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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel
Dott. D'Anella Cesira Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CREA ANTONINO con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in VIA STATALE N. 8 OSNAGO, presso e nello studio dell'avv. CREA
ANTONINO
APPELLANTE
CONTRO
GIA' (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
PEREGO GIAN LUCA con elezione di domicilio in VIA ROMA, 5 20862 ARCORE presso e nello studio dell'avv. PEREGO GIAN LUCA
APPELLATO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RATTI Controparte_3 P.IVA_3
ARIANNA con elezione di domicilio in presso e nello studio dell'avv. RATTI ARIANNA
APPELLATO
(C.F. ) CP_4 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
pagina 1 di 20 Le parti all'udienza del 16.9.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
A. In via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione ovvero sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2855/2023, resa inter partes dal Tribunale di Monza, Sezione
Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Carlo Albanese, R.G. n. 2506/2019, pubblicata il giorno
11/12/2023, notificata in data 13/12/2023 ravvisandosi nel caso di specie giusti motivi d'urgenza, ovvero, in subordine, fissare apposita udienza dinnanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza prima dell'udienza di comparizione.
B. In via principale nel merito, dato atto dell'assenza di responsabilità ex art. 2043 di Parte_1
nella verificazione del danno subito da riformare la sentenza di primo grado
[...] CP_1
accertando e dichiarando, per i motivi di cui in narrativa, che nessuna responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. può imputarsi a per la causazione del danno patito da e per Parte_1 CP_1
l'effetto revocare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna in solido Parte_1
con il Sig. e al risarcimento del danno patito da pari a CP_4 Controparte_3 CP_1
173.855,77, oltre spese legali, interessi e spese CTU, mandandola esente da ogni responsabilità;
C. Sempre in via principale, nel merito, in ogni caso, ferma restando la domanda che precede in via principale, riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando, per i motivi di cui in narrativa, il diritto di al risarcimento del danno ex art. 2043 da parte del Sig. Parte_1 [...]
per la somma di euro 62.720,74 di cui al revocato decreto ingiuntivo n. 1395/2019 emesso dal CP_4
Tribunale di Milano in data 14 marzo 2023;
D. In subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cui al punto B), fermo restando il riconoscimento del concorso colposo ex art. 1227 c.c. di di cui si dirà infra, riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando, per i CP_1
motivi di cui in narrativa, il diritto di a vedersi garantita/manlevata/tenuta Parte_1
indenne/risarcita direttamente da ai sensi dell'art. 2049 c.c. e per l'effetto Controparte_3
riformare la sentenza di primo grado condannando in solido con il Sig. Controparte_3
a garantire/manlevare/tenere indenne/risarcire di tutto quello che CP_4 Parte_1 quest'ultima sarà costretta a corrispondere in favore di in applicazione della sentenza CP_1
pagina 2 di 20 impugnata, comprendendo la somma di euro 62.720,74 di cui alla domanda principale che precede al punto C);
E. Sempre in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cui al punto B, riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando, per i motivi di cui in narrativa, la sussistenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. di CP_1
nella causazione del danno dalla medesima patito e per l'effetto revocare la sentenza di primo grado, determinando il grado di colpa di nella causazione del danno dalla stessa subito, e, per CP_1
l'effetto, diminuire il risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore che si dichiara antistatario
Per GIA' : CP_1 Controparte_2
Voglia l'adita Corte, nell'ipotesi non creduta di trattazione della causa, disattendendo l'eccezione preliminare, respingere i motivi di censura ex adverso mossi alla sentenza impugnata e, previo riconoscimento che ha dolosamente preordito e posto in essere la frode a danno del Parte_1
proprio cliente violando ex art.2043 cc il principio del neminem ledere e diversamente motivando rispetto a quanto ha argomentato il giudice di prime cure, accolga le conclusioni già rassegnate e che di seguito si ritrascrivono
Nel merito In via principale Accertato e dichiarato che la Società attrice nel periodo gennaio 2017/ dicembre 2018 ha ordinato a barre di ottone secondo il proprio fabbisogno Parte_1 Pt_2
standard (8 barre per ogni impianto), accertato che sono stati realizzati nel periodo indicato 121 impianti, accertato e non contestato che la materia prima veniva consegnata direttamente a
[...] per la relativa lavorazione, accertato e dichiarato che quest'ultima ha consegnato Controparte_3
dopo la lavorazione all'attrice quantitativi di ottone coincidenti agli impianti realizzati, accertati e dichiarati gli illeciti perpetrati in sodalizio tra e dipendente di Parte_1 CP_4 [...]
finalizzate ad una sovrafatturazione della materia prima ovvero a creare l'apparenza Controparte_3
di forniture in eccedenza a quanto realmente consegnato a per lo stesso Controparte_3
materiale, accertato e dichiarato che per le operazioni illecite come sopra perpetrate ha CP_4
ricevuto compensi da accertato e dichiarato che lo stesso senza alcuna Parte_1
autorizzazione e/o legittimazione ha rivenduto scarti di lavorazione ovvero barre intere dello stesso materiale a terzi, con arricchimento personale e a danno dell'attrice, accertata e dichiarata la violazione degli accordi contrattuali e del principio del “neminem ledere” attraverso le condotte concertate tra pagina 3 di 20 e accertata l'omessa vigilanza di sul Parte_1 CP_4 Controparte_3
proprio dipendente, condannare i convenuti in via solidale tra loro ex art. 2043, 2049 e 2055, 2056 e
1223 c.c. al pagamento dei danni procurati complessivamente stimati in non meno di € 300.000,00 o ogni diversa somma maggiore o minore determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Accertare in ogni caso e dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto da parte dell'attrice per forniture di cui al decreto ingiuntivo n.1395/2019 Tribunale di Monza, operandosi ogni compensazione legale.
In subordine Nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertati i medesimi fatti come sopra indicati ricompresi tra Gennaio 2017 a Dicembre 2018 e che ha fatturato Parte_1 senza causalità e in sovrappiù all'attrice € 290.000,00, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità dei pagamenti già avvenuti da parte dell'attrice, condanni a ripetere ex art. 2033 c.c Parte_1
quelli non dovuti relativi al predetto periodo pari a € 200.000,00 oltre interessi moratori e rivalutazione da ogni singolo pagamento. Accertare in ogni caso e dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto da parte dell'attrice per forniture di cui al decreto ingiuntivo n.1395/2019 Tribunale di Monza, operandosi ogni compensazione legale. Condanni altresì in via solidale tutti i convenuti a risarcire l'attrice secondo la graduazione delle responsabilità e dei ruoli per gli illeciti perpetrati ad ogni ulteriore danno accertato in corso di causa anche in via equitativa. In ulteriore subordine Accertati i medesimi fatti come sopra indicati nel periodo Gennaio 2017 / Dicembre 2018 e che ha fatturato in sovrappiù e Parte_1 senza causalità ad € 290.000, previa declaratoria di nullità totale/parziale dei pagamenti da CP_1 quest'ultima già effettuati, condanni ex art. 2041/2042 c.c. a indennizzare l'attrice Parte_1 per l'arricchimento senza causa nella misura che sin d'ora viene indicata in € 200.000,00. Accertato che ha sottratto nel periodo 2017/2018 scarti di lavorazione dei metalli acquistati CP_4 dall'attrice ricevendo illecito arricchimento, accertata l'omissione di controlli da parte di CP_3 dell'operato del proprio dipendente, condannare in solido i convenuti ex art.
[...] CP_3
2041/2042 c.c. a indennizzare l'attrice per l'arricchimento senza causa nella misura determinata in corso di causa e da liquidarsi in via equitativa. Accerti in ogni caso e dichiari che nulla è ulteriormente dovuto da parte dell'attrice per tutte le fatture 2018 emesse da di cui in narrativa. Parte_1
Con rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2855/2023 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 8 dicembre 2023 e pubblicata in data 11 dicembre 2023.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre quelle di consulenza
Per : Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contraris reiectis così giudicare:
pagina 4 di 20 nel merito: Rigettare l'appello avversario, confermando integralmente la sentenza n. 2855/2023 del
Tribunale di Monza.
Il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, ex DM 55/2014
e ss.mm.
Per ontumace CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ (di seguito , già CP_1 CP_1
nel convenire in giudizio (di seguito , Controparte_2 Parte_1 Parte_1
(di seguito ) ed ha premesso Controparte_3 Controparte_3 CP_4
quanto segue: - che nello svolgimento della propria attività di metallizzazione a vuoto si era da sempre rifornita da di barre in ottone (identificate con la sigla “SQR30”) della lunghezza di 3 Parte_1
metri cadauna che, previa lavorazione effettuata da Officina Meccanica MA, erano installate secondo uno standard progettuale (in misura sempre pari ad 8 barre) in ciascuno degli impianti realizzati;
- che, a decorrere dall'anno 2015, aveva concordato con la fornitrice che le barre in Parte_1 ottone “SQR30” ordinatele fossero direttamente consegnate al laboratorio di Controparte_3
sito in Usmate ai fini della successiva lavorazione, così eliminando il passaggio intermedio di consegna delle stesse presso destinatario finale del prodotto lavorato dal tornitore;
CP_1
- che per la realizzazione di ciascun impianto erano necessarie ben 8 barre “SQR30” sicché
[...]
, a seconda del numero di impianti da realizzare, era solita chiederle in anticipo di CP_3
inoltrare a una conforme richiesta di barre: sennonché tale schema, ben collaudato in Parte_1 passato, aveva manifestato le proprie crepe allorché un'indagine contabile interna particolarmente approfondita aveva fatto emergere una vera e propria frode ai propri danni posta in essere nel periodo compreso tra l'anno 2017 e tutto l'anno 2018 da tale dipendente (infedele) delegato alle CP_4
consegne di , ed il proprio fornitore Controparte_3 Parte_1
- che, in particolare, nel suddetto periodo, a dispetto degli ordini effettivamente inoltrati da a CP_1
sarebbero state effettuate - purtroppo solo sulla carta - numerose consegne di barre Parte_1
“SQR30” in ottone in realtà mai avvenute: si era così appreso che aveva dolosamente CP_4
apparentemente posto in essere delle consegne multiple in accordo con i responsabili di Pt_1
pagina 5 di 20 simulando la ricezione (mediante documenti di trasporto inveritieri o creati ad hoc solo ex Pt_1
post) di materiale che non aveva mai ordinato e che neppure il dipendente aveva messo a CP_1
disposizione alla propria datrice di lavoro ai fini della successiva lavorazione;
- che, a supporto di tale ingiustificata sovrafatturazione, il raffronto tra la spesa media generata in capo ad per il medesimo materiale fornito da negli anni 2015 e 2016 aveva generato CP_1 Parte_1 un costo per ciascun impianto pari ad € 836,00 mentre nei due anni successivi, a fronte di un proporzionale numero di impianti realizzati (dunque quantitativi – kg – identici stante gli standard della componentistica per ciascun impianto), si era rilevato un aggravio di spesa del tutto ingiustificato
(doppio nel 2017, con una spesa media ad impianto pari ad € 1.835,00 circa, e addirittura sestuplicato nel 2018, con una spesa media ad impianto pari ad € 5.362,00), con conseguente illecita sovrafatturazione di nei propri confronti per un importo pari ad € 290.000,00 circa. Parte_1
Per tali ragioni, deducendo la responsabilità contrattuale di ed extracontrattuale di Parte_1
oltreché ai sensi dell'art. 2049 c.c. della datrice di lavoro di quest'ultimo, ne ha chiesto CP_4
la condanna, in solido tra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza di ciò, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. Nel frattempo, notificatole a cura di il decreto ingiuntivo n. 1395/2019 emesso a proprio carico in data 19.2.2019, la Parte_1
medesima attrice vi ha proposto opposizione contestando il diritto della propria fornitrice ad ottenere la complessiva somma di € 62.720,74, oltre interessi e spese di lite, a seguito del mancato pagamento di numerose forniture relative alla fornitura di barre in realtà mai ordinate.
