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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1339/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3100/2021 pubblicata il 2/12/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv.to I. De Benedictis
APPELLANTE
E
(già , in persona CP_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa da avv.ti Marco
Pannone, Matilde Pannone e Ottavio Pannone
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Cont Con ricorso depositato in data 6.5.2011 la indicata in epigrafe impugnava il verbale di accertamento dell' n. Pt_1
2000000144314 notificatole in data 15.11.2010 con il quale le si chiedeva il pagamento della somma di euro 47.260,00 a titolo di recupero di contributi e somme aggiuntive sulle somme erogate dalla società a titolo di ANF ai lavoratori specificamente indicati nel verbale, pur non avendone gli stessi diritto.
Parte opponente contestava le conclusioni degli ispettori, fornendo documentazione a supporto di quanto sostenuto, evidenziando in particolare per ogni singolo lavoratore la sussistenza dei requisiti per beneficiare degli assegni familiari;
chiedeva dunque di accertare che nulla fosse dovuto in virtù del verbale ispettivo impugnato.
L' , costituitosi tardivamente, chiedeva il rigetto del Pt_1 ricorso.
Con successivo ricorso, poi riunito al precedente, depositato in pari data, la società ricorrente impugnava il verbale di accertamento n. 200000000124674 notificatole in data 25.9.2010, relativo allo stesso accertamento avviato in data 10.3.2010 e conclusosi in data 15.09.2010 con il quale le si chiedeva il pagamento della somma di euro 71.657,00 a titolo di recupero di contributi dall'anno 2005. In particolare in detto verbale si dava atto che, all'esito degli accertamenti compiuti dagli ispettori, una serie di lavoratori specificamente ivi indicati erano risultati svolgere mansioni differenti rispetto al loro formale inquadramento, per cui si provvedeva al recupero dei contributi omessi e dovuti sulle retribuzioni realmente spettanti a detti lavoratori a seguito del corretto inquadramento, nonché al recupero delle contribuzioni omesse per aver illegittimamente beneficiato delle agevolazioni contributive di cui alla legge n.
407/1990 all'art. 8 comma 9.
Parte opponente evidenziava vizi procedimentali dell'operato degli ispettori nonché la totale infondatezza della pretesa per essere stati i lavoratori oggetto del verbale tutti correttamente inquadrati in base alle mansioni loro assegnate e svolte.
pag. 2/14 L' si costituiva resistendo alla domanda e chiedendo il Pt_1 rigetto del ricorso.
Con successivo ricorso depositato in data 24.07.2013 la società proponeva opposizione all'avviso di addebito n.
32820130002565492000, notificato in data 4.7.2013, con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di euro 141.196,74 all' per omessi crediti contributivi e a titolo di recupero Pt_1 somme erogate a titolo di assegni familiari, relativamente al periodo 2005-2010, relativi cioè a quanto accertato nei verbali ispettivi già impugnati. L'opponente reiterava le argomentazioni espresse nei giudizi precedenti, concludendo per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Si costituiva l' resistendo alla domanda e chiedendone il Pt_1 rigetto.
Riuniti tutti e tre i ricorsi ed espletata corposa prova testimoniale il GL, richiamata la giurisprudenza in materia di onere della prova nei giudizi di opposizione, in materia di valore probatorio del verbale ispettivo ed in materia di agevolazioni contributive, accoglieva le domande dichiarando l'illegittimità dei verbali di accertamento n. 2000000144314 e n. 200000000124674 impugnati e non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.
32820130002565492000, notificato in data 4.7.2013; condannava, altresì, l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Pt_1
€ 3.200,00.
Interpone gravame l' ricostruendo preliminarmente le Parte_2 fasi giudiziali di primo grado ed eccependo
-che il GL non si era pronunciato sulla eccezione di improcedibilità della domanda di cui alla causa n.8136/13 RG per omessa notifica del ricorso, eccezione sollevata già in primo grado;
rileva che il ricorso de quo non gli era stato mai notificato né per l'udienza originariamente fissata dal Giudice
pag. 3/14 Dott. R. Cervelli (18.03.2014), né per quella nuova fissata dal
Giudice cui il procedimento risultava definitivamente fissato a seguito di riassegnazione per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva da parte del Presidente di sezione
(15.04.2014) e ciò emergeva dalla stessa richiesta della società ricorrente, alla prima udienza, di essere autorizzato a rinnovare la notifica;
nel merito:
-che in relazione agli addebiti per gli assegni familiari per 12 dipendenti in sede di ispezione la società non aveva mai esibito la documentazione a giustificazione dell'erogazione di tali assegni e che solo nel corso del procedimento, aveva provveduto ad esibire la documentazione (mai esibita agli ispettori) per 6 dipendenti,
-che per i dipendenti Persona_1 Persona_2 [...]
