Art. 3.
Per le province di Trento, Bolzano ed Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta.
Per le province di Trento, Bolzano ed Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta.