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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1154/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1154/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale dott. rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. prof. Parte_2
Marco Ticozzi, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura generale alle liti allegata all'atto di citazione in appello
Appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Gianluca Zamboni, con C.F._2 domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti in calce all'atto di intervento volontario ex art. 110 c.p.c. depositato nel giudizio di primo grado il 25/01/2023
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 903/2023 pubblicata il 23 maggio 2023 dal
Tribunale di Venezia – Sezione Impresa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito in via principale:
-1- - in accoglimento del presente atto d'appello e in riforma della gravata sentenza, respingersi ogni domanda di parte attrice perché infondata e condannarsi l'appellata alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto in forza dell'impugnata sentenza;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati:
“Il procuratore degli attori appellati, richiamato integralmente il contenuto della Comparsa di costituzione e risposta chiede l'integrale reiezione dell'appello avversario nonché delle domande restitutorie – di pagamento – formulate da controparte, anche in relazione al fatto che la banca da atto di aver corrisposto gli interessi nella misura dell'art. 1284 1° comma
c.c.”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2017, la società Parte_3
(di séguito: “ o la “ ”), in persona dei due soci e amministratori
[...] Pt_3 CP_3
e , conveniva in giudizio la banca (di CP_1 Controparte_2 Parte_1 séguito: “la ), lamentando una serie di invalidità che avrebbero afflitto il c/c ordinario CP_4
n. 9400/0740/0298534 acceso nel 1996 presso la Cassa di Risparmio di Padova e GO (c/c poi ceduto alla ora ) ed estinto nel 2008, Controparte_5 Parte_1 chiedendo la rideterminazione dell'esatto ammontare dei saldi risultante dalle rispettive partite di dare/avere tra le parti, con condanna della alla restituzione in suo favore di CP_4
tutte le somme indebitamente addebitate/riscosse, oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda al saldo.
2. Si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni avversarie ed eccependo – CP_4 tra l'altro – la prescrizione dell'azione di ripetizione relativa a numerosi versamenti solutori eseguiti dalla Società oltre dieci anni prima del primo evento interruttivo identificato nella notifica dell'atto di citazione suddetto.
3. La causa veniva istruita con ordine alla di esibizione ex art. 210 c.p.c. della CP_4 documentazione contrattuale e bancaria relativa all'intero rapporto di contro corrente e di apertura del credito, oltre che per mezzo di una CTU vòlta alla rideterminazione dei saldi
-2- richiesta dall'attrice, previa verifica della natura delle rimesse effettuate sul conto corrente da finalizzata all'individuazione delle poste prescritte. Pt_3
4. Con comparsa depositata nel gennaio 2023 intervenivano in giudizio i due soci e amministratori e , dando atto dell'estinzione della Società intervenuta nel CP_1 CP_2
febbraio 2022 per cancellazione dal registro delle imprese;
essi, pertanto, subentravano nella posizione dell'attrice quali successori a titolo universale.
5. Con sentenza n. 903/2023 emessa il 20 maggio 2023 e depositata il 23 maggio 2023, il
Tribunale di Venezia – Sezione Impresa condannava la a versare agli intervenienti la CP_4
somma di euro 47.904,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite liquidate in euro 8.500,00 per compensi, euro 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
6. Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello la mentre e , CP_4 CP_1 CP_2
regolarmente costituiti, resistevano al gravame.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 novembre 2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 13 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia – Sezione Imprese ha, da un lato, ritenuto adeguatamente provato dalla Società il proprio credito restitutorio nei confronti della
Banca, e dall'altro lato, ha (tra l'altro e per quanto qui d'interesse) accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca nei limiti dei conteggi eseguiti dal CTU “nella seconda colonna a pag. 10 e nell'allegato 5 all'elaborato peritale” (cfr. sentenza, p. 13), ovvero in applicazione del principio del saldo rettificato alla verifica delle rimesse solutorie prescritte;
il Tribunale, infatti, ha dato atto di condividere l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, “ai fini della verifica della prescrizione decennale e della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse periodiche effettuate in conto corrente debbano essere presi a riferimento non già i saldi risultanti dagli estratti conto ma quelli opportunamente rettificati delle somme registrate indebitamente in ragione della nullità delle relative clausole o comunque illegittimamente” (cfr. ivi, p. 12).
