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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1811/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1811/2016 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Padula Scalo (SA) alla Via Nazionale, presso e C.F._2 nello studio dell'avv. Francesco Alliegro, loro procuratore e difensore giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio
PARTE OPPONENTE
E
C.F. , COtroparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente elettivamente domiciliata in Lagonegro alla Via San Francesco n°17, C.F._3
presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Pugliese, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ) e, per essa, la mandataria (C.F. COtroparte_2 P.IVA_2 CP_3
. IVA , in persona del Dott. , a tanto abilitato giusta P.IVA_3 P.IVA_4 COtroparte_4
procura notarile conferita dal Presidente del COsiglio di Amministrazione e l.r. COtroparte_5 con atto del 21.12.2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Forino in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 24.02.2022
pagina 1 di 9 PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 424/2016 emesso dal Tribunale di Lagonegro il
14.09.2016, loro notificato in data 11.11.2016 in uno ad atto di precetto, con il quale veniva ingiunto ai predetti, in solido e senza dilazione, il pagamento della somma di € 97.190,19, oltre interessi, spese ed accessori, in favore della , a titolo di saldo COtroparte_1
negativo (alla data del 30.06.2012) dei rapporti di conto corrente n. 551723 e di apertura di credito n.
501262 intestati alla avuto riguardo ai quali gli opponenti assumevano la veste Parte_3
di fideiussori.
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti deducevano la mancanza di prova sufficiente del credito azionato in sede monitoria, l'illegittimo addebito di somme in virtù della capitalizzazione degli interessi, l'illegittimo addebito di spese fisse di chiusura trimestrale, l'illecita applicazione di interessi usurari, l'illecita applicazione della commissione di massimo scoperto.
COcludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
CO comparsa di costituzione depositata in data 30.05.2017 si costituiva in giudizio
[...]
instando per il rigetto dell'opposizione, deducendo di aver COtroparte_1 dimostrato, sin dalla fase monitoria, l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo opposto, nonché evidenziando la genericità oltre che l'infondatezza delle avverse eccezioni sollevata in relazione al presunto addebito di interessi anatocistici ed usurari, alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle spese di chiusura trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto.
CO provvedimento depositato in data 24.09.2018, il precedente titolare del procedimento, GOP dott.ssa Abagnara, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando all'udienza del 19.02.2019 per la verifica del relativo incombente.
COcessi i termini per il deposito di memorie integrative ex art. 183, co.6, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo CTU contabile.
Nel corso del giudizio spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la e, per essa, la COtroparte_2 mandataria deducendo che con atto di cessione di crediti pro soluto l'opposta CP_3
pagina 2 di 9 (cedente) aveva trasferito in suo favore (cessionaria) un portafoglio di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo, lo scrivente, subentrato nella titolarità del procedimento a decorrere dal 30.11.2022, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
23.10.2023. All'esito di diversi rinvii motivati da esigenze di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 22.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla quale CP_3
COtr mandataria della in forza degli artt. 111 c.p.c. e 58 D.lgs. n. 385/1993. COtroparte_2
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ferma restando, in ogni caso, l'ipotesi che il resistente l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798/20).
Orbene, per quel che rileva nel presente giudizio, la ha allegato e documentato COtroparte_2
(cfr. allegati alla comparsa ex art. 111 c.p.c. 24.02.2022) di aver acquistato pro soluto, da
[...]
, un portafoglio di crediti pecuniari COtroparte_6
individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Parte Seconda n.138 del
24.11.2020, successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 28.11.2020. A fronte di siffatte circostanze, gli opponenti nulla hanno eccepito, dovendosi, pertanto, ritenere implicitamente ammessa la legittimazione sostanziale della interventrice.
Resta inteso, però, che pur nell'ammissibilità dell'intervento va dichiarata inammissibile l'istanza di successione della cessionaria nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I,
22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla
pagina 3 di 9 formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della CP_7
relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti della Banca appellata. La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello...Tuttavia, trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della
CO UR (succeduta all'alienante , pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (Corte appello Venezia sez. I, 10/01/2018, n.15 ).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti (ed in particolare dell'attore/opponente) all'estromissione dal giudizio della COtroparte_6
conseguendone che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria
[...]
– verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Venendo al merito della controversia, l'opposizione è infondata per quanto infra si dirà.
