformandoli in rapporti subordinati di pubblico impiego, non è consentita nel nostro ordinamento in forza dell'art. 36 d.lgs.165/2001 perché la valida costituzione del rapporto di lavoro con la P.A. esige il superamento di concorso e di procedure dirette specificamente all'acquisizione dei detti rapporti.
La conversione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego non è ammessa.
La giurisprudenza ormai è consolidata. Al riguardo, anche con riferimento alla ipotesi di collaborazione formalizzata , si può richiamare quanto segue “Questa Corte ha già affermato, con la sentenza n. 3384 del 2017, che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all'articolo 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale. 10.5. La Co. d'Appello ricorda come in ragione della disciplina vigente la
Pubblica Amministrazione può ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui
l'Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Nel caso di specie, - Contr rileva il giudice di secondo grado - l' si era avvalsa delle prestazioni del lavoratore mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, venendo l'attuale resistente inserito nella struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione. Trovava dunque applicazione l'art. 2126 cod. civ.” Cass Civile Sent. Num. 29779 An. 2018.
La domanda sul punto non può essere accolta.
RAPPORTO SUBORDINATO al fine DI CONSEGUIRE LE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE.
Parte ricorrente chiede le differenze retributive dal 01/07/2001 fino alla data del 11/08/2018
o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo nonché condannare il , a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
In ordine a tale punto, in sostanza parte ricorrente avanza pretesa di riconoscimento delle somme per differenza con il compenso che sarebbe riconosciuto ad un rapporto subordinato di pubblico impiego.
Il ha eccepito la prescrizione quinquennale per le differenze retributive. CP_1
In merito alle differenze retributive deve dunque ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale per cui le differenze mensili sarebbero prescritte fino al dicembre 2013.
Ciò posto in ogni caso nel merito della pretesa ad avviso del decidente non sussistono ragioni per ritenere integrato un rapporto di lavoro subordinato, che nella specie deve essere un rapporto di pubblico impiegato contrattualizzato secondo l'ordinamento del personale amministrativo scolastico.
Se sul piano giuridico non vi può essere una legittima conversione, invece ai fini del trattamento retributivo può essere accertato che di fatto si è instaurato un rapporto dipendente e che debba essere riconosciuto un diritto alla remunerazione pari al trattamento del rapporto di pubblico impiego corrispondente, laddove, beninteso, sussista la prova che di fatto si sia realizzato un rapporto di natura subordinata con le caratteristiche proprie di questo.
In tale senso la sopradetta giurisprudenza (Cass Civile Sent. Sez. L Num. 29779 An. 2018.) nonché Cass 28160 del 2018.
Orbene va precisato che i contratti esibiti dalla parte ricorrente sono tutti espressamente volti a instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art 6 co.2.
d.lgs. 81 del 2000 per svolgere attività amministrativa.
In ciascuno di essi è escluso il vincolo di reciproca esclusività.
Nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei rapporti di lavoro ,ove si sostenga la natura subordinata, risponde ai seguenti principi: "In relazione alle censure concernenti
l'accertamento della natura subordinata del rapporto si premette che questa Corte ha più volte affermato "requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza
e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo." così Cass sez lav n. 280/18.
Peraltro va pure rammentato che allorché si tratta di pubblico impiego, di recente la Suprema
Corte ha ribadito che il lavoro di pubblico impiego si caratterizza per: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico amministrativo, 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato;
3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato;
5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) ( in tema Cass sez. L, Sentenza n. 17862 del 09/09/2016).
Proprio di recente la giurisprudenza di legittimità ha inoltre sottolineato che soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn.
22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del
2017, Cass. n. 20986 del 2017).
Così riassunti i principali riferimenti normativi generali in materia di lavoro subordinato e di pubblico impiego occorre passare ad esaminare il quadro normativo specifico entro il quale si collocano i contratti di lavoro stipulati dalla parte ricorrente che escludono espressamente la subordinazione e richiamano la collaborazione coordinata e continuata.
Orbene l'art 6 d.lgs. 81 del 2000 prevede la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuata da parte della P.A. ai soggetti già impegnati in lavori socialmente utili.
I lavori socialmente utili non sono rapporti di lavoro subordinato in quanto, “ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8— poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art.
4— l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass.
n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n 6155/2018)” così Cass 5045/2020.
Nell'ambito scolastico il decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 ha poi previsto l'attivazione dei detti incarichi dal 1° luglio 2001, ha individuato i beneficiari ed ha indicato che le attività rientrassero nelle funzioni di assistente amministrativo o tecnico.
È emblematico l'art. 2 del decreto cit. che prevede “Art.2 (Incarichi di collaborazione e procedure di affidamento) 1. Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio
2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
A sua volta poi vi è stata una INTESA del 30 Settembre 2002 tra il e le CP_1 organizzazioni sindacali, nella quale si è ribadita la previsione di contratti di collaborazione coordinata e continuata per lo svolgimento delle attività amministrative all'interno delle sedi scolastiche, disciplinando vari aspetti, tra cui la retribuzione, l'autonomia e anche il diritto a godere di periodo di assenza per recupero psico-fisico.
È fuor di dubbio, pertanto, che tutte le predetti fonti che disciplinano appositamente gli incarichi in esame abbiano specificamente preso in considerazione la situazione di lavoro presso le sedi scolastiche dei soggetti interessati ma nel contempo, pur richiamando funzioni di ordine amministrativo da espletare, ne hanno però sottolineato il carattere di rapporto autonomo e non di lavoro subordinato.
La previsione apposita della collaborazione non può che costituire una rafforzata copertura normativa dei contratti di lavoro autonomo, non frutto dunque di autonomia contrattuale dei soggetti (dirigente scolastico– collaboratore) ma di ben specifiche normative e accordi generali.
In sostanza il compendio di disciplina sopra indicato dà luogo a un modello giuridico di rapporto che pure avendo molteplici elementi che possono essere in comune - o almeno essere vicini – con una prestazione di lavoro subordinato (quali ad es. la personalità della prestazione
, l'utilizzo di beni e locali dell'amministrazione scolastica e lo svolgimento presso la sede scolastica, la funzione di assistenza amministrativa , la corresponsione del compenso con acconti mensili), è però evidente che per espressa previsione delle fonti regolatrici escludono si tratti di subordinazione.
A fronte di un testo dei contratti espressamente volto ad instaurare un rapporto autonomo - ma non quello subordinato, supportato da una serie di previsioni normative e contrattuali in sede sindacale- per ritenere che nella singola vicenda il rapporto abbia assunto i caratteri del pubblico impiego (rapporto subordinato) occorre la prova che la volontà delle parti e lo svolgimento di fatto del rapporto abbiano assunto, invece, la natura e contenuto del tutto diversi discostandosi radicalmente dal tipo contrattualizzato.
La collocazione lavorativa del collaboratore entro l'attività degli istituti scolastici- ammessa dai predetti fonti senza alcun divieto – e la possibilità di direttive e disposizioni consentiva di rendere coerente la prestazione alle esigenze via via proprie della organizzazione in cui si inserisce la prestazione, dunque una utilizzazione funzionale ma non di inserimento stabile e organico nella P.A.
In tale senso anche la prevista comunicazione delle assenze e la registrazione delle presenze
è compatibile con l'esigenza di informazione e verifica da parte del committente della prestazione resa, senza per ciò solo dar luogo a subordinazione. Ciò detto nel caso di specie parte ricorrente sostiene di aver lavorato come assistente amministrativo, con mansioni tipiche dell'assistente amministrativo consistenti nella predisposizione di atti amministrativi o contabili, nella gestione della documentazione cartacea e delle banche dati informatiche e quant'altro rientra nella gestione dei servizi afferenti all'area amministrativa degli istituti scolastici., cd. Personale ATA soggetto ad orari predisposti dall'amministrazione.
Ad avviso del decidente nel caso in esame le circostanze addotte dalla parte ricorrente e i mezzi di prova richiesti non appaiono di portata tale da dimostrare una articolazione dei rapporti secondo un assoggettamento univoco come dipendente.
La parte ricorrente non afferma che abbia subito uno specifico diniego o reazione dell'amministrazione scolastica ad una sua assenza o ad una mancata osservanza di orari.
