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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2194/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2194 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Stanga. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difeso dall'avv. Luigi Cimino.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1083/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 29.3.2022, in tema di opposizione all'esecuzione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 30.4.2025 dalla difesa degli appellati e il 22.5.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 16.5.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, e , proponendo appello avverso la sentenza n. 1083/2022 Parte_2 Parte_3 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 29.3.2022.
pagina 1 di 6 Con tale sentenza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile (compensando le spese
[... di lite tra le parti costituite) l'opposizione all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.2, c.p.c., dallo stesso
(quale debitore esecutato) avverso il pignoramento presso terzi effettuato da e Parte_1 Parte_2
(i quali, a loro volta, avevano vantato il credito complessivo di euro di 44.813,96 sulla base di titoli Parte_3 giudiziali meglio indicati nell'atto di pignoramento;
credito contestato dall'opponente, tuttavia, limitatamente all'importo di euro 6.900,00 relativamente alla sentenza n. 3172/2018 emessa da questa Corte).
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha reputato inammissibile l'opposizione proposta dal Parte_1 ritenendo, in sintesi, che, essendo la preliminare fase sommaria tenutasi innanzi al G.E. irrimediabilmente viziata sotto il profilo della instaurazione del contraddittorio (non essendo il ricorso ed il decreto di comparizione stati notificati anche ai terzi pignorati/litisconsorti necessari – e bensì solo ai creditori CP_2 CP_3 procedenti), tale vizio di estendesse anche alla fase di merito, non potendo il vulnus del contraddittorio essere recuperato dal giudice della cognizione piena.
****
ha censurato la sentenza n. 1083/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1 sulla base dei due seguenti motivi di gravame.
1. NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO, ESSENDO IL GIUDICE DI
PRIMO GRADO TENUTO A DISPORNE L'IMPRESCINDIBILE INTEGRAZIONE (VERTENDOSI IN FATTISPECIE DI LITISCONSORZIO
PROCESSUALE NECESSARIO), ANZICHÉ DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PARTE OPPONENTE, Controparte_4
CON CONSEGUENTE MERIDIANA LESIONE DEL SUO DIRITTO DI DIFESA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 102 CPC E
DELL'ARTICOLO 24 COST.
Con il primo motivo ha lamentato la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art.102 c.p.c. e del proprio diritto di difesa (ex art. 24 Cost.).
Ad avviso dell'appellante, in particolare, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accertata la mancata citazione nei confronti dei terzi pignorati ( e , quali litisconsorti necessari, non Controparte_5 Controparte_6 avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'opposizione senza provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, non potendo trarsi, dalla connotazione bifasica strutturale dei giudizi di opposizione all'esecuzione (ed agli atti esecutivi), l'inaccettabile ed arbitraria conseguenza dell'improcedibilità dell'azione in caso di svolgimento, inter pauciores, della fase sommaria.
Ragion per cui, in applicazione dell'articolo 354, 1° comma, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), ha chiesto che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, fosse disposta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_5 di Controparte_6
2. IN GRADAZIONE: ULTERIORE NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA PER MANCATA CONCESSIONE ALLE PARTI
PROCESSUALI DEI TERMINI CONCLUSIONALI, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 101 E 190 CPC E DELL'ARTICOLO 24 COST.
pagina 2 di 6 Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, ha lamentato la nullità Parte_1 della sentenza impugnata (e dell'intero procedimento) per avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deciso la controversia senza la previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
E, alla luce di quanto dedotto, nonché riproponendo le argomentazioni poste a fondamento dell'asserita parziale insussistenza (per euro 6.900,00) del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, Parte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… - nel merito, in via principale, accogliere il presente gravame e, in completa riforma
[...] della sentenza n. 1083/2022, pronunziata in data 29 marzo 2022 dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile – GU dott.ssa
Linda Catagna in esito al giudizio ordinario di cognizione rubricato al n. 572/2021 RG, depositata e resa pubblica in pari data, accertare e dichiarare la nullità del procedimento e della mentovata pronunzia, inutiliter data giacché resa inter pauciores, disponendo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 354, 1° comma c.p.c., la rimessione della controversia al Giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati
[...] Contropart ed (litisconsorti processuali necessari del giudizio di opposizione all'esecuzione) e la conseguente decisione della Controparte_6 causa, per le ragioni più diffusamente illustrate sub. 1 del presente scritto difensivo;
- ancora nel merito, ma in gradazione rispetto alla richiesta che precede, a valere per la denegata e non creduta evenienza in cui il Giudice del gravame disattenda il principale motivo di appello, in completa riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità del procedimento e dell'impugnata pronunzia per mancata concessione alle parti dei termini a
[.. difesa dell'articolo 190 c.p.c. e, anche previa rinnovazione dell'omessa attività processuale, accogliere l'opposizione all'esecuzione spiegata da
, accertando e dichiarando che i creditori procedenti non avevano alcun diritto di intraprendere l'esecuzione forzata con riguardo al Parte_1 maggior importo di euro 6.900,00 (euro seimilanovecento/00) oltre CPA ed IVA, giacché mai liquidato in loro favore nel titolo posto a base dell'esecuzione, per le ragioni più diffusamente illustrate sub. 2 e 3 del presente scritto difensivo;
- in ogni caso, condannare gli appellati al pagamento di spese ed onorari del presente grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali al 15% ex articolo 2, 2° comma D.M. 55/2014, CPA ex articolo 11 legge
576/1980 ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, qualificatosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 cpc”.
