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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/08/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61/2025 promossa da:
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO “ , in persona Controparte_1 del Liquidatore avv. rappresentata e difesa dall'avv. Astorre Mancini, giusta Controparte_2 autorizzazione del Giudice Delegato del 28/10/2024, come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale del 02/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., la Liquidazione Controllata del patrimonio , Controparte_1 procedura n. 19/2024 R.G.F. Tribunale Rimini, dichiarata con sentenza n. 48 del 10/07/2024, in persona del liquidatore, avv. adiva l'intestato Tribunale chiedendo che fosse accertato Controparte_2 che ha tacitamente accettato l'eredità devolutagli per legge alla morte dello zio Controparte_1
deceduto in Lugo (RA), in data 16/12/2019. Persona_1
In particolare, la parte ricorrente rappresentava che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti del era emerso che uno degli immobili pignorati (in particolare, CP_1 pagina 1 di 5 l'autorimessa censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lugo (RA), Via Della Scuola, n. 14, piano T,
Foglio 94, Particella 131 ed oggi censita Foglio 94, Particella 88, Subalterno 2, cat. C/6, mq 14) risultava ancora formalmente intestato al de cuius e non all'erede in Persona_1 Controparte_1 quanto, nella dichiarazione di successione presentata dal resistente, veniva indicato il solo subalterno relativo all'abitazione (correttamente volturato in favore di e non anche quello Controparte_1 relativo all'autorimessa. Per l'effetto, esposte le ragioni a fondamento del ricorso introduttivo, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, argomentazione disattesa e respinta, per tutte le ragioni dedotte in narrativa: in via principale e nel merito: • accertare e dichiarare che il sig. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 88/A, nella sua qualità di chiamato all'eredità del sig. rectius Controparte_3 Persona_1
“(C.F. ), nato a [...] il [...], deceduto in data 16.12.2019, ne è divenuto C.F._2 erede, avendone accettato tacitamente l'eredità, o comunque per accettazione presunta di eredità, nella quale è compresa anche l'autorimessa sita in Lugo (RA), Via della Scuola n. 14, Piano T, distinta al del predetto Comune al Foglio 94, Particella 131 (oggi censita Foglio 94, Particella 88, CP_4
Subalterno 2, Cat. C/6, mq 14); • per l'effetto, ordinare al competente conservatore di trascrivere ad annotare l'emananda sentenza, anche ai sensi dell'art. 2648 c.c., con esonero di ogni responsabilità al riguardo”, con condanna alle spese di lite.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 02/07/2025, il ricorrente rappresentava che, nell'ambito del procedimento di mediazione, incardinato successivamente al presente giudizio, il si era impegnato a procedere CP_1 all'accettazione dell'eredità, salvo poi non adempiere a quanto promesso, sicché insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, chiedendo la rimessione della causa in decisione.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia e tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza.
***
Così riassunto lo svolgimento del processo, in via preliminare, occorre evidenziare l'irrilevanza del contenuto del verbale di mediazione intercorsa tra le parti, in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 28/2010, “le eventuali dichiarazioni rese o informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”.
pagina 2 di 5 Ciò posto, è evidente che le dichiarazioni rese dal resistente avanti all'Organismo di Mediazione in data
27/05/2025 sono inutilizzabili in questa sede e non forniscono alcun elemento idoneo a determinare l'esito del procedimento.
Fatta tale premessa, occorre rilevare che, alla luce delle allegazioni e risultanze documentali, la domanda è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, ha infatti compiuto almeno un atto giuridico che presuppone Controparte_1 necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità dello zio e, precisamente, ha Persona_1 effettuato la voltura catastale a proprio nome dell'appartamento già appartenente al de cuius, censito al
Catasto del Comune di Lugo (RA), Via Della Scuola, n. 14, fg. 94, particella 88, sub. 1, cat. A/4, vani
8, mq 151, R.C. € 454,48 – già oggetto di esecuzione immobiliare incardinata nei confronti del resistente (cfr. docc. 3 - 3bis) -, come risulta dalla documentazione in atti. In particolare, se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa tuttavia può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cass. Ord. n. 11478 del 30/04/2021 ed ancora Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
Parte ricorrente ha poi rappresentato che il ha utilizzato i fondi presenti sul conto corrente n. CP_1
26.235695 intestato al de cuius, accesso presso la BCC Ravennate Forlivese e Imolese, per provvedere al pagamento delle indennità maturate dall'Amministratore di Sostegno (cfr. docc. 15 – 16 - 17) e per pagare le imposte di successione (cfr. doc.18).
