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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8077/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8077/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: risarcimento danni per lesione personale da sinistro stradale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Nunziantonio Iovino e Raffaela
Nappo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano
(NA) alla Via Felicioni n. 83
ATTORE
E
(C.F. ), quale Impresa Designata per la liquidazione dei Controparte_1 P.IVA_1
sinistri a carico del Controparte_2
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Arangio Ruiz n. 69
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1
esponeva che in data 26.10.2018, alle ore 16:00 circa “mentre transitava a bordo del proprio
velocipede, sul margine destro della carreggiata, di detta via Vetrai nel comune di San
Gennaro Vesuviano (NA) con direzione di marcia Nola, veniva improvvisamente investito
da un'autovettura di colore scuro modello “Fiat Punto” il cui conducente viaggiava ad
elevata velocità su detta via e nello stesso senso di marcia, in spregio alle più elementari
norme del codice della strada, andando ad investire il sig. , con la parte Parte_1
anteriore, il quale per effetto dell'urto, rovinava violentemente sul selciato”, riportando le lesioni indicate in atti e che “subito dopo l'investimento, il conducente dell'autovettura Fiat
Punto si allontanava repentinamente, dileguandosi e rendendo impossibile al sig.
e agli altri passanti di rilevare la targa che restava, pertanto, ignota “ (cfr. Parte_1
pag. 1 dell'atto di citazione).
Sulla base di tali premesse, l'attore citava in giudizio la quale Impresa Controparte_1
Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “ Controparte_2
” in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_2
pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, con vittoria di spese e attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la quale Impresa Designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del “ Controparte_2
” in persona dei suoi legali rappresentanit pro tempore, che
[...] Controparte_2
resisteva all'avversa domanda chiedendo che venisse dichiarata inammissibile e, in subordine, rigettata perché totalmente infondata;
il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 21.01.2025, tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c. e fissata per la
2 precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. dallo scrivente magistrato.
Ciò posto, sulla base delle risultanze istruttorie deve ritenersi che parte attrice non abbia comprovato le circostanze di fatto dalla stessa allegate nell'atto di citazione, di seguito precisate.
Invero, va anzitutto rilevato che nel verbale di pronto soccorso (cfr. l'allegato 5 della produzione attorea), che per giurisprudenza consolidata ha natura di atto pubblico fidefacente, si legge la generica dicitura “Incidente in Strada”, senza nessuna indicazione del fatto che si trattasse di un incidente provocato da un veicolo non identificato, genericamente indicato come “auto pirata” e con la sola ulteriore indicazione dell'omissione di soccorso da parte del relativo conducente.
Ora, entrambe tali indicazioni non sono incompatibili con l'identificazione del veicolo.
In merito, poi, appunto, alla mancata identificazione del veicolo de quo, va rilevato che dal complesso dell'istruttoria svolta emerge che non è stata dimostrata con tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione dell'auto che avrebbe causato l'incidente.
Infatti, se è vero che i due testi escussi, e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato la versione dei fatti fornita da parte attrice in ordine alle modalità di accadimento del sinistro de quo rispondendo affermativamente a tutti i capi di prova, è altrettanto indubbio che dalle loro dichiarazioni non emerge la necessaria prova dell'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo investitore.
Ed invero, i due testimoni hanno, sì, confermato, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo c) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., che “il conducente dell'autovettura investitrice, modello Fiat Punto, si allontanava repentinamente, rendendo impossibile rilevare, ai presenti, il numero di targa che restava, pertanto, ignota”,
3 ma tali dichiarazioni collidono con il fatto che entrambi i testimoni hanno riconosciuto,
appunto, il modello dell'auto investitrice.
Non è chiaro, infatti, come mai i due testimoni, che per loro ammissione si trovavano a pochi metri dal luogo del sinistro, ad un orario, le 16.00, in cui era ancora giorno, pur avendo riconosciuto il modello dell'auto asseritamente investitrice, non riuscirono a prendere il suo numero di targa.
In altri termini, se di è nella condizione di individuare il tipo di un'autovettura, è presumibile che si possa nel contempo anche rilevarne il numero di targa.
