TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
FR AR, al termine dell'udienza del 19/11/2025, tenuta con il sistema della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1017/2025 R.G., promossa
DA
(CF. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. VINCENZO CP_1
VA TA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso depositato il 03.04.2025, ha convenuto in giudizio l , CP_1 esponendo di avere subito un infortunio sul lavoro dal quale erano conseguiti “esiti di trauma con frattura scomposta malleolo peroneale dx e frattura malleolo peroneale sinistro e trauma distorsivo rachide cervicale”; ha precisato che l' , in esito alla procedura amministrativa, gli aveva CP_1 riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 6% e non anche del 12% come da ctp allegata in ricorso;
ha quindi chiesto all'adito Tribunale di: “1.
Ritenere e dichiarare che la sig.ra ha subito, in seguito all'infortunio occorso in data 20.03.2023, Pt_1 un danno biologico temporaneo e permanente, in relazione alla lesione irreversibile della integrità fisica, psichica e dinamica, da quantificarsi in termini percentuali all'esito dell'accertamento medico-legale in misura del 12% e/o qualsiasi altra percentuale indicata dal CTU medico legale superiore al 6%. 2. Per gli effetti condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere CP_1 al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 del D.leg.vo n. 38/2000 nella misura massima di legge ovvero in quella spettante all'esito dell'accertamento medico legale e gli altri accessori di cui al DPR n.1124 /65.
3. Manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti. Ai fini e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. del c.p.c. il ricorrente formula la dichiarazione sostitutiva di certificazione seguente e formante parte integrante del presente ricorso.
4. Spese vinte e distratte in favore del procuratore costituito”.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato integralmente la CP_2 domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata decisa all'udienza odierna celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter del codice di rito.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, né il nesso di causalità tra le patite lesioni e detto infortunio, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
Nel caso di specie, il CTU nominato è pervenuto ad una valutazione complessiva del danno biologico permanente nella misura del solo 7%.
Egli, infatti, ha effettuato un esame obiettivo del ricorrente, evidenziando quanto segue:
“In considerazione della documentazione clinica agli atti esaminata e dell'esame obiettivo effettuato è possibile attribuire a un danno biologico del 7% Parte_1
Tabelle voci tabellari N. 291.0(3%) e N. 291.0(3%) .Il codice 291.0 è applicabile sia alla CP_1 frattura lievemente scomposta del malleolo peroneale destro a causa della quale sono residuati sfumati esiti funzionali, sia alla frattura dell'apice del malleolo peroneale sinistro in assenza di esiti funzionali. Appare pertanto sottostimata al CTU la attribuzione da parte dei Sanitari dell del 2% al posto del 3% CP_1 previsto dal codice 291.0 per la frattura dell'apice del malleolo peroneale sinistro in quanto il codice 291.0 contempla anche i casi in cui vi è assenza di limitazione funzionale.
Trattandosi di danni composti ovvero comprensivi di più menomazioni la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate ma si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. Per quanto riguarda le fratture alle caviglie trattandosi di menomazioni concorrenti si applicherà la formula di Balthazard allargata(Formula Salomonica), largamente usata anche in ambito , CP_1 ottenendo un danno del 5%(3%+3%)
Tale danno del 5% valutato insieme al 3% di danno biologico attribuito dall per un pregresso CP_1 infortunio lavorativo con distorsione del rachide cervicale porta all'attribuzione alla Sig.ra
[...]
di un danno biologico del 7% scaturito dall'applicazione della formula di Balthazard Parte_1 anch'essa di utilizzo anche in ambito .” CP_1
Le superiori conclusioni vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Il ricorrente, quindi, ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo rapportata ad un grado di menomazione pari al 7% e non anche al 6%.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quantificate in ragione del decisum.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza dei postumi dell'infortunio di cui è causa, ha subito un grado di menomazione pari al 7% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente, detratto quanto già CP_1 versato, dell'indennizzo previsto dalla legge con decorrenza ed interessi come per legge;
condanna l' in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese CP_1 di lite pari ad € 1.312,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute da distrarsi in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. pone definitivamente a carico dell'istituto convenuto le spese di C.T.U. già liquidate.
Marsala, 19.12.2025
IL GIUDICE
FR AR
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. FR AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.