Nessun atto di lesione della sua autonomia è portato in giudizio.
La comunicazione delle assenze non equivale a disporre delle ferie perché mette in luce semplicemente una posizione passiva dell'Amministrazione scolastica su una richiesta della parte.
Sia dalla disamina della copiosa documentazione sia dalla deduzione dei mezzi di prova testimoniale non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, quale attivazione ed esercizio di un potere tipico datoriale di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego.
La mancanza di tale aspetto essenziale del lavoro subordinato e del pubblico impiego - rende allora differenziato in concreto il rapporto della parte ricorrente rispetto ad un pubblico impiegato contrattualizzato, non essendo comunque limitata la sua autonomia quale libertà di essere presente o meno presso la sede scolastica e non subire l'esercizio del potere datoriale tipico del datore di lavoro In conclusione non emerge una condizione di stravolgimento dei contenuti propri del modello di collaborazione coordinata e continuata espressamente prevista dalle fonti normative e contrattualizzata tra le parti e pertanto va esclusa la sussistenza di un rapporto di fatto equiparabile al rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Ne consegue il rigetto della domanda sul punto. con rigetto delle somme per differenze retributive e TFR per il periodo dedotto.
DIRITTO AGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI.
Parte ricorrente chiede gli incrementi retributivi per l'anzianità di servizio e la condanna al pagamento.
La domanda va però disattesa per quanto sopra esposto, essendo escluso il rapporto subordinato, quale unica ragione configurabile per poter sostenere il diritto ai detti incrementi.
CONDANNA del al VERSAMENTO DELLE SOMME PER CONTRIBUTI. CP_1
La domanda, prima ancora che infondata per assenza del rapporto subordinato di assistente amministrativo, è preclusa per assenza di chiamata in giudizio dell' che è il solo soggetto CP_4
che può esigere il versamento e non anche il lavoratore.
Sulla questione è agevole riportare alcuni stralci “L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' CP_4
previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio
l'accertamento dell'obbligo ontributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”.
Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14853 del 30/05/2019.
Va dunque respinta la domanda sul punto.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Parte ricorrente chiede il risarcimento del danno per aver reiteratamente l'Amministrazione prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e chiede la condanna del
[...]
al risarcimento di tutti i danni, per effetto Controparte_9 dell'illegittima condotta datoriale.
Orbene sul punto si è affermato “9.1. Le Sezioni Unite, con la sent.5072 del 2016, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in
C- 50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito. b) In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.” Cass. 9402/17.
È recentissima però la pronuncia della Suprema Corte che, dopo una articolata e diffusa argomentazione ha concluso, anche per il personale scolastico amministrativo, che “Il secondo motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente rivendica il diritto alla trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato. Il secondo motivo
è infondato anche nella parte in cui è rivendicato il diritto al risarcimento del danno in quanto
è indiscusso che il ricorrente è stato immesso nei ruoli del con decorrenza dal 1° CP_1
settembre 2011 (cfr. memorie ricorrente ex art. 380 bis ed ex art. 378 cod.proc.civ). Per tal via ha, dunque, ottenuto il bene della vita per il quale ha agito in giudizio, senza che rilevi, per quanto innanzi osservato, la circostanza che la stabilizzazione sia avvenuta per mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella legge 107/2015. 71. Il ricorrente, pur avendo domandato il risarcimento del danno in via subordinata rispetto alla domandata conversione dei rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato, non ha allegato danni diversi ed ulteriori rispetto alla mancata conversione del rapporto, sicché, non vi è spazio alcuno per
l'accoglimento della domanda”, così Cass. Sez. lav. n. 3472/2020.
Orbene ad avviso del decidente la ricorrente non ha allegato alcun diverso e ulteriore pregiudizio e per quali causali diverse da quanto riconducibile alla previsione sopra analizzata.
Ne discende pertanto che debba essere rigettata la domanda sul punto.
Per quanto detto fin ora il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, della persona del Dott. Carlo Gabutti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1
, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, Controparte_1 così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente che liquida in 2500,00 euro, per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese se dovute;
3. Nulla sulle spese nei confronti dell' contumace. CP_4
Così deciso in Palmi il 15.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti