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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9341 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 33147 r.g. 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (Avv. Amedeo Tonachella) nei confronti di CP_1
(Avv. Emanuele De Lucia);
[...] rilevato che parte opposta, ricorrente in monitorio e ricorrente in senso sostanziale, ha pienamente dimostrato la pretesa svolta in monitorio, ed avente ad oggetto la retribuzione del mese di marzo 2024 e del trattamento di fine rapporto, avendo depositato la relativa busta paga inerente l'importo azionato in monitorio;
rilevato che parte opponente, resistente in senso sostanziale ha confermato la debenza di detta somma e l'importo dovuto, censurando del tutto genericamente la formulazione al lordo dei calcoli, di cui eccepisce la presuntività; rilevando che detta censura non assume alcuna rilevanza ai fini per cui è causa, non avendo alcun riflesso né sull'an né sul quantum della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, fondato su documento proveniente da parte datoriale, e va perciò confermato e dichiarato esecutivo, previo rigetto della presente opposizione;
rilevato che le spese di lite vanno liquidate come nel dettaglio del dispositivo e seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, richiesta e difesa rigettando;
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà; condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 3.378,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario su spese generali come per legge. Roma, 25.9.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 33147 r.g. 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (Avv. Amedeo Tonachella) nei confronti di CP_1
(Avv. Emanuele De Lucia);
[...] rilevato che parte opposta, ricorrente in monitorio e ricorrente in senso sostanziale, ha pienamente dimostrato la pretesa svolta in monitorio, ed avente ad oggetto la retribuzione del mese di marzo 2024 e del trattamento di fine rapporto, avendo depositato la relativa busta paga inerente l'importo azionato in monitorio;
rilevato che parte opponente, resistente in senso sostanziale ha confermato la debenza di detta somma e l'importo dovuto, censurando del tutto genericamente la formulazione al lordo dei calcoli, di cui eccepisce la presuntività; rilevando che detta censura non assume alcuna rilevanza ai fini per cui è causa, non avendo alcun riflesso né sull'an né sul quantum della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, fondato su documento proveniente da parte datoriale, e va perciò confermato e dichiarato esecutivo, previo rigetto della presente opposizione;
rilevato che le spese di lite vanno liquidate come nel dettaglio del dispositivo e seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, richiesta e difesa rigettando;
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà; condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 3.378,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario su spese generali come per legge. Roma, 25.9.2025 Il G.L. P. Farina
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