Ebbene, con riguardo ai pagamenti effettuati dal chiamato all'eredità mediante provvista proveniente dal conto corrente del de cuius, si rileva che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, a differenza di un mero adempimento eseguito dal chiamato con denaro proprio, “in tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del "de cuius" ad opera del chiamato all'eredità, configura un'accettazione tacita dell'eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede” (cfr. Cass. ord. n. 20878 del 30/09/2020; v. anche Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 4320 del 2018 secondo cui “…in tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede;
a tal fine, è quindi necessario che sia fornita la prova che il pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel pagina 3 di 5 caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest'ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l'eredità”).
Infine, con dichiarazione del 12/02/2020, il ha richiesto all'Istituto di Credito l'emissione CP_1 dell'assegno circolare n. 4082655043 di euro 1.658,92 ad estinzione del conto corrente n. 26.235695, sottoscrivendo apposita modulistica quale “unico erede”, ed incassando in contanti il predetto denaro
(cfr. doc.19-20).
A tal proposito, si rammenta che, “a norma dell'art. 475 cod. civ., l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4426 del 24/02/2009); sulla valenza giuridica della scrittura privata prodotta in giudizio ai sensi del primo comma dell'art. 215 c.p.c., la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata, atteso che criteri di cui all'art.
215 c.p.c. hanno valenza generale, deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22064 del
22/09/2017). Sul contenuto della scrittura sarebbe poi superfluo qualsiasi approfondimento, atteso che quello della accettazione espressa per assunzione della qualità di erede ex art. 475 c.c. è un effetto automatico, insensibile ad eventuali cause di nullità della convenzione cui accede (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 19711 del 21/09/2020: “Ai sensi dell'art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento”).
Infine, appare comprovato il possesso dei beni ereditari da parte del resistente per almeno tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o quanto meno della notizia di essa, come evidenziato dal ricorrente in ricorso introduttivo: dalla relazione redatta dal custode nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, è emerso che, durante l'accesso del 27/09/2021 presso l'immobile pignorato sito in Lugo (RA), Via Della Scuola, n. 14, il presente in loco, ha consegnato al custode nominato CP_1
Dott. copia della chiave del lucchetto posto alla porta di ingresso (cfr. doc.14). Orbene, Tes_1
“l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato pagina 4 di 5 nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius"” (così Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020). Inoltre, si osserva che l'avvenuta formazione dell'inventario costituisce prova contraria che spetta all'erede di fornire (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16514 del
06/08/2015 nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11030 del 15/07/2003).
Tutto ciò premesso, alla luce delle allegazioni e risultanze documentali, deve ritenersi che sussistono i presupposti per la declaratoria di avvenuta accettazione dell'eredità di da parte di Persona_1
Controparte_1
La presente pronuncia è soggetta a trascrizione, ai sensi dell'art. 2648 c.c., senza che occorra specificare i singoli beni già appartenenti al de cuius su cui la trascrizione va effettuata.
Le spese devono essere poste a carico del resistente soccombente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della bassa complessità della lite, della assenza di difese da parte del resistente rimasto contumace e della semplificazione propria del rito che si è scelto di adottare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che (C.F. ), ha accettato Controparte_1 C.F._1
l'eredità pervenutagli per successione di nato a [...], il [...] Persona_1
(C.F. ), e deceduto in data 16/12/2019, in Lugo (RA); C.F._2
- ordina al Conservatore competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 2648 c.c.;
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano nella misura di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa di legge.