Nel costituirsi in giudizio tutti i soggetti convenuti hanno contestato a vario titolo la pretesa risarcitoria azionata nei propri confronti.
ha eccepito, in particolare: Parte_1
- che dall'anno 2013 al 20.12.2018 aveva fornito ad ingenti quantitativi di semilavorati non CP_1 ferrosi per un importo complessivo pari ad € 840.000,00;
- che la maggior parte dei semilavorati oggetto di vendita, prima della consegna al cliente finale veniva lavorata al tornio presso , la cui materia prima veniva di CP_1 Controparte_3 sovente consegnata direttamente da tant'è che gli ordini di acquisto, con cadenza quasi Parte_1
settimanale, venivano effettuati, telefonicamente e/o in forma scritta, indifferentemente da _1
, responsabile della produzione di o da personale della stessa
[...] CP_1 Controparte_3
- che, per svariati anni, la merce era stata talvolta consegnata presso lo stabilimento di parte attrice, altre volte recapitata direttamente presso il laboratorio dei e, altre volte Controparte_3
pagina 6 di 20 ancora, prelevata direttamente da personale di quest'ultima, nella persona di presso il CP_4
proprio capannone;
- che, in particolare, le barre “SQR30” erano state sempre consegnate presso la sede di Officina Cont Meccanica o, in alternativa, ritirate da quest'ultima presso la propria sede;
- che il sodalizio tra le parti si era incrinato allorquando, nei primi giorni del mese di gennaio del
2019, , responsabile della produzione di aveva contattato telefonicamente _1 CP_1
socio di chiedendogli conto di una sola fattura risultata anomala, sia Persona_2 Parte_1
nei quantitativi che negli importi, essendo stati esposti degli acquisti di barre in ottone per un quantitativo superiore ai propri reali fabbisogni;
- che, effettuate le indagini del caso, si era appurato che la fattura era stata emessa a fronte di ordinativi effettuati dal il quale, in un incontro tenutosi alla presenza del Villa, di e CP_4 Per_3
di e di aveva ammesso di avere simulato ordini rivolti Persona_4 Persona_5 Persona_2
a per conto di di avere ritirato il materiale presso il proprio stabilimento e di Parte_1 CP_1
averlo successivamente rivenduto a terzi, il tutto approfittando della propria posizione strategica presso e della fiducia di cui godeva presso gli altri due partners commerciali;
Controparte_3
- che, tuttavia, mai alcuna collusione con l'attività distrattiva posta in essere da quest'ultimo era stata documentata da parte attrice la quale, per di più, oltre ad essere stata destinataria del decreto ingiuntivo n. 1395/2019 emesso dal Tribunale di Monza per complessivi € 62.720,74, aveva maturato un ulteriore debito nei propri confronti, a seguito del mancato pagamento delle ulteriori fatture scadute nel periodo immediatamente successivo, per un importo pari ad € 46.348,65, sicché il debito complessivamente maturato nei propri confronti era lievitato ad € 109.069,39. Pertanto, oltre ad insistere per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per la sua integrale conferma nonché per il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei propri confronti, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese attoree, ha chiesto di essere tenuta indenne da e/o , previo accertamento in ogni caso, ex art. CP_4 Controparte_3
1227 c.c., del grado di corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno con conseguente diminuzione della somma eventualmente dovutale.
ha a propria volta dedotto: Controparte_3
- di essersi trovata coinvolta nella vicenda solo marginalmente e senza alcuna responsabilità diretta, come ammesso anche dal proprio dipendente, il quale nel corso dell'incontro tenutosi CP_4
alla presenza dei rappresentanti di tutte le parti aveva dichiarato di avere agito in totale autonomia,
pagina 7 di 20 all'insaputa della propria datrice di lavoro e sfruttando il ruolo, peraltro meramente operativo, rivestito all'interno della società e, quindi, esorbitando dalle proprie mansioni;
- che, in ogni caso, mai avrebbe potuto rendersi conto della condotta fraudolenta e distrattiva posta in essere da quest'ultimo, non avendo mai avuto alcuna relazione diretta con relativamente CP_1 all'acquisto del materiale effettuato da in quanto il rapporto trilaterale instaurato tra le Parte_1
società prevedeva un ordine di lavorazione direttamente inviato da ad CP_1 Controparte_3
ed un ordine corrispondente avente ad oggetto la materia prima occorrente effettuato stavolta da a CP_1 Parte_1
- che, in ogni caso, non avrebbe potuto ritenersi integrata alcuna responsabilità ex art. 2049 c.c. della datrice di lavoro del essendogli state affidate mansioni meramente operative consistenti nella CP_4 la predisposizione degli impianti riferiti all'automotive e non essendo mai stato autorizzato ad intrattenere alcun rapporto con i fornitori, ovvero con i clienti finali, né tantomeno di prendere contatti in autonomia con al fine di ricevere eventuali consegne di materiale, fatte salve isolate Parte_1 eccezioni, tutte verificatesi nell'anno 2018, sempre e comunque doverosamente confermate per iscritto da parte di che, pertanto, se la condotta contestata ad era consistita Controparte_3 CP_4 nell'essersi fraudolentemente accordato per l'effettuazione di ordini ulteriori rispetto a quelli previsti o nell'avere avvallato consegne mai avvenute, questi aveva operato in piena autonomia, oltrepassando i limiti delle mansioni affidategli, per finalità esclusivamente personali nonché all'insaputa della propria datrice di lavoro la quale, pertanto, non avrebbe potuto rispondere dei danni patrimoniali eventualmente patiti dall'attrice in conseguenza di ciò; - che, ad ogni modo, la condotta fraudolenta del era stata notevolmente agevolata dal mancato controllo imputabile in via esclusiva CP_4 all'attrice delle quantità annotate su ciascuna singola fattura ricevuta da previo Parte_1
necessario raffronto con gli ordini di materiale effettuati e gli impianti realizzati, sicché in sede risarcitoria avrebbe comunque dovuto necessariamente tenersi conto della condotta colposa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Per tali ragioni, oltre ad insistere per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, nell'ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - e previa determinazione delle quote attribuibili a ciascun corresponsabile, ha chiesto condannarsi ciascuno di essi a risarcire la quota del danno a sé imputabile, dichiarando, altresì, tenuto a CP_4
manlevarla da qualsivoglia effetto pregiudizievole scaturente a propri carico dalla presente decisione.
Infine, ha eccepito: CP_4
- la marginalità del ruolo rivestito con riferimento ai fatti contestatigli dall'attrice essendo stata Pt_1
di propria iniziativa e nell'anno 2018, a proporgli di simulare la consegna di materiale che
[...]
pagina 8 di 20 non aveva mai ordinato e che egli neppure aveva consegnato ad per CP_1 Controparte_3
la successiva lavorazione;
più precisamente, che già nel 2017 aveva consegnato barre Persona_2
di ottone inferiori rispetto a quanto indicato nei documenti di trasporto, gli aveva proposto di perpetrare tale prassi di modo che il stesso ricevesse una quantità di barre in ottone inferiori CP_4
rispetto a quelli indicate e, per di più, la medesima gli aveva anche chiesto di Parte_1
recuperare parte degli scarti di lavorazione affinché potessero essere successivamente rivenduti a terzi;
- che il tutto era avvenuto ad insaputa della propria datrice di lavoro, avendo egli agito in piena autonomia, limitatamente all'anno 2018 e previa intesa o, per meglio dire, su sollecitazione effettuata dalla stessa Parte_1
- che, oltre a non avere mai ricevuto alcuna autorizzazione ad effettuare gli ordini del materiale, di fatto impartiti dalla sola non era mai stato neppure minimamente autorizzato al ritiro in CP_1
quanto la merce ordinata a era stata consegnata, per accordi intercorsi tra esse, solo Parte_1 tramite il trasportatore di quest'ultima;
- che in data 8 gennaio 2019, convocato in ufficio legale rappresentante di Testimone_1 [...]
, dopo aver ammesso di avere agevolato il raggiro posto in essere ai danni di CP_3 CP_1 solo a decorrere, però, dall'anno 2018 e, comunque, in minima parte, aveva chiesto ed ottenuto, stante il numero decisamente superiore dei DDT sospetti rispetto a quelli che ricordava di avere sottoscritto, che fosse convocato anche il quale, sentito alla presenza di e Persona_2 Tes_2 [...]
e del coniuge di quest'ultima, aveva a propria volta ammesso di avere maggiorato in diverse Tes_1
occasioni i chilogrammi riportati nelle bolle di consegna.
Pertanto, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di in relazione agli eventi Parte_1 descritti e lamentati dall'attrice, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima nella misura determinata in corso di causa ovvero, in subordine, alla graduazione delle rispettive responsabilità, con prevalenza di quella attribuibile a e, in ogni caso, previo Parte_1 accertamento del concorso colposo di ai sensi dell'art. 1227 c.c.. CP_1
Riunito al presente procedimento quello di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4113/2019, disposta una CTU grafologica al fine di verificare l'effettiva riconducibilità ad delle CP_4
sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto prodotti ai documenti n. 16 e 17 custoditi in
Cancelleria, ammessa ed espletata la prova orale (interrogatorio formale e testi) rispettivamente articolata dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza emessa in data 26.10.2021 ed espletata un'ulteriore
CTU al fine di verificare, sulla base della documentazione prodotta e previa acquisizione dei documenti di trasporto relativi a tutte le consegne effettuate e/o ricevute tra le parti nonché tutti gli pagina 9 di 20 ordini inoltrati a nel corso degli anni 2017 e 2018, i quantitativi (in kg) delle forniture Parte_1
di ottone ricevuti dalla per il tramite di nel periodo 2017/2018, nonché la CP_1 Controparte_3
corrispondenza o meno dei pagamenti effettuati ai quantitativi di metalli dichiarati dal fornitore e, infine, secondo un calcolo di ponderata probabilità, la correlazione e/o la congruenza col numero di barre d'ottone utilizzate e/o utilizzabili nel totale degli impianti realizzati dall'attrice nell'ambito del medesimo periodo, in data 17.11.2022 la causa è stata riassegnata al presente organo giudicante a seguito del pensionamento del dott. sicché, all'udienza del 22.2.2023, previa Parte_3
precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, è stata trattenuta in decisione”.
Il Tribunale di Monza pronunciava sentenza n. 2855/23 , pubblicata in data 11/12/2023 con il seguente dispositivo:
“ 1. con riferimento al procedimento riunito n. R.G. n. 4113/2019:
1.1. in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. CP_1
1395/2019 emesso dal Tribunale di Monza in data 14.3.2023;
2. con riferimento al procedimento portante il n. 2506/2019 R.G. e ad entrambi limitatamente alla ripartizione e alla liquidazione delle spese di lite:
2.1. in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice e previo accertamento delle rispettive responsabilità ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2049 c.c., condanna ed CP_4 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, a corrispondere ad in CP_3 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., la complessiva somma di € 236.576,51, oltre moratori nella misura prevista dall'art. 1224 comma 4 c.c. maturati a decorrere dalla data del 5.3.2019 sino a quella del saldo effettivo;
2.2. in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, previo accertamento della relativa responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e già detrattavi la somma di €
62.720,74 oggetto del decreto ingiuntivo n. 1395/2019 emesso dal Tribunale di Monza in data
14.3.2023, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere ad Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t.,, in parte qua in solido con
[...] Controparte_5
la minor somma di € 173.855,77, oltre moratori nella misura prevista dall'art. 1224 comma 4 c.c.