-3- Il primo Giudice ha, quindi, condiviso le conclusioni rassegnate dal CTU alla p. 14 del proprio elaborato, secondo le quali – all'esito finale dei calcoli – il saldo del conto corrente alla data di estinzione ammontava ad euro 47.904,20 a fronte del saldo 0,00 alla medesima data risultante dall'estratto conto della ed ha condannato quest'ultima a restituire agli CP_4
odierni appellati la predetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo
(cfr. ivi, p. 13).
2. La ha proposto appello formulando i due seguenti motivi di impugnazione: CP_4
- Dell'erroneità del principio del saldo rettificato;
- Della liquidazione degli interessi.
b) I motivi d'appello.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha ritenuto corretta l'applicazione del principio del saldo rettificato ai fini della verifica delle rimesse solutorie prescritte, in luogo del diverso principio del saldo elaborato dall'istituto di credito. La infatti, si pone in posizione critica rispetto alle sentenze di CP_4
legittimità richiamate dal primo Giudice a sostegno della propria decisione (in particolare,
Cass. 9194/2020 e Cass.3858/2021), evidenziando le contraddizioni, a suo dire, insite nelle relative motivazioni: tra queste, l'incompatibilità del ragionamento offerto dalla Suprema
Corte (che antepone la declaratoria di nullità del titolo – e, quindi, lo stralcio dal saldo delle competenze indebitamente annotate – all'identificazione dei crediti prescrittibili) con il dettato dell'art. 1422 c.c., secondo il quale è la prescrizione dell'azione di indebito a costituire un limite all'azione di accertamento della nullità e non viceversa. L'appellante, poi, dedica ampio excursus alla differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie (richiamando, sul punto,
Cass. SS. UU. 24418/2010), anche in riferimento alla diversa decorrenza del termine di prescrizione applicabile nei due casi, ed afferma – in segno di ulteriore disappunto rispetto alle due sentenze di legittimità sopra richiamate – che il giudizio sulla qualificazione del versamento (solutorio o ripristinatorio, appunto) deve farsi secondo la situazione esistente alla data in cui esso è stato eseguito e non a distanza di anni.
L'appellante afferma, quindi, che l'utilizzo del “saldo banca” in luogo di quello “depurato” sarebbe anche giustificata dal fatto che: 1) il saldo elaborato dalla banca ha effetto nei confronti del cliente anche in caso di contestazioni, fintantoché l'errore denunziato non venga riconosciuto dall'istituto di credito o sia giudizialmente accertato;
2) non esistono modalità di
-4- utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia (cfr. atto di citazione d'appello, p. 12).
La Banca richiama, in chiusura, un paio di arresti di Questa Corte del 2023 al fine di rafforzare le proprie argomentazioni in favore dell'applicazione del “saldo banca” in luogo del saldo depurato dagli addebiti illegittimi, nelle quali si afferma (tra l'altro) che “la rideterminazione del saldo è l'esito dell'operazione di accertamento dell'eventuale sussistenza di un credito restitutorio del correntista, e non l'antecedente che condiziona il risultato finale” (cfr. C. App. Venezia 304/2023).
La questione ora in esame, sostiene l'appellante, sarebbe di non poco momento atteso che l'applicazione del “saldo banca” comporta un credito della Società di soli euro 1.665,35 (cfr. elaborato peritale, p. 13), a fronte della condanna di oltre euro 50.000,00 inferta dal Tribunale.
1.1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza, indicando la necessità che la ricostruzione del saldo venga effettuata depurandolo dagli addebiti illegittimi, è conforme all'insegnamento sul punto della giurisprudenza di legittimità, che Questa Corte condivide e fa proprio, e merita, pertanto, conferma.
La Suprema Corte ha infatti osservato che: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021 e n. 9141/2020).
“Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. n. 17287/2024).
-5- La constatazione è dunque che “…la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che detta verifica va operata in applicazione del criterio del saldo rettificato…”
(Cass. n. 5428/2024).
Mette conto riportare anche la motivazione di Cass. 5577/2025, che contiene il riepilogo delle posizioni sul punto, oltre che la confutazione delle tesi agitate con il motivo in rassegna: «- La questione di quale saldo contabile (il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato", epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. "saldo banca" che utilizzando il saldo rettificato si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei a individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista.
Pertanto, - si è sostenuto - non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie
a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, quindi, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie".