Rimini, 11 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Zito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61/2025 promossa da:
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO “ , in persona Controparte_1 del Liquidatore avv. rappresentata e difesa dall'avv. Astorre Mancini, giusta Controparte_2 autorizzazione del Giudice Delegato del 28/10/2024, come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale del 02/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., la Liquidazione Controllata del patrimonio , Controparte_1 procedura n. 19/2024 R.G.F. Tribunale Rimini, dichiarata con sentenza n. 48 del 10/07/2024, in persona del liquidatore, avv. adiva l'intestato Tribunale chiedendo che fosse accertato Controparte_2 che ha tacitamente accettato l'eredità devolutagli per legge alla morte dello zio Controparte_1
deceduto in Lugo (RA), in data 16/12/2019. Persona_1
In particolare, la parte ricorrente rappresentava che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti del era emerso che uno degli immobili pignorati (in particolare, CP_1 pagina 1 di 5 l'autorimessa censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lugo (RA), Via Della Scuola, n. 14, piano T,
Foglio 94, Particella 131 ed oggi censita Foglio 94, Particella 88, Subalterno 2, cat. C/6, mq 14) risultava ancora formalmente intestato al de cuius e non all'erede in Persona_1 Controparte_1 quanto, nella dichiarazione di successione presentata dal resistente, veniva indicato il solo subalterno relativo all'abitazione (correttamente volturato in favore di e non anche quello Controparte_1 relativo all'autorimessa. Per l'effetto, esposte le ragioni a fondamento del ricorso introduttivo, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, argomentazione disattesa e respinta, per tutte le ragioni dedotte in narrativa: in via principale e nel merito: • accertare e dichiarare che il sig. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 88/A, nella sua qualità di chiamato all'eredità del sig. rectius Controparte_3 Persona_1
“(C.F. ), nato a [...] il [...], deceduto in data 16.12.2019, ne è divenuto C.F._2 erede, avendone accettato tacitamente l'eredità, o comunque per accettazione presunta di eredità, nella quale è compresa anche l'autorimessa sita in Lugo (RA), Via della Scuola n. 14, Piano T, distinta al del predetto Comune al Foglio 94, Particella 131 (oggi censita Foglio 94, Particella 88, CP_4
Subalterno 2, Cat. C/6, mq 14); • per l'effetto, ordinare al competente conservatore di trascrivere ad annotare l'emananda sentenza, anche ai sensi dell'art. 2648 c.c., con esonero di ogni responsabilità al riguardo”, con condanna alle spese di lite.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 02/07/2025, il ricorrente rappresentava che, nell'ambito del procedimento di mediazione, incardinato successivamente al presente giudizio, il si era impegnato a procedere CP_1 all'accettazione dell'eredità, salvo poi non adempiere a quanto promesso, sicché insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, chiedendo la rimessione della causa in decisione.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia e tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza.
***
Così riassunto lo svolgimento del processo, in via preliminare, occorre evidenziare l'irrilevanza del contenuto del verbale di mediazione intercorsa tra le parti, in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 28/2010, “le eventuali dichiarazioni rese o informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”.
pagina 2 di 5 Ciò posto, è evidente che le dichiarazioni rese dal resistente avanti all'Organismo di Mediazione in data
27/05/2025 sono inutilizzabili in questa sede e non forniscono alcun elemento idoneo a determinare l'esito del procedimento.
Fatta tale premessa, occorre rilevare che, alla luce delle allegazioni e risultanze documentali, la domanda è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, ha infatti compiuto almeno un atto giuridico che presuppone Controparte_1 necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità dello zio e, precisamente, ha Persona_1 effettuato la voltura catastale a proprio nome dell'appartamento già appartenente al de cuius, censito al
Catasto del Comune di Lugo (RA), Via Della Scuola, n. 14, fg. 94, particella 88, sub. 1, cat. A/4, vani
8, mq 151, R.C. € 454,48 – già oggetto di esecuzione immobiliare incardinata nei confronti del resistente (cfr. docc. 3 - 3bis) -, come risulta dalla documentazione in atti. In particolare, se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa tuttavia può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cass. Ord. n. 11478 del 30/04/2021 ed ancora Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
Parte ricorrente ha poi rappresentato che il ha utilizzato i fondi presenti sul conto corrente n. CP_1
26.235695 intestato al de cuius, accesso presso la BCC Ravennate Forlivese e Imolese, per provvedere al pagamento delle indennità maturate dall'Amministratore di Sostegno (cfr. docc. 15 – 16 - 17) e per pagare le imposte di successione (cfr. doc.18).