e risulta Persona_3 Persona_4 Parte_3 integrata nel corso del giudizio la documentazione mancante, ma che, tuttavia, non risulta elencata, tra i lavoratori per i quali
è stata esibita la richiesta documentazione, la lavoratrice
PO BARBARA, nata il [...], per la quale erano stati addebitati, a titolo di assegni familiari, euro 7.768,50 per il periodo da 07/06 a 11/09, per cui in mancanza di tale documentazione deve ritenersi che le relative somme siano state indebitamente conguagliate dall'azienda,
-che in ordine alla altra inadempienza relativa al diverso inquadramento per 19 lavoratori, gli stessi avevano rilasciato spontanee dichiarazioni agli ispettori da cui emergeva il versamento di una contribuzione in misura inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte,
-che il GL, sul predetto aspetto, ha errato nell'interpretazione del materiale probatorio raccolto, avendo i verbalizzanti (sentiti pag. 4/14 come testimoni) dichiarato che “pur non avendo constatato direttamente lo svolgimento delle mansioni da parte dei singoli dipendenti all'esito delle verifiche effettuate eravamo giunti ad un quadro di organico congruo rispetto alla struttura...riferito prettamente al personale infermieristico. Le dichiarazioni dei singoli hanno trovato corrispondenza e univocità nelle dichiarazioni gli uni degli altri” e che “per il personale infermieristico, non seguendo gli stessi nelle stanze degli ospiti della struttura, li abbiamo sentiti uno per uno in una stanza...abbiamo incrociato le dichiarazioni di ognuno di loro con quelle dei colleghi”, per cui il Giudice avrebbe dovuto rilevare una prova contraria particolarmente significativa per annullare il verbale, mentre aveva erroneamente attribuito un valore privilegiato esclusivo alle testimonianze rese nel corso del giudizio, sostanzialmente difformi da quelle rese agli Ispettori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo, laddove, invece, il verbale faceva piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale,
-che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi dovevano essere tenute in considerazione dal Giudice di primo grado al fine di una migliore comprensione delle reali modalità di svolgimento di rapporti lavorativi in contestazione e della reale volontà delle parti e che godono di una maggiore attendibilità rispetto alle dichiarazioni rilasciate in sede giudiziaria, stante la loro maggiore genuinità e spontaneità, concludendo per la riforma della sentenza impugnata
-preliminarmente dichiarando improcedibile il ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato;
-in via subordinata, ritenendo dovuta la somma corrisposta a titolo di ANF alla lavoratrice PO RB;
pag. 5/14 -respingendo integralmente l'avversa opposizione, con riferimento al verbale 200000000124674 notificato in data 25.9.2010; ovvero, condannare controparte al pagamento della somma uguale, maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La società avversa l'appello evidenziando: CP_1
-che il ricorso introduttivo relativo al procedimento n.8136/13 in uno con il provvedimento di sospensiva del 26 luglio 2013 era stato regolarmente notificato all' il 31 luglio 2013, Pt_1 successivamente con provvedimento del 17.1.14 era stata disposta la riunione dei procedimenti e disposta la riassegnazione sul ruolo della dott.ssa dei procedimenti R.G. 5338/2011 al Per_5 quale venivano riuniti quelli recanti i n.ri RG 5348/11 e 8136/13
(cfr. verbale udienza del 15 aprile 2014) e che il GL aveva autorizzato essa opponente a rinotificare il ricorso con il già concesso provvedimento di sospensione e decreto di fissazione unitamente a copia del “presente provvedimento nei termini di legge” rinviando al 30 gennaio 2015,
-che l' , come confermato nello stesso ricorso d'appello, ha Pt_1 ricevuto la notifica il 2.7.2014,
-che nel corso della ispezione, come accertato nella sentenza gravata, non era stata disposta un'integrazione di documentazione da parte degli stessi ispettori,
-che al momento dell'accesso ispettivo la documentazione in ordine agli assegni familiari era presente, avendo i dipendenti regolarmente presentato le relative domande con l'allegata documentazione,
-che i verbalizzanti non avevano annotano quali documenti sarebbero stati richiesti al legale rappresentante, né dal verbale emergevano le ragioni per le quali gli stessi non avevano rinvenuto elementi di valutazione dalla documentazione esaminata,
pag. 6/14 -che in ordine agli inquadramenti del personale disposti con il verbale ispettivo il GL aveva accertato, dalla stessa escussione dei verbalizzanti, che gli stessi non avevano constatato direttamente il lavoro effettivamente svolto dai dipendenti,
-che i verbali non avevano alcun valore probatorio precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in esse contenuti, donde il materiale raccolto dai verbalizzanti dovevano passare al vaglio del giudice,
-che, in relazione alle richieste per gli assegni familiari era presente anche la documentazione relativa alla lavoratrice
Policht.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
***********
L'appello è infondato e va rigettato.
