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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3098/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Roberta Fabbri che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Jacopo Corti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione prevedendo che la madre provvederà in via esclusiva al mantenimento integrale del figlio;
con spese Per_1 compensate;
rimettere la casa sul ruolo ai fini del divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.3.2025 ha dedotto di aver contratto matrimonio il Parte_1
22.5.2002 in Sesto Fiorentino (FI) con , dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
e , rispettivamente il 25.2.2000 ed il 3.11.2002. Ha esposto che il rapporto Per_2 Per_1
coniugale era entrato in crisi a causa del venir meno della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi e di una raggiunta profonda incompatibilità caratteriale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione e, all'esito, di divorzio, senza ulteriori condizioni accessorie.
Con comparsa costitutiva , nulla opponendo in punto di status, si è quindi Controparte_1
associato alle richieste della ricorrente.
All'udienza del 4.6.2025, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e i procuratori hanno concluso congiuntamente come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti che garantiscono un adeguato mantenimento al figlio , studente universitario, tenuto Per_1 conto dall'ampio divario reddituale fra le parti e della espressa volontà della madre di assumersi integralmente il relativo onere economico.
Le spese di lite vengono compensate come richiesto.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
20.5.1965, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il Controparte_1
22.5.2002 in Sesto Fiorentino (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sesto Fiorentino (FI) al n. 27, parte 2, serie A, anno 2002);
pone interamente a carico di il mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1
maggiorenne, ivi comprese le spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 4 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3098/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Roberta Fabbri che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Jacopo Corti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione prevedendo che la madre provvederà in via esclusiva al mantenimento integrale del figlio;
con spese Per_1 compensate;
rimettere la casa sul ruolo ai fini del divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.3.2025 ha dedotto di aver contratto matrimonio il Parte_1
22.5.2002 in Sesto Fiorentino (FI) con , dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
e , rispettivamente il 25.2.2000 ed il 3.11.2002. Ha esposto che il rapporto Per_2 Per_1
coniugale era entrato in crisi a causa del venir meno della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi e di una raggiunta profonda incompatibilità caratteriale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione e, all'esito, di divorzio, senza ulteriori condizioni accessorie.
Con comparsa costitutiva , nulla opponendo in punto di status, si è quindi Controparte_1
associato alle richieste della ricorrente.
All'udienza del 4.6.2025, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e i procuratori hanno concluso congiuntamente come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti che garantiscono un adeguato mantenimento al figlio , studente universitario, tenuto Per_1 conto dall'ampio divario reddituale fra le parti e della espressa volontà della madre di assumersi integralmente il relativo onere economico.
Le spese di lite vengono compensate come richiesto.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda.
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P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
20.5.1965, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il Controparte_1
22.5.2002 in Sesto Fiorentino (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sesto Fiorentino (FI) al n. 27, parte 2, serie A, anno 2002);
pone interamente a carico di il mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1
maggiorenne, ivi comprese le spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 4 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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