Iscritta la causa al numero 2194/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 29.6.2022, e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame (soprattutto in Parte_2 Parte_3 relazione al primo motivo) e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto rigettare il primo motivo dedotto nell'appello principale ed accogliere le eccezioni e difese sul punto dedotte;
vorrà, anche, alla stregua dei fatti esposti ritenere non violato il diritto di difesa in quanto assorbente il rigetto del primo motivo di appello e / o, in linea subordinata, accogliere l'appello dedotto nel 2° punto subordinato e provvedere conseguentemente, compensando parzialmente le spese tra le parti. Con condanna sempre e comunque dell'appellante alle spese e competenze, anche accessorie, nel caso di Parte_1 rigetto del primo motivo o di entrambi i motivi di appello così come proposti e con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”.
Con ordinanza depositata il 20.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto depositato il 30.4.2025 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento dell'udienza del 27.5.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 30.4.2025 dalla difesa degli appellati e il 22.5.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 27.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 6 In via preliminare va detto che il presente giudizio non è sottoposto alla sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della legge n. 742/1969, trattandosi di una opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615, co.2, c.p.c. (cfr., tra le altre, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/02/2025, n. 5058; Sez. III, Ord.,
11/12/2024, n. 32015; Sez. III, Ord., 07/11/2024, n. 28710).
Ragion per cui correttamente la parte appellante ha depositato la propria memoria di replica, ex art. 190 c.p.c., durante tale periodo (precisamente il 7.8.2025).
****
Ciò posto, l'appello proposto da è fondato con riferimento al primo motivo (il che assorbe, Parte_1 logicamente, l'esame del secondo, proposto in via subordinata rispetto al precedente), essendo effettivamente nulla la sentenza di primo grado, per violazione dell'art. 102 c.p.c., non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati ( e di , nonostante fossero litisconsorti Controparte_5 Controparte_6 necessari.
Ragion per cui, ai sensi dell'art. 354, co.1, c.p.c. (nella formulazione, anteriore alle modifiche operate dal d.lgs.
n.149/2022 ed applicabile ratione temporis al caso di specie), va rimessa la causa dinanzi al primo giudice per la corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti dei terzi pignorati.
Il primo giudice, infatti, ha errato nel ritenere che, essendo la preliminare fase sommaria tenutasi innanzi al G.E. irrimediabilmente viziata sotto il profilo della instaurazione del contraddittorio (non essendo il ricorso ed il decreto di comparizione stati notificati anche ai terzi pignorati/litisconsorti necessari – e bensì CP_2 CP_3 solo ai creditori procedenti), tale vizio si estendesse anche alla fase di merito, sostenendo che il vulnus del contraddittorio non potesse essere recuperato dal giudice della cognizione piena e dichiarando, così
[... (erroneamente) inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.2, c.p.c., dal senza previamente disporre la necessaria partecipazione al giudizio anche nei confronti di tali società. Pt_1
Al riguardo va detto, invero, che nel giudizio di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi, ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato è litisconsorte necessario.
E la mancata evocazione del terzo pignorato determina la nullità del giudizio stesso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, imponendo l'annullamento delle pronunce emesse e la rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/05/2025, n. 12934; Sez. III, Ord., 06/03/2025, n. 6040;
Sez. III, Ord., 03/03/2025, n. 5592).
In particolare, in tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi (come nel caso di specie), impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase pagina 4 di 6 sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo.
In altri termini, si ha violazione della struttura bifasica solo nel caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato notificato.