In relazione alla eccezione di improcedibilità sollevata dall' Pt_1 con riferimento al ricorso di cui al fascicolo riunito n.8136/13
(quello relativo alla opposizione all'avviso di addebito fondato sui due verbali ispettivi impugnati nei precedenti ricorsi nn.5338/11 e 5348/11) risulta dalle stesse allegazioni dell' Pt_1 come esso istituto abbia ricevuto la notificazione in data 2.7.14;
l' lamenta che alcuna notificazione gli è stata fatta in Pt_1 relazione alla iniziale udienza del 18.3.14 dinanzi al Giudice
Cervelli (inizialmente assegnatario del fascicolo) né in relazione alla udienza del 15.4.14 tenuta dal Giudice cui il Per_5 ricorso era stato rimesso da parte del Presidente di Sezione per la riunione.
pag. 7/14 L'eccezione va disattesa alla luce dell'esame dell'incarto processuale e della sequenza processuale riscontrata.
Ed invero risulta documentato come alla udienza del 15.4.14 il
Giudice, su richiesta della società opponente, abbia autorizzato
“il ricorrente a notificare il ricorso, con provvedimento di sospensione e decreto di fissazione, unitamente a copia del presente provvedimento nei termini di legge rispetto alla udienza del 30.1.2015 ore 9.30, alla quale si rinvia” motivando la rimessione in termini per la peculiarità del caso concreto data dalla circostanza che al provvedimento di sospensione
(correttamente notificato all' unitamente al ricorso) era Pt_1 seguita la rimessione degli atti al Presidente di Sezione per la valutazione della riunione, seguita dal provvedimento di assegnazione del Presidente (del 17.1.14) e successivo decreto di fissazione e per la circostanza che tale avvicendarsi di provvedimenti (dei quali la società ricorrente non aveva avuto cognizione) aveva potuto ingenerare confusione inducendola in errore non imputabile.
Sulla scorta del predetto provvedimento emesso alla udienza del
15.4.14 pertanto la notificazione avvenuta a luglio 2014 in favore dell' è rituale in quanto avvenuta a seguito di rimessione in Pt_1 termini disposta dal GL con specifica motivazione in ordine all'errore non imputabile.
Anche le argomentazioni di merito spiegate dall' non sono tali Pt_1 da scalfire la solida motivazione adottata dal Tribunale proprio in relazione agli oneri probatori incombenti sull'istituto nel caso di impugnazione di verbali ispettivi.
Quanto al verbale relativo al disconoscimento delle somme erogate ai lavoratori per gli assegni familiari l'Istituto appellante si limita a contestare la posizione della sola lavoratrice P_
; premesso quindi, che per le altre posizioni la sentenza
[...]
pag. 8/14 deve ritenersi passata in giudicato (in uno con la circostanza che la documentazione in materia non era stata richiesta dagli ispettori in sede di verifica ed è stata prodotta dalla allora opponente nel giudizio;
cfr. verbale di accesso del 10.3.2010, dal quale si evince che gli ispettori avrebbero richiesto la documentazione relativa al personale in servizio e che i menzionati dipendenti erano stati, invece, licenziati negli anni precedenti), si rileva come per tale posizione (quella della
) i documenti giustificativi dell'erogazione della P_ prestazione risulta(va)no regolarmente prodotti dalla società opponente in primo grado (cfr.doc.9 documenti in relazione al beneficio richiesto per i due figli); risulta solo come il GL, nell'esaminare partitamente le singole posizioni, abbia omesso di richiamare la posizione della predetta lavoratrice, senza che però vi fosse alcuna omissione documentale sul punto, per cui l'analisi operata nelle sentenza deve ritenersi valida anche per tale posizione in difetto di ulteriori contestazioni (nel merito) operate dall'appellante.
Quanto alla impugnazione del verbale con il quale gli ispettori verbalizzanti hanno diversamente inquadrato 19 lavoratori della appellante richiedendo i conseguenti contributi e revocando le agevolazioni contributive la sentenza è parimenti da confermarsi.
In relazione al valore dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli pag. 9/14 apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis,
Cass. n. 23800 del 2014); detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente, con l'ordinanza n. 36573 del 14.12.2022, la
Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Il materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo, pertanto, valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>> (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703) rilevandosi, altresì, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori/informatori <non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni
pag. 10/14 rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità>>
(Cass., Sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Nella sentenza n. 23800/14 la S.C. precisa che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”.
Nel caso di specie oggetto del contendere è la qualificazione del corretto inquadramento dei lavoratori in base alle mansioni svolte e dichiarate;
agli atti sono allegate le dichiarazioni rese dai singoli lavoratori ma non vi sono valutazioni operate in termine di inquadramento da parte degli ispettori, l'attribuzione di un superiore inquadramento/livello si appalesa completamente apodittica in quanto non si rinviene alcun ragionamento logico a fondamento del diverso inquadramento, laddove, al contrario, le mansioni riferite dai singoli lavoratori appaiono perfettamente coerenti con gli inquadramenti già posseduti.
Il Collegio premette in via generale come dall'esame del verbale ispettivo (in particolare pag. 2 e ss) non risulti mai esplicitato il percorso logico giuridico operato dai verbalizzanti a fondamento del diverso inquadramento (di categoria o di livello) affermato.
pag. 11/14 In più si rileva come sul punto la sentenza appellata sia analitica e puntuale avendo il GL esaminato singolarmente le posizioni dei lavoratori confrontando quanto emerso in sede ispettiva (dalle loro stesse dichiarazioni non avendo i verbalizzanti assistito personalmente all'espletamento delle mansioni come deposto in sede testimoniale “pur non avendo constatato direttamente lo svolgimento delle mansioni da parte dei singoli dipendenti”) con quanto emerso dalla attività testimoniale espletata.
Per la dipendente si è evidenziato che la stessa Persona_6 aveva testimoniato di non aver mai svolto le mansioni di caposala
(attribuitele dagli ispettori) e che non le avrebbe potute svolgere in difetto di idoneo titolo di studio (possedendo solo quello, conseguito in Polonia, di infermiere con specializzazione all'assistenza dei malati non equipollente a quello rilasciato in
Italia) ; deposizione riscontrata da quanto dichiarato anche dal teste dalle teste dal teste Testimone_1 Testimone_2
e dal teste che avevano confermato Persona_2 Tes_3 come la si occupasse della sola assistenza agli anziani Per_1
e che non vi era nella struttura la figura di caposala.
Per il dipendente premesso che i verbalizzanti Persona_2 non spiegano in cosa effettivamente fosse consistito il differente livello (da A ad A3) rispetto alle mansioni svolte (operaio A), è emerso come lo stesso svolgesse mansioni di ausiliario (“secondo quello che c'è da fare, dare da mangiare ai pazienti, fare i letti, le pulizie…”; come confermato anche dai testi e Tes_1
. Anche per i lavoratori Tes_2 Persona_3 Persona_7
, nel verbale
[...] Persona_8 Persona_9 ispettivo non risulta in alcun modo motivato il riconoscimento di un livello superiore al posseduto, né tale giustificazione è evincibile dalle dichiarazioni rese agli ispettori nelle quali le pag. 12/14 mansioni descritte (e confermate in sede testimoniale) sono conformi agli inquadramenti posseduti.
Per il è emerso lo svolgimento di mansioni Parte_4 analoghe a quelle del e quindi perfettamente rientranti Per_2 nel livello A;
per già in sede ispettiva, era Persona_10 pacificamente emerso come la stessa svolgesse mansioni di infermiera e nel verbale non si chiarisce il perché del diverso inquadramento in D;
analogamente per priva di Parte_5 pregresse esperienze lavorative in settori analoghi, nel verbale non si spiega perché avrebbe avuto diritto al livello B2; per la
è emerso in sede istruttoria lo svolgimento di mansioni Per_4 di sociologa, non riconducibili a quelle sub categoria E (propria del direttore sanitario dott. ). Persona_11
Pertanto erra l' laddove invoca il valore dei verbali fino Pt_6
a querela di falso in relazione all'aspetto oggetto di contestazione, trattandosi di valutazioni (e non di fatti accertati de visu dai verbalizzanti) che nell'accertamento appaiono del tutto immotivate ed apodittiche e che, nel giudizio di primo grado (comunque) sono state smentite dai risultati della prova testimoniale espletata.
Le spese del grado seguono la soccombenza senza l'aumento invocato ex art. 4 comma 1-bis DM 55/14 atteso che la maggiorazione invocata presuppone la ricerca testuale all'interno dell'atto difensivo e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, mentre nel caso di specie gli unici collegamenti riguardano i tre allegati (peraltro tre dei quali riportano in un unico file l'intera e corposa produzione cartacea dei tre fascicoli riuniti in primo grado) e nessun collegamento ipertestuale è rinvenibile nel corpo della memoria difensiva.
P.Q.M.
