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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12222 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 27998 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 17.07.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 09.07.2025 e recanti la precisazione delle rispettive conclusioni;
tra e, per esso, Parte_1 CP_1
, in persona del rappresentante legale in carica Parte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Dalla Vedova e Luigi Ciancaglini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, via Vittorio Bachelet n. 12, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Olivetti e dall'avv. Antonio Feroleto ed CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo difensore, sito in Roma, via Federico
Cesi n. 3, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Achille Bonafede ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via
Federico Cesi n. 72, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
, per mezzo della
[...] Parte_3
, ha convenuto in giudizio , quale creditrice procedente, ed
[...] CP_2 CP_3
quale terzo pignorato nella procedura esecutiva r.g.e. n. 22777/2019, domandando, in
[...] accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.: a) l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto di agire in executivis di , in ragione dell'asserita “impignorabilità delle somme presenti CP_2 sui conti correnti indicati nella comunicazione del 13.12.2018 in atti, con particolare riferimento a quelle esistenti sul conto corrente n. 101512263 intestato alla del Parte_3 Pt_1
acceso presso la filiale 30637 Benedetto Marcello dell oggetto del
[...] Controparte_4 procedimento esecutivo RG 22777/19”; b) l'annullamento e/o la revoca delle “ordinanze di accertamento dell'obbligo del terzo e di assegnazione delle somme rese nel procedimento RG
22777/19, entrambe del 25.10.2021”; c) l'accertamento del “diritto della Parte_3 del alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate in favore della sig.ra Parte_1
e, per l'effetto,” la condanna della creditrice procedente convenuta “alla restituzione delle CP_2 somme illegittimamente assegnate nella misura di € 93.177,55 oltre interessi e spese”.
2 - Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ed opposta, , ha dedotto ex adverso CP_2 ed ha eccepito: a) in via preliminare, la nullità e/o l'inesistenza della notificazione del ricorso in riassunzione e la conseguente improcedibilità ed estinzione del giudizio di merito “per mancata rituale riassunzione nel merito”; b) sempre in via preliminare, “la tardività ed inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi formulata e della presente riassunzione …”; c) “la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio …”; d) nel merito, l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; e) in via subordinata, “l'inammissibilità della domanda nuova di parte opponente di condanna alla restituzione dell'importo pagato ed, in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa,” la “compensazione legale del debito avente ad oggetto tali somme con il credito vantato dalla sig.ra in forza dell'ordinanza del CP_2
09/11/2018 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 3^, dott. Giordano, emessa nel procedimento n. 1223/17 R.G., e della sentenza n. 3318/2020, pubblicata il 15/06/2020, del Tribunale
Ordinario di Roma, Sezione Terza Lavoro, dott. Conte, R.G. n. 39306/2018;”; f) con istanza di rimessione in termini per la notifica, essendo il ritardo della stessa dovuto a cause non imputabili al creditore pignorante, ma alla complessità della procedura di notificazione”, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della “eccezione di tardività della notifica dell'atto integrativo di accertamento”, e con vittoria di spese da distrarre a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
2 3 - A sua volta, il terzo pignorato ha domandato, nella comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta, l'adozione di “ogni pronunciamento di legge in ordine all'opposizione proposta in atti da de e per esso dall del Parte_1 Parte_1 Parte_3
, alla luce della documentata impignorabilità del rapporto bancario Parte_1 oggetto dell'esecuzione RGE 22777/2019”.
4 - Acquisito il fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 22777/2019, a cura della Cancelleria, così come dato atto nell'ordinanza adottata in data 25.05.2024, questo Tribunale ha ordinato, con la medesima ordinanza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri terzi pignorati entro il termine perentorio del 30.07.2024, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c.; quindi, con l'ordinanza del 25.06.2025 ha rilevato, a seguito dell'eccezione sollevata tempestivamente dalla convenuta nella nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza in CP_2 presenza del 12.05.2025, e, in ogni caso, d'ufficio, l'omessa ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri terzi pignorati, quali ed Controparte_5 CP_6
in quanto litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., alla luce della sentenza n. 13533/2021
[...] con la quale la Corte di Cassazione ha affermato la natura di litisconsorte necessario del terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; infine, con l'ordinanza del 17.07.2025 ha trattenuto la causa in decisione, una volta precisate le conclusioni dalle parti.
5 - Ergo, preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta e, in ogni caso,
d'ufficio, è da rilevare la mancata notificazione dell'atto di citazione nel termine perentorio del
30.07.2024, all'uopo assegnato ex art. 102, co. 2, c.p.c. ad integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri terzi pignorati, ed diversi ed ulteriori Controparte_5 CP_6 rispetto alla in qualità di litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c.. Di conseguenza, Controparte_3
l'omessa integrazione del contraddittorio ha prodotto l'effetto dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
La norma de qua è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico
(vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V,
05.07.2006, n. 8219). Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del
Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano
3 in tal senso Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I,
22.10.2002, n. 14889).
