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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Fallimentare – Procedure Concorsuali - Esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 17.04.2025, alle ore 11,30 innanzi al Giudice, dott.ssa Simonetta Bruno, sono comparsi:
- per l'opponente, l'avv. Sorrentino, in sostituzione dell'avv. Peschiera Marina;
- per l'opposto , l'avv. Dall'Asta, in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Ascoli Emilia Maria;
- per l'opposto nessuno. Controparte_2
Il Giudice invita le parti costitute a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Dopo breve discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Bruno, all'udienza del
17.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 1949 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Peschiera Marina, Parte_1 C.F._1
con studio in Mantova, Via Chiassi 54, presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura allegata in atti;
-Attrice opponente-
Contro
, in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_3
Lombardia, dott. rappresentata e difesa dall'avv. D'Ascoli Emilia Maria con studio Controparte_4
in Roma, Viale delle Milizie n. 38 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura allegata in atti;
-Convenuto Opposto-
Nonché contro
Controparte_2
-Convenuto opposto contumace-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli atti esecutivi Parte_1
avverso la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, ex art. 72bis D.P.R. n. 602/1973, n.
8106/2023 R.G. incardinata avanti al Tribunale di Brescia, mediante la quale Controparte_1
ha intimato al terzo pignorato di corrispondere la somma di €
[...] Controparte_2
16.152,56 entro il termine di 60 giorni. All'udienza del 19.12.2023 il G.E. ha pronunciato ordinanza con cui ha revocato il precedente decreto di sospensione “inaudita altera parte” e ha sospeso l'atto di pignoramento n. 0228420230000623/00 limitatamente all'importo di € 3.154,31, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite con correlata fissazione del termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Parte opponente ha introdotto il presente giudizio di merito, rubricato al n. 1949/2024 R.G., mediante atto di citazione nel termine precedentemente assegnato dal G.E., rilevando quanto segue:
- errata notifica dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici, in quanto gli avvisi di pagamento ed il pignoramento presso terzi sono stati trasmessi all'indirizzo PEC di e non Controparte_2
al proprio indirizzo di residenza e, in aggiunta, che i suddetti atti sono provenienti da indirizzi non censiti nei pubblici registri;
- prescrizione del credito oggetto di pignoramento: infatti la cartella n. 02220110035913602501, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'addizionale IRPEF, oltre ad interessi e sanzioni e la cartella n. 02220120009841334501, avente ad oggetto il mancato versamento IVA per l'anno 2008, oltre interessi, sanzioni e somme aggiuntive, hanno ad oggetto crediti prescritti per il decorso del termine quinquennale di cui alla correlazione tra l'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e 2948, comma
1, n. 4 c.c..
Con memoria datata 15.04.2024, si è costituita in giudizio (nel Controparte_1 proseguo chiedendo il rigetto dell'opposizione per i seguenti motivi: CP_5
- validità della notifica degli avvisi di intimazione e delle cartelle di pagamento: infatti le cartelle di pagamento sono state notificate a mezzo posta nelle date del 19.12.2011 e del 10.4.2012 presso l'indirizzo della società “Stage Benessere e Bella Sas di BI DA & Co.” di cui parte opponente risultava possedere la qualità di socio illimitatamente responsabile e i solleciti di pagamento sono stati notificati presso l'indirizzo PEC della società di cui parte opponente risulta Controparte_2
essere legale rappresentante;
- infondatezza della doglianza concernente l'invalidità della notifica pec eseguita da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, in quanto il dettato normativo di cui agli artt. 28 D.P.R. 602/1973
e 60 D.P.R. 600/1973, depongono in modo univoco per la tesi secondo cui in capo ad non si CP_5
ravvisi alcun obbligo di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INPEC ovvero
REGINDE, a pena di invalidità della notifica;
- mancata prescrizione del credito oggetto delle cartelle, in quanto assoggettato al termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c.;
- inoltre tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica del pignoramento, non potrebbe ritenersi maturata prescrizione alcuna, essendo applicabile la normativa emergenziale dovuta alla pandemia di Covid-19, di cui all'art. 68, comma 1, D.l. 18/2020 (c.d. Cura Italia), che ha previsto la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto
2021: tale normativa, letta in correlazione con il disposto dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, prevede che tutti i termini di prescrizione e decadenza che sono scaduti o erano già scaduti nel periodo interessato dalla sospensione dell'attività riscossiva sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo e, di conseguenza, al 31 dicembre 2023; ad analoga conclusione si giunge per le sanzioni e gli interessi collegati alle predette somme.
sebbene ritualmente citata, non ha provveduto a costituirsi in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 20.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata udienza per la discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 17.04.2025.
***
Ciò posto, si rileva che il primo motivo di opposizione è infondato.
Parte opposta ha documentalmente provato, a mezzo di visura camerale storica, che è Parte_1
il legale rappresentante della società AB Consulting S.R.L..
Risulta pertanto applicabile l'art. 139 c.p.c., comma I in forza del quale “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio”, posto che esso postula una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumerne la conoscibilità.
Deve pertanto ritenersi che sia stato posto in condizione di conoscere della notifica Parte_1
effettuata nei suoi confronti degli avvisi di pagamento.
Si rileva altresì infondatezza della doglianza di parte opponente per cui “gli avvisi di pagamento sono stati trasmessi alla PEC di e provenienti da indirizzo PEC che non era censito Controparte_2 nei pubblici registri”.
Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità “è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente”
(Cass. Civ., 14 ottobre 2024, n. 26682; Cass. Civ., Sez. Un., 18 maggio 2022, n. 15979).
Nel caso di specie risulta agli atti come la pec utilizzata da per la notifica, CP_5
t”, risulti essere sì non iscritta nei pubblici Email_1 registri a differenza di “ t”, ma ciò nonostante è indubbio Email_2
che, data la similarità degli indirizzi PEC, parte opponente potesse effettivamente prendere contezza del mittente , e della relativa pretesa riscossiva. CP_1 Controparte_6
Quanto al secondo motivo di opposizione esso è solo parzialmente fondato. In merito alla prescrizione dei crediti tributari IRPEF ed IVA, il termine applicabile è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., come ha avuto anche modo di ribadire più di recente la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato come “il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, <per tutto ci che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini pi brevi bens all termine di prescrizione decennale cui c.c. quanto la prestazione tributaria attesa l dei singoli periodi>
d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo>. Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale” (cfr. ex multis Cass. Civ, Sez. V, 19 febbraio 2025, n.
4385; Cass. Civ, Sez. VI, 20 aprile 2018, n. 9906; Cass. Civ, Sez. VI, 13 novembre 2020, n. 25716).
Ciò in quanto per le impose IRPEF ed IVA deve essere presentata un'apposita dichiarazione per la loro liquidazione periodica annuale, che rende i tributi liquidati autonomi e diversi per ciascun periodo d'imposta e, di conseguenza, sprovvisti della caratteristica della “periodicità” richiesta per la decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4 c.c..
In questo senso, considerando anche l'efficacia interruttiva delle prescrizione degli avvisi di intimazione, e stante la correlazione tra il dettato normativo dell'art. 68, comma 1 del d.l. 18/2020
(c.d. decreto Cura Italia) il quale ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra 8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 -in virtù dell'emergenza sanitaria di Covid-19, e quello dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015 (richiamato proprio dall'art. 68 summenzionato) il quale sancisce come alla sospensione dei termini di versamento non possa non accompagnarsi anche la relativa sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione- tutti i termini in scadenza o già scaduti nel periodo di durata della sospensione dei pagamenti, si intendono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Conseguentemente, nel caso di specie, dato che i termini di prescrizione del credito in oggetto risultano prorogati di diritto al 31 dicembre 2023, ne consegue che, essendo l'atto di pignoramento opposto notificato in data 5 giugno 2023, non è maturata prescrizione alcuna.
A diversa conclusione si giunge in ordine alla prescrizione degli interessi ed alle sanzioni connessi ai predetti tributi: sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito come “per gli interessi che sorgono in materia tributaria, si deve ritenere che il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali” (Cass. Sez. Trib., 18 maggio 2023, n. 13781).
Sul punto risulta infondata la tesi di parte opposta, propensa ad applicare il termine di prescrizione decennale in virtù del “principio di accessorietà” di interessi e sanzioni rispetto ai tributi principali: infatti la predetta accessorietà concerne solo il momento genetico dell'obbligazione che pertanto, una volta sorta, è autonoma. Quanto detto implica che gli interessi e le sanzioni rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti e risultano suscettibili di autonome vicende rispetto all'obbligazione principale configurata a carico del contribuente.
Nel caso di specie, risulta quindi come alla data di notificazione degli avvisi di intimazione, i relativi crediti indicati nell'atto di pignoramento opposto per complessivi € 3.154,31 fossero già prescritti per l'avvenuto decorso del termine quinquennale.
Stante l'esito del giudizio, le spese di causa vengono compensate per due terzi ponendo il rimanente terzo a carico del convenuto costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che non ha Controparte_7 diritto di procedere esecutivamente nei confronti di per l'importo di € 3.154,31; Parte_1
- dichiara compensate per due terzi le spese di causa e condanna , Controparte_7 in persona del legale rappresentante “pro tempore”, a rifondere a l'importo di € 850,00 Parte_1
per compensi, oltre a spese generali ed a accessori di legge.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice designato
Dott.ssa Simonetta Bruno
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Fallimentare – Procedure Concorsuali - Esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 17.04.2025, alle ore 11,30 innanzi al Giudice, dott.ssa Simonetta Bruno, sono comparsi:
- per l'opponente, l'avv. Sorrentino, in sostituzione dell'avv. Peschiera Marina;
- per l'opposto , l'avv. Dall'Asta, in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Ascoli Emilia Maria;
- per l'opposto nessuno. Controparte_2
Il Giudice invita le parti costitute a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Dopo breve discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Bruno, all'udienza del
17.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 1949 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Peschiera Marina, Parte_1 C.F._1
con studio in Mantova, Via Chiassi 54, presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura allegata in atti;
-Attrice opponente-
Contro
, in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_3
Lombardia, dott. rappresentata e difesa dall'avv. D'Ascoli Emilia Maria con studio Controparte_4
in Roma, Viale delle Milizie n. 38 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura allegata in atti;
-Convenuto Opposto-
Nonché contro
Controparte_2
-Convenuto opposto contumace-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli atti esecutivi Parte_1
avverso la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, ex art. 72bis D.P.R. n. 602/1973, n.
8106/2023 R.G. incardinata avanti al Tribunale di Brescia, mediante la quale Controparte_1
ha intimato al terzo pignorato di corrispondere la somma di €
[...] Controparte_2
16.152,56 entro il termine di 60 giorni. All'udienza del 19.12.2023 il G.E. ha pronunciato ordinanza con cui ha revocato il precedente decreto di sospensione “inaudita altera parte” e ha sospeso l'atto di pignoramento n. 0228420230000623/00 limitatamente all'importo di € 3.154,31, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite con correlata fissazione del termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Parte opponente ha introdotto il presente giudizio di merito, rubricato al n. 1949/2024 R.G., mediante atto di citazione nel termine precedentemente assegnato dal G.E., rilevando quanto segue:
- errata notifica dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici, in quanto gli avvisi di pagamento ed il pignoramento presso terzi sono stati trasmessi all'indirizzo PEC di e non Controparte_2
al proprio indirizzo di residenza e, in aggiunta, che i suddetti atti sono provenienti da indirizzi non censiti nei pubblici registri;
- prescrizione del credito oggetto di pignoramento: infatti la cartella n. 02220110035913602501, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'addizionale IRPEF, oltre ad interessi e sanzioni e la cartella n. 02220120009841334501, avente ad oggetto il mancato versamento IVA per l'anno 2008, oltre interessi, sanzioni e somme aggiuntive, hanno ad oggetto crediti prescritti per il decorso del termine quinquennale di cui alla correlazione tra l'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e 2948, comma
1, n. 4 c.c..
Con memoria datata 15.04.2024, si è costituita in giudizio (nel Controparte_1 proseguo chiedendo il rigetto dell'opposizione per i seguenti motivi: CP_5
- validità della notifica degli avvisi di intimazione e delle cartelle di pagamento: infatti le cartelle di pagamento sono state notificate a mezzo posta nelle date del 19.12.2011 e del 10.4.2012 presso l'indirizzo della società “Stage Benessere e Bella Sas di BI DA & Co.” di cui parte opponente risultava possedere la qualità di socio illimitatamente responsabile e i solleciti di pagamento sono stati notificati presso l'indirizzo PEC della società di cui parte opponente risulta Controparte_2
essere legale rappresentante;
- infondatezza della doglianza concernente l'invalidità della notifica pec eseguita da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, in quanto il dettato normativo di cui agli artt. 28 D.P.R. 602/1973
e 60 D.P.R. 600/1973, depongono in modo univoco per la tesi secondo cui in capo ad non si CP_5
ravvisi alcun obbligo di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INPEC ovvero
REGINDE, a pena di invalidità della notifica;
- mancata prescrizione del credito oggetto delle cartelle, in quanto assoggettato al termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c.;
- inoltre tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica del pignoramento, non potrebbe ritenersi maturata prescrizione alcuna, essendo applicabile la normativa emergenziale dovuta alla pandemia di Covid-19, di cui all'art. 68, comma 1, D.l. 18/2020 (c.d. Cura Italia), che ha previsto la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto
2021: tale normativa, letta in correlazione con il disposto dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, prevede che tutti i termini di prescrizione e decadenza che sono scaduti o erano già scaduti nel periodo interessato dalla sospensione dell'attività riscossiva sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo e, di conseguenza, al 31 dicembre 2023; ad analoga conclusione si giunge per le sanzioni e gli interessi collegati alle predette somme.
sebbene ritualmente citata, non ha provveduto a costituirsi in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 20.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata udienza per la discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 17.04.2025.
***
Ciò posto, si rileva che il primo motivo di opposizione è infondato.
Parte opposta ha documentalmente provato, a mezzo di visura camerale storica, che è Parte_1
il legale rappresentante della società AB Consulting S.R.L..
Risulta pertanto applicabile l'art. 139 c.p.c., comma I in forza del quale “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio”, posto che esso postula una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumerne la conoscibilità.
Deve pertanto ritenersi che sia stato posto in condizione di conoscere della notifica Parte_1
effettuata nei suoi confronti degli avvisi di pagamento.
Si rileva altresì infondatezza della doglianza di parte opponente per cui “gli avvisi di pagamento sono stati trasmessi alla PEC di e provenienti da indirizzo PEC che non era censito Controparte_2 nei pubblici registri”.
Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità “è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente”
(Cass. Civ., 14 ottobre 2024, n. 26682; Cass. Civ., Sez. Un., 18 maggio 2022, n. 15979).
Nel caso di specie risulta agli atti come la pec utilizzata da per la notifica, CP_5
t”, risulti essere sì non iscritta nei pubblici Email_1 registri a differenza di “ t”, ma ciò nonostante è indubbio Email_2
che, data la similarità degli indirizzi PEC, parte opponente potesse effettivamente prendere contezza del mittente , e della relativa pretesa riscossiva. CP_1 Controparte_6
Quanto al secondo motivo di opposizione esso è solo parzialmente fondato. In merito alla prescrizione dei crediti tributari IRPEF ed IVA, il termine applicabile è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., come ha avuto anche modo di ribadire più di recente la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato come “il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, <per tutto ci che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini pi brevi bens all termine di prescrizione decennale cui c.c. quanto la prestazione tributaria attesa l dei singoli periodi>
d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo>. Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale” (cfr. ex multis Cass. Civ, Sez. V, 19 febbraio 2025, n.
4385; Cass. Civ, Sez. VI, 20 aprile 2018, n. 9906; Cass. Civ, Sez. VI, 13 novembre 2020, n. 25716).
Ciò in quanto per le impose IRPEF ed IVA deve essere presentata un'apposita dichiarazione per la loro liquidazione periodica annuale, che rende i tributi liquidati autonomi e diversi per ciascun periodo d'imposta e, di conseguenza, sprovvisti della caratteristica della “periodicità” richiesta per la decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4 c.c..
In questo senso, considerando anche l'efficacia interruttiva delle prescrizione degli avvisi di intimazione, e stante la correlazione tra il dettato normativo dell'art. 68, comma 1 del d.l. 18/2020
(c.d. decreto Cura Italia) il quale ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra 8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 -in virtù dell'emergenza sanitaria di Covid-19, e quello dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015 (richiamato proprio dall'art. 68 summenzionato) il quale sancisce come alla sospensione dei termini di versamento non possa non accompagnarsi anche la relativa sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione- tutti i termini in scadenza o già scaduti nel periodo di durata della sospensione dei pagamenti, si intendono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Conseguentemente, nel caso di specie, dato che i termini di prescrizione del credito in oggetto risultano prorogati di diritto al 31 dicembre 2023, ne consegue che, essendo l'atto di pignoramento opposto notificato in data 5 giugno 2023, non è maturata prescrizione alcuna.
A diversa conclusione si giunge in ordine alla prescrizione degli interessi ed alle sanzioni connessi ai predetti tributi: sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito come “per gli interessi che sorgono in materia tributaria, si deve ritenere che il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali” (Cass. Sez. Trib., 18 maggio 2023, n. 13781).
Sul punto risulta infondata la tesi di parte opposta, propensa ad applicare il termine di prescrizione decennale in virtù del “principio di accessorietà” di interessi e sanzioni rispetto ai tributi principali: infatti la predetta accessorietà concerne solo il momento genetico dell'obbligazione che pertanto, una volta sorta, è autonoma. Quanto detto implica che gli interessi e le sanzioni rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti e risultano suscettibili di autonome vicende rispetto all'obbligazione principale configurata a carico del contribuente.
Nel caso di specie, risulta quindi come alla data di notificazione degli avvisi di intimazione, i relativi crediti indicati nell'atto di pignoramento opposto per complessivi € 3.154,31 fossero già prescritti per l'avvenuto decorso del termine quinquennale.
Stante l'esito del giudizio, le spese di causa vengono compensate per due terzi ponendo il rimanente terzo a carico del convenuto costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che non ha Controparte_7 diritto di procedere esecutivamente nei confronti di per l'importo di € 3.154,31; Parte_1
- dichiara compensate per due terzi le spese di causa e condanna , Controparte_7 in persona del legale rappresentante “pro tempore”, a rifondere a l'importo di € 850,00 Parte_1
per compensi, oltre a spese generali ed a accessori di legge.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice designato
Dott.ssa Simonetta Bruno