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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
18:33 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 3 Giugno 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3489 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Cicchillo n. 16, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante CodiceFiscale_1
della omonima ditta individuale, con sede a Favara, nella via Cicchillo n. 20, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n. 145, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Minio, che lo rappresenta e difende per procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l , in persona del dirigente del servizio OP
XVI, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la propria sede sita ad
Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal suo funzionario direttivo Dott. Antonio Licata giusta delega in calce alla memoria di costituzione e difesa depositata il 12/05/2023,
- resistente/opposto -
1 Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per il ricorrente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 3 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e alle note autorizzate depositati,
rispettivamente, il 16 Dicembre 2022 e il 17 Maggio 2024, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 3 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e difesa depositata il 12 Maggio 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 16 Dicembre 2022, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 19 Gennaio
2023, il signor , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
omonima ditta individuale, proponeva opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso le ordinanze ingiunzione n. 21/0089, prot. n. 16380, n. 21/0090, prot. n. 16381, e n. 21/0091, prot.
n. 16382. Specificando che, erano state tutte emesse l'1 Dicembre 2022, nonché notificate per posta il 9 Dicembre 2022. L'opponente riferiva che, con tali tre provvedimenti l'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVII -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, gli aveva ingiunto, alla stregua di trasgressore,
il pagamento degli importi, rispettivamente, di € 3.667,40, di € 2.000,00 e di € 18.000,00 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, per complessivi € 23.667,40, oltre le spese di notifica. Ciò per avere, innanzitutto, stipulato ed eseguito un contratto di appalto, d'opera o di servizi con la in assenza dei requisiti di cui all'art. Controparte_2
29, I comma, del D. Lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003 (pseudo-committente e pseudo-
appaltatore), per le lavoratrici e , al lavoro dal 9 Marzo 2018 al Parte_2 Parte_3
3 Dicembre 2018 per n. 110 giornate di lavoro ciascuna, per un totale di n. 220 giorni lavorativi,
violando la citata norma. In secondo luogo, per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, o per averle compiute in modo infedele per tredici lavoratori e per n. 45 mesi, infrangendo l'art. 39, I e II comma, del D. L. n. 112 del 25 Giugno
2008, convertito con la legge n. 133 del 6 Agosto 2008. In terz'ordine, per avere impiegato dal
9 Ottobre 2018 i lavoratori , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
2 e senza la preventiva comunicazione di instaurazione Per_1 Parte_8 Parte_9
del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, III comma, del D. L. n. 12 del 22 Febbraio 2002, convertito nella legge n. 73 del 23 Aprile 2002, così come sostituito dall'art. 22, I comma, del
D. Lgs. n. 151/2015. All'uopo il ricorrente esponeva che le suddette ordinanze ingiunzione erano l'effetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del 7
Luglio 2020. Specificando che, tale atto gli era stato notificato a conclusione di un accesso ispettivo congiunto fra l e l'ente resistente, iniziato il 29 Ottobre 2018 presso la omonima CP_3
ditta individuale, di cui era legale rappresentante. Sul piano del diritto eccepiva la nullità del cennato processo verbale e la conseguente caducazione dei provvedimenti sanzionatori in parola. Affermando che, in spregio al disposto dell'art. 12, VII comma, della legge n. 212/2000,
integrante il c.d. statuto del contribuente, per un verso, la rispettiva notifica non era stata preceduta dal processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive;
per un altro, e a tutto concedere, tale atto non conteneva l'invito a esso istante a comunicare, entro sessanta giorni,
osservazioni e richieste dirette ad una composizione transattiva della vicenda. Il medesimo obiettava, poi, che nel caso di specie era stata violata la previsione di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981. Sostenendo che, poiché dopo l'invio del verbale interlocutorio del 15 Gennaio
2020 non gli era stata richiesta la consegna di ulteriori documenti, già alla fine di tale mese l'opposto sarebbe stato in grado di notificare quello di accertamento e notificazione su indicato.
Di conseguenza, non solo la notificazione di quest'ultimo, avvenuta solamente il 7 Luglio 2020,
era tardiva rispetto ai novanta giorni fissati dall'enunciato art. 14 della legge n. 689/1981; ma,
a causa della decadenza in questione, in cui era incorso l' OP
, l'obbligazione di pagare le somme pretese si era estinta, per come sancito dal VI
[...]
comma della nominata disposizione normativa. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva di dichiarare, in via preliminare, sia che il nominato verbale era nullo Parte_1
poiché adottato violando l'art. 12, VII comma, della legge n. 212/2000; sia che, per l'effetto,
era privo di effetti giuridici nei propri confronti, nonché che erano viziati da nullità e inefficaci i provvedimenti sanzionatori che aveva impugnato. Nel merito, che il ricordato processo verbale gli era stato notificato oltre il termine decadenziale stabilito dall'art. 14 della legge n.
689/1981 e che, di conseguenza, l'obbligazione di pagare l'ammontare controverso si era estinta e nulla era tenuto a pagare.
L' , in persona del dirigente del servizio OP
XVI, si costituiva nel presente giudizio depositando i 12 Maggio 2023 il rispettivo fascicolo
3 con la memoria di difesa. In tale scritto prendeva posizione relativamente ai motivi dedotti dall'opponente per contrastare le richiamate ordinanze ingiunzione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava all'adita autorità giudiziaria di rigettare la richiesta dell'istante essendo infondata in fatto e in diritto.