Invece, se il ricorso sia stato tempestivamente notificato, sebbene non a tutte le parti necessarie del giudizio
(come nel caso di specie), ciò non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, previa integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/10/2022, n. 30491; cfr. anche, nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 27/04/2025, n. 11016; Sez. III, Ord., 29/08/2024, n. 23351;
Sez. III, Ord., 06/11/2023, n. 30774).
E non è superfluo precisare che soltanto dopo la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie (profilo ), il giudice di prime cure potrà valutare anche la questione, sollevata dalla parte appellata, dell'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, co.2, c.p.c. (nell'espropriazione presso terzi), che sia proposta dopo l'ordinanza di assegnazione del credito, prevista dall'art. 553 c.p.c.
Ed invero anche le condizioni dell'azione (così come la fondatezza nel merito della domanda) sono questioni che possono essere delibate soltanto dopo la corretta instaurazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., fra tutti gli interessati (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 23/10/2020, n. 23376).
****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che, in generale, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/12/2024, n. 32933;
Sez. III, Ord., 30/12/2023, n. 36561).
Ciò premesso, nel caso di specie risulta giustificata, ad avviso della Corte, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c.
(anche come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.77/2018), la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Non può ritenersi, infatti, che a dare causa alla nullità che ha determinato la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. siano stati né gli appellati (essendo, essi, convenuti/opposti nel procedimento di primo grado e, quindi, non avendo introdotto il giudizio di opposizione in esame), né l'appellante (avendo quest'ultimo omesso di introdurre il giudizio anche nei confronti dei terzi pignorati ma avendo comunque chiesto al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere di poter integrare il contraddittorio nei loro confronti con note di trattazione scritta depositate il pagina 5 di 6 24.3.2022 per l'udienza c.d. cartolare del 29.3.2022, ridepositate in appello ed esaminabili comunque dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), ma essendo ciò stato dipeso da un difetto di attività del giudice di primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 06/05/2021, n. 11865), tenuto ad adottare, in ogni stato del processo, un provvedimento per assicurare la regolarità del contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/02/2014, n.
3855).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2194/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1083/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 29.3.2022 e, per l'effetto, dichiara nulla tale sentenza - per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e di e rimette la causa al Controparte_5 Controparte_6
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex art. 354 c.p.c., dinanzi al quale dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Napoli, 9.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2194 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Stanga. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difeso dall'avv. Luigi Cimino.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1083/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 29.3.2022, in tema di opposizione all'esecuzione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 30.4.2025 dalla difesa degli appellati e il 22.5.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 16.5.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, e , proponendo appello avverso la sentenza n. 1083/2022 Parte_2 Parte_3 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 29.3.2022.
pagina 1 di 6 Con tale sentenza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile (compensando le spese
[... di lite tra le parti costituite) l'opposizione all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.2, c.p.c., dallo stesso
(quale debitore esecutato) avverso il pignoramento presso terzi effettuato da e Parte_1 Parte_2
(i quali, a loro volta, avevano vantato il credito complessivo di euro di 44.813,96 sulla base di titoli Parte_3 giudiziali meglio indicati nell'atto di pignoramento;
credito contestato dall'opponente, tuttavia, limitatamente all'importo di euro 6.900,00 relativamente alla sentenza n. 3172/2018 emessa da questa Corte).
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha reputato inammissibile l'opposizione proposta dal Parte_1 ritenendo, in sintesi, che, essendo la preliminare fase sommaria tenutasi innanzi al G.E. irrimediabilmente viziata sotto il profilo della instaurazione del contraddittorio (non essendo il ricorso ed il decreto di comparizione stati notificati anche ai terzi pignorati/litisconsorti necessari – e bensì solo ai creditori CP_2 CP_3 procedenti), tale vizio di estendesse anche alla fase di merito, non potendo il vulnus del contraddittorio essere recuperato dal giudice della cognizione piena.
****
ha censurato la sentenza n. 1083/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1 sulla base dei due seguenti motivi di gravame.
1. NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO, ESSENDO IL GIUDICE DI
PRIMO GRADO TENUTO A DISPORNE L'IMPRESCINDIBILE INTEGRAZIONE (VERTENDOSI IN FATTISPECIE DI LITISCONSORZIO
PROCESSUALE NECESSARIO), ANZICHÉ DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PARTE OPPONENTE, Controparte_4
CON CONSEGUENTE MERIDIANA LESIONE DEL SUO DIRITTO DI DIFESA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 102 CPC E
DELL'ARTICOLO 24 COST.
