Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per la dichiarazione di illegittimità
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio :
del silenzio serbato dalla Prefettura di Catania maturato sia sull’istanza di revoca del D.D.A. (adottato con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-) inoltrata il 14.11.2023 sia, da ultimo, sul sollecito del 17.10.2024, inoltrato ad ogni buon fine, spirato il quinquennio di conio giurisprudenziale;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, ancorché reiterata, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
b) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti
per l’annullamento:
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2024, con il quale il Prefetto della Provincia di Catania, in presenza di formale nuova istruttoria, ha denegato la richiesta di revoca del DD prot. n.-OMISSIS-/2019/D.D.A./ Area 1^ Ter, del -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa PI AN ID e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1155 del 7 aprile 2025, questo Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Catania sull’istanza di revoca del D.D.A., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione resistente, nelle more del giudizio, adottato un provvedimento espresso con il quale ha confermato, a carico del deducente, il provvedimento di divieto di detenere armi e munizioni.
Con il D.D.A di cui parte ricorrente ha chiesto la revoca è stato disposto il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti nei suoi confronti in quanto con sentenza della Corte di Appello di Catania in data-OMISSIS-, il deducente è stato condannato per il reato di violenza sessuale su minore di anni quattordici (D.D.A adottato con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-).
Con il provvedimento oggetto di odierna impugnativa, la Prefettura ha confermato il D.D.A., non ritenendo sussistere i presupposti per la sua revoca.
2. Ciò posto, viene in decisione il ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha impugnato tale ultimo atto, avverso il quale ha dedotto i seguenti motivi:
I) Illogicità manifesta. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Erroneità dei presupposti di fatto e diritto. Violazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18.6.1931, n. 773. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Parte ricorrente, dopo avere premesso che il Prefetto ha atteso circa un ventennio dalla commissione del fatto (e undici anni dalla condanna) per adottare il DD nei suoi confronti (senza preoccuparsi di ritirare in via preventiva le armi), contesta l’illogicità del provvedimento qui impugnato per le seguenti ragioni: l’amministrazione aveva già provveduto a rinnovare il porto d’armi nell’anno 2009; il ricorrente ha il casellario negativo, avendo usufruito della non menzione; egli ha subito una condanna di 1 anno e 4 mesi mai scontata; l’allora MIUR non ha proceduto in via disciplinare nei confronti del ricorrente, né al suo trasferimento presso scuole di altro territorio.
Non sarebbe adeguata la motivazione del provvedimento impugnato che non ha considerato il lasso di tempo trascorso dal DD (adottato nel 2019) oltre cinque anni or sono, l’intervenuta riabilitazione del ricorrente, il lasso di tempo decorso dalla commissione del reato ad oggi, ossia oltre trent’anni nel corso dei quali il ricorrente non ha subito alcun’altra condanna.
L’ingiustificata o illogica protrazione del divieto ( sine die ) si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione pubblica.
3. Si è costituita, con memoria, sui motivi aggiunti l’Amministrazione intimata per resistere.
4. A seguito della conversione del rito disposto con la su citata sentenza di questo T.A.R. n. 1155 del 7 aprile 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. La Sezione ha avuto più volte modo di osservare (cfr., da ultimo, TAR Catania, I, 15.5.2025, n. 1583; 31.1.2025, n. 345; 31.7.2024, n. 2791) che, per giurisprudenza consolidata, pienamente condivisa dal Collegio:
- in tema di provvedimenti attinenti il porto e la detenzione di armi l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare - con prudente apprezzamento - l'affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza;
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale;
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non presuppone che si sia accertato un concreto abuso nella tenuta degli stessi, essendo di contro sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio sulla base degli elementi esaminati (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 3650; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 1031).
La giurisprudenza, inoltre, è costante nell’affermare che la detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 3435; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 giugno 2023, n. 399; T.A.R. Marche, sez. I, 6 agosto 2020, n. 502).
6.1. Va inoltre ricordato il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale nell’ipotesi di provvedimento amministrativo che limiti la sfera giuridica del privato in via permanente (come, appunto, nel caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti), il provvedimento inibitorio adottato non può avere una efficacia sine die , non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso, con la conseguenza che l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo conduce ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, “ dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 febbraio 2024, n. 717; id., 18 marzo 2024, n. 1072; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 178; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 novembre 2023, n. 1755; T.A.R. Toscana, sez. IV, 16 ottobre 2023, n. 937; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 22 maggio 2023, n. 1197; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 15 maggio 2023, n. 1603).
