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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Simona D'Auria, lette le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 13132/2024 R.G. TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 08/06/1964, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Filippo n.
8-bis presso lo studio dell'Avv. Carlo Cutrignelli (cod. fisc.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2 ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
-RESISTENTE CONTUMACE- OGGETTO: Accertamento del diritto ad ottenere la Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 legge 107/2015 e s.m.i., dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato, con conseguente azione di condanna. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. __________________________________________ MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso del 04-06-2024 parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per gli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 per i periodi e presso gli Istituti indicati in ricorso, ha chiesto condannare le Amministrazioni convenute all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per l' anno scolastico, indicato in premessa, in favore di parte ricorrente;
il tutto con vittoria di spese. Nonostante la regolarità delle notificazioni l'amministrazione convenuta non si è costituita. Si precisa che il petitum deve intendersi quale richiesta di riconoscimento del diritto all'attribuzione della cd. carta docenti nei limiti riconosciuti dalla legge. Il ricorso è fondato e può, pertanto, trovare accoglimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Amministrazione convenuta che, pur ritualmente citata, non si è costituita. Nel merito, va premesso che il petitum così come specificato prima, consente di inquadrare la domanda della parte medesima quale richiesta di accertamento del relativo diritto. L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
[...] a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di
€ 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale;
invero, l'attività di insegnamento prestata appare il nucleo essenziale della attività di docente, e non è stato provato da parte resistente che vi sia stata differenza fra l'attività svolta dalla parte ricorrente e quella posta in essere dagli altri insegnanti assunti a tempo indeterminato. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1 Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021- 2022; 2022-2023 (cfr. contratti in atti), non rilevando la natura di contratto a termine della prestazione. Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, nelle forme della cd. carta elettronica docente. A tal fine, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato anche al fine di impedire la c.d. “discriminazione alla rovescia”. Parte ricorrente, invero, invocando il principio di parità di trattamento e chiedendo la disapplicazione delle norme in esame, non può conseguire un trattamento migliore di quello riservato al tertium comparationis (categoria dei docenti con un rapporto a tempo indeterminato) (cfr. in termini la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 31149/2019). In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) Accerta il diritto della ricorrente ad usufruire nel Parte_1 rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2) Condanna il in persona del Controparte_1 pro tempore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla CP_3 ricorrente, che liquida nel residuo in complessivi € 1.132,00, oltre €. 21,50 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Così deciso in Napoli, il 01-06-2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Simona D'Auria
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Simona D'Auria, lette le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 13132/2024 R.G. TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 08/06/1964, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Filippo n.
8-bis presso lo studio dell'Avv. Carlo Cutrignelli (cod. fisc.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2 ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
-RESISTENTE CONTUMACE- OGGETTO: Accertamento del diritto ad ottenere la Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 legge 107/2015 e s.m.i., dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato, con conseguente azione di condanna. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. __________________________________________ MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso del 04-06-2024 parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per gli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 per i periodi e presso gli Istituti indicati in ricorso, ha chiesto condannare le Amministrazioni convenute all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per l' anno scolastico, indicato in premessa, in favore di parte ricorrente;
il tutto con vittoria di spese. Nonostante la regolarità delle notificazioni l'amministrazione convenuta non si è costituita. Si precisa che il petitum deve intendersi quale richiesta di riconoscimento del diritto all'attribuzione della cd. carta docenti nei limiti riconosciuti dalla legge. Il ricorso è fondato e può, pertanto, trovare accoglimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Amministrazione convenuta che, pur ritualmente citata, non si è costituita. Nel merito, va premesso che il petitum così come specificato prima, consente di inquadrare la domanda della parte medesima quale richiesta di accertamento del relativo diritto. L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
[...] a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di
€ 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale;
invero, l'attività di insegnamento prestata appare il nucleo essenziale della attività di docente, e non è stato provato da parte resistente che vi sia stata differenza fra l'attività svolta dalla parte ricorrente e quella posta in essere dagli altri insegnanti assunti a tempo indeterminato. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1 Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021- 2022; 2022-2023 (cfr. contratti in atti), non rilevando la natura di contratto a termine della prestazione. Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, nelle forme della cd. carta elettronica docente. A tal fine, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato anche al fine di impedire la c.d. “discriminazione alla rovescia”. Parte ricorrente, invero, invocando il principio di parità di trattamento e chiedendo la disapplicazione delle norme in esame, non può conseguire un trattamento migliore di quello riservato al tertium comparationis (categoria dei docenti con un rapporto a tempo indeterminato) (cfr. in termini la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 31149/2019). In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) Accerta il diritto della ricorrente ad usufruire nel Parte_1 rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2) Condanna il in persona del Controparte_1 pro tempore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla CP_3 ricorrente, che liquida nel residuo in complessivi € 1.132,00, oltre €. 21,50 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Così deciso in Napoli, il 01-06-2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Simona D'Auria