La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei propri fascicoli. Indi, nel corso dell'odierna udienza del 3 Giugno 2025 il procuratore dell'istante discute la causa come in epigrafe, il Giudice Onorario designato alla sua trattazione l'assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in assenza degli stessi.
2.- In diritto. L'opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 21/0089, prot. n. 16380, n.
21/0090, prot. n. 16381, e n. 21/0091, prot. n. 16382, emesse l'1 Dicembre 2022 e notificate per posta il 9 Dicembre 2022 su istanza dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, proposta dal ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo alle due argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Privo dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa il primo motivo formulato dal signor , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della omonima ditta individuale, per contrastare i richiamati provvedimenti sanzionatori. Per il suo tramite eccepisce, in estrema sintesi, la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del 7 Luglio 2020, nonché la conseguente caducazione di questi ultimi, che sono stati adottati dall' sulla OP OP
base del medesimo. Denunciando, in particolare, che in spregio al disposto dell'art. 12, VII
comma, della legge n. 212/2000, integrante il c.d. statuto del contribuente, innanzitutto, la notifica del citato processo verbale non è stata preceduta dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive. In secondo luogo che, comunque, l'atto in commento non contiene l'invito a esso istante a comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste dirette a una composizione transattiva della vicenda. Per corroborare la decisione di valutare inaccoglibile la doglianza appena esposta è opportuno riportare il contenuto della cennata norma. Invero, il VII comma dell'art. 12 della legge n. 212 del 27 Luglio 2000 recitava, testualmente, prima di essere
4 abrogato dal D. Lgs. n. 219 del 30 Dicembre 2023: “Nel rispetto del principio di cooperazione
tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare
entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso
di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. Or dunque, non esiste nel nostro ordinamento giuridico alcuna norma che, stabilisce l'applicazione della previsione in parola agli accertamenti ispettivi che sono stati compiuti nel caso di specie nei confronti della ditta di cui è titolare l'opponente.
Il menzionato verbale unico è stato predisposto dall'allora Comandante del Nucleo Carabinieri presso l' di Agrigento e da due funzionari di vigilanza OP dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in servizio presso la sede di Agrigento, a CP_3
conclusione di un'attività di indagine iniziata il 29 Ottobre 2018, all'esito della quale è stata constatata la commissione a opera della enunciata ditta, per quel che qui rileva, di violazioni non di natura tributaria;
piuttosto, concernenti norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, come emerge dall'esame dei vari verbali interlocutori prodotti agli atti di causa. A onor del vero, l'art. 7, II comma 2, lett. d), del D. L. n. 70 del 13 Maggio 2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 Luglio 2011, ha statuito che: “le
disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”. Tuttavia, con specifico riferimento all'interpretazione da attribuire a questa norma la Suprema Corte di
Cassazione ha espressamente riconosciuto che: “In tema di contributi previdenziali, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, concernente le disposizioni in
materia di Statuto dei diritti del contribuente, trova applicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, anche al procedimento
per omissioni contributive, sebbene non in riferimento al verbale di accertamento redatto dagli
enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che ha valore di mera diffida ad adempiere,
bensì all'avviso di addebito, quale atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in materia tributaria” (cfr.: Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 19157 del 6/07/2021). Ciò significa che, ammettendo, per mera ipotesi, che la previsione di cui alla nominata norma sia applicabile al procedimento amministrativo afferente alle infrazioni
5 in materia di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'atto a partire dal quale dovrebbe decorrere il termine di sessanta giorni ivi prescritto sarebbe, comunque, l'ordinanza ingiunzione di pagamento, con cui si ingiunge la corresponsione di una somma a titolo di sanzione amministrativa e, quindi, assimilabile all'avviso di accertamento tributario per struttura e finalità, e non il processo verbale redatto una volta conclusi gli accertamenti ispettivi.
Peraltro, alla “Sezione Strumenti di Tutela”, riportata alla pagina 50 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del 7 Luglio 2020, si trova inserito l'avvertimento, rivolto al soggetto interessato, avente a oggetto la possibilità di far pervenire alla sede dell'ente resistente - servizio legale e contenzioso, in formato cartaceo o tramite pec, entro i termini esplicitamente indicati, scritti difensivi e documenti, nonché di chiedere di essere sentito dal medesimo in merito alle infrazioni contestate, in ossequio all'art. 18 della legge n.
689/1981.