[...]
maturati a decorrere dalla data del 5.3.2019 sino a quella del saldo effettivo;
2.3. condanna a tenere indenni e in CP_4 Controparte_3 Parte_1
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., di tutto quanto saranno costrette a corrispondere in favore di per effetto ed in conseguenza della presente decisione, ivi compreso a titolo di spese CP_1
legali;
2.4. condanna e queste ultime in CP_4 Controparte_3 Parte_1
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., a rifondere ad in persona del legale rapp.te p.t., le CP_1
pagina 10 di 20 spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 25.030,63, di cui 2.573,63 per spese esenti e 22.457,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge;
ù
2.5. condanna a rifondere ad ed a in persona CP_4 Controparte_3 Parte_1
dei rispettivi legali rapp.ti p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, quanto alla prima, in complessivi € 14.103,00 per compensi e, quanto alla seconda, in complessivi € 22.457,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge;
2.6. pone definitivamente a carico esclusivo di le spese della CTU grafologica CP_4
separatamente liquidate nel corso del giudizio, con conseguente diritto delle altre parti di ripetere la somma eventualmente già corrisposta al dott. ù Persona_6
2.7. pone definitivamente a carico di e CP_4 CP_3 CP_3 Pt_1 Parte_1
queste ultime in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., nella misura di 1/3 cadauno, le spese della CTU contabile separatamente liquidate nel corso del giudizio con conseguente diritto di ciascuna delle parti di ripetere dalle altre la quota eccedente eventualmente corrisposta in favore dell'ing. ; Controparte_6
2.8. rigetta ogni ulteriore domanda rispettivamente proposta”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
10.1.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano CP_1
GIA che proponeva appello incidentale condizionato e Controparte_2 [...]
che chiedevano la conferma della sentenza. Alla prima udienza del Controparte_3
14.5.2024 il consigliere istruttore dichiarava la contumacia di prendeva atto del CP_4
provvedimento di sospensiva parziale adottato da altro Collegio della Corte e visti gli artt. 127 ter ce
352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 12.11.2024 per la rimessione della causa in decisione. Con ordinanza resa fuori udienza, provvedendo su istanza di parte appellante del 6.9.2024 dichiarava l'interruzione del processo per intervenuta liquidazione giudiziale della società Parte_1
odierna appellante, dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza emessa in data 31.07.2024 e pubblicata in data 2.08.2024.
In data 28.1.2025, all'udienza fissata per la riassunzione della causa, il Consigliere istruttore disponeva che notificasse l'istanza di riassunzione all'appellato contumace i Parte_1 CP_4
procuratori di eccepivano un difetto di procura in capo a Parte_4 Parte_1
ed il procuratore si riservava di regolarizzare il mandato.
Alla successiva udienza del 25.3.2025 il procuratore dell'appellante dava atto di aver regolarizzato la procura e chiedeva rinvio per rinnovare la notifica ad non andata a buon fine. CP_4
pagina 11 di 20 Il consigliere istruttore autorizzava la rinnovazione della notifica rinviando la causa al 3.6.2025 in cui, dichiarata la contumacia di fissava davanti a sé l'udienza del 16.9.2025 per la CP_4
rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 16.9.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.9.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025 . ha impugnato le sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. Capo 2.2 - vizio della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1218 c.c. – vizio, contraddittorietà e genericità della motivazione sul punto. Capo 2.4 e 2.7 – riforma sentenza in punto di spese di lite e spese CTU Contabile.
2. Riforma Capo 2.3 – vizio della sentenza di primo grado per contraddittorietà della motivazione nell'applicazione dell'art. 2043 c.c
3. Capo 2.3 - vizio della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2049 c.c. – vizio e contraddittorietà della motivazione sul punto.
4. Capo 2.8. –vizio della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1227 c.c. – vizio e contraddittorietà della motivazione sul punto. ha proposto appello incidentale condizionato, che rimane assorbito, poiché l'appello principale CP_1
non è fondato e non può trovare accoglimento, come oltre verrà esposto.
Deve darsi atto, rileva la Corte, che né né hanno proposto appello Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza, determinando il passaggio in giudicato nei loro confronti dell'accertamento sia delle loro responsabilità, a diverso titolo, che dell'ammontare dei danni così come accertati e quantificati dal giudice di prime cure.
Anche non ha contestato l'ammontare del danno riconosciutole ed ha, come detto, proposto CP_1
appello incidentale in via condizionata, solo nell'ipotesi in cui fossero accolte le doglianze dell'appellante principale.
I motivi d'appello possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi.
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una Parte_1
responsabilità contrattuale ex art 1218 cc, dal momento che la stessa non può considerarsi contrattualmente inadempiente, poichè ha sempre fornito il materiale che le veniva richiesto, eseguendo pagina 12 di 20 esattamente le prestazioni dovute, ordinate secondo una prassi consolidata, della quale non poteva quindi dubitare, anche perché gran parte del materiale ordinato dal veniva recapitato CP_4
direttamente ad Officina Meccanica e quindi non poteva prevedere ma nemmeno Parte_1
prefigurarsi che questo rapporto fosse foriero di danni per CP_1
Afferma inoltre che non sussiste il nesso causale richiesto dall'articolo 1218 cc dal momento che questo
è da rinvenirsi esclusivamente nell'illecito doloso del signor al quale è estranea CP_4 Parte_1
Con il secondo motivo d'appello lamenta che il tribunale abbia escluso dal danno imputabile al CP_4
la somma di cui al decreto ingiuntivo revocato, sulla base della circostanza che sia mancata una domanda ex art 2043 - avente ad oggetto tale importo - specificamente rivolta nei confronti del CP_4
Afferma infatti che essendo stato accertato il nesso causale fra la condotta del ed i danni subiti CP_4
da - che deve essere tenuta indenne proprio dal non è dato comprendere Parte_1 CP_4 CP_7
possa essere negato in relazione alle merci oggetto del decreto ingiuntivo che è stato revocato.
Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la sussistenza di responsabilità oggettiva ex articolo 2049 cc in capo a per il fatto compiuto dal dipendente Controparte_3
non abbia riconosciuto analoga responsabilità oggettiva nei confronti di “ la cui CP_4 Parte_1 condotta è stata indotta e determinata dal comportamento di . CP_4
Infine, col quarto motivo, lamenta che il giudice abbia escluso il concorso di colpa della danneggiata che ha ammesso di non aver controllato per ben due anni la corrispondenza fra la merce CP_1
effettivamente da lei ordinata e quella pagata.
Il primo motivo è formulato ai limiti della inammissibilità e non è comunque fondato.
Giova riportare, ad avviso della Corte, la puntuale motivazione del Tribunale inerente l'accertamento della responsabilità contrattuale colposa di Parte_1
“
5.3. La responsabilità ex art. 1218 c.c. di Parte_1
Può, infine, ritenersi integrata, stavolta sotto il profilo contrattuale, anche la responsabilità diretta di
e ciò, al netto di un sodalizio criminoso troppo genericamente paventato dall'attrice in Parte_1
atto di citazione e di entrambi gli altri convenuti nelle rispettive comparse di risposta, a seguito del comportamento, quantomeno colposo, con cui la medesima società ha progressivamente fornito, aumentandone considerevolmente la fatturazione sia nell'anno 2017 sia, anzi soprattutto, nell'anno
2018, le barre di ottone che avrebbero dovuto essere consegnate ad senza però concretamente CP_1
verificare la conformità degli ordini ricevuti alle medesime modalità degli anni pregressi, soprattutto in assenza di una specifica autorizzazione di ad effettuare la consegna della merce in assenza CP_1
di un proprio ordine scritto, come da prassi costante invalsa negli anni precedenti. Ciò si rileva, in particolar modo, dalla successione dei documenti (fatture e bolle di consegna sub documenti n. 13 – 14
pagina 13 di 20 e 15 allegati alla comparsa di costituzione di che accompagnano i primi ordinativi Parte_1 effettuati nell'anno 2017 (cfr. in tal senso le e-mail allegate alle seguenti fatture di cui Persona_7
ai nn. 32 – 56 - 163 - 198 - 239 – 407 - 559 - 617 - 653- 764 - 893 - 936 - 997 - 1072 - 1256 - 1355) laddove, al contrario e del tutto inspiegabilmente, per tutte le successive fatture emesse nell'anno 2017
(precisamente quelle di cui ai nn. 1440 - 1516 -1560 – 1592 – 1667 - 1706 – 1748) ed ancor di più in tutte quelle dell'anno 2018 (quelle di cui ai nn. 7 - 34 - 75 - 136 - 147 - 185 - 227 - 302 - 334 -370 -
406 -. 466 - 507 - 541 -571 - 611 -. 634 - 682 -688 - 767 - 841 - 847 - 878 - 922 - 961 - 1002 - 1033 -
1100 - 1114 – 1134 - 1160 – 1182 – 1206 - 1245 - 1246 -1288 - 1311 – 1344 -1371 – 1397 - 1424 -
1462 -1494 -1536 - 1583 - 1626) non si trova più alcun ordinativo (quantomeno via mail secondo una prassi consolidata) effettuato della società attrice, comparendo, a supporto degli stessi, dei fogli non riportanti alcuna intestazione, privi di una data specifica e di cui è anche difficile ricollegare la provenienza, come peraltro già rilevato nella CTU contabile, ove sono indicati numeri o quantitativi manoscritti che, non rispettando quei minimi requisiti di forma presenti invece negli ordini pregressi, devono ritenersi privi di qualsivoglia efficacia probatoria e valutabili alla stregua del presumibile tentativo di dare parvenza formale e solo ex post ad ordinativi verosimilmente mai realmente intervenuti;
tra l'altro, ben 9 fatture allegate al fascicolo monitorio e, precisamente, quelle di cui ai nn.
1134 – 1160 - 1182 - 1246 – 1288- 1311 - 1327 - 1344 – 1371 e 1397, sono state emesse in assenza di qualsivoglia ordinativo e alcune consegne sono state addirittura effettuate nel periodo feriale di agosto in cui non è stato contestato in giudizio che fosse chiusa (cfr. in tal senso i Controparte_3
DDT allegati alla fattura n. 1124 del 2017 ed a quelle n. 1100 e 1114 del 2018).” ( sentenza, pag 27).
Osserva la Corte che il tribunale ha escluso un comportamento contrattuale doloso di Parte_1
non solo con la motivazione sopra riportata ma anche con le precedenti statuizioni con le quali sono stati ricostruiti i fatti sulla base degli elementi di prova certi acquisiti agli atti e delle risultanze delle due CTU espletate in corso di causa, la prima grafologica avente ad oggetto sia gli ordini che i DDT di consegna della merce da ad la seconda contabile, disposta proprio Parte_1 Controparte_3
per la verifica del numero e quantità degli ordini di materiale, aumentati in modo esponenziale fra il
2017 ed il 2018, oltre le necessità produttive di e del loro pagamento. CP_1
Tutti gli atti di parte appellante, al contrario, sono incentrati sulla estraneità di alla truffa Parte_1
per perpetrata ai danni di da parte di dipendente di pertanto CP_1 CP_4 Controparte_3
non censurano precipuamente la motivazione del Tribunale.
con riferimento al profilo colposo, si limita a sostenere, come peraltro già fatto in primo Parte_1 grado, che il suo comportamento contrattuale è esente anche da colpa poiché “ha fornito i quantitativi che le venivano richiesti, basandosi sulla consolidata classi che vedeva-sin dall'inizio del rapporto con pagina 14 di 20 e Officina meccanica-un cospicuo numero di ordini effettuati indistintamente telefonicamente CP_1
Cont e/o in forma scritta sia da personale di che da personale (v. appello senza numeri pagina). CP_1
Non ha quindi specificamente contestato, e comunque non ha analiticamente confutato con elementi probatori di segno opposto a quelli documentali indicati ed analizzati dal tribunale, le statuizioni sopra riportate, in base alle quali sino all'inizio del 2017 è stato provato che gli ordini erano sempre pervenuti via email da che comunque autorizzava sempre per iscritto la consegna del materiale CP_1
direttamente da ad prassi, questa, che non è stata riscontrata nella Parte_1 Controparte_3
fine del 2017 e per tutto il 2018, ove infatti il numero di barre fornite da e consegnate Parte_1
direttamente a risulta ordinato tramite fogli privi di qualsiasi riferimento ad Controparte_3
e temporale, o addirittura senza ordinativi scritti -come quelle di cui alle fatture del decreto CP_1
ingiuntivo poi revocato-, e consegnate per la lavorazione finanche nel mese di agosto quando CP_3
era chiusa per ferie.