Va prima di tutto dichiarato il difetto di interesse ad agire degli opponenti in ordine alla declaratoria di nullità parziale dei contratti di fideiussione dagli stessi sottoscritti nella parte in cui, riproducendo lo schema ABI, derogano alla previsione di cui all'art. 1957, co. 1, c.c. Ed invero, il fideiussore che nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, domanda in via riconvenzionale l'accertamento della nullità parziale della fideiussione sottoscritta in quanto conforme allo schema
ABI, non può limitarsi a dedurre genericamente la nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., dovendo altresì sollevare in modo tempestivo l'eccezione di intervenuta decadenza della Banca per non aver agito entro il termine semestrale ivi stabilito. Infatti, essendo quella di decadenza un'eccezione in senso stretto, la sua mancata proposizione preclude al Giudice la verifica della tempestività dell'azione monitoria esperita dalla e fa venir meno il concreto e attuale CP_1
interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia prestata, con conseguente inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Nel caso di specie, risulta senz'altro intempestiva la formulazione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., essendo stata per la prima volta sollevata dagli opponenti con la comparsa conclusionale del pagina 4 di 9 19.12.2024, dunque ben oltre il maturare della relativa preclusione processuale. Né può ritenersi ammissibile la richiesta di rimessione in termini formulata ai sensi dell'art. 153 c.p.c. in forza di un presunto radicale mutamento di giurisprudenza che, solo a seguito dell'intervento chiarificatore delle
Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 (sentenza n. 41994), avrebbe affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducono alcune delle clausole previste nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, inclusa quella che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Ebbene, in disparte ogni considerazione in merito all'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini in caso di mutamento di interpretazione di una norma di diritto sostanziale - quale, appunto,
l'art. 1957 c.c. - appare dirimente nel caso di specie richiamare il principio secondo cui, ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini, è richiesta la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, sentenza n.
32725/18); tempestività che, nel caso di specie, appare difettare, atteso che, anche ad ammettere la bontà della tesi attorea, la sopravvenienza che giustificherebbe la rimessione in termini – ovverosia un overruling giurisprudenziale – sarebbe intervenuta nel 2021, laddove la richiesta in questione risulta essere stata formulata solo nel dicembre 2024.
Tanto la richiesta di rimessione in termini, quanto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., si appalesano, dunque, come tardive, con conseguente inammissibilità della domanda di rilievo officioso della nullità parziale dei contratti di fideiussione in oggetto.
Ciò posto, sempre in via preliminare, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia. Qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per effetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o pagina 5 di 9 impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n.
4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
CO specifico riguardo poi al contenzioso bancario, va rilevato che la banca, quale attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano, necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ivi compresi gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per il ricalcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (cfr., ex multis, Cass. 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313).
Difatti, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la giurisprudenza ha precisato che “nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”
(cfr. in termini Cass. nn. 14640/2018; 15148/2018; 21466/2013).
Sempre in punto di onere probatorio, deve in particolare osservarsi che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ha valenza probatoria nel solo giudizio monitorio (il quale costituisce un mero accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato in caso di mancata instaurazione del contraddittorio a seguito di opposizione), potendo assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto pagina 6 di 9 di altri elementi significativi (cfr. Cass. 3 maggio 2011, n. 9695). Come sopra rilevato, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
In sostanza, la banca, dovendo produrre in giudizio, al fine di provare il credito ingiunto, tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, è onerata di depositare, oltre al contratto dal quale il rapporto trae origine e le successive modifiche, anche gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti. In tale contesto, il saldo conto può assumere valore indiziario, mentre, secondo quanto espressamente sancito dall'art. 1832 c.c.,
l'efficacia probatoria piena è propria degli estratti conto.
Ebbene, la banca ha provato l'esistenza del rapporto negoziale depositando la copia del contratto di conto corrente n. 551723, del contratto di apertura di credito n. 501262 e dei contratti di fideiussione stipulati dal e dalla Tali documenti, non contestati dagli opponenti e debitamente Parte_1 Pt_2
sottoscritti, dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale e il contenuto delle clausole negoziali.
Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimo addebito di somme in virtù della clausola di capitalizzazione degli interessi.
Sul punto si osserva che il contratto di conto corrente è stato stipulato nel 2008, quindi successivamente alla riforma dell'art. 120 TUB e della successiva delibera CICR del 2000, e prevede, in conformità a tali disposizioni, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, così come peraltro accertato dallo stesso CTU.