3.- Del pari giuridicamente illegittima e infondata risulta essere la seconda argomentazione articolata nel ricordato ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 per giustificare la instaurazione della vertenza processuale che ci occupa. Con essa l'istante obietta, in estrema sintesi, che nella fattispecie è stata violata la previsione di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981. Sostenendo,
segnatamente, che, dopo le richieste di documenti e di informazioni contenute nel verbale di primo accesso ispettivo n. 2018009951/DDL del 29 Ottobre 2018 e in alcuni dei sei verbali interlocutori del 29 Gennaio 2019, del 14 Febbraio 2019, del 9 Maggio 2019, del 3 Giugno
2019, del 2 Settembre 2019 e del 15 Gennaio 2020, debitamente inviatigli dagli ispettori che hanno eseguito le verifiche in questione, non gli è stata chiesta la consegna di ulteriore documentazione. Il signor osserva che, avendo questi ultimi dichiarato nei Parte_1
richiamati processi verbali di avere preso in esame i documenti in loro possesso,
successivamente al 15 Gennaio 2020 avrebbero dovuto sottoporre a disamina solamente quella afferente alla tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per il periodo ricompreso fra i mesi di Luglio 2018 e di Ottobre 2019, consegnatagli in tale data. Di guisa che,
secondo l'opponente, essendo eccessivi i sei mesi intercorsi tra il 15 Gennaio 2020 e il 7 Luglio
2020 per eseguire la richiamata analisi, non solo la notificazione del citato verbale unico di accertamento e notificazione, effettuata dall'opposto nel secondo degli anzidetti giorni, è tardiva rispetto ai novanta giorni fissati dall'art. 14 della legge n. 689/1981, essendo stato in grado di compierla già alla fine di Gennaio 2020'; ma, a causa della decadenza in dibattito, in cui è incorso, l'obbligazione di pagare le somme pretese con i cennati provvedimenti
6 sanzionatori si è estinta ai sensi del VI comma della menzionata norma. Al fine di dimostrare che, tale motivo di opposizione non è suscettibile di accoglimento è indispensabile evidenziare alcuni decisivi aspetti. L'art. 14, I, II e VI comma, della legge n. 689 del 24 Novembre 1981
prescrive che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (I comma).
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (II comma).
“(……)”.
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (VI comma).
Or dunque, in forza dei principi elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione
l'enunciato art. 14 della legge n. 689/1981 nel riferirsi all'accertamento, e non al giorno in cui
è stata commessa la violazione, va inteso nel senso che il termine di novanta giorni da esso previsto comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta, o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno del caso di specie, l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. Riconoscendo pure che, l'accertamento in discorso non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge n.
689/1981, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, fermo restando che deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, pure se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico - giuridico (cfr., così: Cass., Sez. II, 11/04/2006 n. 8456;
Cass., Sez. Lav., 2/04/2014 n. 7681). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, espressamente affermato che, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione di cui all'art. 28
della legge n. 689/1981 (cfr., in tal senso: Cass., Sez. Lav., 1/04/2009 n. 7951; Cass.,
7 Sez. Lav., 24/05/2007 n. 12093; Cass., Sez. II, 11/04/2006 n. 8456; Cass., Sez. Lav.,
17/04/2004 n. 7346; Cass., Sez. III, 18/02/2000 n. 1866).
Ebbene, applicando gli insegnamenti codificati dalla Corte di Cassazione alla ipotesi qui considerata, si perviene ad alcune dirimenti constatazioni. Invero, sulla scorta di quanto attestato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del 7 Luglio
2020, gli accertamenti nei riguardi della ditta individuale del ricorrente sono iniziati il 29
Ottobre 2018. Tant'è vero che, in tale giorno i due funzionari in servizio presso la sede CP_3
di Agrigento che lo hanno realizzato hanno redatto il verbale di primo accesso ispettivo n.
2018009951/DDL, sottoscrivendolo unitamente all'istante. La nominata attività di indagine,
condotta dagli ispettori del prefato Istituto, è proseguita nel corso dei successivi mesi, come provato dai verbali interlocutori degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale n. 2018009951 del 29 Gennaio 2019 e n. 2018009951/bis del 14 Febbraio 2019, versati agli atti di lite. Inoltre, nel ricordato verbale unico di accertamento e notificazione si è precisato
(cfr.: fine pag. 3 e inizio pag. 4) che, nelle more dell'accertamento controverso, poiché era in corso una contemporanea attività ispettiva svolta dall' OP
concernente anche la richiamata ditta, attraverso la predisposizione e la notifica del
[...]
verbale interlocutorio degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale n. 2018009951/ter del 9 Maggio 2019 le è stata data notizia che, le verifiche sarebbero proseguite a partire da tale data in attività congiunta con il locale Nucleo Ispettorato del Lavoro
dei Carabinieri di Agrigento. Il che è stato ribadito pure nei verbali interlocutori n.
2018009951/quater del 3 Giugno 2019, n. 2018009951/quinquies del 2 Settembre 2019, n.
2018009951/sexies del 13 Dicembre 2019, n. 2018009951/septies del 15 Gennaio 2020 e n.