[...]
Osserva ulteriormente la Corte che l'incremento quantitativo di ordini rispetto al fabbisogno di CP_1
ben noto a per i rapporti commerciali pregressi, è veramente notevole, specificamente Parte_1
nell'anno 2018. È opportuno riportare anche in questa sede le risultanze della CTU contabile:
“Per il calcolo delle barre potenzialmente utilizzate è stato preso in considerazione il quantitativo necessario per la produzione dei dispositivi dichiarati ( da ndr): 75 nel 2017 e 46 nel 2018. CP_1
Con un conseguente fabbisogno di 600 barre nel 2017 e 368 nel 2018, per corrispettivi 13.800 kg nel
2017 e 8.464 kg nel 2018. Mettendo quindi a confronto i kilogrammi fatturati con quelli ipoteticamente necessari si riscontra una differenza in eccesso di fornitura pari al 51% nel 2017 (306 barre) e 392% nel
2018 (1.441 barre).
Pur volendo considerare, per opportuna precauzione di analisi, uno scarto medio del materiale utilizzato del 5%, le differenze in eccesso risulterebbero comunque superiori del 44% nel 2017 (276 barre) e del 368% nel 2018 (1.423 barre).
È doveroso specificare che l'ipotesi di uno scarto del 5%, corrispondente ad un totale di 48 barre in più,
è un valore, considerando la tipologia di prodotto, molto elevato”( pagg 11 e12 CTU)
pagina 15 di 20 A fronte di un dato così rilevante, emerge sicuramente un profilo di negligenza in capo a Pt_1
dal momento che il notevole incremento di ordini con richiesta di consegna diretta ad
[...] CP_3
per la lavorazione, senza ordinativi scritti provenienti direttamente da come nella
[...] CP_1
richiamata prassi degli anni precedenti, costituiva sicuramente una anomalia nei consueti rapporti contrattuali che avrebbe dovuto determinare nella fornitrice un più rigoroso controllo, secondo i profili di ordinaria diligenza in un rapporto consolidato, che avrebbe sicuramente fatto emergere la situazione sottostante, poi accertata, in danno di CP_1
Il primo motivo di appello non può pertanto trovare accoglimento.
Anche il secondo ed il terzo motivo non sono fondati e possono congiuntamente essere trattati, dal momento che con essi l'appellante si duole del mancato accertamento del diritto di ad Parte_1
essere direttamente risarcita sia da che da e della conseguente CP_4 Controparte_3
mancata condanna di tali soggetti al risarcimento in suo favore.
Al fine di meglio comprendere le doglianze è opportuno ripercorrere le statuizioni della sentenza ormai passate in giudicato.
Il tribunale ha accertato la responsabilità extracontrattuale e dolosa in capo ad nei CP_4 confronti di con la seguente motivazione “certamente dolosamente responsabile ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c. è il reo confesso seppur minimalista, e ciò, oltre che per tutto quanto sopra CP_4
esposto quale chiaramente evincibile dalle firme apposte sui DDT verificati ed a lui stesso riferibili, anche solo volendo riduttivamente considerare quanto sostenuto in comparsa di risposta, ove ha candidamente ammesso di avere “(…) avallato e nascosto a la condotta posta in essere da CP_3
(con la copertura, appunto di in danno di consistente in una seriale Parte_1 CP_4 CP_1 sovrafatturazione di materiale (nello specifico barre d'ottone) acquistato, oltre che in un recupero a scopo di arricchimento degli scarti della lavorazione”
Il tribunale ha altresì accertato la corresponsabilità ex articolo 2049 cc di con Controparte_3
statuizioni ed accertamenti anche questi passati in giudicato.
Nei rapporti fra i tre corresponsabili, e con riferimento alle “reciproche domande trasversali” ha quindi accolto la domanda di manleva formulata da nei confronti delle e , Controparte_3 CP_4 con riferimento a quella formulata da l'ha accolta solo nei confronti del con Parte_1 CP_4 questa motivazione “ Non altrettanto, invece, è possibile affermare con riferimento alla conforme domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei riguardi , Parte_1 Controparte_3
non essendo stato fornito il ben che minimo supporto probatorio in ordine ad una responsabilità diretta della datrice di lavoro del con riferimento ad un'eventuale compartecipazione dolosa CP_4 nell'attività distrattiva posta in essere da quest'ultimo. …..stante la mancata adeguata dimostrazione di pagina 16 di 20 una responsabilità diretta di nell'attività distrattiva imputabile al solo non Parte_1 CP_4
emergente documentalmente né da specifiche e dettagliate dichiarazioni rese in sede testimoniale bensì solo da vaghe illazioni allegate ad ampio spettro da tutte le altre parti che, tuttavia, non sono state supportate da alcunché, nei rapporti interni il danno deve ritenersi esclusivamente eziologicamente riconducibile ex art. 2043 c.c. alle condotte dolose di appropriazione indebita poste in essere dal CP_4 sicché quest'ultimo va altresì condannato a tenere indenne la medesima società di tutto quanto sarà costretta a corrispondere in favore dell'attrice, ivi compreso a titolo di spese legali, per effetto ed in conseguenza della presente decisione nonché a risarcirle, sempre ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'ulteriore danno patrimoniale di cui si darà adeguatamente conto nel seguente paragrafo a seguito della merce ricevuta e mai messa a disposizione della propria datrice di lavoro” (sottolineature dell'estensore).
Il tribunale ha quindi accolto solo le domande di manleva formulate nei confronti di sia CP_4
da che da Controparte_3 Parte_1
Quanto al secondo motivo riferito al osserva la Corte che il tribunale ha accertato, come detto CP_4
con statuizioni passate in giudicato, che il danno subito da è di complessivi euro 236.576,51 nei CP_1
confronti di pari al valore delle barre eccedenti il fabbisogno della Parte_5 Controparte_3
società ed oggetto della appropriazione da parte del mentre è di complessivi euro 173.855,77 CP_4
nei confronti del corresponsabile avendo detratto dall'importo complessivo del danno Parte_1
quello del decreto ingiuntivo risultato emesso per un credito inesistente e quindi revocato.
Con riferimento a tale credito il tribunale scrive, con una argomentazione riferita indubbiamente alla
“mancando una specifica domanda ex art. 2043 c.c. specificamente rivolta nei confronti Parte_1 del volta a riversare nei confronti di quest'ultimo il danno subito dalla società a seguito della CP_4 revoca del decreto ingiuntivo, neppure è possibile addossargli alcunché a tale titolo”.(pag 30 sentenza).
Con il secondo motivo di appello proprio questa statuizione, lamentando che il Parte_6
tribunale abbia contraddittoriamente motivato rispetto alla precedente statuizione -sottolineata da questo estensore- con riferimento proprio all'importo di euro 62.720,74 portato dalle fatture di cui al decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo riferito a come si è detto, si lamenta una contraddittorietà Parte_4
della sentenza che, pur avendo riconosciuto responsabile indirettamente per il Parte_4
fatto del proprio dipendente nei confronti di non altrettanto lo afferma nel confronti di CP_1 Pt_1
e quindi, testualmente che “la sentenza di primo grado, che pur correttamente ricava dalla
[...]
responsabilità oggettiva ed articolo 2049 cc un obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro convenuto, dovrà coerentemente riconoscere anche a il diritto di essere risarcita Parte_1
pagina 17 di 20 direttamente da di tutti i danni subiti per il fatto illecito del dipendente della stessa, Controparte_3 signor CP_4
I motivi non sono fondati.
Deve in questa sede confermarsi che nelle conclusioni del giudizio di primo grado di Parte_1
precisate il 20.2.2023 non è stata formulata alcuna domanda di condanna ex art 2043 cc né nei confronti di né nei confronti di dal momento che l'odierno CP_4 Controparte_3 appellante ha chiesto di accertare che l'esclusiva responsabilità dei fatti fosse attribuita ad
[...] ed formulando esclusivamente domanda trasversale di manleva “nei CP_4 Controparte_3
confronti degli altri convenuti, signor in persona del suo Controparte_8
legale rappresentante pro tempore, in quanto da questi intende essere garantita, Parte_1
manlevata e/o, comunque, tenuta indenne rispetto ad ogni richiesta formulata da nei suoi CP_1 confronti”. Anche nelle domande subordinate ha esclusivamente chiesto di “essere tenuta indenne e/o di rivalersi nei confronti del signor e/o di e “accertare e CP_4 Controparte_3 dichiarare che l'illecita condotta posta in essere dal signor costituisce la causa unica ed CP_4
esclusiva del pregiudizio economico, così come descritto dalla società attrice e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni lamentati da nella misura che risulterà in CP_1
corso di causa.
➢ nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di una delle domande proposte dall'attrice, accertare che le condotte poste in essere dal signor e da CP_4 [...]
costituiscono la causa unica ed esclusiva del pregiudizio economico descritto dalla Controparte_3
società attrice e, conseguentemente, condannarli, ciascuno secondo il proprio grado di colpa e/o in solido tra loro, al risarcimento dei danni lamentati da nella misura che risulterà in corso di CP_1 causa”.
Ritiene questa Corte, con particolare riferimento al secondo motivo di appello, che l'argomentazione sopra sottolineata del giudice di prime cure deve essere interpretata nel senso che il tribunale ha rilevato astrattamente il diritto di ad essere risarcita dal per il danno subito per le Parte_1 CP_4
somme di cui al decreto ingiuntivo, non percepite proprio perché il decreto è stato revocato, ma che tale domanda non sia stata formulata in questo giudizio, e conseguentemente è mancata qualsiasi inerente statuizione.
Con il quarto motivo si lamenta il rigetto della richiesta corresponsabilità ex articolo 1227 c.c di
CP_1
pagina 18 di 20 Anche questo motivo é formulato ai limiti della inammissibilità, dal momento che non confuta specificamente il percorso argomentativo sviluppato dal tribunale, limitandosi a riportare argomentazioni già svolte in primo grado.
E' opportuno quindi riportare quanto scrive sul punto il tribunale “ritiene il Tribunale non rinvenibile alcun serio e concreto concorso colposo della creditrice se non nella misura in cui, ma trattasi di semplice buona fede mal riposta non idonea a supportare una specifica negligenza, ha confidato nel buon funzionamento di un meccanismo che, pur protraendosi da parecchi anni, giammai prima dell'anno 2017 aveva manifestato alcuna crepa di siffatta natura. D'altro canto, solo grazie ad una
CTU grafologica espletata nel corso di questo giudizio è stato possibile individuare, con tutti i limiti del caso e di un accertamento peritale comunque probabilistico e di certo non equivalente ad una dimostrazione scientifico-matematica, la non riconducibilità ad di gran parte dei DDT CP_1 apparentemente attestanti l'effettiva consegna della merce presso il tornitore e giocoforza successivamente fatturata, circostanza che difficilmente avrebbe potuto essere verificata dal relativo ufficio amministrativo-contabile se non a seguito di un'analisi specifica e dettagliata idonea a ricollegarvi anche tutti i relativi ordini” (pagina 28 della sentenza).
Rileva quindi questa Corte che non era nelle condizioni di immediata percezione delle ragioni CP_1
dell'aumento dei costi per le materie prime e che infatti si è attivata quando ormai tale aumento aveva assunto proporzioni non giustificabili.
Il motivo un può quindi trovare accoglimento.