Con il primo motivo ha lamentato la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art.102 c.p.c. e del proprio diritto di difesa (ex art. 24 Cost.).
Ad avviso dell'appellante, in particolare, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accertata la mancata citazione nei confronti dei terzi pignorati ( e , quali litisconsorti necessari, non Controparte_5 Controparte_6 avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'opposizione senza provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, non potendo trarsi, dalla connotazione bifasica strutturale dei giudizi di opposizione all'esecuzione (ed agli atti esecutivi), l'inaccettabile ed arbitraria conseguenza dell'improcedibilità dell'azione in caso di svolgimento, inter pauciores, della fase sommaria.
Ragion per cui, in applicazione dell'articolo 354, 1° comma, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), ha chiesto che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, fosse disposta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_5 di Controparte_6
2. IN GRADAZIONE: ULTERIORE NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA PER MANCATA CONCESSIONE ALLE PARTI
PROCESSUALI DEI TERMINI CONCLUSIONALI, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 101 E 190 CPC E DELL'ARTICOLO 24 COST.
pagina 2 di 6 Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, ha lamentato la nullità Parte_1 della sentenza impugnata (e dell'intero procedimento) per avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deciso la controversia senza la previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
E, alla luce di quanto dedotto, nonché riproponendo le argomentazioni poste a fondamento dell'asserita parziale insussistenza (per euro 6.900,00) del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, Parte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… - nel merito, in via principale, accogliere il presente gravame e, in completa riforma
[...] della sentenza n. 1083/2022, pronunziata in data 29 marzo 2022 dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile – GU dott.ssa
Linda Catagna in esito al giudizio ordinario di cognizione rubricato al n. 572/2021 RG, depositata e resa pubblica in pari data, accertare e dichiarare la nullità del procedimento e della mentovata pronunzia, inutiliter data giacché resa inter pauciores, disponendo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 354, 1° comma c.p.c., la rimessione della controversia al Giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati
[...] Contropart ed (litisconsorti processuali necessari del giudizio di opposizione all'esecuzione) e la conseguente decisione della Controparte_6 causa, per le ragioni più diffusamente illustrate sub. 1 del presente scritto difensivo;
- ancora nel merito, ma in gradazione rispetto alla richiesta che precede, a valere per la denegata e non creduta evenienza in cui il Giudice del gravame disattenda il principale motivo di appello, in completa riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità del procedimento e dell'impugnata pronunzia per mancata concessione alle parti dei termini a
[.. difesa dell'articolo 190 c.p.c. e, anche previa rinnovazione dell'omessa attività processuale, accogliere l'opposizione all'esecuzione spiegata da
, accertando e dichiarando che i creditori procedenti non avevano alcun diritto di intraprendere l'esecuzione forzata con riguardo al Parte_1 maggior importo di euro 6.900,00 (euro seimilanovecento/00) oltre CPA ed IVA, giacché mai liquidato in loro favore nel titolo posto a base dell'esecuzione, per le ragioni più diffusamente illustrate sub. 2 e 3 del presente scritto difensivo;
- in ogni caso, condannare gli appellati al pagamento di spese ed onorari del presente grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali al 15% ex articolo 2, 2° comma D.M. 55/2014, CPA ex articolo 11 legge
576/1980 ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, qualificatosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 cpc”.
Iscritta la causa al numero 2194/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 29.6.2022, e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame (soprattutto in Parte_2 Parte_3 relazione al primo motivo) e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto rigettare il primo motivo dedotto nell'appello principale ed accogliere le eccezioni e difese sul punto dedotte;
vorrà, anche, alla stregua dei fatti esposti ritenere non violato il diritto di difesa in quanto assorbente il rigetto del primo motivo di appello e / o, in linea subordinata, accogliere l'appello dedotto nel 2° punto subordinato e provvedere conseguentemente, compensando parzialmente le spese tra le parti. Con condanna sempre e comunque dell'appellante alle spese e competenze, anche accessorie, nel caso di Parte_1 rigetto del primo motivo o di entrambi i motivi di appello così come proposti e con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”.
Con ordinanza depositata il 20.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto depositato il 30.4.2025 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento dell'udienza del 27.5.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 30.4.2025 dalla difesa degli appellati e il 22.5.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 27.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 6 In via preliminare va detto che il presente giudizio non è sottoposto alla sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della legge n. 742/1969, trattandosi di una opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615, co.2, c.p.c. (cfr., tra le altre, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/02/2025, n. 5058; Sez. III, Ord.,
11/12/2024, n. 32015; Sez. III, Ord., 07/11/2024, n. 28710).