La Corte così decide pag. 13/14 -rigetta l'appello
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in euro 4.997,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1339/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3100/2021 pubblicata il 2/12/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv.to I. De Benedictis
APPELLANTE
E
(già , in persona CP_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa da avv.ti Marco
Pannone, Matilde Pannone e Ottavio Pannone
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Cont Con ricorso depositato in data 6.5.2011 la indicata in epigrafe impugnava il verbale di accertamento dell' n. Pt_1
2000000144314 notificatole in data 15.11.2010 con il quale le si chiedeva il pagamento della somma di euro 47.260,00 a titolo di recupero di contributi e somme aggiuntive sulle somme erogate dalla società a titolo di ANF ai lavoratori specificamente indicati nel verbale, pur non avendone gli stessi diritto.
Parte opponente contestava le conclusioni degli ispettori, fornendo documentazione a supporto di quanto sostenuto, evidenziando in particolare per ogni singolo lavoratore la sussistenza dei requisiti per beneficiare degli assegni familiari;
chiedeva dunque di accertare che nulla fosse dovuto in virtù del verbale ispettivo impugnato.
L' , costituitosi tardivamente, chiedeva il rigetto del Pt_1 ricorso.
Con successivo ricorso, poi riunito al precedente, depositato in pari data, la società ricorrente impugnava il verbale di accertamento n. 200000000124674 notificatole in data 25.9.2010, relativo allo stesso accertamento avviato in data 10.3.2010 e conclusosi in data 15.09.2010 con il quale le si chiedeva il pagamento della somma di euro 71.657,00 a titolo di recupero di contributi dall'anno 2005. In particolare in detto verbale si dava atto che, all'esito degli accertamenti compiuti dagli ispettori, una serie di lavoratori specificamente ivi indicati erano risultati svolgere mansioni differenti rispetto al loro formale inquadramento, per cui si provvedeva al recupero dei contributi omessi e dovuti sulle retribuzioni realmente spettanti a detti lavoratori a seguito del corretto inquadramento, nonché al recupero delle contribuzioni omesse per aver illegittimamente beneficiato delle agevolazioni contributive di cui alla legge n.
407/1990 all'art. 8 comma 9.
Parte opponente evidenziava vizi procedimentali dell'operato degli ispettori nonché la totale infondatezza della pretesa per essere stati i lavoratori oggetto del verbale tutti correttamente inquadrati in base alle mansioni loro assegnate e svolte.
pag. 2/14 L' si costituiva resistendo alla domanda e chiedendo il Pt_1 rigetto del ricorso.
Con successivo ricorso depositato in data 24.07.2013 la società proponeva opposizione all'avviso di addebito n.
32820130002565492000, notificato in data 4.7.2013, con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di euro 141.196,74 all' per omessi crediti contributivi e a titolo di recupero Pt_1 somme erogate a titolo di assegni familiari, relativamente al periodo 2005-2010, relativi cioè a quanto accertato nei verbali ispettivi già impugnati. L'opponente reiterava le argomentazioni espresse nei giudizi precedenti, concludendo per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Si costituiva l' resistendo alla domanda e chiedendone il Pt_1 rigetto.
Riuniti tutti e tre i ricorsi ed espletata corposa prova testimoniale il GL, richiamata la giurisprudenza in materia di onere della prova nei giudizi di opposizione, in materia di valore probatorio del verbale ispettivo ed in materia di agevolazioni contributive, accoglieva le domande dichiarando l'illegittimità dei verbali di accertamento n. 2000000144314 e n. 200000000124674 impugnati e non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.
32820130002565492000, notificato in data 4.7.2013; condannava, altresì, l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Pt_1
€ 3.200,00.
Interpone gravame l' ricostruendo preliminarmente le Parte_2 fasi giudiziali di primo grado ed eccependo
-che il GL non si era pronunciato sulla eccezione di improcedibilità della domanda di cui alla causa n.8136/13 RG per omessa notifica del ricorso, eccezione sollevata già in primo grado;
rileva che il ricorso de quo non gli era stato mai notificato né per l'udienza originariamente fissata dal Giudice
pag. 3/14 Dott. R. Cervelli (18.03.2014), né per quella nuova fissata dal
Giudice cui il procedimento risultava definitivamente fissato a seguito di riassegnazione per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva da parte del Presidente di sezione
(15.04.2014) e ciò emergeva dalla stessa richiesta della società ricorrente, alla prima udienza, di essere autorizzato a rinnovare la notifica;
nel merito:
-che in relazione agli addebiti per gli assegni familiari per 12 dipendenti in sede di ispezione la società non aveva mai esibito la documentazione a giustificazione dell'erogazione di tali assegni e che solo nel corso del procedimento, aveva provveduto ad esibire la documentazione (mai esibita agli ispettori) per 6 dipendenti,
-che per i dipendenti Persona_1 Persona_2 [...]