7. Ciò premesso, la tesi di parte ricorrente riposa sull’assunto secondo cui l’episodio, per il quale è intervenuta la condanna penale, sarebbe unico, isolato e assai risalente nel tempo, dimodoché il diniego della revoca del divieto di detenzione armi a distanza di quasi 30 anni dai fatti, nel corso dei quali l’istante non ha fatto presagire un uso improprio delle armi, a fronte peraltro dell’intervenuta riabilitazione, non soddisferebbe alcuna esigenza di tutela di pubblica incolumità.
7.1. Questa tesi non è stata condivisa dall’Amministrazione resistente con valutazione che il Collegio non ritiene illogica, né irrazionale per le ragioni di seguito spiegate.
7.2. Innanzitutto, va dato atto che la condanna per il delitto di violenza sessuale costituisce una circostanza automaticamente ostativa al rilascio del porto d’armi, ai sensi dell’art. 43, comma primo, lett. a), del T.U.L.P.S. (“ Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza …”), e di tale disposizione ha fatto legittima e doverosa applicazione il provvedimento di D.D.A., di cui parte ricorrente ha chiesto la revoca (cfr. Cons. St., Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8322).
Va ricordato che tale severa normativa in materia è stata riconosciuta non irragionevole dalla sentenza n. 109 del 9 maggio 2019 della Corte costituzionale, la quale ha rilevato che il legislatore ben può decidere di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi.
La giurisprudenza ha chiarito che nell'ipotesi di commissione di reato contemplato come ostativo dai richiamati artt. 11 e 43, « non sussiste alcun onere per l'Amministrazione di procedere ad una valutazione in concreto circa la sussistenza di elementi favorevoli all'istante tali da superare i fattori di controindicazione ricollegabili al dato oggettivo della condanna, avendo lo stesso riportato una condanna per un reato espressamente contemplato dall'articolo 43, comma primo, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, senza il successivo intervento della riabilitazione. In detta ipotesi, invero, l'Amministrazione è priva di qualsiasi spazio di discrezionalità, operando, in modo automatico e vincolante, l'effetto ostativo al relativo accoglimento (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 15 marzo 2023, n. 229; T.A.R. Liguria, sez. I, 2 febbraio 2023, n. 163; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 7 marzo 2022, n. 168 )» (cfr., da ultimo, TAR Catania, I, 29 luglio 2024, n. 2741).
7.3. Ciò posto, l’intervenuta modifica normativa dell’art. 43, comma secondo, del T.U.L.P.S., prevede che, in presenza di una condanna per i reati di cui al primo comma del citato articolo 43, “ la licenza può essere ricusata " qualora sia intervenuta la riabilitazione, ammettendo così che, qualora alla condanna per un reato ostativo sia seguita la riabilitazione, l’autorità di pubblica sicurezza, ancorché non debba, possa comunque negare il rilascio del porto d’armi.
Con riferimento alla intervenuta riabilitazione deve poi rilevarsi che, secondo il disposto dell’art. 178 c.p., “ La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ”, sicché l’efficacia del provvedimento riabilitativo concerne l’ambito penale, mentre, nel procedimento amministrativo, l’Amministrazione mantiene il potere di valutare la sussistenza dei fatti oggetto della condanna e la loro rilevanza ai fini dell’esito procedimentale.
Infatti, se è vero che la riabilitazione fa venire meno le conseguenze direttamente riconducibili alla condanna penale, ciò non impedisce che la vicenda penale possa costituire oggetto della valutazione compiuta ai fini del rilascio di un’autorizzazione di pubblica sicurezza (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2158 del 27 aprile 2015, n. 5595 del 14 novembre 2014).
7.4. Venendo al caso in questione e posto che, per quanto esposto, in assenza di riabilitazione, indipendentemente dal decorso del tempo, la revoca richiesta non sarebbe stata predicabile, occorre verificare se la Prefettura abbia fatto buon governo, in concreto, del potere discrezionale di valutazione alla stessa intestato dalla legge circa l’affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi.
7.5. Nel caso concreto, nel percorso argomentativo seguito nel provvedimento, l’amministrazione prende le mosse dalla sentenza di condanna riportata dal ricorrente nel 2009, divenuta irrevocabile, per il reato di violenza sessuale su minore di anni quattordici, ove si legge che il richiedente è stato condannato “per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando del potere derivante dalla qualità di insegnate incaricato presso la scuola media statale … costretto, con abuso di autorità, le alunne … entrambi minori di 14 anni, a subire atti sessuali, … ”.