4.3- In un siffatto contesto è intervenuta questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del
2020, la quale, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta
-6- essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse
"realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
4.4. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta
(confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché da Cass.7721/2023 già citata).
Sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativi diritto (v.
Cass. n. 9756/2024)».
2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante sottopone a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale l'ha condannata a pagare in favore degli odierni appellati
(tra l'altro) gli “interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”, senza specificare la natura di tali interessi. La lamenta la genericità/lacunosità di tale pronuncia, in forza della CP_4
quale controparte le avrebbe richiesto il versamento degli interessi (non legali, ma) moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.; tale pretesa, tuttavia, sarebbe da considerarsi indebita in quanto non espressamente prevista dal dispositivo e, comunque, non compatibile con il credito di natura restitutoria fatto valere in giudizio (al quale, non avendo natura contrattuale, non sarebbe possibile applicare la disciplina propria delle transazioni commerciali e, quindi,
l'interesse di mora).
In ogni caso, l'appellante ritiene che spetti al giudice del gravame il compito di verificare se i signori e abbiano diritto agli interessi nella misura prevista dal primo o dal CP_1 CP_2 quarto comma dell'art. 1284 c.c., richiamando – sul punto – precedenti sentenze di Questa
Corte del 2022 e del 2023.
-7- 2.1. Il secondo motivo, in buona sostanza, mira a far accertare che l'espressione adottata dal primo giudice relativamente agli interessi che accedono alla condanna del capitale a carico della banca (“oltre interessi legali”) non varrebbe a legittimare la pretesa – poi svolta in sede esecutiva (e ribadita in questa sede) – al conseguimento degli interessi previsti dal quarto comma (come sostenuto dalla parte appellata, che ha notificato un precetto recante la richiesta di tali interessi maggiorati).
2.2. In proposito occorre prendere le mosse dal rilievo che la domanda formulata dagli attori – qui appellanti – recava l'espressa richiesta di condanna della banca alla restituzione di tutti gli importi indebiti “oltre agli interessi legali creditori ex art. 1284 quarto comma c.c.” (v. conclusioni riportate nell'epigrafe della appellata sentenza).
2.3. A fronte di tale espressa domanda il giudice, come già detto, si è limitato a riconoscere
“gli interessi legali”, con espressione che, secondo anche quanto insegnato da Cass. SS. UU.
n. 12449/2024, non può in alcun modo ritenersi riferita agli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.-“L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali”.
Il punto è stato ribadito da Cass. n. 19015 del 11/07/2024: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art.
1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
Ora è ben vero che il riportato insegnamento riguarda il “punto di vista del giudice dell'esecuzione”, mentre si è in questa sede in fase di appello;
nondimeno, occorre prendere
-8- atto che, con quell'espressione, la domanda di riconoscimento ex art. 1284, co. 4, c.c., non può ritenersi in nessun caso accolta.
2.4. Stando così le cose e calando il ricordato insegnamento nel meccanismo dell'impugnazione che in questa sede va apprezzato, occorre rilevare che non vi è stata impugnazione da parte dei sul punto della mancata condanna agli interessi Controparte_6
ex art. 1284, co. 4, c.c., avendo sottoposto a impugnazione la statuizione del tribunale unicamente , per far accertare che la sentenza reca il riconoscimento Parte_1 unicamente degli interessi al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.-
2.5. In assenza, pertanto, di un motivo di appello con il quale si sottoponga a censura la statuizione con la quale il tribunale si è limitato a riconoscere gli “interessi legali” e, quindi, non quelli previsti dal quarto comma, ma dal primo comma del più volte menzionato art. 1284, è giocoforza ritenere, da un lato, che il motivo formulato dalla è privo di CP_4
interesse (essendo la statuizione favorevole alla sua posizione e non potendo mirare a un risultato migliorativo) e, dall'altro, che è passato in cosa giudicata il riconoscimento a favore dei qui appellati degli interessi previsti dal primo comma dell'art. 1284 c.c.-
c) Conclusioni e spese.
In definitiva, l'appello è in parte infondato e in parte inammissibile, con conferma dell'impugnata sentenza.
Considerato peraltro che la pretesa della parte appellata relativa agli interessi è rimasta sostanzialmente respinta sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
p.q.m.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 903/2023 del tribunale di Venezia, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
dichiara compensate fra le parti le spese processuali;
dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 13 marzo 2025.
