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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO – PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio in persona dei Giudici:
Elena Covi Presidente est.
Massimiliano Segarizzi
Michael Grossmann
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2/2025, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
decidendo sul reclamo ex art. 669 terdecies, presentato da:
reclamante:
soc. , , con le avv. dom. Maria Grazia Mazza e Alessandra Parte_1 P.IVA_1
Farruggio di Bologna,
nei confronti di
reclamati:
e Controparte_1 P.IVA_2
entrambi con l'avv.dom. Massimo Mira Controparte_2 P.IVA_3
di Bolzano;
- esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti;
- svolta udienza presidenziale, con rigetto della sospensione dell'esecuzione del sequestro conservativo (cfr. ordinanza del 26.02.2025);
pagina 1 di 5 - udite le parti all'udienza in camera di consiglio, tenuta in trattazione scritta il 12.03.2025;
- sciogliendo la riserva formulata in tale udienza;
rilevato e ritenuto quanto segue:
1. Con ordinanza pronunciata il 18.12.2024 la Giudice di primo grado ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni della società fino all'importo di € 1.400.000,00 Parte_1
quanto al e fino ad € 792.000,00 per il Controparte_1 [...]
, ritenendo sussistere – oltre al periculum - il fumus boni iuris del credito vantato CP_2
dagli stessi, avendo essi allegate le violazioni compiute dalla società appaltatrice, la quale,
contumace, non avrebbe provato l'osservanza dei doveri contrattuali inerenti i lavori di riqualificazione energetica degli immobili, come da contratti di appalto conclusi il 22.03.2023
risp. il 05.09.2023. Le somme si riferiscono alla quota di oneri finanziari anticipati dai condominii, cui non avrebbe fatto seguito l'esecuzione dei lavori appaltati, oltre all'importo di agevolazione fiscale di cui non avrebbero potuto usufruire per mancato completamento delle opere.
La soc. ha reclamato il provvedimento, censurandolo sotto vari aspetti. I due Parte_1
condominii si sono costituito nella fase di reclamo, chiedendone il rigetto.
2. La principale doglianza avanzata dalla reclamante riguarda la mancata consegna all'appaltatrice di tutti gli elaborati progettuali esecutivi e dei titoli edilizi, nonostante molteplici solleciti, il che le avrebbe impedito di portare a conclusione le opere.
Il motivo va rigettato.
Dal contratto d'appalto concluso dall'impresa con il in Controparte_1
data 22.03.2023 emerge che le parti hanno stabilito per l'ultimazione dei lavori il termine del
31.12.2023 (art. 12, doc. 1 fascicolo 1°grado). Con appendice al contratto l'impresa “qualora
l'esecuzione di detti lavori dovesse protrarsi oltre il termine consentito dal D.L. 34/2022 e ss.mm.ii. si farà carico della percentuale di differenza sull'importo detraibile tra il 110% ed il
pagina 2 di 5 70%.” Analoghe previsioni sono contenute nel contratto concluso dal CP_2
il 05.09.2023; l'appendice al contratto reca la data del 14.11.2023.
[...]
Il Collegio ritiene sussistere adeguato fumus boni iuris del credito risarcitorio dei condominii, a fronte del pacifico mancato completamento dei lavori entro il 31.12.2023, termine da rispettare al fine della possibilità di usufruire della detrazione del 110%, secondo la normativa richiamata nelle appendici ai contratti di cui sopra.
L'eccezione di inadempimento, sollevata dall'impresa, non pare invece suffragata da idonei riscontri probatori. Dalla relazione di data 29.08.2024 redatta dal Direttore lavori, ing. CP_3
per il emerge che l'impresa a novembre 2023 ha montato Controparte_1
il ponteggio, iniziando a marzo 2024 con le demolizioni, fino al 24.04.2024, e poi il cantiere è
rimasto fermo;
l'unica opera compiuta è un cappotto eseguito al grezzo (doc. 3). Quanto al
, i ponteggi sono stati montati a marzo 2024, vi sono state lavorazioni Controparte_2
per una decina di giorni a maggio 2024, dal 28.05.2024 non vi è stata alcuna presenza in cantiere (doc. 4); non è stata eseguita alcuna opera, in cantiere è stato unicamente posato il ponteggio.
Da un lato le parti ancora a novembre 2023, e quindi a distanza di molti mesi dalla conclusione dei contratti di appalto, hanno inserito negli stessi la sopra riportata appendice, nella quale l'appaltatrice acconsente ad una eventuale detrazione dal proprio compenso, senza accennare a qualsivoglia inadempimento della controparte, il che porta a ritenere che tutta la necessaria documentazione fosse nella disponibilità dell'impresa.
Dall'altro le dichiarazioni scritte rese dall'impresa subappaltatrice dei lavori edili e di posa del cappotto termico su incarico di , tale T&RZ srls, depongono per un inadempimento Parte_1
riferibile esclusivamente a mancanza di materiale in cantiere, non fornito da , e da Parte_1
mancati pagamenti ricevuti da (cfr. doc. 29 e 30 comparsa di costituzione della Parte_1
reclamata).
pagina 3 di 5 Infine, la reclamata ha depositato la e-mail di immediato riscontro alla richiesta dei progetti esecutivi, formulata da con e-mail del 21.06.2024: il D.L. ing. nella stessa Parte_1 CP_3
mattinata del 21.06.2024 ha inviato dettagli e planimetrie del condominio (doc. CP_2
33). Lo stesso ingegnere ha precisato che in entrambi i cantieri i disegni ed allegati, per la parte edile, sono sempre stati depositati in cantiere, il che trae conforto dall'inizio dei lavori per il (cfr. doc. 34). Controparte_1
In proposito si osserva che il Collegio può sempre assumere informazioni ed acquisire nuovi documenti (art. 669 terdecies co. 4 c.p.c.).
L'inadempimento dell'appaltatrice non appare quindi giustificato alla luce dell'art. 1460 c.c.,
non parendo determinato da inadempimento dei committenti.
3. Si ritiene sussistere anche il requisito del periculum in mora, potendo i condominii in esame ragionevolmente temere di perdere la garanzia dei propri crediti.
Depone in tal senso l'elevato ammontare dei presumibili crediti risarcitori, dato non solamente dalla restituzione degli acconti, ma anche dalla differenza tra il bonus fiscale ottenibile sulla base dei contratti di appalto stipulato (cd. Superbonus), e la minore agevolazione (65%)
spettante con il notorio venir meno della previgente normativa fiscale, oltre al gravoso impegno di portare a termine risp. eseguire i lavori con altra impresa. A ciò si aggiunga che l'impresa –
che pare essere receduta senza giustificazione dai contratti di appalto in esame – ha sospeso i pagamenti dei subappaltatori (cfr. docc. 29-30 cit.) e non adempie al piano di rientro concordato con il fornitore dei ponteggi (doc. 45), il che pare denotare una situazione di grave difficoltà finanziaria.
L'ordinanza impugnata va quindi confermata.
4. Sulle spese deciderà il giudice del merito in sede di definizione dello stesso.
Al rigetto del reclamo consegue la dichiarazione che sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con pagina 4 di 5 l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
rigetta il reclamo, e, per l'effetto:
conferma il provvedimento reclamato;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante soc. Parte_1
[...
ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 27.03.2025
La presidente est.
Elena Covi
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