L'appello viene quindi rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello incidentale condizionato di resta conseguentemente assorbito. CP_1
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti costituite, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014 e successive modifiche, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro , Controparte_9 Controparte_10
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2855/23 così provvede: CP_4
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti costituite così liquidate:
-in favore di in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € CP_1
5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- in favore di in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase Controparte_3 introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel
Dott. D'Anella Cesira Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CREA ANTONINO con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in VIA STATALE N. 8 OSNAGO, presso e nello studio dell'avv. CREA
ANTONINO
APPELLANTE
CONTRO
GIA' (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
PEREGO GIAN LUCA con elezione di domicilio in VIA ROMA, 5 20862 ARCORE presso e nello studio dell'avv. PEREGO GIAN LUCA
APPELLATO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RATTI Controparte_3 P.IVA_3
ARIANNA con elezione di domicilio in presso e nello studio dell'avv. RATTI ARIANNA
APPELLATO
(C.F. ) CP_4 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
pagina 1 di 20 Le parti all'udienza del 16.9.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
A. In via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione ovvero sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2855/2023, resa inter partes dal Tribunale di Monza, Sezione
Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Carlo Albanese, R.G. n. 2506/2019, pubblicata il giorno
11/12/2023, notificata in data 13/12/2023 ravvisandosi nel caso di specie giusti motivi d'urgenza, ovvero, in subordine, fissare apposita udienza dinnanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza prima dell'udienza di comparizione.
B. In via principale nel merito, dato atto dell'assenza di responsabilità ex art. 2043 di Parte_1
nella verificazione del danno subito da riformare la sentenza di primo grado
[...] CP_1
accertando e dichiarando, per i motivi di cui in narrativa, che nessuna responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. può imputarsi a per la causazione del danno patito da e per Parte_1 CP_1
l'effetto revocare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna in solido Parte_1
con il Sig. e al risarcimento del danno patito da pari a CP_4 Controparte_3 CP_1
173.855,77, oltre spese legali, interessi e spese CTU, mandandola esente da ogni responsabilità;
C. Sempre in via principale, nel merito, in ogni caso, ferma restando la domanda che precede in via principale, riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando, per i motivi di cui in narrativa, il diritto di al risarcimento del danno ex art. 2043 da parte del Sig. Parte_1 [...]
per la somma di euro 62.720,74 di cui al revocato decreto ingiuntivo n. 1395/2019 emesso dal CP_4
Tribunale di Milano in data 14 marzo 2023;
D. In subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cui al punto B), fermo restando il riconoscimento del concorso colposo ex art. 1227 c.c. di di cui si dirà infra, riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando, per i CP_1
motivi di cui in narrativa, il diritto di a vedersi garantita/manlevata/tenuta Parte_1
indenne/risarcita direttamente da ai sensi dell'art. 2049 c.c. e per l'effetto Controparte_3
riformare la sentenza di primo grado condannando in solido con il Sig. Controparte_3
a garantire/manlevare/tenere indenne/risarcire di tutto quello che CP_4 Parte_1 quest'ultima sarà costretta a corrispondere in favore di in applicazione della sentenza CP_1
pagina 2 di 20 impugnata, comprendendo la somma di euro 62.720,74 di cui alla domanda principale che precede al punto C);
E. Sempre in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cui al punto B, riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando, per i motivi di cui in narrativa, la sussistenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. di CP_1
nella causazione del danno dalla medesima patito e per l'effetto revocare la sentenza di primo grado, determinando il grado di colpa di nella causazione del danno dalla stessa subito, e, per CP_1
l'effetto, diminuire il risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore che si dichiara antistatario
Per GIA' : CP_1 Controparte_2
Voglia l'adita Corte, nell'ipotesi non creduta di trattazione della causa, disattendendo l'eccezione preliminare, respingere i motivi di censura ex adverso mossi alla sentenza impugnata e, previo riconoscimento che ha dolosamente preordito e posto in essere la frode a danno del Parte_1
proprio cliente violando ex art.2043 cc il principio del neminem ledere e diversamente motivando rispetto a quanto ha argomentato il giudice di prime cure, accolga le conclusioni già rassegnate e che di seguito si ritrascrivono
Nel merito In via principale Accertato e dichiarato che la Società attrice nel periodo gennaio 2017/ dicembre 2018 ha ordinato a barre di ottone secondo il proprio fabbisogno Parte_1 Pt_2
standard (8 barre per ogni impianto), accertato che sono stati realizzati nel periodo indicato 121 impianti, accertato e non contestato che la materia prima veniva consegnata direttamente a
[...] per la relativa lavorazione, accertato e dichiarato che quest'ultima ha consegnato Controparte_3
dopo la lavorazione all'attrice quantitativi di ottone coincidenti agli impianti realizzati, accertati e dichiarati gli illeciti perpetrati in sodalizio tra e dipendente di Parte_1 CP_4 [...]
finalizzate ad una sovrafatturazione della materia prima ovvero a creare l'apparenza Controparte_3
di forniture in eccedenza a quanto realmente consegnato a per lo stesso Controparte_3
materiale, accertato e dichiarato che per le operazioni illecite come sopra perpetrate ha CP_4
ricevuto compensi da accertato e dichiarato che lo stesso senza alcuna Parte_1
autorizzazione e/o legittimazione ha rivenduto scarti di lavorazione ovvero barre intere dello stesso materiale a terzi, con arricchimento personale e a danno dell'attrice, accertata e dichiarata la violazione degli accordi contrattuali e del principio del “neminem ledere” attraverso le condotte concertate tra pagina 3 di 20 e accertata l'omessa vigilanza di sul Parte_1 CP_4 Controparte_3
proprio dipendente, condannare i convenuti in via solidale tra loro ex art. 2043, 2049 e 2055, 2056 e
1223 c.c. al pagamento dei danni procurati complessivamente stimati in non meno di € 300.000,00 o ogni diversa somma maggiore o minore determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Accertare in ogni caso e dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto da parte dell'attrice per forniture di cui al decreto ingiuntivo n.1395/2019 Tribunale di Monza, operandosi ogni compensazione legale.
In subordine Nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertati i medesimi fatti come sopra indicati ricompresi tra Gennaio 2017 a Dicembre 2018 e che ha fatturato Parte_1 senza causalità e in sovrappiù all'attrice € 290.000,00, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità dei pagamenti già avvenuti da parte dell'attrice, condanni a ripetere ex art. 2033 c.c Parte_1
quelli non dovuti relativi al predetto periodo pari a € 200.000,00 oltre interessi moratori e rivalutazione da ogni singolo pagamento. Accertare in ogni caso e dichiarare che nulla è ulteriormente dovuto da parte dell'attrice per forniture di cui al decreto ingiuntivo n.1395/2019 Tribunale di Monza, operandosi ogni compensazione legale. Condanni altresì in via solidale tutti i convenuti a risarcire l'attrice secondo la graduazione delle responsabilità e dei ruoli per gli illeciti perpetrati ad ogni ulteriore danno accertato in corso di causa anche in via equitativa. In ulteriore subordine Accertati i medesimi fatti come sopra indicati nel periodo Gennaio 2017 / Dicembre 2018 e che ha fatturato in sovrappiù e Parte_1 senza causalità ad € 290.000, previa declaratoria di nullità totale/parziale dei pagamenti da CP_1 quest'ultima già effettuati, condanni ex art. 2041/2042 c.c. a indennizzare l'attrice Parte_1 per l'arricchimento senza causa nella misura che sin d'ora viene indicata in € 200.000,00. Accertato che ha sottratto nel periodo 2017/2018 scarti di lavorazione dei metalli acquistati CP_4 dall'attrice ricevendo illecito arricchimento, accertata l'omissione di controlli da parte di CP_3 dell'operato del proprio dipendente, condannare in solido i convenuti ex art.
[...] CP_3
2041/2042 c.c. a indennizzare l'attrice per l'arricchimento senza causa nella misura determinata in corso di causa e da liquidarsi in via equitativa. Accerti in ogni caso e dichiari che nulla è ulteriormente dovuto da parte dell'attrice per tutte le fatture 2018 emesse da di cui in narrativa. Parte_1
Con rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2855/2023 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 8 dicembre 2023 e pubblicata in data 11 dicembre 2023.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre quelle di consulenza
Per : Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contraris reiectis così giudicare:
pagina 4 di 20 nel merito: Rigettare l'appello avversario, confermando integralmente la sentenza n. 2855/2023 del
Tribunale di Monza.
Il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, ex DM 55/2014
e ss.mm.
Per ontumace CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ (di seguito , già CP_1 CP_1
nel convenire in giudizio (di seguito , Controparte_2 Parte_1 Parte_1
(di seguito ) ed ha premesso Controparte_3 Controparte_3 CP_4
quanto segue: - che nello svolgimento della propria attività di metallizzazione a vuoto si era da sempre rifornita da di barre in ottone (identificate con la sigla “SQR30”) della lunghezza di 3 Parte_1
metri cadauna che, previa lavorazione effettuata da Officina Meccanica MA, erano installate secondo uno standard progettuale (in misura sempre pari ad 8 barre) in ciascuno degli impianti realizzati;
- che, a decorrere dall'anno 2015, aveva concordato con la fornitrice che le barre in Parte_1 ottone “SQR30” ordinatele fossero direttamente consegnate al laboratorio di Controparte_3
sito in Usmate ai fini della successiva lavorazione, così eliminando il passaggio intermedio di consegna delle stesse presso destinatario finale del prodotto lavorato dal tornitore;
CP_1
- che per la realizzazione di ciascun impianto erano necessarie ben 8 barre “SQR30” sicché
[...]
, a seconda del numero di impianti da realizzare, era solita chiederle in anticipo di CP_3
inoltrare a una conforme richiesta di barre: sennonché tale schema, ben collaudato in Parte_1 passato, aveva manifestato le proprie crepe allorché un'indagine contabile interna particolarmente approfondita aveva fatto emergere una vera e propria frode ai propri danni posta in essere nel periodo compreso tra l'anno 2017 e tutto l'anno 2018 da tale dipendente (infedele) delegato alle CP_4
consegne di , ed il proprio fornitore Controparte_3 Parte_1
- che, in particolare, nel suddetto periodo, a dispetto degli ordini effettivamente inoltrati da a CP_1
sarebbero state effettuate - purtroppo solo sulla carta - numerose consegne di barre Parte_1
“SQR30” in ottone in realtà mai avvenute: si era così appreso che aveva dolosamente CP_4
apparentemente posto in essere delle consegne multiple in accordo con i responsabili di Pt_1
pagina 5 di 20 simulando la ricezione (mediante documenti di trasporto inveritieri o creati ad hoc solo ex Pt_1
post) di materiale che non aveva mai ordinato e che neppure il dipendente aveva messo a CP_1
disposizione alla propria datrice di lavoro ai fini della successiva lavorazione;
- che, a supporto di tale ingiustificata sovrafatturazione, il raffronto tra la spesa media generata in capo ad per il medesimo materiale fornito da negli anni 2015 e 2016 aveva generato CP_1 Parte_1 un costo per ciascun impianto pari ad € 836,00 mentre nei due anni successivi, a fronte di un proporzionale numero di impianti realizzati (dunque quantitativi – kg – identici stante gli standard della componentistica per ciascun impianto), si era rilevato un aggravio di spesa del tutto ingiustificato
(doppio nel 2017, con una spesa media ad impianto pari ad € 1.835,00 circa, e addirittura sestuplicato nel 2018, con una spesa media ad impianto pari ad € 5.362,00), con conseguente illecita sovrafatturazione di nei propri confronti per un importo pari ad € 290.000,00 circa. Parte_1
Per tali ragioni, deducendo la responsabilità contrattuale di ed extracontrattuale di Parte_1
oltreché ai sensi dell'art. 2049 c.c. della datrice di lavoro di quest'ultimo, ne ha chiesto CP_4
la condanna, in solido tra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza di ciò, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. Nel frattempo, notificatole a cura di il decreto ingiuntivo n. 1395/2019 emesso a proprio carico in data 19.2.2019, la Parte_1
medesima attrice vi ha proposto opposizione contestando il diritto della propria fornitrice ad ottenere la complessiva somma di € 62.720,74, oltre interessi e spese di lite, a seguito del mancato pagamento di numerose forniture relative alla fornitura di barre in realtà mai ordinate.
Nel costituirsi in giudizio tutti i soggetti convenuti hanno contestato a vario titolo la pretesa risarcitoria azionata nei propri confronti.
ha eccepito, in particolare: Parte_1
- che dall'anno 2013 al 20.12.2018 aveva fornito ad ingenti quantitativi di semilavorati non CP_1 ferrosi per un importo complessivo pari ad € 840.000,00;
- che la maggior parte dei semilavorati oggetto di vendita, prima della consegna al cliente finale veniva lavorata al tornio presso , la cui materia prima veniva di CP_1 Controparte_3 sovente consegnata direttamente da tant'è che gli ordini di acquisto, con cadenza quasi Parte_1
settimanale, venivano effettuati, telefonicamente e/o in forma scritta, indifferentemente da _1
, responsabile della produzione di o da personale della stessa
[...] CP_1 Controparte_3
- che, per svariati anni, la merce era stata talvolta consegnata presso lo stabilimento di parte attrice, altre volte recapitata direttamente presso il laboratorio dei e, altre volte Controparte_3
pagina 6 di 20 ancora, prelevata direttamente da personale di quest'ultima, nella persona di presso il CP_4
proprio capannone;
- che, in particolare, le barre “SQR30” erano state sempre consegnate presso la sede di Officina Cont Meccanica o, in alternativa, ritirate da quest'ultima presso la propria sede;
- che il sodalizio tra le parti si era incrinato allorquando, nei primi giorni del mese di gennaio del
2019, , responsabile della produzione di aveva contattato telefonicamente _1 CP_1
socio di chiedendogli conto di una sola fattura risultata anomala, sia Persona_2 Parte_1
nei quantitativi che negli importi, essendo stati esposti degli acquisti di barre in ottone per un quantitativo superiore ai propri reali fabbisogni;
- che, effettuate le indagini del caso, si era appurato che la fattura era stata emessa a fronte di ordinativi effettuati dal il quale, in un incontro tenutosi alla presenza del Villa, di e CP_4 Per_3
di e di aveva ammesso di avere simulato ordini rivolti Persona_4 Persona_5 Persona_2
a per conto di di avere ritirato il materiale presso il proprio stabilimento e di Parte_1 CP_1
averlo successivamente rivenduto a terzi, il tutto approfittando della propria posizione strategica presso e della fiducia di cui godeva presso gli altri due partners commerciali;
Controparte_3
- che, tuttavia, mai alcuna collusione con l'attività distrattiva posta in essere da quest'ultimo era stata documentata da parte attrice la quale, per di più, oltre ad essere stata destinataria del decreto ingiuntivo n. 1395/2019 emesso dal Tribunale di Monza per complessivi € 62.720,74, aveva maturato un ulteriore debito nei propri confronti, a seguito del mancato pagamento delle ulteriori fatture scadute nel periodo immediatamente successivo, per un importo pari ad € 46.348,65, sicché il debito complessivamente maturato nei propri confronti era lievitato ad € 109.069,39. Pertanto, oltre ad insistere per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per la sua integrale conferma nonché per il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei propri confronti, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese attoree, ha chiesto di essere tenuta indenne da e/o , previo accertamento in ogni caso, ex art. CP_4 Controparte_3
1227 c.c., del grado di corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno con conseguente diminuzione della somma eventualmente dovutale.
ha a propria volta dedotto: Controparte_3
- di essersi trovata coinvolta nella vicenda solo marginalmente e senza alcuna responsabilità diretta, come ammesso anche dal proprio dipendente, il quale nel corso dell'incontro tenutosi CP_4
alla presenza dei rappresentanti di tutte le parti aveva dichiarato di avere agito in totale autonomia,
pagina 7 di 20 all'insaputa della propria datrice di lavoro e sfruttando il ruolo, peraltro meramente operativo, rivestito all'interno della società e, quindi, esorbitando dalle proprie mansioni;
- che, in ogni caso, mai avrebbe potuto rendersi conto della condotta fraudolenta e distrattiva posta in essere da quest'ultimo, non avendo mai avuto alcuna relazione diretta con relativamente CP_1 all'acquisto del materiale effettuato da in quanto il rapporto trilaterale instaurato tra le Parte_1
società prevedeva un ordine di lavorazione direttamente inviato da ad CP_1 Controparte_3
ed un ordine corrispondente avente ad oggetto la materia prima occorrente effettuato stavolta da a CP_1 Parte_1
- che, in ogni caso, non avrebbe potuto ritenersi integrata alcuna responsabilità ex art. 2049 c.c. della datrice di lavoro del essendogli state affidate mansioni meramente operative consistenti nella CP_4 la predisposizione degli impianti riferiti all'automotive e non essendo mai stato autorizzato ad intrattenere alcun rapporto con i fornitori, ovvero con i clienti finali, né tantomeno di prendere contatti in autonomia con al fine di ricevere eventuali consegne di materiale, fatte salve isolate Parte_1 eccezioni, tutte verificatesi nell'anno 2018, sempre e comunque doverosamente confermate per iscritto da parte di che, pertanto, se la condotta contestata ad era consistita Controparte_3 CP_4 nell'essersi fraudolentemente accordato per l'effettuazione di ordini ulteriori rispetto a quelli previsti o nell'avere avvallato consegne mai avvenute, questi aveva operato in piena autonomia, oltrepassando i limiti delle mansioni affidategli, per finalità esclusivamente personali nonché all'insaputa della propria datrice di lavoro la quale, pertanto, non avrebbe potuto rispondere dei danni patrimoniali eventualmente patiti dall'attrice in conseguenza di ciò; - che, ad ogni modo, la condotta fraudolenta del era stata notevolmente agevolata dal mancato controllo imputabile in via esclusiva CP_4 all'attrice delle quantità annotate su ciascuna singola fattura ricevuta da previo Parte_1
necessario raffronto con gli ordini di materiale effettuati e gli impianti realizzati, sicché in sede risarcitoria avrebbe comunque dovuto necessariamente tenersi conto della condotta colposa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Per tali ragioni, oltre ad insistere per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, nell'ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - e previa determinazione delle quote attribuibili a ciascun corresponsabile, ha chiesto condannarsi ciascuno di essi a risarcire la quota del danno a sé imputabile, dichiarando, altresì, tenuto a CP_4
manlevarla da qualsivoglia effetto pregiudizievole scaturente a propri carico dalla presente decisione.
Infine, ha eccepito: CP_4
- la marginalità del ruolo rivestito con riferimento ai fatti contestatigli dall'attrice essendo stata Pt_1
di propria iniziativa e nell'anno 2018, a proporgli di simulare la consegna di materiale che
[...]
pagina 8 di 20 non aveva mai ordinato e che egli neppure aveva consegnato ad per CP_1 Controparte_3
la successiva lavorazione;
più precisamente, che già nel 2017 aveva consegnato barre Persona_2
di ottone inferiori rispetto a quanto indicato nei documenti di trasporto, gli aveva proposto di perpetrare tale prassi di modo che il stesso ricevesse una quantità di barre in ottone inferiori CP_4
rispetto a quelli indicate e, per di più, la medesima gli aveva anche chiesto di Parte_1
recuperare parte degli scarti di lavorazione affinché potessero essere successivamente rivenduti a terzi;
- che il tutto era avvenuto ad insaputa della propria datrice di lavoro, avendo egli agito in piena autonomia, limitatamente all'anno 2018 e previa intesa o, per meglio dire, su sollecitazione effettuata dalla stessa Parte_1
- che, oltre a non avere mai ricevuto alcuna autorizzazione ad effettuare gli ordini del materiale, di fatto impartiti dalla sola non era mai stato neppure minimamente autorizzato al ritiro in CP_1
quanto la merce ordinata a era stata consegnata, per accordi intercorsi tra esse, solo Parte_1 tramite il trasportatore di quest'ultima;
- che in data 8 gennaio 2019, convocato in ufficio legale rappresentante di Testimone_1 [...]
, dopo aver ammesso di avere agevolato il raggiro posto in essere ai danni di CP_3 CP_1 solo a decorrere, però, dall'anno 2018 e, comunque, in minima parte, aveva chiesto ed ottenuto, stante il numero decisamente superiore dei DDT sospetti rispetto a quelli che ricordava di avere sottoscritto, che fosse convocato anche il quale, sentito alla presenza di e Persona_2 Tes_2 [...]
e del coniuge di quest'ultima, aveva a propria volta ammesso di avere maggiorato in diverse Tes_1
occasioni i chilogrammi riportati nelle bolle di consegna.
Pertanto, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di in relazione agli eventi Parte_1 descritti e lamentati dall'attrice, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima nella misura determinata in corso di causa ovvero, in subordine, alla graduazione delle rispettive responsabilità, con prevalenza di quella attribuibile a e, in ogni caso, previo Parte_1 accertamento del concorso colposo di ai sensi dell'art. 1227 c.c.. CP_1
Riunito al presente procedimento quello di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4113/2019, disposta una CTU grafologica al fine di verificare l'effettiva riconducibilità ad delle CP_4
sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto prodotti ai documenti n. 16 e 17 custoditi in
Cancelleria, ammessa ed espletata la prova orale (interrogatorio formale e testi) rispettivamente articolata dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza emessa in data 26.10.2021 ed espletata un'ulteriore
CTU al fine di verificare, sulla base della documentazione prodotta e previa acquisizione dei documenti di trasporto relativi a tutte le consegne effettuate e/o ricevute tra le parti nonché tutti gli pagina 9 di 20 ordini inoltrati a nel corso degli anni 2017 e 2018, i quantitativi (in kg) delle forniture Parte_1
di ottone ricevuti dalla per il tramite di nel periodo 2017/2018, nonché la CP_1 Controparte_3
corrispondenza o meno dei pagamenti effettuati ai quantitativi di metalli dichiarati dal fornitore e, infine, secondo un calcolo di ponderata probabilità, la correlazione e/o la congruenza col numero di barre d'ottone utilizzate e/o utilizzabili nel totale degli impianti realizzati dall'attrice nell'ambito del medesimo periodo, in data 17.11.2022 la causa è stata riassegnata al presente organo giudicante a seguito del pensionamento del dott. sicché, all'udienza del 22.2.2023, previa Parte_3
precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, è stata trattenuta in decisione”.
Il Tribunale di Monza pronunciava sentenza n. 2855/23 , pubblicata in data 11/12/2023 con il seguente dispositivo:
“ 1. con riferimento al procedimento riunito n. R.G. n. 4113/2019:
1.1. in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. CP_1
1395/2019 emesso dal Tribunale di Monza in data 14.3.2023;
2. con riferimento al procedimento portante il n. 2506/2019 R.G. e ad entrambi limitatamente alla ripartizione e alla liquidazione delle spese di lite:
2.1. in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice e previo accertamento delle rispettive responsabilità ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2049 c.c., condanna ed CP_4 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, a corrispondere ad in CP_3 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., la complessiva somma di € 236.576,51, oltre moratori nella misura prevista dall'art. 1224 comma 4 c.c. maturati a decorrere dalla data del 5.3.2019 sino a quella del saldo effettivo;
2.2. in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, previo accertamento della relativa responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e già detrattavi la somma di €
62.720,74 oggetto del decreto ingiuntivo n. 1395/2019 emesso dal Tribunale di Monza in data
14.3.2023, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere ad Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t.,, in parte qua in solido con
[...] Controparte_5
la minor somma di € 173.855,77, oltre moratori nella misura prevista dall'art. 1224 comma 4 c.c.
[...]
maturati a decorrere dalla data del 5.3.2019 sino a quella del saldo effettivo;
2.3. condanna a tenere indenni e in CP_4 Controparte_3 Parte_1
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., di tutto quanto saranno costrette a corrispondere in favore di per effetto ed in conseguenza della presente decisione, ivi compreso a titolo di spese CP_1
legali;
2.4. condanna e queste ultime in CP_4 Controparte_3 Parte_1
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., a rifondere ad in persona del legale rapp.te p.t., le CP_1
pagina 10 di 20 spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 25.030,63, di cui 2.573,63 per spese esenti e 22.457,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge;
ù
2.5. condanna a rifondere ad ed a in persona CP_4 Controparte_3 Parte_1
dei rispettivi legali rapp.ti p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, quanto alla prima, in complessivi € 14.103,00 per compensi e, quanto alla seconda, in complessivi € 22.457,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge;
2.6. pone definitivamente a carico esclusivo di le spese della CTU grafologica CP_4
separatamente liquidate nel corso del giudizio, con conseguente diritto delle altre parti di ripetere la somma eventualmente già corrisposta al dott. ù Persona_6
2.7. pone definitivamente a carico di e CP_4 CP_3 CP_3 Pt_1 Parte_1
queste ultime in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., nella misura di 1/3 cadauno, le spese della CTU contabile separatamente liquidate nel corso del giudizio con conseguente diritto di ciascuna delle parti di ripetere dalle altre la quota eccedente eventualmente corrisposta in favore dell'ing. ; Controparte_6
2.8. rigetta ogni ulteriore domanda rispettivamente proposta”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
10.1.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano CP_1
GIA che proponeva appello incidentale condizionato e Controparte_2 [...]
che chiedevano la conferma della sentenza. Alla prima udienza del Controparte_3
14.5.2024 il consigliere istruttore dichiarava la contumacia di prendeva atto del CP_4
provvedimento di sospensiva parziale adottato da altro Collegio della Corte e visti gli artt. 127 ter ce
352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 12.11.2024 per la rimessione della causa in decisione. Con ordinanza resa fuori udienza, provvedendo su istanza di parte appellante del 6.9.2024 dichiarava l'interruzione del processo per intervenuta liquidazione giudiziale della società Parte_1
odierna appellante, dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza emessa in data 31.07.2024 e pubblicata in data 2.08.2024.
In data 28.1.2025, all'udienza fissata per la riassunzione della causa, il Consigliere istruttore disponeva che notificasse l'istanza di riassunzione all'appellato contumace i Parte_1 CP_4
procuratori di eccepivano un difetto di procura in capo a Parte_4 Parte_1
ed il procuratore si riservava di regolarizzare il mandato.
Alla successiva udienza del 25.3.2025 il procuratore dell'appellante dava atto di aver regolarizzato la procura e chiedeva rinvio per rinnovare la notifica ad non andata a buon fine. CP_4
pagina 11 di 20 Il consigliere istruttore autorizzava la rinnovazione della notifica rinviando la causa al 3.6.2025 in cui, dichiarata la contumacia di fissava davanti a sé l'udienza del 16.9.2025 per la CP_4
rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 16.9.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.9.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025 . ha impugnato le sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. Capo 2.2 - vizio della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1218 c.c. – vizio, contraddittorietà e genericità della motivazione sul punto. Capo 2.4 e 2.7 – riforma sentenza in punto di spese di lite e spese CTU Contabile.
2. Riforma Capo 2.3 – vizio della sentenza di primo grado per contraddittorietà della motivazione nell'applicazione dell'art. 2043 c.c
3. Capo 2.3 - vizio della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2049 c.c. – vizio e contraddittorietà della motivazione sul punto.
4. Capo 2.8. –vizio della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1227 c.c. – vizio e contraddittorietà della motivazione sul punto. ha proposto appello incidentale condizionato, che rimane assorbito, poiché l'appello principale CP_1
non è fondato e non può trovare accoglimento, come oltre verrà esposto.
Deve darsi atto, rileva la Corte, che né né hanno proposto appello Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza, determinando il passaggio in giudicato nei loro confronti dell'accertamento sia delle loro responsabilità, a diverso titolo, che dell'ammontare dei danni così come accertati e quantificati dal giudice di prime cure.
Anche non ha contestato l'ammontare del danno riconosciutole ed ha, come detto, proposto CP_1
appello incidentale in via condizionata, solo nell'ipotesi in cui fossero accolte le doglianze dell'appellante principale.
I motivi d'appello possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi.
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una Parte_1
responsabilità contrattuale ex art 1218 cc, dal momento che la stessa non può considerarsi contrattualmente inadempiente, poichè ha sempre fornito il materiale che le veniva richiesto, eseguendo pagina 12 di 20 esattamente le prestazioni dovute, ordinate secondo una prassi consolidata, della quale non poteva quindi dubitare, anche perché gran parte del materiale ordinato dal veniva recapitato CP_4
direttamente ad Officina Meccanica e quindi non poteva prevedere ma nemmeno Parte_1
prefigurarsi che questo rapporto fosse foriero di danni per CP_1
Afferma inoltre che non sussiste il nesso causale richiesto dall'articolo 1218 cc dal momento che questo
è da rinvenirsi esclusivamente nell'illecito doloso del signor al quale è estranea CP_4 Parte_1
Con il secondo motivo d'appello lamenta che il tribunale abbia escluso dal danno imputabile al CP_4
la somma di cui al decreto ingiuntivo revocato, sulla base della circostanza che sia mancata una domanda ex art 2043 - avente ad oggetto tale importo - specificamente rivolta nei confronti del CP_4
Afferma infatti che essendo stato accertato il nesso causale fra la condotta del ed i danni subiti CP_4
da - che deve essere tenuta indenne proprio dal non è dato comprendere Parte_1 CP_4 CP_7
possa essere negato in relazione alle merci oggetto del decreto ingiuntivo che è stato revocato.
Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la sussistenza di responsabilità oggettiva ex articolo 2049 cc in capo a per il fatto compiuto dal dipendente Controparte_3
non abbia riconosciuto analoga responsabilità oggettiva nei confronti di “ la cui CP_4 Parte_1 condotta è stata indotta e determinata dal comportamento di . CP_4
Infine, col quarto motivo, lamenta che il giudice abbia escluso il concorso di colpa della danneggiata che ha ammesso di non aver controllato per ben due anni la corrispondenza fra la merce CP_1
effettivamente da lei ordinata e quella pagata.
Il primo motivo è formulato ai limiti della inammissibilità e non è comunque fondato.
Giova riportare, ad avviso della Corte, la puntuale motivazione del Tribunale inerente l'accertamento della responsabilità contrattuale colposa di Parte_1
“
5.3. La responsabilità ex art. 1218 c.c. di Parte_1
Può, infine, ritenersi integrata, stavolta sotto il profilo contrattuale, anche la responsabilità diretta di
e ciò, al netto di un sodalizio criminoso troppo genericamente paventato dall'attrice in Parte_1
atto di citazione e di entrambi gli altri convenuti nelle rispettive comparse di risposta, a seguito del comportamento, quantomeno colposo, con cui la medesima società ha progressivamente fornito, aumentandone considerevolmente la fatturazione sia nell'anno 2017 sia, anzi soprattutto, nell'anno
2018, le barre di ottone che avrebbero dovuto essere consegnate ad senza però concretamente CP_1
verificare la conformità degli ordini ricevuti alle medesime modalità degli anni pregressi, soprattutto in assenza di una specifica autorizzazione di ad effettuare la consegna della merce in assenza CP_1
di un proprio ordine scritto, come da prassi costante invalsa negli anni precedenti. Ciò si rileva, in particolar modo, dalla successione dei documenti (fatture e bolle di consegna sub documenti n. 13 – 14
pagina 13 di 20 e 15 allegati alla comparsa di costituzione di che accompagnano i primi ordinativi Parte_1 effettuati nell'anno 2017 (cfr. in tal senso le e-mail allegate alle seguenti fatture di cui Persona_7
ai nn. 32 – 56 - 163 - 198 - 239 – 407 - 559 - 617 - 653- 764 - 893 - 936 - 997 - 1072 - 1256 - 1355) laddove, al contrario e del tutto inspiegabilmente, per tutte le successive fatture emesse nell'anno 2017
(precisamente quelle di cui ai nn. 1440 - 1516 -1560 – 1592 – 1667 - 1706 – 1748) ed ancor di più in tutte quelle dell'anno 2018 (quelle di cui ai nn. 7 - 34 - 75 - 136 - 147 - 185 - 227 - 302 - 334 -370 -
406 -. 466 - 507 - 541 -571 - 611 -. 634 - 682 -688 - 767 - 841 - 847 - 878 - 922 - 961 - 1002 - 1033 -
1100 - 1114 – 1134 - 1160 – 1182 – 1206 - 1245 - 1246 -1288 - 1311 – 1344 -1371 – 1397 - 1424 -
1462 -1494 -1536 - 1583 - 1626) non si trova più alcun ordinativo (quantomeno via mail secondo una prassi consolidata) effettuato della società attrice, comparendo, a supporto degli stessi, dei fogli non riportanti alcuna intestazione, privi di una data specifica e di cui è anche difficile ricollegare la provenienza, come peraltro già rilevato nella CTU contabile, ove sono indicati numeri o quantitativi manoscritti che, non rispettando quei minimi requisiti di forma presenti invece negli ordini pregressi, devono ritenersi privi di qualsivoglia efficacia probatoria e valutabili alla stregua del presumibile tentativo di dare parvenza formale e solo ex post ad ordinativi verosimilmente mai realmente intervenuti;
tra l'altro, ben 9 fatture allegate al fascicolo monitorio e, precisamente, quelle di cui ai nn.
1134 – 1160 - 1182 - 1246 – 1288- 1311 - 1327 - 1344 – 1371 e 1397, sono state emesse in assenza di qualsivoglia ordinativo e alcune consegne sono state addirittura effettuate nel periodo feriale di agosto in cui non è stato contestato in giudizio che fosse chiusa (cfr. in tal senso i Controparte_3
DDT allegati alla fattura n. 1124 del 2017 ed a quelle n. 1100 e 1114 del 2018).” ( sentenza, pag 27).
Osserva la Corte che il tribunale ha escluso un comportamento contrattuale doloso di Parte_1
non solo con la motivazione sopra riportata ma anche con le precedenti statuizioni con le quali sono stati ricostruiti i fatti sulla base degli elementi di prova certi acquisiti agli atti e delle risultanze delle due CTU espletate in corso di causa, la prima grafologica avente ad oggetto sia gli ordini che i DDT di consegna della merce da ad la seconda contabile, disposta proprio Parte_1 Controparte_3
per la verifica del numero e quantità degli ordini di materiale, aumentati in modo esponenziale fra il
2017 ed il 2018, oltre le necessità produttive di e del loro pagamento. CP_1
Tutti gli atti di parte appellante, al contrario, sono incentrati sulla estraneità di alla truffa Parte_1
per perpetrata ai danni di da parte di dipendente di pertanto CP_1 CP_4 Controparte_3
non censurano precipuamente la motivazione del Tribunale.
con riferimento al profilo colposo, si limita a sostenere, come peraltro già fatto in primo Parte_1 grado, che il suo comportamento contrattuale è esente anche da colpa poiché “ha fornito i quantitativi che le venivano richiesti, basandosi sulla consolidata classi che vedeva-sin dall'inizio del rapporto con pagina 14 di 20 e Officina meccanica-un cospicuo numero di ordini effettuati indistintamente telefonicamente CP_1
Cont e/o in forma scritta sia da personale di che da personale (v. appello senza numeri pagina). CP_1
Non ha quindi specificamente contestato, e comunque non ha analiticamente confutato con elementi probatori di segno opposto a quelli documentali indicati ed analizzati dal tribunale, le statuizioni sopra riportate, in base alle quali sino all'inizio del 2017 è stato provato che gli ordini erano sempre pervenuti via email da che comunque autorizzava sempre per iscritto la consegna del materiale CP_1
direttamente da ad prassi, questa, che non è stata riscontrata nella Parte_1 Controparte_3
fine del 2017 e per tutto il 2018, ove infatti il numero di barre fornite da e consegnate Parte_1
direttamente a risulta ordinato tramite fogli privi di qualsiasi riferimento ad Controparte_3
e temporale, o addirittura senza ordinativi scritti -come quelle di cui alle fatture del decreto CP_1
ingiuntivo poi revocato-, e consegnate per la lavorazione finanche nel mese di agosto quando CP_3
era chiusa per ferie.