Inoltre, i nominativi dei due testi, non compaiono nella messa in mora inviata all'appellata e alla e nemmeno nella denuncia-querela sporta il 10.01.2019 (e seguita CP_3
dall'avviso della richiesta di archiviazione in atti) e nell'atto di citazione (nel quale l'istante si è riservato di indicare i testimoni successivamente), omissioni che sono un ulteriore indizio dell'inattendibilità dei due testi poi indicati nelle memorie istruttorie.
Infatti, se è vero che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della
querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 23434 del 4.11.2014; Cass. Civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9873 del 15.04.2021) e la presentazione, da parte dell'attore, come nel caso di specie, di una denuncia-querela priva dell'indicazione di testimoni poi intimati nel giudizio civile di risarcimento del danno non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda (cfr. Cassazione Civile, Sez. 3,
Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012), è altrettanto indubbio che la medesima giurisprudenza citata (e, in particolare, Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012) precisa che la circostanza in esame “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale
4 indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”.
Orbene, siffatto valore sintomatico è riscontrabile nel caso di specie.
Da tutto quanto osservato si deduce la mancata dimostrazione nel caso de quo, dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore, necessaria secondo un consistente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 274 del 13.01.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del
18.09.2015).
Deve, dunque, concludersi che tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione in termini di attendibilità e congruità delle risultanze istruttorie, assume carattere assorbente e dirimente ai fini dell'esclusione della circostanza che sia stato provato con la necessaria tranquillizzante certezza che il sinistro per cui è causa sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Pertanto, la domanda attorea, come anticipato, deve essere rigettata perché è infondata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo con riferimento a tutte le fasi svoltesi,
nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate nel corso del giudizio, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
L'inattendibilità dei testi evidenziata sopra induce il Tribunale ad accogliere, per quanto di ragione, l'istanza di parte convenuta volta a che si trasmetta alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola copia della presente sentenza per le indagini di Sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
5 - condanna al rimborso, in favore della in Parte_1 Controparte_1
persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, quale Impresa Designata per la Regione
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, delle spese processuali,
liquidate in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
- pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola per le indagini di Sua competenza.
Così deciso in Nola, lì 16.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8077/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: risarcimento danni per lesione personale da sinistro stradale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Nunziantonio Iovino e Raffaela
Nappo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano
(NA) alla Via Felicioni n. 83
ATTORE
E
(C.F. ), quale Impresa Designata per la liquidazione dei Controparte_1 P.IVA_1
sinistri a carico del Controparte_2
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Arangio Ruiz n. 69
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1
esponeva che in data 26.10.2018, alle ore 16:00 circa “mentre transitava a bordo del proprio
velocipede, sul margine destro della carreggiata, di detta via Vetrai nel comune di San
Gennaro Vesuviano (NA) con direzione di marcia Nola, veniva improvvisamente investito
da un'autovettura di colore scuro modello “Fiat Punto” il cui conducente viaggiava ad
elevata velocità su detta via e nello stesso senso di marcia, in spregio alle più elementari
norme del codice della strada, andando ad investire il sig. , con la parte Parte_1
anteriore, il quale per effetto dell'urto, rovinava violentemente sul selciato”, riportando le lesioni indicate in atti e che “subito dopo l'investimento, il conducente dell'autovettura Fiat
Punto si allontanava repentinamente, dileguandosi e rendendo impossibile al sig.
e agli altri passanti di rilevare la targa che restava, pertanto, ignota “ (cfr. Parte_1
pag. 1 dell'atto di citazione).
Sulla base di tali premesse, l'attore citava in giudizio la quale Impresa Controparte_1
Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “ Controparte_2
” in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_2
pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, con vittoria di spese e attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la quale Impresa Designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del “ Controparte_2
” in persona dei suoi legali rappresentanit pro tempore, che
[...] Controparte_2
resisteva all'avversa domanda chiedendo che venisse dichiarata inammissibile e, in subordine, rigettata perché totalmente infondata;
il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 21.01.2025, tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c. e fissata per la
2 precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. dallo scrivente magistrato.
Ciò posto, sulla base delle risultanze istruttorie deve ritenersi che parte attrice non abbia comprovato le circostanze di fatto dalla stessa allegate nell'atto di citazione, di seguito precisate.