Ragion per cui correttamente la parte appellante ha depositato la propria memoria di replica, ex art. 190 c.p.c., durante tale periodo (precisamente il 7.8.2025).
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Ciò posto, l'appello proposto da è fondato con riferimento al primo motivo (il che assorbe, Parte_1 logicamente, l'esame del secondo, proposto in via subordinata rispetto al precedente), essendo effettivamente nulla la sentenza di primo grado, per violazione dell'art. 102 c.p.c., non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati ( e di , nonostante fossero litisconsorti Controparte_5 Controparte_6 necessari.
Ragion per cui, ai sensi dell'art. 354, co.1, c.p.c. (nella formulazione, anteriore alle modifiche operate dal d.lgs.
n.149/2022 ed applicabile ratione temporis al caso di specie), va rimessa la causa dinanzi al primo giudice per la corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti dei terzi pignorati.
Il primo giudice, infatti, ha errato nel ritenere che, essendo la preliminare fase sommaria tenutasi innanzi al G.E. irrimediabilmente viziata sotto il profilo della instaurazione del contraddittorio (non essendo il ricorso ed il decreto di comparizione stati notificati anche ai terzi pignorati/litisconsorti necessari – e bensì CP_2 CP_3 solo ai creditori procedenti), tale vizio si estendesse anche alla fase di merito, sostenendo che il vulnus del contraddittorio non potesse essere recuperato dal giudice della cognizione piena e dichiarando, così
[... (erroneamente) inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.2, c.p.c., dal senza previamente disporre la necessaria partecipazione al giudizio anche nei confronti di tali società. Pt_1
Al riguardo va detto, invero, che nel giudizio di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi, ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato è litisconsorte necessario.
E la mancata evocazione del terzo pignorato determina la nullità del giudizio stesso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, imponendo l'annullamento delle pronunce emesse e la rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/05/2025, n. 12934; Sez. III, Ord., 06/03/2025, n. 6040;
Sez. III, Ord., 03/03/2025, n. 5592).
In particolare, in tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi (come nel caso di specie), impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase pagina 4 di 6 sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo.
In altri termini, si ha violazione della struttura bifasica solo nel caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato notificato.
Invece, se il ricorso sia stato tempestivamente notificato, sebbene non a tutte le parti necessarie del giudizio
(come nel caso di specie), ciò non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, previa integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/10/2022, n. 30491; cfr. anche, nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 27/04/2025, n. 11016; Sez. III, Ord., 29/08/2024, n. 23351;
Sez. III, Ord., 06/11/2023, n. 30774).
E non è superfluo precisare che soltanto dopo la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie (profilo ), il giudice di prime cure potrà valutare anche la questione, sollevata dalla parte appellata, dell'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, co.2, c.p.c. (nell'espropriazione presso terzi), che sia proposta dopo l'ordinanza di assegnazione del credito, prevista dall'art. 553 c.p.c.
Ed invero anche le condizioni dell'azione (così come la fondatezza nel merito della domanda) sono questioni che possono essere delibate soltanto dopo la corretta instaurazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., fra tutti gli interessati (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 23/10/2020, n. 23376).
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che, in generale, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/12/2024, n. 32933;
Sez. III, Ord., 30/12/2023, n. 36561).
Ciò premesso, nel caso di specie risulta giustificata, ad avviso della Corte, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c.
(anche come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.77/2018), la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Non può ritenersi, infatti, che a dare causa alla nullità che ha determinato la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. siano stati né gli appellati (essendo, essi, convenuti/opposti nel procedimento di primo grado e, quindi, non avendo introdotto il giudizio di opposizione in esame), né l'appellante (avendo quest'ultimo omesso di introdurre il giudizio anche nei confronti dei terzi pignorati ma avendo comunque chiesto al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere di poter integrare il contraddittorio nei loro confronti con note di trattazione scritta depositate il pagina 5 di 6 24.3.2022 per l'udienza c.d. cartolare del 29.3.2022, ridepositate in appello ed esaminabili comunque dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), ma essendo ciò stato dipeso da un difetto di attività del giudice di primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 06/05/2021, n. 11865), tenuto ad adottare, in ogni stato del processo, un provvedimento per assicurare la regolarità del contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/02/2014, n.
3855).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2194/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1083/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 29.3.2022 e, per l'effetto, dichiara nulla tale sentenza - per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e di e rimette la causa al Controparte_5 Controparte_6
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex art. 354 c.p.c., dinanzi al quale dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
2. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Napoli, 9.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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