[...]
Osserva ulteriormente la Corte che l'incremento quantitativo di ordini rispetto al fabbisogno di CP_1
ben noto a per i rapporti commerciali pregressi, è veramente notevole, specificamente Parte_1
nell'anno 2018. È opportuno riportare anche in questa sede le risultanze della CTU contabile:
“Per il calcolo delle barre potenzialmente utilizzate è stato preso in considerazione il quantitativo necessario per la produzione dei dispositivi dichiarati ( da ndr): 75 nel 2017 e 46 nel 2018. CP_1
Con un conseguente fabbisogno di 600 barre nel 2017 e 368 nel 2018, per corrispettivi 13.800 kg nel
2017 e 8.464 kg nel 2018. Mettendo quindi a confronto i kilogrammi fatturati con quelli ipoteticamente necessari si riscontra una differenza in eccesso di fornitura pari al 51% nel 2017 (306 barre) e 392% nel
2018 (1.441 barre).
Pur volendo considerare, per opportuna precauzione di analisi, uno scarto medio del materiale utilizzato del 5%, le differenze in eccesso risulterebbero comunque superiori del 44% nel 2017 (276 barre) e del 368% nel 2018 (1.423 barre).
È doveroso specificare che l'ipotesi di uno scarto del 5%, corrispondente ad un totale di 48 barre in più,
è un valore, considerando la tipologia di prodotto, molto elevato”( pagg 11 e12 CTU)
pagina 15 di 20 A fronte di un dato così rilevante, emerge sicuramente un profilo di negligenza in capo a Pt_1
dal momento che il notevole incremento di ordini con richiesta di consegna diretta ad
[...] CP_3
per la lavorazione, senza ordinativi scritti provenienti direttamente da come nella
[...] CP_1
richiamata prassi degli anni precedenti, costituiva sicuramente una anomalia nei consueti rapporti contrattuali che avrebbe dovuto determinare nella fornitrice un più rigoroso controllo, secondo i profili di ordinaria diligenza in un rapporto consolidato, che avrebbe sicuramente fatto emergere la situazione sottostante, poi accertata, in danno di CP_1
Il primo motivo di appello non può pertanto trovare accoglimento.
Anche il secondo ed il terzo motivo non sono fondati e possono congiuntamente essere trattati, dal momento che con essi l'appellante si duole del mancato accertamento del diritto di ad Parte_1
essere direttamente risarcita sia da che da e della conseguente CP_4 Controparte_3
mancata condanna di tali soggetti al risarcimento in suo favore.
Al fine di meglio comprendere le doglianze è opportuno ripercorrere le statuizioni della sentenza ormai passate in giudicato.
Il tribunale ha accertato la responsabilità extracontrattuale e dolosa in capo ad nei CP_4 confronti di con la seguente motivazione “certamente dolosamente responsabile ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c. è il reo confesso seppur minimalista, e ciò, oltre che per tutto quanto sopra CP_4
esposto quale chiaramente evincibile dalle firme apposte sui DDT verificati ed a lui stesso riferibili, anche solo volendo riduttivamente considerare quanto sostenuto in comparsa di risposta, ove ha candidamente ammesso di avere “(…) avallato e nascosto a la condotta posta in essere da CP_3
(con la copertura, appunto di in danno di consistente in una seriale Parte_1 CP_4 CP_1 sovrafatturazione di materiale (nello specifico barre d'ottone) acquistato, oltre che in un recupero a scopo di arricchimento degli scarti della lavorazione”
Il tribunale ha altresì accertato la corresponsabilità ex articolo 2049 cc di con Controparte_3
statuizioni ed accertamenti anche questi passati in giudicato.
Nei rapporti fra i tre corresponsabili, e con riferimento alle “reciproche domande trasversali” ha quindi accolto la domanda di manleva formulata da nei confronti delle e , Controparte_3 CP_4 con riferimento a quella formulata da l'ha accolta solo nei confronti del con Parte_1 CP_4 questa motivazione “ Non altrettanto, invece, è possibile affermare con riferimento alla conforme domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei riguardi , Parte_1 Controparte_3
non essendo stato fornito il ben che minimo supporto probatorio in ordine ad una responsabilità diretta della datrice di lavoro del con riferimento ad un'eventuale compartecipazione dolosa CP_4 nell'attività distrattiva posta in essere da quest'ultimo. …..stante la mancata adeguata dimostrazione di pagina 16 di 20 una responsabilità diretta di nell'attività distrattiva imputabile al solo non Parte_1 CP_4
emergente documentalmente né da specifiche e dettagliate dichiarazioni rese in sede testimoniale bensì solo da vaghe illazioni allegate ad ampio spettro da tutte le altre parti che, tuttavia, non sono state supportate da alcunché, nei rapporti interni il danno deve ritenersi esclusivamente eziologicamente riconducibile ex art. 2043 c.c. alle condotte dolose di appropriazione indebita poste in essere dal CP_4 sicché quest'ultimo va altresì condannato a tenere indenne la medesima società di tutto quanto sarà costretta a corrispondere in favore dell'attrice, ivi compreso a titolo di spese legali, per effetto ed in conseguenza della presente decisione nonché a risarcirle, sempre ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'ulteriore danno patrimoniale di cui si darà adeguatamente conto nel seguente paragrafo a seguito della merce ricevuta e mai messa a disposizione della propria datrice di lavoro” (sottolineature dell'estensore).
Il tribunale ha quindi accolto solo le domande di manleva formulate nei confronti di sia CP_4
da che da Controparte_3 Parte_1
Quanto al secondo motivo riferito al osserva la Corte che il tribunale ha accertato, come detto CP_4
con statuizioni passate in giudicato, che il danno subito da è di complessivi euro 236.576,51 nei CP_1
confronti di pari al valore delle barre eccedenti il fabbisogno della Parte_5 Controparte_3
società ed oggetto della appropriazione da parte del mentre è di complessivi euro 173.855,77 CP_4
nei confronti del corresponsabile avendo detratto dall'importo complessivo del danno Parte_1
quello del decreto ingiuntivo risultato emesso per un credito inesistente e quindi revocato.
Con riferimento a tale credito il tribunale scrive, con una argomentazione riferita indubbiamente alla
“mancando una specifica domanda ex art. 2043 c.c. specificamente rivolta nei confronti Parte_1 del volta a riversare nei confronti di quest'ultimo il danno subito dalla società a seguito della CP_4 revoca del decreto ingiuntivo, neppure è possibile addossargli alcunché a tale titolo”.(pag 30 sentenza).
Con il secondo motivo di appello proprio questa statuizione, lamentando che il Parte_6
tribunale abbia contraddittoriamente motivato rispetto alla precedente statuizione -sottolineata da questo estensore- con riferimento proprio all'importo di euro 62.720,74 portato dalle fatture di cui al decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo riferito a come si è detto, si lamenta una contraddittorietà Parte_4
della sentenza che, pur avendo riconosciuto responsabile indirettamente per il Parte_4
fatto del proprio dipendente nei confronti di non altrettanto lo afferma nel confronti di CP_1 Pt_1
e quindi, testualmente che “la sentenza di primo grado, che pur correttamente ricava dalla
[...]
responsabilità oggettiva ed articolo 2049 cc un obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro convenuto, dovrà coerentemente riconoscere anche a il diritto di essere risarcita Parte_1
pagina 17 di 20 direttamente da di tutti i danni subiti per il fatto illecito del dipendente della stessa, Controparte_3 signor CP_4
I motivi non sono fondati.
Deve in questa sede confermarsi che nelle conclusioni del giudizio di primo grado di Parte_1
precisate il 20.2.2023 non è stata formulata alcuna domanda di condanna ex art 2043 cc né nei confronti di né nei confronti di dal momento che l'odierno CP_4 Controparte_3 appellante ha chiesto di accertare che l'esclusiva responsabilità dei fatti fosse attribuita ad
[...] ed formulando esclusivamente domanda trasversale di manleva “nei CP_4 Controparte_3
confronti degli altri convenuti, signor in persona del suo Controparte_8
legale rappresentante pro tempore, in quanto da questi intende essere garantita, Parte_1
manlevata e/o, comunque, tenuta indenne rispetto ad ogni richiesta formulata da nei suoi CP_1 confronti”. Anche nelle domande subordinate ha esclusivamente chiesto di “essere tenuta indenne e/o di rivalersi nei confronti del signor e/o di e “accertare e CP_4 Controparte_3 dichiarare che l'illecita condotta posta in essere dal signor costituisce la causa unica ed CP_4
esclusiva del pregiudizio economico, così come descritto dalla società attrice e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni lamentati da nella misura che risulterà in CP_1
corso di causa.
➢ nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di una delle domande proposte dall'attrice, accertare che le condotte poste in essere dal signor e da CP_4 [...]
costituiscono la causa unica ed esclusiva del pregiudizio economico descritto dalla Controparte_3
società attrice e, conseguentemente, condannarli, ciascuno secondo il proprio grado di colpa e/o in solido tra loro, al risarcimento dei danni lamentati da nella misura che risulterà in corso di CP_1 causa”.
Ritiene questa Corte, con particolare riferimento al secondo motivo di appello, che l'argomentazione sopra sottolineata del giudice di prime cure deve essere interpretata nel senso che il tribunale ha rilevato astrattamente il diritto di ad essere risarcita dal per il danno subito per le Parte_1 CP_4
somme di cui al decreto ingiuntivo, non percepite proprio perché il decreto è stato revocato, ma che tale domanda non sia stata formulata in questo giudizio, e conseguentemente è mancata qualsiasi inerente statuizione.
Con il quarto motivo si lamenta il rigetto della richiesta corresponsabilità ex articolo 1227 c.c di
CP_1
pagina 18 di 20 Anche questo motivo é formulato ai limiti della inammissibilità, dal momento che non confuta specificamente il percorso argomentativo sviluppato dal tribunale, limitandosi a riportare argomentazioni già svolte in primo grado.
E' opportuno quindi riportare quanto scrive sul punto il tribunale “ritiene il Tribunale non rinvenibile alcun serio e concreto concorso colposo della creditrice se non nella misura in cui, ma trattasi di semplice buona fede mal riposta non idonea a supportare una specifica negligenza, ha confidato nel buon funzionamento di un meccanismo che, pur protraendosi da parecchi anni, giammai prima dell'anno 2017 aveva manifestato alcuna crepa di siffatta natura. D'altro canto, solo grazie ad una
CTU grafologica espletata nel corso di questo giudizio è stato possibile individuare, con tutti i limiti del caso e di un accertamento peritale comunque probabilistico e di certo non equivalente ad una dimostrazione scientifico-matematica, la non riconducibilità ad di gran parte dei DDT CP_1 apparentemente attestanti l'effettiva consegna della merce presso il tornitore e giocoforza successivamente fatturata, circostanza che difficilmente avrebbe potuto essere verificata dal relativo ufficio amministrativo-contabile se non a seguito di un'analisi specifica e dettagliata idonea a ricollegarvi anche tutti i relativi ordini” (pagina 28 della sentenza).
Rileva quindi questa Corte che non era nelle condizioni di immediata percezione delle ragioni CP_1
dell'aumento dei costi per le materie prime e che infatti si è attivata quando ormai tale aumento aveva assunto proporzioni non giustificabili.
Il motivo un può quindi trovare accoglimento.
L'appello viene quindi rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello incidentale condizionato di resta conseguentemente assorbito. CP_1
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti costituite, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014 e successive modifiche, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro , Controparte_9 Controparte_10
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2855/23 così provvede: CP_4
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti costituite così liquidate:
-in favore di in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € CP_1
5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- in favore di in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase Controparte_3 introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
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