2018009951/octies del 10 Aprile 2020, parimenti versati nel presente giudizio. La circostanza che, a , nella spiegata qualità, sono stati notificati i citati processi verbali, Parte_1
finalizzati il più delle volte a formulare verso il destinatario la richiesta di produzione di documenti e di rilascio di informazioni, dimostra la natura alquanto complessa e ampia delle indagini ispettive oggetto del contendere, connessa direttamente alle non poche questioni affrontate. D'altra parte, il contenuto notevolmente lungo del suddetto verbale di accertamento e notificazione del 7 Luglio 2020, composto da n. 52 pagine in seno alle quali sono state descritte tutte le operazioni istruttorie portate a compimento, oltre i prospetti allegati, denota un aspetto davvero emblematico. Precipuamente che, la durata protrattasi nel tempo degli accertamenti per cui è lite non è stata provocata da colpevoli ritardi nella loro esecuzione,
8 imputabili al personale ispettivo. Al contrario, è dipesa, come emerge dall'esame del cennato processo verbale e dei verbali interlocutori superiormente individuati, dal fatto che chi ha espletato le menzionate verifiche non si è limitato a realizzare riscontri meramente documentali,
avendo dovuto analizzare, in primis, tutti gli elementi connessi alle effettive modalità con cui si sono svolti i plurimi rapporti di lavoro intrattenuti dall'opponente, alla stregua di legale rappresentante della enunciata ditta individuale, con i lavoratori meglio identificati nelle ordinanze ingiunzione impugnate. In secondo luogo, le dichiarazioni rilasciate da questi ultimi,
acquisite nel corso delle nominate indagini. Tali approfondite attività ispettive si sono rese necessarie pure in ragione dell'esigenza di riscontrare la genuinità e liceità del contratto di appalto dei servizi stipulato dal ricorrente con la Controparte_2
L'esito di tale peculiare attività di accertamento ha consentito agli ispettori che la hanno effettuata di constatare che, in realtà, il ricordato negozio giuridico non presenta i requisiti prescritti dall'art. 1655 c.c. e che, conseguentemente, è inficiato da profili di illiceità. Sulla base di esso è stata emessa nei confronti dell'istante uno dei provvedimenti sanzionatori in discussione, quello recante n. 21/0089, prot. n. 16380. A queste argomentazioni deve aggiungersi un'altra significativa osservazione. A ben guardare, come opportunamente sottolineato dall' nella propria memoria di OP
costituzione e difesa, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del
7 Luglio 2020 si dichiara che, la verifica in parola è stata definita tenendo conto della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli atti amministrativi in scadenza stabilita, a causa dell'emergenza provocata dalla pandemia da COVID19, dall'art. 103, I comma, del D. L. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del
24 Aprile 2020. Tale norma ha stabilito che: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione
dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate
istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di
formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”. In seguito, l'art. 37 del D. L. n. 23 dell'8 Aprile 2020, convertito
9 con modificazioni dalla legge n. 40 del 5 Giugno 2020, ha statuito che: “Il termine del 15 aprile
2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”. E' indubbio che, in ossequio alle disposizioni legislative appena richiamate, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l' e l'ente resistente hanno, Controparte_4 almeno inizialmente, dovuto sospendere l'attività ispettiva in contestazione al fine di riorganizzare il lavoro dei rispettivi dipendenti, conformemente alle misure restrittive imposte dall'autorità governativa per fare fronte alla pandemia causata dal COVID19. Si palesa altrettanto incontrovertibile che, a distanza di qualche tempo, in virtù della previsione integrante il secondo periodo del I comma dell'art. 103 del D. L. n. 18/2020, i richiamati uffici hanno ripreso la medesima. Il che è dimostrato dalla circostanza che, i prefati ispettori hanno inviato all'odierno istante il verbale interlocutorio n. 2018009951/octies del 10 Aprile 2020, tramite pec di pari data. Pertanto, dopo la iniziale sospensione, il procedimento amministrativo in esame, finalizzato alla realizzazione delle indagini su descritte, è ripreso attraverso tale processo verbale, con il quale al signor è stato richiesto di confermare che non erano Parte_1
stati effettuati altri pagamenti attraverso modalità tracciabili nel periodo da 10/2013 a 06/2018.
Or dunque, presumendo che l'opponente ha riscontrato tempestivamente tale ulteriore richiesta,
è verosimile ritenere che il personale ispettivo preposto allo svolgimento delle citate verifiche ha impiegato alcuni giorni a sottoporre a disamina questi nuovi elementi istruttori. Ciò a prescindere dal fatto che, nella parte iniziale del verbale unico di accertamento e notificazione del 7 Luglio 2020 il Comandante del Nucleo Carabinieri presso l' OP
di Agrigento e i funzionari di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in servizio
[...]
presso la sede di Agrigento, che lo hanno redatto e sottoscritto, hanno dichiarato di avere CP_3
concluso le verifiche in dibattito il 7 Luglio 2020. Sicché, contrariamente alla doglianza sollevata in merito dal ricorrente, la notifica dello stesso, eseguita nei suoi riguardi il 10 Luglio
2020 a mezzo del servizio postale, come provato dalla relativa relata prodotta agli atti di causa dall'opposto, è, comunque, intervenuta nel rispetto del termine di novanta giorni fissato dall'art. 14, II comma, della legge n. 689/1981 sia che si consideri come giorno iniziale della rispettiva decorrenza una data successiva al 10 Aprile 2020, ovvero il 7 Luglio 2020. Se così è, allora,
l'obbligazione gravante sull'istante di pagare gli importi pretesi dall'ente resistente con le predette ordinanze ingiunzione non si è affatto estinta.
10 Alla luce delle constatazioni che precedono si perviene alla conclusione che, da un lato,
l'opposizione proposta introducendo la controversia de qua va rigettata;
dall'altro, i cennati provvedimenti sanzionatori devono essere confermati.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, il signor deve essere Parte_1 condannato a rifondere all' , in persona del OP
dirigente del servizio XVI, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
1.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
udito soltanto il procuratore del ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso proposto dal signor
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, in Parte_1
opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 21/0089, prot. n. 16380, n. 21/0090, prot. n. 16381,
e n. 21/0091, prot. n. 16382, emesse l'1 Dicembre 2022 dall'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, notificate per posta il 9 Dicembre 2022;
- per l'effetto, conferma i predetti provvedimenti sanzionatori;
- infine, condanna l'opponente a rifondere all'ente resistente, in persona del dirigente del servizio XVI, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.100,00,
comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 3 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
11
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
18:33 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 3 Giugno 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3489 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Cicchillo n. 16, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante CodiceFiscale_1
della omonima ditta individuale, con sede a Favara, nella via Cicchillo n. 20, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n. 145, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Minio, che lo rappresenta e difende per procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l , in persona del dirigente del servizio OP
XVI, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la propria sede sita ad
Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal suo funzionario direttivo Dott. Antonio Licata giusta delega in calce alla memoria di costituzione e difesa depositata il 12/05/2023,
- resistente/opposto -
1 Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per il ricorrente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 3 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e alle note autorizzate depositati,
rispettivamente, il 16 Dicembre 2022 e il 17 Maggio 2024, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 3 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e difesa depositata il 12 Maggio 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 16 Dicembre 2022, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 19 Gennaio
2023, il signor , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
omonima ditta individuale, proponeva opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso le ordinanze ingiunzione n. 21/0089, prot. n. 16380, n. 21/0090, prot. n. 16381, e n. 21/0091, prot.
n. 16382. Specificando che, erano state tutte emesse l'1 Dicembre 2022, nonché notificate per posta il 9 Dicembre 2022. L'opponente riferiva che, con tali tre provvedimenti l'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVII -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, gli aveva ingiunto, alla stregua di trasgressore,
il pagamento degli importi, rispettivamente, di € 3.667,40, di € 2.000,00 e di € 18.000,00 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, per complessivi € 23.667,40, oltre le spese di notifica. Ciò per avere, innanzitutto, stipulato ed eseguito un contratto di appalto, d'opera o di servizi con la in assenza dei requisiti di cui all'art. Controparte_2
29, I comma, del D. Lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003 (pseudo-committente e pseudo-
appaltatore), per le lavoratrici e , al lavoro dal 9 Marzo 2018 al Parte_2 Parte_3
3 Dicembre 2018 per n. 110 giornate di lavoro ciascuna, per un totale di n. 220 giorni lavorativi,
violando la citata norma. In secondo luogo, per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, o per averle compiute in modo infedele per tredici lavoratori e per n. 45 mesi, infrangendo l'art. 39, I e II comma, del D. L. n. 112 del 25 Giugno
2008, convertito con la legge n. 133 del 6 Agosto 2008. In terz'ordine, per avere impiegato dal
9 Ottobre 2018 i lavoratori , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
2 e senza la preventiva comunicazione di instaurazione Per_1 Parte_8 Parte_9
del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, III comma, del D. L. n. 12 del 22 Febbraio 2002, convertito nella legge n. 73 del 23 Aprile 2002, così come sostituito dall'art. 22, I comma, del
D. Lgs. n. 151/2015. All'uopo il ricorrente esponeva che le suddette ordinanze ingiunzione erano l'effetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del 7
Luglio 2020. Specificando che, tale atto gli era stato notificato a conclusione di un accesso ispettivo congiunto fra l e l'ente resistente, iniziato il 29 Ottobre 2018 presso la omonima CP_3
ditta individuale, di cui era legale rappresentante. Sul piano del diritto eccepiva la nullità del cennato processo verbale e la conseguente caducazione dei provvedimenti sanzionatori in parola. Affermando che, in spregio al disposto dell'art. 12, VII comma, della legge n. 212/2000,
integrante il c.d. statuto del contribuente, per un verso, la rispettiva notifica non era stata preceduta dal processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive;
per un altro, e a tutto concedere, tale atto non conteneva l'invito a esso istante a comunicare, entro sessanta giorni,
osservazioni e richieste dirette ad una composizione transattiva della vicenda. Il medesimo obiettava, poi, che nel caso di specie era stata violata la previsione di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981. Sostenendo che, poiché dopo l'invio del verbale interlocutorio del 15 Gennaio
2020 non gli era stata richiesta la consegna di ulteriori documenti, già alla fine di tale mese l'opposto sarebbe stato in grado di notificare quello di accertamento e notificazione su indicato.
Di conseguenza, non solo la notificazione di quest'ultimo, avvenuta solamente il 7 Luglio 2020,
era tardiva rispetto ai novanta giorni fissati dall'enunciato art. 14 della legge n. 689/1981; ma,
a causa della decadenza in questione, in cui era incorso l' OP
, l'obbligazione di pagare le somme pretese si era estinta, per come sancito dal VI
[...]
comma della nominata disposizione normativa. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva di dichiarare, in via preliminare, sia che il nominato verbale era nullo Parte_1
poiché adottato violando l'art. 12, VII comma, della legge n. 212/2000; sia che, per l'effetto,
era privo di effetti giuridici nei propri confronti, nonché che erano viziati da nullità e inefficaci i provvedimenti sanzionatori che aveva impugnato. Nel merito, che il ricordato processo verbale gli era stato notificato oltre il termine decadenziale stabilito dall'art. 14 della legge n.
689/1981 e che, di conseguenza, l'obbligazione di pagare l'ammontare controverso si era estinta e nulla era tenuto a pagare.
L' , in persona del dirigente del servizio OP
XVI, si costituiva nel presente giudizio depositando i 12 Maggio 2023 il rispettivo fascicolo
3 con la memoria di difesa. In tale scritto prendeva posizione relativamente ai motivi dedotti dall'opponente per contrastare le richiamate ordinanze ingiunzione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava all'adita autorità giudiziaria di rigettare la richiesta dell'istante essendo infondata in fatto e in diritto.
La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei propri fascicoli. Indi, nel corso dell'odierna udienza del 3 Giugno 2025 il procuratore dell'istante discute la causa come in epigrafe, il Giudice Onorario designato alla sua trattazione l'assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in assenza degli stessi.
2.- In diritto. L'opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 21/0089, prot. n. 16380, n.
21/0090, prot. n. 16381, e n. 21/0091, prot. n. 16382, emesse l'1 Dicembre 2022 e notificate per posta il 9 Dicembre 2022 su istanza dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, proposta dal ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo alle due argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Privo dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa il primo motivo formulato dal signor , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della omonima ditta individuale, per contrastare i richiamati provvedimenti sanzionatori. Per il suo tramite eccepisce, in estrema sintesi, la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del 7 Luglio 2020, nonché la conseguente caducazione di questi ultimi, che sono stati adottati dall' sulla OP OP
base del medesimo. Denunciando, in particolare, che in spregio al disposto dell'art. 12, VII
comma, della legge n. 212/2000, integrante il c.d. statuto del contribuente, innanzitutto, la notifica del citato processo verbale non è stata preceduta dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive. In secondo luogo che, comunque, l'atto in commento non contiene l'invito a esso istante a comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste dirette a una composizione transattiva della vicenda. Per corroborare la decisione di valutare inaccoglibile la doglianza appena esposta è opportuno riportare il contenuto della cennata norma. Invero, il VII comma dell'art. 12 della legge n. 212 del 27 Luglio 2000 recitava, testualmente, prima di essere
4 abrogato dal D. Lgs. n. 219 del 30 Dicembre 2023: “Nel rispetto del principio di cooperazione
tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare
entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso
di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. Or dunque, non esiste nel nostro ordinamento giuridico alcuna norma che, stabilisce l'applicazione della previsione in parola agli accertamenti ispettivi che sono stati compiuti nel caso di specie nei confronti della ditta di cui è titolare l'opponente.
Il menzionato verbale unico è stato predisposto dall'allora Comandante del Nucleo Carabinieri presso l' di Agrigento e da due funzionari di vigilanza OP dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in servizio presso la sede di Agrigento, a CP_3
conclusione di un'attività di indagine iniziata il 29 Ottobre 2018, all'esito della quale è stata constatata la commissione a opera della enunciata ditta, per quel che qui rileva, di violazioni non di natura tributaria;
piuttosto, concernenti norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, come emerge dall'esame dei vari verbali interlocutori prodotti agli atti di causa. A onor del vero, l'art. 7, II comma 2, lett. d), del D. L. n. 70 del 13 Maggio 2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 Luglio 2011, ha statuito che: “le
disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”. Tuttavia, con specifico riferimento all'interpretazione da attribuire a questa norma la Suprema Corte di
Cassazione ha espressamente riconosciuto che: “In tema di contributi previdenziali, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, concernente le disposizioni in
materia di Statuto dei diritti del contribuente, trova applicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, anche al procedimento
per omissioni contributive, sebbene non in riferimento al verbale di accertamento redatto dagli
enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che ha valore di mera diffida ad adempiere,
bensì all'avviso di addebito, quale atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in materia tributaria” (cfr.: Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 19157 del 6/07/2021). Ciò significa che, ammettendo, per mera ipotesi, che la previsione di cui alla nominata norma sia applicabile al procedimento amministrativo afferente alle infrazioni
5 in materia di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'atto a partire dal quale dovrebbe decorrere il termine di sessanta giorni ivi prescritto sarebbe, comunque, l'ordinanza ingiunzione di pagamento, con cui si ingiunge la corresponsione di una somma a titolo di sanzione amministrativa e, quindi, assimilabile all'avviso di accertamento tributario per struttura e finalità, e non il processo verbale redatto una volta conclusi gli accertamenti ispettivi.
Peraltro, alla “Sezione Strumenti di Tutela”, riportata alla pagina 50 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del 7 Luglio 2020, si trova inserito l'avvertimento, rivolto al soggetto interessato, avente a oggetto la possibilità di far pervenire alla sede dell'ente resistente - servizio legale e contenzioso, in formato cartaceo o tramite pec, entro i termini esplicitamente indicati, scritti difensivi e documenti, nonché di chiedere di essere sentito dal medesimo in merito alle infrazioni contestate, in ossequio all'art. 18 della legge n.
689/1981.
3.- Del pari giuridicamente illegittima e infondata risulta essere la seconda argomentazione articolata nel ricordato ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 per giustificare la instaurazione della vertenza processuale che ci occupa. Con essa l'istante obietta, in estrema sintesi, che nella fattispecie è stata violata la previsione di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981. Sostenendo,
segnatamente, che, dopo le richieste di documenti e di informazioni contenute nel verbale di primo accesso ispettivo n. 2018009951/DDL del 29 Ottobre 2018 e in alcuni dei sei verbali interlocutori del 29 Gennaio 2019, del 14 Febbraio 2019, del 9 Maggio 2019, del 3 Giugno
2019, del 2 Settembre 2019 e del 15 Gennaio 2020, debitamente inviatigli dagli ispettori che hanno eseguito le verifiche in questione, non gli è stata chiesta la consegna di ulteriore documentazione. Il signor osserva che, avendo questi ultimi dichiarato nei Parte_1
richiamati processi verbali di avere preso in esame i documenti in loro possesso,
successivamente al 15 Gennaio 2020 avrebbero dovuto sottoporre a disamina solamente quella afferente alla tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per il periodo ricompreso fra i mesi di Luglio 2018 e di Ottobre 2019, consegnatagli in tale data. Di guisa che,
secondo l'opponente, essendo eccessivi i sei mesi intercorsi tra il 15 Gennaio 2020 e il 7 Luglio
2020 per eseguire la richiamata analisi, non solo la notificazione del citato verbale unico di accertamento e notificazione, effettuata dall'opposto nel secondo degli anzidetti giorni, è tardiva rispetto ai novanta giorni fissati dall'art. 14 della legge n. 689/1981, essendo stato in grado di compierla già alla fine di Gennaio 2020'; ma, a causa della decadenza in dibattito, in cui è incorso, l'obbligazione di pagare le somme pretese con i cennati provvedimenti
6 sanzionatori si è estinta ai sensi del VI comma della menzionata norma. Al fine di dimostrare che, tale motivo di opposizione non è suscettibile di accoglimento è indispensabile evidenziare alcuni decisivi aspetti. L'art. 14, I, II e VI comma, della legge n. 689 del 24 Novembre 1981
prescrive che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (I comma).
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (II comma).
“(……)”.
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (VI comma).
Or dunque, in forza dei principi elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione
l'enunciato art. 14 della legge n. 689/1981 nel riferirsi all'accertamento, e non al giorno in cui
è stata commessa la violazione, va inteso nel senso che il termine di novanta giorni da esso previsto comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta, o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno del caso di specie, l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. Riconoscendo pure che, l'accertamento in discorso non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge n.
689/1981, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, fermo restando che deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, pure se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico - giuridico (cfr., così: Cass., Sez. II, 11/04/2006 n. 8456;
Cass., Sez. Lav., 2/04/2014 n. 7681). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, espressamente affermato che, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione di cui all'art. 28
della legge n. 689/1981 (cfr., in tal senso: Cass., Sez. Lav., 1/04/2009 n. 7951; Cass.,
7 Sez. Lav., 24/05/2007 n. 12093; Cass., Sez. II, 11/04/2006 n. 8456; Cass., Sez. Lav.,
17/04/2004 n. 7346; Cass., Sez. III, 18/02/2000 n. 1866).
Ebbene, applicando gli insegnamenti codificati dalla Corte di Cassazione alla ipotesi qui considerata, si perviene ad alcune dirimenti constatazioni. Invero, sulla scorta di quanto attestato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del 7 Luglio
2020, gli accertamenti nei riguardi della ditta individuale del ricorrente sono iniziati il 29
Ottobre 2018. Tant'è vero che, in tale giorno i due funzionari in servizio presso la sede CP_3
di Agrigento che lo hanno realizzato hanno redatto il verbale di primo accesso ispettivo n.
2018009951/DDL, sottoscrivendolo unitamente all'istante. La nominata attività di indagine,
condotta dagli ispettori del prefato Istituto, è proseguita nel corso dei successivi mesi, come provato dai verbali interlocutori degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale n. 2018009951 del 29 Gennaio 2019 e n. 2018009951/bis del 14 Febbraio 2019, versati agli atti di lite. Inoltre, nel ricordato verbale unico di accertamento e notificazione si è precisato
(cfr.: fine pag. 3 e inizio pag. 4) che, nelle more dell'accertamento controverso, poiché era in corso una contemporanea attività ispettiva svolta dall' OP
concernente anche la richiamata ditta, attraverso la predisposizione e la notifica del
[...]
verbale interlocutorio degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale n. 2018009951/ter del 9 Maggio 2019 le è stata data notizia che, le verifiche sarebbero proseguite a partire da tale data in attività congiunta con il locale Nucleo Ispettorato del Lavoro
dei Carabinieri di Agrigento. Il che è stato ribadito pure nei verbali interlocutori n.
2018009951/quater del 3 Giugno 2019, n. 2018009951/quinquies del 2 Settembre 2019, n.
2018009951/sexies del 13 Dicembre 2019, n. 2018009951/septies del 15 Gennaio 2020 e n.
2018009951/octies del 10 Aprile 2020, parimenti versati nel presente giudizio. La circostanza che, a , nella spiegata qualità, sono stati notificati i citati processi verbali, Parte_1
finalizzati il più delle volte a formulare verso il destinatario la richiesta di produzione di documenti e di rilascio di informazioni, dimostra la natura alquanto complessa e ampia delle indagini ispettive oggetto del contendere, connessa direttamente alle non poche questioni affrontate. D'altra parte, il contenuto notevolmente lungo del suddetto verbale di accertamento e notificazione del 7 Luglio 2020, composto da n. 52 pagine in seno alle quali sono state descritte tutte le operazioni istruttorie portate a compimento, oltre i prospetti allegati, denota un aspetto davvero emblematico. Precipuamente che, la durata protrattasi nel tempo degli accertamenti per cui è lite non è stata provocata da colpevoli ritardi nella loro esecuzione,
8 imputabili al personale ispettivo. Al contrario, è dipesa, come emerge dall'esame del cennato processo verbale e dei verbali interlocutori superiormente individuati, dal fatto che chi ha espletato le menzionate verifiche non si è limitato a realizzare riscontri meramente documentali,
avendo dovuto analizzare, in primis, tutti gli elementi connessi alle effettive modalità con cui si sono svolti i plurimi rapporti di lavoro intrattenuti dall'opponente, alla stregua di legale rappresentante della enunciata ditta individuale, con i lavoratori meglio identificati nelle ordinanze ingiunzione impugnate. In secondo luogo, le dichiarazioni rilasciate da questi ultimi,
acquisite nel corso delle nominate indagini. Tali approfondite attività ispettive si sono rese necessarie pure in ragione dell'esigenza di riscontrare la genuinità e liceità del contratto di appalto dei servizi stipulato dal ricorrente con la Controparte_2
L'esito di tale peculiare attività di accertamento ha consentito agli ispettori che la hanno effettuata di constatare che, in realtà, il ricordato negozio giuridico non presenta i requisiti prescritti dall'art. 1655 c.c. e che, conseguentemente, è inficiato da profili di illiceità. Sulla base di esso è stata emessa nei confronti dell'istante uno dei provvedimenti sanzionatori in discussione, quello recante n. 21/0089, prot. n. 16380. A queste argomentazioni deve aggiungersi un'altra significativa osservazione. A ben guardare, come opportunamente sottolineato dall' nella propria memoria di OP
costituzione e difesa, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009951/T01 del
7 Luglio 2020 si dichiara che, la verifica in parola è stata definita tenendo conto della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli atti amministrativi in scadenza stabilita, a causa dell'emergenza provocata dalla pandemia da COVID19, dall'art. 103, I comma, del D. L. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del
24 Aprile 2020. Tale norma ha stabilito che: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione
dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate
istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di
formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”. In seguito, l'art. 37 del D. L. n. 23 dell'8 Aprile 2020, convertito
9 con modificazioni dalla legge n. 40 del 5 Giugno 2020, ha statuito che: “Il termine del 15 aprile
2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”. E' indubbio che, in ossequio alle disposizioni legislative appena richiamate, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l' e l'ente resistente hanno, Controparte_4 almeno inizialmente, dovuto sospendere l'attività ispettiva in contestazione al fine di riorganizzare il lavoro dei rispettivi dipendenti, conformemente alle misure restrittive imposte dall'autorità governativa per fare fronte alla pandemia causata dal COVID19. Si palesa altrettanto incontrovertibile che, a distanza di qualche tempo, in virtù della previsione integrante il secondo periodo del I comma dell'art. 103 del D. L. n. 18/2020, i richiamati uffici hanno ripreso la medesima. Il che è dimostrato dalla circostanza che, i prefati ispettori hanno inviato all'odierno istante il verbale interlocutorio n. 2018009951/octies del 10 Aprile 2020, tramite pec di pari data. Pertanto, dopo la iniziale sospensione, il procedimento amministrativo in esame, finalizzato alla realizzazione delle indagini su descritte, è ripreso attraverso tale processo verbale, con il quale al signor è stato richiesto di confermare che non erano Parte_1
stati effettuati altri pagamenti attraverso modalità tracciabili nel periodo da 10/2013 a 06/2018.
Or dunque, presumendo che l'opponente ha riscontrato tempestivamente tale ulteriore richiesta,
è verosimile ritenere che il personale ispettivo preposto allo svolgimento delle citate verifiche ha impiegato alcuni giorni a sottoporre a disamina questi nuovi elementi istruttori. Ciò a prescindere dal fatto che, nella parte iniziale del verbale unico di accertamento e notificazione del 7 Luglio 2020 il Comandante del Nucleo Carabinieri presso l' OP
di Agrigento e i funzionari di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in servizio
[...]
presso la sede di Agrigento, che lo hanno redatto e sottoscritto, hanno dichiarato di avere CP_3
concluso le verifiche in dibattito il 7 Luglio 2020. Sicché, contrariamente alla doglianza sollevata in merito dal ricorrente, la notifica dello stesso, eseguita nei suoi riguardi il 10 Luglio
2020 a mezzo del servizio postale, come provato dalla relativa relata prodotta agli atti di causa dall'opposto, è, comunque, intervenuta nel rispetto del termine di novanta giorni fissato dall'art. 14, II comma, della legge n. 689/1981 sia che si consideri come giorno iniziale della rispettiva decorrenza una data successiva al 10 Aprile 2020, ovvero il 7 Luglio 2020. Se così è, allora,
l'obbligazione gravante sull'istante di pagare gli importi pretesi dall'ente resistente con le predette ordinanze ingiunzione non si è affatto estinta.
10 Alla luce delle constatazioni che precedono si perviene alla conclusione che, da un lato,
l'opposizione proposta introducendo la controversia de qua va rigettata;
dall'altro, i cennati provvedimenti sanzionatori devono essere confermati.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, il signor deve essere Parte_1 condannato a rifondere all' , in persona del OP
dirigente del servizio XVI, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
1.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
udito soltanto il procuratore del ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso proposto dal signor
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, in Parte_1
opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 21/0089, prot. n. 16380, n. 21/0090, prot. n. 16381,
e n. 21/0091, prot. n. 16382, emesse l'1 Dicembre 2022 dall'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, notificate per posta il 9 Dicembre 2022;
- per l'effetto, conferma i predetti provvedimenti sanzionatori;
- infine, condanna l'opponente a rifondere all'ente resistente, in persona del dirigente del servizio XVI, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.100,00,
comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 3 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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