Gli altri motivi di opposizione sono del tutto generici, avendo gli opponenti eccepito l'illegittima applicazione di tassi ultralegali, l'addebito di commissioni non dovute, senza indicazione analitica dei tassi effettivamente applicati, delle commissioni concretamente addebitate e dei relativi costi.
Alla luce di ciò, ed in applicazione dei principi ermeneutici sin qui delineati, i fatti dedotti dall'attore- opposto possono, pertanto, ritenersi come integralmente ammessi: ed invero, per tutto quanto sopra evidenziato, una contestazione così generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(Trib. Monza I, n. 498/2014), atteso che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 (Cass. n. 17889/2020).
Medesime considerazioni valgono poi con riferimento all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati, la cui vaghezza – in mancanza di qualsivoglia raffronto da parte degli opponenti tra il tasso contrattuale, il tasso applicato e il tasso soglia – non consente al Tribunale di eseguire alcun controllo di liceità dei rapporti, né supportava la richiesta di CTU contabile, appalesandosi la stessa come pagina 7 di 9 suppletiva di una irrimediabile carenza di allegazione;
ne consegue che i relativi esiti, pur parzialmente favorevoli all'opponente, paiono inutilizzabili. È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso - come nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3343 del 07/03/2001).
Dal sin qui detto consegue l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra gli opponenti e l'originaria parte opposta e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e dei valori minimi per la fase decisionale, stante la limitata attività difensiva svolta dal procuratore di parte, il quale, avendo rinunciato al mandato sin dal 25.09.2023, si è limitato a riportarsi ai propri atti e scritti difensivi.
Diversamente, nei rapporti tra gli opponenti e la nella qualità di mandataria di CP_3 [...]
devono ritenersi sussistenti giustificati motivi ex art 92, co. 2, c.p.c. per dichiarare COtroparte_2
l'integrale compensazione delle spese processuali, stante la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalla società cessionaria dei crediti azionati dall'odierna opposta.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di giudizio, devono intendersi definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da n.q. di mandataria della CP_3 [...]
COtroparte_2
- rigetta l'atto di opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 424/2016 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 14.09.2016, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 8 di 9 - condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in € 11.977,00 per COtroparte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra gli opponenti e la interventrice n.q. di mandataria CP_3
della COtroparte_2
- pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opponenti in solido tra loro.
Così deciso in Lagonegro, il 14/02/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1811/2016 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Padula Scalo (SA) alla Via Nazionale, presso e C.F._2 nello studio dell'avv. Francesco Alliegro, loro procuratore e difensore giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio
PARTE OPPONENTE
E
C.F. , COtroparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente elettivamente domiciliata in Lagonegro alla Via San Francesco n°17, C.F._3
presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Pugliese, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ) e, per essa, la mandataria (C.F. COtroparte_2 P.IVA_2 CP_3
. IVA , in persona del Dott. , a tanto abilitato giusta P.IVA_3 P.IVA_4 COtroparte_4
procura notarile conferita dal Presidente del COsiglio di Amministrazione e l.r. COtroparte_5 con atto del 21.12.2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Forino in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 24.02.2022
pagina 1 di 9 PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 424/2016 emesso dal Tribunale di Lagonegro il
14.09.2016, loro notificato in data 11.11.2016 in uno ad atto di precetto, con il quale veniva ingiunto ai predetti, in solido e senza dilazione, il pagamento della somma di € 97.190,19, oltre interessi, spese ed accessori, in favore della , a titolo di saldo COtroparte_1
negativo (alla data del 30.06.2012) dei rapporti di conto corrente n. 551723 e di apertura di credito n.
501262 intestati alla avuto riguardo ai quali gli opponenti assumevano la veste Parte_3
di fideiussori.
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti deducevano la mancanza di prova sufficiente del credito azionato in sede monitoria, l'illegittimo addebito di somme in virtù della capitalizzazione degli interessi, l'illegittimo addebito di spese fisse di chiusura trimestrale, l'illecita applicazione di interessi usurari, l'illecita applicazione della commissione di massimo scoperto.
COcludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
CO comparsa di costituzione depositata in data 30.05.2017 si costituiva in giudizio
[...]
instando per il rigetto dell'opposizione, deducendo di aver COtroparte_1 dimostrato, sin dalla fase monitoria, l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo opposto, nonché evidenziando la genericità oltre che l'infondatezza delle avverse eccezioni sollevata in relazione al presunto addebito di interessi anatocistici ed usurari, alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle spese di chiusura trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto.
