Articolo 34 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 33Articolo 35
Versione
6 agosto 1890
Art. 34.

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali e' richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorita' politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890
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