Invero, va anzitutto rilevato che nel verbale di pronto soccorso (cfr. l'allegato 5 della produzione attorea), che per giurisprudenza consolidata ha natura di atto pubblico fidefacente, si legge la generica dicitura “Incidente in Strada”, senza nessuna indicazione del fatto che si trattasse di un incidente provocato da un veicolo non identificato, genericamente indicato come “auto pirata” e con la sola ulteriore indicazione dell'omissione di soccorso da parte del relativo conducente.
Ora, entrambe tali indicazioni non sono incompatibili con l'identificazione del veicolo.
In merito, poi, appunto, alla mancata identificazione del veicolo de quo, va rilevato che dal complesso dell'istruttoria svolta emerge che non è stata dimostrata con tranquillizzante certezza l'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione dell'auto che avrebbe causato l'incidente.
Infatti, se è vero che i due testi escussi, e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato la versione dei fatti fornita da parte attrice in ordine alle modalità di accadimento del sinistro de quo rispondendo affermativamente a tutti i capi di prova, è altrettanto indubbio che dalle loro dichiarazioni non emerge la necessaria prova dell'esistenza di circostanze obiettive che abbiano impedito l'identificazione del veicolo investitore.
Ed invero, i due testimoni hanno, sì, confermato, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo c) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., che “il conducente dell'autovettura investitrice, modello Fiat Punto, si allontanava repentinamente, rendendo impossibile rilevare, ai presenti, il numero di targa che restava, pertanto, ignota”,
3 ma tali dichiarazioni collidono con il fatto che entrambi i testimoni hanno riconosciuto,
appunto, il modello dell'auto investitrice.
Non è chiaro, infatti, come mai i due testimoni, che per loro ammissione si trovavano a pochi metri dal luogo del sinistro, ad un orario, le 16.00, in cui era ancora giorno, pur avendo riconosciuto il modello dell'auto asseritamente investitrice, non riuscirono a prendere il suo numero di targa.
In altri termini, se di è nella condizione di individuare il tipo di un'autovettura, è presumibile che si possa nel contempo anche rilevarne il numero di targa.
Inoltre, i nominativi dei due testi, non compaiono nella messa in mora inviata all'appellata e alla e nemmeno nella denuncia-querela sporta il 10.01.2019 (e seguita CP_3
dall'avviso della richiesta di archiviazione in atti) e nell'atto di citazione (nel quale l'istante si è riservato di indicare i testimoni successivamente), omissioni che sono un ulteriore indizio dell'inattendibilità dei due testi poi indicati nelle memorie istruttorie.
Infatti, se è vero che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della
querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 23434 del 4.11.2014; Cass. Civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9873 del 15.04.2021) e la presentazione, da parte dell'attore, come nel caso di specie, di una denuncia-querela priva dell'indicazione di testimoni poi intimati nel giudizio civile di risarcimento del danno non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda (cfr. Cassazione Civile, Sez. 3,
Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012), è altrettanto indubbio che la medesima giurisprudenza citata (e, in particolare, Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012) precisa che la circostanza in esame “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale
4 indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”.
Orbene, siffatto valore sintomatico è riscontrabile nel caso di specie.
Da tutto quanto osservato si deduce la mancata dimostrazione nel caso de quo, dell'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo asseritamente investitore, necessaria secondo un consistente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 274 del 13.01.2015; conforme Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18308 del
18.09.2015).
Deve, dunque, concludersi che tutto quanto sin qui evidenziato, alla luce di una complessiva valutazione in termini di attendibilità e congruità delle risultanze istruttorie, assume carattere assorbente e dirimente ai fini dell'esclusione della circostanza che sia stato provato con la necessaria tranquillizzante certezza che il sinistro per cui è causa sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Pertanto, la domanda attorea, come anticipato, deve essere rigettata perché è infondata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo con riferimento a tutte le fasi svoltesi,
nonché in considerazione dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate nel corso del giudizio, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
L'inattendibilità dei testi evidenziata sopra induce il Tribunale ad accogliere, per quanto di ragione, l'istanza di parte convenuta volta a che si trasmetta alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola copia della presente sentenza per le indagini di Sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
5 - condanna al rimborso, in favore della in Parte_1 Controparte_1
persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, quale Impresa Designata per la Regione
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, delle spese processuali,
liquidate in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
- pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola per le indagini di Sua competenza.
Così deciso in Nola, lì 16.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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