CO provvedimento depositato in data 24.09.2018, il precedente titolare del procedimento, GOP dott.ssa Abagnara, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando all'udienza del 19.02.2019 per la verifica del relativo incombente.
COcessi i termini per il deposito di memorie integrative ex art. 183, co.6, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo CTU contabile.
Nel corso del giudizio spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la e, per essa, la COtroparte_2 mandataria deducendo che con atto di cessione di crediti pro soluto l'opposta CP_3
pagina 2 di 9 (cedente) aveva trasferito in suo favore (cessionaria) un portafoglio di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo, lo scrivente, subentrato nella titolarità del procedimento a decorrere dal 30.11.2022, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
23.10.2023. All'esito di diversi rinvii motivati da esigenze di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 22.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla quale CP_3
COtr mandataria della in forza degli artt. 111 c.p.c. e 58 D.lgs. n. 385/1993. COtroparte_2
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ferma restando, in ogni caso, l'ipotesi che il resistente l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798/20).
Orbene, per quel che rileva nel presente giudizio, la ha allegato e documentato COtroparte_2
(cfr. allegati alla comparsa ex art. 111 c.p.c. 24.02.2022) di aver acquistato pro soluto, da
[...]
, un portafoglio di crediti pecuniari COtroparte_6
individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Parte Seconda n.138 del
24.11.2020, successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 28.11.2020. A fronte di siffatte circostanze, gli opponenti nulla hanno eccepito, dovendosi, pertanto, ritenere implicitamente ammessa la legittimazione sostanziale della interventrice.
Resta inteso, però, che pur nell'ammissibilità dell'intervento va dichiarata inammissibile l'istanza di successione della cessionaria nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I,
22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla
pagina 3 di 9 formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della CP_7
relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti della Banca appellata. La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello...Tuttavia, trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della
CO UR (succeduta all'alienante , pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (Corte appello Venezia sez. I, 10/01/2018, n.15 ).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti (ed in particolare dell'attore/opponente) all'estromissione dal giudizio della COtroparte_6
conseguendone che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria
[...]
– verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Venendo al merito della controversia, l'opposizione è infondata per quanto infra si dirà.
Va prima di tutto dichiarato il difetto di interesse ad agire degli opponenti in ordine alla declaratoria di nullità parziale dei contratti di fideiussione dagli stessi sottoscritti nella parte in cui, riproducendo lo schema ABI, derogano alla previsione di cui all'art. 1957, co. 1, c.c. Ed invero, il fideiussore che nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, domanda in via riconvenzionale l'accertamento della nullità parziale della fideiussione sottoscritta in quanto conforme allo schema
ABI, non può limitarsi a dedurre genericamente la nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., dovendo altresì sollevare in modo tempestivo l'eccezione di intervenuta decadenza della Banca per non aver agito entro il termine semestrale ivi stabilito. Infatti, essendo quella di decadenza un'eccezione in senso stretto, la sua mancata proposizione preclude al Giudice la verifica della tempestività dell'azione monitoria esperita dalla e fa venir meno il concreto e attuale CP_1
interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia prestata, con conseguente inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Nel caso di specie, risulta senz'altro intempestiva la formulazione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., essendo stata per la prima volta sollevata dagli opponenti con la comparsa conclusionale del pagina 4 di 9 19.12.2024, dunque ben oltre il maturare della relativa preclusione processuale. Né può ritenersi ammissibile la richiesta di rimessione in termini formulata ai sensi dell'art. 153 c.p.c. in forza di un presunto radicale mutamento di giurisprudenza che, solo a seguito dell'intervento chiarificatore delle
Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 (sentenza n. 41994), avrebbe affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducono alcune delle clausole previste nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, inclusa quella che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Ebbene, in disparte ogni considerazione in merito all'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini in caso di mutamento di interpretazione di una norma di diritto sostanziale - quale, appunto,
l'art. 1957 c.c. - appare dirimente nel caso di specie richiamare il principio secondo cui, ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini, è richiesta la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, sentenza n.
32725/18); tempestività che, nel caso di specie, appare difettare, atteso che, anche ad ammettere la bontà della tesi attorea, la sopravvenienza che giustificherebbe la rimessione in termini – ovverosia un overruling giurisprudenziale – sarebbe intervenuta nel 2021, laddove la richiesta in questione risulta essere stata formulata solo nel dicembre 2024.
Tanto la richiesta di rimessione in termini, quanto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., si appalesano, dunque, come tardive, con conseguente inammissibilità della domanda di rilievo officioso della nullità parziale dei contratti di fideiussione in oggetto.
