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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/04/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 17/10/2024 al n. 5165 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale promosso da nato a OULAD M'HAMED in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. NICODEMO PAOLO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente -
e da
nata a [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/10/2024, la ricorrente , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in Anzio (RM) il 28/05/2012, dalla Controparte_1 cui unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale, senza alcun provvedimento accessorio.
La resistente, sebbene il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza regolarmente notificati a mani proprie, non si costituiva.
1 All'udienza presidenziale del 28/04/2025 la parte ricorrente dichiarava confermava la volontà di separarsi.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non Controparte_1 costituitasi.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione con riferimento al solo status.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 28/05/2012 in Anzio (RM), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo.
Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione .
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto della natura necessitata della pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
M'HAMED in MAROCCO (NA) il 01/01/1980 e nata a [...] Controparte_1
(CE) il 22/04/1991, che hanno contratto matrimonio il giorno 28/05/2012 in Anzio (RM), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 36, Parte I, Anno 2012);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 28/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
2 Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 17/10/2024 al n. 5165 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale promosso da nato a OULAD M'HAMED in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. NICODEMO PAOLO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente -
e da
nata a [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/10/2024, la ricorrente , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in Anzio (RM) il 28/05/2012, dalla Controparte_1 cui unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale, senza alcun provvedimento accessorio.
La resistente, sebbene il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza regolarmente notificati a mani proprie, non si costituiva.
1 All'udienza presidenziale del 28/04/2025 la parte ricorrente dichiarava confermava la volontà di separarsi.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non Controparte_1 costituitasi.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione con riferimento al solo status.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 28/05/2012 in Anzio (RM), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo.
Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione .
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto della natura necessitata della pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
M'HAMED in MAROCCO (NA) il 01/01/1980 e nata a [...] Controparte_1
(CE) il 22/04/1991, che hanno contratto matrimonio il giorno 28/05/2012 in Anzio (RM), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 36, Parte I, Anno 2012);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 28/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
2 Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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