e risulta Persona_3 Persona_4 Parte_3 integrata nel corso del giudizio la documentazione mancante, ma che, tuttavia, non risulta elencata, tra i lavoratori per i quali
è stata esibita la richiesta documentazione, la lavoratrice
PO BARBARA, nata il [...], per la quale erano stati addebitati, a titolo di assegni familiari, euro 7.768,50 per il periodo da 07/06 a 11/09, per cui in mancanza di tale documentazione deve ritenersi che le relative somme siano state indebitamente conguagliate dall'azienda,
-che in ordine alla altra inadempienza relativa al diverso inquadramento per 19 lavoratori, gli stessi avevano rilasciato spontanee dichiarazioni agli ispettori da cui emergeva il versamento di una contribuzione in misura inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte,
-che il GL, sul predetto aspetto, ha errato nell'interpretazione del materiale probatorio raccolto, avendo i verbalizzanti (sentiti pag. 4/14 come testimoni) dichiarato che “pur non avendo constatato direttamente lo svolgimento delle mansioni da parte dei singoli dipendenti all'esito delle verifiche effettuate eravamo giunti ad un quadro di organico congruo rispetto alla struttura...riferito prettamente al personale infermieristico. Le dichiarazioni dei singoli hanno trovato corrispondenza e univocità nelle dichiarazioni gli uni degli altri” e che “per il personale infermieristico, non seguendo gli stessi nelle stanze degli ospiti della struttura, li abbiamo sentiti uno per uno in una stanza...abbiamo incrociato le dichiarazioni di ognuno di loro con quelle dei colleghi”, per cui il Giudice avrebbe dovuto rilevare una prova contraria particolarmente significativa per annullare il verbale, mentre aveva erroneamente attribuito un valore privilegiato esclusivo alle testimonianze rese nel corso del giudizio, sostanzialmente difformi da quelle rese agli Ispettori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo, laddove, invece, il verbale faceva piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale,
-che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi dovevano essere tenute in considerazione dal Giudice di primo grado al fine di una migliore comprensione delle reali modalità di svolgimento di rapporti lavorativi in contestazione e della reale volontà delle parti e che godono di una maggiore attendibilità rispetto alle dichiarazioni rilasciate in sede giudiziaria, stante la loro maggiore genuinità e spontaneità, concludendo per la riforma della sentenza impugnata
-preliminarmente dichiarando improcedibile il ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato;
-in via subordinata, ritenendo dovuta la somma corrisposta a titolo di ANF alla lavoratrice PO RB;
pag. 5/14 -respingendo integralmente l'avversa opposizione, con riferimento al verbale 200000000124674 notificato in data 25.9.2010; ovvero, condannare controparte al pagamento della somma uguale, maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La società avversa l'appello evidenziando: CP_1
-che il ricorso introduttivo relativo al procedimento n.8136/13 in uno con il provvedimento di sospensiva del 26 luglio 2013 era stato regolarmente notificato all' il 31 luglio 2013, Pt_1 successivamente con provvedimento del 17.1.14 era stata disposta la riunione dei procedimenti e disposta la riassegnazione sul ruolo della dott.ssa dei procedimenti R.G. 5338/2011 al Per_5 quale venivano riuniti quelli recanti i n.ri RG 5348/11 e 8136/13
(cfr. verbale udienza del 15 aprile 2014) e che il GL aveva autorizzato essa opponente a rinotificare il ricorso con il già concesso provvedimento di sospensione e decreto di fissazione unitamente a copia del “presente provvedimento nei termini di legge” rinviando al 30 gennaio 2015,
-che l' , come confermato nello stesso ricorso d'appello, ha Pt_1 ricevuto la notifica il 2.7.2014,
-che nel corso della ispezione, come accertato nella sentenza gravata, non era stata disposta un'integrazione di documentazione da parte degli stessi ispettori,
-che al momento dell'accesso ispettivo la documentazione in ordine agli assegni familiari era presente, avendo i dipendenti regolarmente presentato le relative domande con l'allegata documentazione,
-che i verbalizzanti non avevano annotano quali documenti sarebbero stati richiesti al legale rappresentante, né dal verbale emergevano le ragioni per le quali gli stessi non avevano rinvenuto elementi di valutazione dalla documentazione esaminata,
pag. 6/14 -che in ordine agli inquadramenti del personale disposti con il verbale ispettivo il GL aveva accertato, dalla stessa escussione dei verbalizzanti, che gli stessi non avevano constatato direttamente il lavoro effettivamente svolto dai dipendenti,
-che i verbali non avevano alcun valore probatorio precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in esse contenuti, donde il materiale raccolto dai verbalizzanti dovevano passare al vaglio del giudice,
-che, in relazione alle richieste per gli assegni familiari era presente anche la documentazione relativa alla lavoratrice
Policht.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'appello è infondato e va rigettato.