Il presidente estensore
Guido Santoro
-9- -10-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1154/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1154/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale dott. rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. prof. Parte_2
Marco Ticozzi, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura generale alle liti allegata all'atto di citazione in appello
Appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Gianluca Zamboni, con C.F._2 domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti in calce all'atto di intervento volontario ex art. 110 c.p.c. depositato nel giudizio di primo grado il 25/01/2023
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 903/2023 pubblicata il 23 maggio 2023 dal
Tribunale di Venezia – Sezione Impresa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito in via principale:
-1- - in accoglimento del presente atto d'appello e in riforma della gravata sentenza, respingersi ogni domanda di parte attrice perché infondata e condannarsi l'appellata alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto in forza dell'impugnata sentenza;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati:
“Il procuratore degli attori appellati, richiamato integralmente il contenuto della Comparsa di costituzione e risposta chiede l'integrale reiezione dell'appello avversario nonché delle domande restitutorie – di pagamento – formulate da controparte, anche in relazione al fatto che la banca da atto di aver corrisposto gli interessi nella misura dell'art. 1284 1° comma
c.c.”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2017, la società Parte_3
(di séguito: “ o la “ ”), in persona dei due soci e amministratori
[...] Pt_3 CP_3
e , conveniva in giudizio la banca (di CP_1 Controparte_2 Parte_1 séguito: “la ), lamentando una serie di invalidità che avrebbero afflitto il c/c ordinario CP_4
n. 9400/0740/0298534 acceso nel 1996 presso la Cassa di Risparmio di Padova e GO (c/c poi ceduto alla ora ) ed estinto nel 2008, Controparte_5 Parte_1 chiedendo la rideterminazione dell'esatto ammontare dei saldi risultante dalle rispettive partite di dare/avere tra le parti, con condanna della alla restituzione in suo favore di CP_4
tutte le somme indebitamente addebitate/riscosse, oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda al saldo.
2. Si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni avversarie ed eccependo – CP_4 tra l'altro – la prescrizione dell'azione di ripetizione relativa a numerosi versamenti solutori eseguiti dalla Società oltre dieci anni prima del primo evento interruttivo identificato nella notifica dell'atto di citazione suddetto.
3. La causa veniva istruita con ordine alla di esibizione ex art. 210 c.p.c. della CP_4 documentazione contrattuale e bancaria relativa all'intero rapporto di contro corrente e di apertura del credito, oltre che per mezzo di una CTU vòlta alla rideterminazione dei saldi
-2- richiesta dall'attrice, previa verifica della natura delle rimesse effettuate sul conto corrente da finalizzata all'individuazione delle poste prescritte. Pt_3
4. Con comparsa depositata nel gennaio 2023 intervenivano in giudizio i due soci e amministratori e , dando atto dell'estinzione della Società intervenuta nel CP_1 CP_2
febbraio 2022 per cancellazione dal registro delle imprese;
essi, pertanto, subentravano nella posizione dell'attrice quali successori a titolo universale.
5. Con sentenza n. 903/2023 emessa il 20 maggio 2023 e depositata il 23 maggio 2023, il
Tribunale di Venezia – Sezione Impresa condannava la a versare agli intervenienti la CP_4
somma di euro 47.904,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite liquidate in euro 8.500,00 per compensi, euro 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
6. Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello la mentre e , CP_4 CP_1 CP_2
regolarmente costituiti, resistevano al gravame.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 novembre 2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 13 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia – Sezione Imprese ha, da un lato, ritenuto adeguatamente provato dalla Società il proprio credito restitutorio nei confronti della
Banca, e dall'altro lato, ha (tra l'altro e per quanto qui d'interesse) accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca nei limiti dei conteggi eseguiti dal CTU “nella seconda colonna a pag. 10 e nell'allegato 5 all'elaborato peritale” (cfr. sentenza, p. 13), ovvero in applicazione del principio del saldo rettificato alla verifica delle rimesse solutorie prescritte;
il Tribunale, infatti, ha dato atto di condividere l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, “ai fini della verifica della prescrizione decennale e della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse periodiche effettuate in conto corrente debbano essere presi a riferimento non già i saldi risultanti dagli estratti conto ma quelli opportunamente rettificati delle somme registrate indebitamente in ragione della nullità delle relative clausole o comunque illegittimamente” (cfr. ivi, p. 12).
-3- Il primo Giudice ha, quindi, condiviso le conclusioni rassegnate dal CTU alla p. 14 del proprio elaborato, secondo le quali – all'esito finale dei calcoli – il saldo del conto corrente alla data di estinzione ammontava ad euro 47.904,20 a fronte del saldo 0,00 alla medesima data risultante dall'estratto conto della ed ha condannato quest'ultima a restituire agli CP_4
odierni appellati la predetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo
(cfr. ivi, p. 13).
2. La ha proposto appello formulando i due seguenti motivi di impugnazione: CP_4
- Dell'erroneità del principio del saldo rettificato;
- Della liquidazione degli interessi.
b) I motivi d'appello.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha ritenuto corretta l'applicazione del principio del saldo rettificato ai fini della verifica delle rimesse solutorie prescritte, in luogo del diverso principio del saldo elaborato dall'istituto di credito. La infatti, si pone in posizione critica rispetto alle sentenze di CP_4
legittimità richiamate dal primo Giudice a sostegno della propria decisione (in particolare,
Cass. 9194/2020 e Cass.3858/2021), evidenziando le contraddizioni, a suo dire, insite nelle relative motivazioni: tra queste, l'incompatibilità del ragionamento offerto dalla Suprema
Corte (che antepone la declaratoria di nullità del titolo – e, quindi, lo stralcio dal saldo delle competenze indebitamente annotate – all'identificazione dei crediti prescrittibili) con il dettato dell'art. 1422 c.c., secondo il quale è la prescrizione dell'azione di indebito a costituire un limite all'azione di accertamento della nullità e non viceversa. L'appellante, poi, dedica ampio excursus alla differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie (richiamando, sul punto,
Cass. SS. UU. 24418/2010), anche in riferimento alla diversa decorrenza del termine di prescrizione applicabile nei due casi, ed afferma – in segno di ulteriore disappunto rispetto alle due sentenze di legittimità sopra richiamate – che il giudizio sulla qualificazione del versamento (solutorio o ripristinatorio, appunto) deve farsi secondo la situazione esistente alla data in cui esso è stato eseguito e non a distanza di anni.
L'appellante afferma, quindi, che l'utilizzo del “saldo banca” in luogo di quello “depurato” sarebbe anche giustificata dal fatto che: 1) il saldo elaborato dalla banca ha effetto nei confronti del cliente anche in caso di contestazioni, fintantoché l'errore denunziato non venga riconosciuto dall'istituto di credito o sia giudizialmente accertato;
2) non esistono modalità di
-4- utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia (cfr. atto di citazione d'appello, p. 12).
La Banca richiama, in chiusura, un paio di arresti di Questa Corte del 2023 al fine di rafforzare le proprie argomentazioni in favore dell'applicazione del “saldo banca” in luogo del saldo depurato dagli addebiti illegittimi, nelle quali si afferma (tra l'altro) che “la rideterminazione del saldo è l'esito dell'operazione di accertamento dell'eventuale sussistenza di un credito restitutorio del correntista, e non l'antecedente che condiziona il risultato finale” (cfr. C. App. Venezia 304/2023).
La questione ora in esame, sostiene l'appellante, sarebbe di non poco momento atteso che l'applicazione del “saldo banca” comporta un credito della Società di soli euro 1.665,35 (cfr. elaborato peritale, p. 13), a fronte della condanna di oltre euro 50.000,00 inferta dal Tribunale.
1.1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza, indicando la necessità che la ricostruzione del saldo venga effettuata depurandolo dagli addebiti illegittimi, è conforme all'insegnamento sul punto della giurisprudenza di legittimità, che Questa Corte condivide e fa proprio, e merita, pertanto, conferma.
La Suprema Corte ha infatti osservato che: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021 e n. 9141/2020).
“Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. n. 17287/2024).
-5- La constatazione è dunque che “…la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che detta verifica va operata in applicazione del criterio del saldo rettificato…”
(Cass. n. 5428/2024).
Mette conto riportare anche la motivazione di Cass. 5577/2025, che contiene il riepilogo delle posizioni sul punto, oltre che la confutazione delle tesi agitate con il motivo in rassegna: «- La questione di quale saldo contabile (il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato", epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. "saldo banca" che utilizzando il saldo rettificato si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei a individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista.
Pertanto, - si è sostenuto - non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie
a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, quindi, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie".