Ebbene, con riguardo ai pagamenti effettuati dal chiamato all'eredità mediante provvista proveniente dal conto corrente del de cuius, si rileva che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, a differenza di un mero adempimento eseguito dal chiamato con denaro proprio, “in tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del "de cuius" ad opera del chiamato all'eredità, configura un'accettazione tacita dell'eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede” (cfr. Cass. ord. n. 20878 del 30/09/2020; v. anche Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 4320 del 2018 secondo cui “…in tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede;
a tal fine, è quindi necessario che sia fornita la prova che il pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel pagina 3 di 5 caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest'ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l'eredità”).
Infine, con dichiarazione del 12/02/2020, il ha richiesto all'Istituto di Credito l'emissione CP_1 dell'assegno circolare n. 4082655043 di euro 1.658,92 ad estinzione del conto corrente n. 26.235695, sottoscrivendo apposita modulistica quale “unico erede”, ed incassando in contanti il predetto denaro
(cfr. doc.19-20).
A tal proposito, si rammenta che, “a norma dell'art. 475 cod. civ., l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4426 del 24/02/2009); sulla valenza giuridica della scrittura privata prodotta in giudizio ai sensi del primo comma dell'art. 215 c.p.c., la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata, atteso che criteri di cui all'art.
215 c.p.c. hanno valenza generale, deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22064 del
22/09/2017). Sul contenuto della scrittura sarebbe poi superfluo qualsiasi approfondimento, atteso che quello della accettazione espressa per assunzione della qualità di erede ex art. 475 c.c. è un effetto automatico, insensibile ad eventuali cause di nullità della convenzione cui accede (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 19711 del 21/09/2020: “Ai sensi dell'art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento”).
Infine, appare comprovato il possesso dei beni ereditari da parte del resistente per almeno tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o quanto meno della notizia di essa, come evidenziato dal ricorrente in ricorso introduttivo: dalla relazione redatta dal custode nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, è emerso che, durante l'accesso del 27/09/2021 presso l'immobile pignorato sito in Lugo (RA), Via Della Scuola, n. 14, il presente in loco, ha consegnato al custode nominato CP_1
Dott. copia della chiave del lucchetto posto alla porta di ingresso (cfr. doc.14). Orbene, Tes_1
“l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato pagina 4 di 5 nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius"” (così Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020). Inoltre, si osserva che l'avvenuta formazione dell'inventario costituisce prova contraria che spetta all'erede di fornire (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16514 del
06/08/2015 nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11030 del 15/07/2003).
Tutto ciò premesso, alla luce delle allegazioni e risultanze documentali, deve ritenersi che sussistono i presupposti per la declaratoria di avvenuta accettazione dell'eredità di da parte di Persona_1
Controparte_1
La presente pronuncia è soggetta a trascrizione, ai sensi dell'art. 2648 c.c., senza che occorra specificare i singoli beni già appartenenti al de cuius su cui la trascrizione va effettuata.
Le spese devono essere poste a carico del resistente soccombente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della bassa complessità della lite, della assenza di difese da parte del resistente rimasto contumace e della semplificazione propria del rito che si è scelto di adottare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che (C.F. ), ha accettato Controparte_1 C.F._1
l'eredità pervenutagli per successione di nato a [...], il [...] Persona_1
(C.F. ), e deceduto in data 16/12/2019, in Lugo (RA); C.F._2
- ordina al Conservatore competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 2648 c.c.;
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano nella misura di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa di legge.
Rimini, 11 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Zito
pagina 5 di 5