In relazione alla eccezione di improcedibilità sollevata dall' Pt_1 con riferimento al ricorso di cui al fascicolo riunito n.8136/13
(quello relativo alla opposizione all'avviso di addebito fondato sui due verbali ispettivi impugnati nei precedenti ricorsi nn.5338/11 e 5348/11) risulta dalle stesse allegazioni dell' Pt_1 come esso istituto abbia ricevuto la notificazione in data 2.7.14;
l' lamenta che alcuna notificazione gli è stata fatta in Pt_1 relazione alla iniziale udienza del 18.3.14 dinanzi al Giudice
Cervelli (inizialmente assegnatario del fascicolo) né in relazione alla udienza del 15.4.14 tenuta dal Giudice cui il Per_5 ricorso era stato rimesso da parte del Presidente di Sezione per la riunione.
pag. 7/14 L'eccezione va disattesa alla luce dell'esame dell'incarto processuale e della sequenza processuale riscontrata.
Ed invero risulta documentato come alla udienza del 15.4.14 il
Giudice, su richiesta della società opponente, abbia autorizzato
“il ricorrente a notificare il ricorso, con provvedimento di sospensione e decreto di fissazione, unitamente a copia del presente provvedimento nei termini di legge rispetto alla udienza del 30.1.2015 ore 9.30, alla quale si rinvia” motivando la rimessione in termini per la peculiarità del caso concreto data dalla circostanza che al provvedimento di sospensione
(correttamente notificato all' unitamente al ricorso) era Pt_1 seguita la rimessione degli atti al Presidente di Sezione per la valutazione della riunione, seguita dal provvedimento di assegnazione del Presidente (del 17.1.14) e successivo decreto di fissazione e per la circostanza che tale avvicendarsi di provvedimenti (dei quali la società ricorrente non aveva avuto cognizione) aveva potuto ingenerare confusione inducendola in errore non imputabile.
Sulla scorta del predetto provvedimento emesso alla udienza del
15.4.14 pertanto la notificazione avvenuta a luglio 2014 in favore dell' è rituale in quanto avvenuta a seguito di rimessione in Pt_1 termini disposta dal GL con specifica motivazione in ordine all'errore non imputabile.
Anche le argomentazioni di merito spiegate dall' non sono tali Pt_1 da scalfire la solida motivazione adottata dal Tribunale proprio in relazione agli oneri probatori incombenti sull'istituto nel caso di impugnazione di verbali ispettivi.
Quanto al verbale relativo al disconoscimento delle somme erogate ai lavoratori per gli assegni familiari l'Istituto appellante si limita a contestare la posizione della sola lavoratrice P_
; premesso quindi, che per le altre posizioni la sentenza
[...]
pag. 8/14 deve ritenersi passata in giudicato (in uno con la circostanza che la documentazione in materia non era stata richiesta dagli ispettori in sede di verifica ed è stata prodotta dalla allora opponente nel giudizio;
cfr. verbale di accesso del 10.3.2010, dal quale si evince che gli ispettori avrebbero richiesto la documentazione relativa al personale in servizio e che i menzionati dipendenti erano stati, invece, licenziati negli anni precedenti), si rileva come per tale posizione (quella della
) i documenti giustificativi dell'erogazione della P_ prestazione risulta(va)no regolarmente prodotti dalla società opponente in primo grado (cfr.doc.9 documenti in relazione al beneficio richiesto per i due figli); risulta solo come il GL, nell'esaminare partitamente le singole posizioni, abbia omesso di richiamare la posizione della predetta lavoratrice, senza che però vi fosse alcuna omissione documentale sul punto, per cui l'analisi operata nelle sentenza deve ritenersi valida anche per tale posizione in difetto di ulteriori contestazioni (nel merito) operate dall'appellante.
Quanto alla impugnazione del verbale con il quale gli ispettori verbalizzanti hanno diversamente inquadrato 19 lavoratori della appellante richiedendo i conseguenti contributi e revocando le agevolazioni contributive la sentenza è parimenti da confermarsi.
In relazione al valore dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli pag. 9/14 apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis,
Cass. n. 23800 del 2014); detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente, con l'ordinanza n. 36573 del 14.12.2022, la
Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Il materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo, pertanto, valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>> (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703) rilevandosi, altresì, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori/informatori <non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni
pag. 10/14 rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità>>
(Cass., Sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Nella sentenza n. 23800/14 la S.C. precisa che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”.