6 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 307 c.p.c.;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 3 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 27998 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 17.07.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 09.07.2025 e recanti la precisazione delle rispettive conclusioni;
tra e, per esso, Parte_1 CP_1
, in persona del rappresentante legale in carica Parte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Dalla Vedova e Luigi Ciancaglini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, via Vittorio Bachelet n. 12, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Olivetti e dall'avv. Antonio Feroleto ed CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo difensore, sito in Roma, via Federico
Cesi n. 3, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Achille Bonafede ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via
Federico Cesi n. 72, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
, per mezzo della
[...] Parte_3
, ha convenuto in giudizio , quale creditrice procedente, ed
[...] CP_2 CP_3
quale terzo pignorato nella procedura esecutiva r.g.e. n. 22777/2019, domandando, in
[...] accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.: a) l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto di agire in executivis di , in ragione dell'asserita “impignorabilità delle somme presenti CP_2 sui conti correnti indicati nella comunicazione del 13.12.2018 in atti, con particolare riferimento a quelle esistenti sul conto corrente n. 101512263 intestato alla del Parte_3 Pt_1
acceso presso la filiale 30637 Benedetto Marcello dell oggetto del
[...] Controparte_4 procedimento esecutivo RG 22777/19”; b) l'annullamento e/o la revoca delle “ordinanze di accertamento dell'obbligo del terzo e di assegnazione delle somme rese nel procedimento RG
22777/19, entrambe del 25.10.2021”; c) l'accertamento del “diritto della Parte_3 del alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate in favore della sig.ra Parte_1
e, per l'effetto,” la condanna della creditrice procedente convenuta “alla restituzione delle CP_2 somme illegittimamente assegnate nella misura di € 93.177,55 oltre interessi e spese”.
2 - Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ed opposta, , ha dedotto ex adverso CP_2 ed ha eccepito: a) in via preliminare, la nullità e/o l'inesistenza della notificazione del ricorso in riassunzione e la conseguente improcedibilità ed estinzione del giudizio di merito “per mancata rituale riassunzione nel merito”; b) sempre in via preliminare, “la tardività ed inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi formulata e della presente riassunzione …”; c) “la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio …”; d) nel merito, l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; e) in via subordinata, “l'inammissibilità della domanda nuova di parte opponente di condanna alla restituzione dell'importo pagato ed, in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa,” la “compensazione legale del debito avente ad oggetto tali somme con il credito vantato dalla sig.ra in forza dell'ordinanza del CP_2
09/11/2018 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 3^, dott. Giordano, emessa nel procedimento n. 1223/17 R.G., e della sentenza n. 3318/2020, pubblicata il 15/06/2020, del Tribunale
Ordinario di Roma, Sezione Terza Lavoro, dott. Conte, R.G. n. 39306/2018;”; f) con istanza di rimessione in termini per la notifica, essendo il ritardo della stessa dovuto a cause non imputabili al creditore pignorante, ma alla complessità della procedura di notificazione”, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della “eccezione di tardività della notifica dell'atto integrativo di accertamento”, e con vittoria di spese da distrarre a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
2 3 - A sua volta, il terzo pignorato ha domandato, nella comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta, l'adozione di “ogni pronunciamento di legge in ordine all'opposizione proposta in atti da de e per esso dall del Parte_1 Parte_1 Parte_3
, alla luce della documentata impignorabilità del rapporto bancario Parte_1 oggetto dell'esecuzione RGE 22777/2019”.
4 - Acquisito il fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 22777/2019, a cura della Cancelleria, così come dato atto nell'ordinanza adottata in data 25.05.2024, questo Tribunale ha ordinato, con la medesima ordinanza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri terzi pignorati entro il termine perentorio del 30.07.2024, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c.; quindi, con l'ordinanza del 25.06.2025 ha rilevato, a seguito dell'eccezione sollevata tempestivamente dalla convenuta nella nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza in CP_2 presenza del 12.05.2025, e, in ogni caso, d'ufficio, l'omessa ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri terzi pignorati, quali ed Controparte_5 CP_6
in quanto litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., alla luce della sentenza n. 13533/2021
[...] con la quale la Corte di Cassazione ha affermato la natura di litisconsorte necessario del terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; infine, con l'ordinanza del 17.07.2025 ha trattenuto la causa in decisione, una volta precisate le conclusioni dalle parti.
5 - Ergo, preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta e, in ogni caso,
d'ufficio, è da rilevare la mancata notificazione dell'atto di citazione nel termine perentorio del
30.07.2024, all'uopo assegnato ex art. 102, co. 2, c.p.c. ad integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri terzi pignorati, ed diversi ed ulteriori Controparte_5 CP_6 rispetto alla in qualità di litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c.. Di conseguenza, Controparte_3
l'omessa integrazione del contraddittorio ha prodotto l'effetto dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
La norma de qua è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico
(vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V,
05.07.2006, n. 8219). Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del
Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano
3 in tal senso Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I,
22.10.2002, n. 14889).
6 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 307 c.p.c.;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 3 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
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