La Prefettura prosegue riportando il chiesto (nuovo) parere negativo della locale Questura, reso in relazione alla grave tipologia di condotta posta in essere dall’interessato, ritenuta incompatibile con l’eventuale detenzione di armi.
L’Amministrazione resistente, quindi, muovendo dalla lettura della sentenza di condanna e dal parere della Questura, prosegue ritenendo che le argomentazioni articolate dal ricorrente non siano meritevoli di favorevole apprezzamento ai fini della revoca del divieto di detenzione armi, e ciò in quanto “i fatti che hanno condotto all’irrogazione del provvedimento inibitorio si connotano di particolare gravità e disvalore sociale, ed il procedimento penale a carico del … [ricorrente] si è concluso nel 2009 con il pronunciamento della Corte di Appello che ne ha riconosciuto la responsabilità penale, infliggendo la condanna alla reclusone di anni 1 e mesi 4”.
Quanto all’intervenuta riabilitazione, la Prefettura ha ricordato i principi giurisprudenziali che non inibiscono la valutazione discrezionale di sua pertinenza, concludendo che “[n] ella fattispecie, secondo la valutazione discrezionale amministrativa, la riabilitazione non dispiega effetti favorevoli nella valutazione prognostica di affidabilità alla detenzione di armi, atteso il disvalore del reato accertato e sanzionato. Il reato commesso dell’interessato, rimane valutabile coma fatto storico, tale da giustificare il mantenimento del divieto in quanto indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, indice di inaffidabilità alla detenzione di armi ”.
In relazione al decorso del tempo dalla intervenuta condanna, l’amministrazione ha affermato che esso non è scrutinabile favorevolmente, “ atteso che non è precluso all’amministrazione l’apprezzamento del sostrato fattuale del reato commesso, che disvela una non adeguata capacità di controllo e senso di responsabilità, che vale a lumeggiare la personalità dell’interessato, inidonea a garantire la piena affidabilità in materia di armi ”.
7.6. In altri termini, la Prefettura, con valutazione discrezionale, non affetta da irragionevolezza e illogicità, ha ritenuto che il peculiare “ fatto storico ” di cui si è reso protagonista l’odierno ricorrente, caratterizzato da più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con abuso del potere derivante dalla qualità di insegnate della scuola media statale nei confronti delle alunne minori di quattordici anni, denota una personalità non incline al rispetto delle norme penali e financo delle regole di civile convivenza , disvelando una non adeguata capacità di controllo e senso di responsabilità , indice di inaffidabilità alla detenzione di armi.
7.7. Il Collegio ritiene che tale valutazione, resa a seguito di una completa istruttoria, sia immune dalle censure proposte, atteso che essa, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, muove proprio da esigenze di tutela di pubblica incolumità.
Invero, il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici, ancor più quando vengono in considerazione reati, quali quello in questione, con riferimento ai quali il legislatore ha previsto requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiede la licenza di portare armi (ritenuti legittimi dalla Corte costituzionale con sent. 109 del 2019 cit.).
Nel settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso; la peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (T.A.R. Catania, sez. IV, 9 dicembre 2024, n. 4044).
7.8. Sotto tale profilo non è ravvisabile il pericolo paventato in ricorso che la misura, nel caso, non risponda a una logica preventiva (ma morale) e che la protrazione del divieto, in tesi ingiustificata e illogica, si ponga in contrasto con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa.
Va rammentato come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere – su un piano di eccezionalità – connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone.
Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione - in un’ottica di prevenzione, a fronte di un soggetto ritenuto non affidabile per la particolare gravità del fatto commesso, “ indice di deficit di autocontrollo e di adesione alle regole di civile convivenza ” (cfr. memoria della difesa erariale) -, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più considerando che il rilascio del titolo di porto d'armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo.
In altri termini, per i fatti di tal gravità (art. 43, comma 1, lett. a del TULPS) il soggetto che abbia subito una condanna e ottenuto una riabilitazione (comma 2 del cit. art. 43), come nel caso di specie, ha sì un interesse legittimo al riesame della propria posizione rispetto al divieto di detenzione armi nella ritenuta sussistenza dei presupposti come tracciati anche dalla giurisprudenza, ma non anche un diritto alla revoca di tale divieto , essendo quest’ultima rimessa, in ogni caso, all’esito positivo della rinnovata valutazione della Prefettura, nell’ambito del proprio potere discrezionale, a seguito della ponderazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) in gioco, nei peculiari sensi di cui sopra.
8. Ne discende che, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
9. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RI ST, Presidente
PI AN ID, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI AN ID | RA RI ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.