4.3- In un siffatto contesto è intervenuta questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del
2020, la quale, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta
-6- essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse
"realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
4.4. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta
(confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché da Cass.7721/2023 già citata).
Sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativi diritto (v.
Cass. n. 9756/2024)».
2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante sottopone a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale l'ha condannata a pagare in favore degli odierni appellati
(tra l'altro) gli “interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”, senza specificare la natura di tali interessi. La lamenta la genericità/lacunosità di tale pronuncia, in forza della CP_4
quale controparte le avrebbe richiesto il versamento degli interessi (non legali, ma) moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.; tale pretesa, tuttavia, sarebbe da considerarsi indebita in quanto non espressamente prevista dal dispositivo e, comunque, non compatibile con il credito di natura restitutoria fatto valere in giudizio (al quale, non avendo natura contrattuale, non sarebbe possibile applicare la disciplina propria delle transazioni commerciali e, quindi,
l'interesse di mora).
In ogni caso, l'appellante ritiene che spetti al giudice del gravame il compito di verificare se i signori e abbiano diritto agli interessi nella misura prevista dal primo o dal CP_1 CP_2 quarto comma dell'art. 1284 c.c., richiamando – sul punto – precedenti sentenze di Questa
Corte del 2022 e del 2023.
-7- 2.1. Il secondo motivo, in buona sostanza, mira a far accertare che l'espressione adottata dal primo giudice relativamente agli interessi che accedono alla condanna del capitale a carico della banca (“oltre interessi legali”) non varrebbe a legittimare la pretesa – poi svolta in sede esecutiva (e ribadita in questa sede) – al conseguimento degli interessi previsti dal quarto comma (come sostenuto dalla parte appellata, che ha notificato un precetto recante la richiesta di tali interessi maggiorati).
2.2. In proposito occorre prendere le mosse dal rilievo che la domanda formulata dagli attori – qui appellanti – recava l'espressa richiesta di condanna della banca alla restituzione di tutti gli importi indebiti “oltre agli interessi legali creditori ex art. 1284 quarto comma c.c.” (v. conclusioni riportate nell'epigrafe della appellata sentenza).
2.3. A fronte di tale espressa domanda il giudice, come già detto, si è limitato a riconoscere
“gli interessi legali”, con espressione che, secondo anche quanto insegnato da Cass. SS. UU.
n. 12449/2024, non può in alcun modo ritenersi riferita agli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.-“L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali”.
Il punto è stato ribadito da Cass. n. 19015 del 11/07/2024: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art.
1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
Ora è ben vero che il riportato insegnamento riguarda il “punto di vista del giudice dell'esecuzione”, mentre si è in questa sede in fase di appello;
nondimeno, occorre prendere
-8- atto che, con quell'espressione, la domanda di riconoscimento ex art. 1284, co. 4, c.c., non può ritenersi in nessun caso accolta.
2.4. Stando così le cose e calando il ricordato insegnamento nel meccanismo dell'impugnazione che in questa sede va apprezzato, occorre rilevare che non vi è stata impugnazione da parte dei sul punto della mancata condanna agli interessi Controparte_6
ex art. 1284, co. 4, c.c., avendo sottoposto a impugnazione la statuizione del tribunale unicamente , per far accertare che la sentenza reca il riconoscimento Parte_1 unicamente degli interessi al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.-
2.5. In assenza, pertanto, di un motivo di appello con il quale si sottoponga a censura la statuizione con la quale il tribunale si è limitato a riconoscere gli “interessi legali” e, quindi, non quelli previsti dal quarto comma, ma dal primo comma del più volte menzionato art. 1284, è giocoforza ritenere, da un lato, che il motivo formulato dalla è privo di CP_4
interesse (essendo la statuizione favorevole alla sua posizione e non potendo mirare a un risultato migliorativo) e, dall'altro, che è passato in cosa giudicata il riconoscimento a favore dei qui appellati degli interessi previsti dal primo comma dell'art. 1284 c.c.-
c) Conclusioni e spese.
In definitiva, l'appello è in parte infondato e in parte inammissibile, con conferma dell'impugnata sentenza.
Considerato peraltro che la pretesa della parte appellata relativa agli interessi è rimasta sostanzialmente respinta sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
p.q.m.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 903/2023 del tribunale di Venezia, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
dichiara compensate fra le parti le spese processuali;
dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 13 marzo 2025.
Il presidente estensore
Guido Santoro
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