Nel caso di specie oggetto del contendere è la qualificazione del corretto inquadramento dei lavoratori in base alle mansioni svolte e dichiarate;
agli atti sono allegate le dichiarazioni rese dai singoli lavoratori ma non vi sono valutazioni operate in termine di inquadramento da parte degli ispettori, l'attribuzione di un superiore inquadramento/livello si appalesa completamente apodittica in quanto non si rinviene alcun ragionamento logico a fondamento del diverso inquadramento, laddove, al contrario, le mansioni riferite dai singoli lavoratori appaiono perfettamente coerenti con gli inquadramenti già posseduti.
Il Collegio premette in via generale come dall'esame del verbale ispettivo (in particolare pag. 2 e ss) non risulti mai esplicitato il percorso logico giuridico operato dai verbalizzanti a fondamento del diverso inquadramento (di categoria o di livello) affermato.
pag. 11/14 In più si rileva come sul punto la sentenza appellata sia analitica e puntuale avendo il GL esaminato singolarmente le posizioni dei lavoratori confrontando quanto emerso in sede ispettiva (dalle loro stesse dichiarazioni non avendo i verbalizzanti assistito personalmente all'espletamento delle mansioni come deposto in sede testimoniale “pur non avendo constatato direttamente lo svolgimento delle mansioni da parte dei singoli dipendenti”) con quanto emerso dalla attività testimoniale espletata.
Per la dipendente si è evidenziato che la stessa Persona_6 aveva testimoniato di non aver mai svolto le mansioni di caposala
(attribuitele dagli ispettori) e che non le avrebbe potute svolgere in difetto di idoneo titolo di studio (possedendo solo quello, conseguito in Polonia, di infermiere con specializzazione all'assistenza dei malati non equipollente a quello rilasciato in
Italia) ; deposizione riscontrata da quanto dichiarato anche dal teste dalle teste dal teste Testimone_1 Testimone_2
e dal teste che avevano confermato Persona_2 Tes_3 come la si occupasse della sola assistenza agli anziani Per_1
e che non vi era nella struttura la figura di caposala.
Per il dipendente premesso che i verbalizzanti Persona_2 non spiegano in cosa effettivamente fosse consistito il differente livello (da A ad A3) rispetto alle mansioni svolte (operaio A), è emerso come lo stesso svolgesse mansioni di ausiliario (“secondo quello che c'è da fare, dare da mangiare ai pazienti, fare i letti, le pulizie…”; come confermato anche dai testi e Tes_1
. Anche per i lavoratori Tes_2 Persona_3 Persona_7
, nel verbale
[...] Persona_8 Persona_9 ispettivo non risulta in alcun modo motivato il riconoscimento di un livello superiore al posseduto, né tale giustificazione è evincibile dalle dichiarazioni rese agli ispettori nelle quali le pag. 12/14 mansioni descritte (e confermate in sede testimoniale) sono conformi agli inquadramenti posseduti.
Per il è emerso lo svolgimento di mansioni Parte_4 analoghe a quelle del e quindi perfettamente rientranti Per_2 nel livello A;
per già in sede ispettiva, era Persona_10 pacificamente emerso come la stessa svolgesse mansioni di infermiera e nel verbale non si chiarisce il perché del diverso inquadramento in D;
analogamente per priva di Parte_5 pregresse esperienze lavorative in settori analoghi, nel verbale non si spiega perché avrebbe avuto diritto al livello B2; per la
è emerso in sede istruttoria lo svolgimento di mansioni Per_4 di sociologa, non riconducibili a quelle sub categoria E (propria del direttore sanitario dott. ). Persona_11
Pertanto erra l' laddove invoca il valore dei verbali fino Pt_6
a querela di falso in relazione all'aspetto oggetto di contestazione, trattandosi di valutazioni (e non di fatti accertati de visu dai verbalizzanti) che nell'accertamento appaiono del tutto immotivate ed apodittiche e che, nel giudizio di primo grado (comunque) sono state smentite dai risultati della prova testimoniale espletata.
Le spese del grado seguono la soccombenza senza l'aumento invocato ex art. 4 comma 1-bis DM 55/14 atteso che la maggiorazione invocata presuppone la ricerca testuale all'interno dell'atto difensivo e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, mentre nel caso di specie gli unici collegamenti riguardano i tre allegati (peraltro tre dei quali riportano in un unico file l'intera e corposa produzione cartacea dei tre fascicoli riuniti in primo grado) e nessun collegamento ipertestuale è rinvenibile nel corpo della memoria difensiva.
P.Q.M.
La Corte così decide pag. 13/14 -rigetta l'appello
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in euro 4.997,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 14/14