Ciò posto, sempre in via preliminare, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia. Qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per effetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o pagina 5 di 9 impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n.
4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
CO specifico riguardo poi al contenzioso bancario, va rilevato che la banca, quale attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano, necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ivi compresi gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per il ricalcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (cfr., ex multis, Cass. 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313).
Difatti, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la giurisprudenza ha precisato che “nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”
(cfr. in termini Cass. nn. 14640/2018; 15148/2018; 21466/2013).
Sempre in punto di onere probatorio, deve in particolare osservarsi che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ha valenza probatoria nel solo giudizio monitorio (il quale costituisce un mero accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato in caso di mancata instaurazione del contraddittorio a seguito di opposizione), potendo assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto pagina 6 di 9 di altri elementi significativi (cfr. Cass. 3 maggio 2011, n. 9695). Come sopra rilevato, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
In sostanza, la banca, dovendo produrre in giudizio, al fine di provare il credito ingiunto, tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, è onerata di depositare, oltre al contratto dal quale il rapporto trae origine e le successive modifiche, anche gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti. In tale contesto, il saldo conto può assumere valore indiziario, mentre, secondo quanto espressamente sancito dall'art. 1832 c.c.,
l'efficacia probatoria piena è propria degli estratti conto.
Ebbene, la banca ha provato l'esistenza del rapporto negoziale depositando la copia del contratto di conto corrente n. 551723, del contratto di apertura di credito n. 501262 e dei contratti di fideiussione stipulati dal e dalla Tali documenti, non contestati dagli opponenti e debitamente Parte_1 Pt_2
sottoscritti, dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale e il contenuto delle clausole negoziali.
Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimo addebito di somme in virtù della clausola di capitalizzazione degli interessi.
Sul punto si osserva che il contratto di conto corrente è stato stipulato nel 2008, quindi successivamente alla riforma dell'art. 120 TUB e della successiva delibera CICR del 2000, e prevede, in conformità a tali disposizioni, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, così come peraltro accertato dallo stesso CTU.
Gli altri motivi di opposizione sono del tutto generici, avendo gli opponenti eccepito l'illegittima applicazione di tassi ultralegali, l'addebito di commissioni non dovute, senza indicazione analitica dei tassi effettivamente applicati, delle commissioni concretamente addebitate e dei relativi costi.
Alla luce di ciò, ed in applicazione dei principi ermeneutici sin qui delineati, i fatti dedotti dall'attore- opposto possono, pertanto, ritenersi come integralmente ammessi: ed invero, per tutto quanto sopra evidenziato, una contestazione così generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(Trib. Monza I, n. 498/2014), atteso che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 (Cass. n. 17889/2020).
Medesime considerazioni valgono poi con riferimento all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati, la cui vaghezza – in mancanza di qualsivoglia raffronto da parte degli opponenti tra il tasso contrattuale, il tasso applicato e il tasso soglia – non consente al Tribunale di eseguire alcun controllo di liceità dei rapporti, né supportava la richiesta di CTU contabile, appalesandosi la stessa come pagina 7 di 9 suppletiva di una irrimediabile carenza di allegazione;
ne consegue che i relativi esiti, pur parzialmente favorevoli all'opponente, paiono inutilizzabili. È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso - come nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3343 del 07/03/2001).
Dal sin qui detto consegue l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra gli opponenti e l'originaria parte opposta e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e dei valori minimi per la fase decisionale, stante la limitata attività difensiva svolta dal procuratore di parte, il quale, avendo rinunciato al mandato sin dal 25.09.2023, si è limitato a riportarsi ai propri atti e scritti difensivi.
Diversamente, nei rapporti tra gli opponenti e la nella qualità di mandataria di CP_3 [...]
devono ritenersi sussistenti giustificati motivi ex art 92, co. 2, c.p.c. per dichiarare COtroparte_2
l'integrale compensazione delle spese processuali, stante la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalla società cessionaria dei crediti azionati dall'odierna opposta.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di giudizio, devono intendersi definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da n.q. di mandataria della CP_3 [...]
COtroparte_2
- rigetta l'atto di opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 424/2016 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 14.09.2016, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 8 di 9 - condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in € 11.977,00 per COtroparte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra gli opponenti e la interventrice n.q. di mandataria CP_3
della COtroparte_2
- pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opponenti in solido tra loro.
Così deciso in Lagonegro, il 14/02/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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