Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2382/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 18.03.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sica
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Angelo Maiello
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2024 e premettevano di CP_1 Parte_1
avere contratto matrimonio in data 06.08.2005 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 204 parte 2 serie A - anno 2005 e che dalla loro unione era nata
(26.07.2007). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la loro Per_1
1
separazione personale con sentenza n. 3892/2023 pubbl. il 20/09/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “2. affidare la figlia minore, , in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre Per_1
con cui risiederà in Salerno alla Via Grafeo, 1 presso la casa familiare. Entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni per le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
mentre, le decisioni di maggiore rilevanza da assumere nell'interesse della minore e, segnatamente, riguardo all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere concordate dagli stessi, congiuntamente, e tenendo conto delle necessità, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. costituire in favore della IG.ra , per la durata Parte_1 di anni quindici (15) dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale, il diritto di abitazione della casa familiare, sita alla Via Grafeo, 1 di Salerno, identificata al N.C.E.U., al fg. 62, mapp. 85, sub. 19, piano 1- S1, cat. A3, Z.C. 1; R.C. € 1.242,08, con ogni arredo, fino al 30 luglio
2038, data in cui tornerà automaticamente nella disponibilità piena del proprietario esclusivo IG.
4. fino al termine dell'assegnazione la IG.ra è CP_1 Parte_1 nominata custode dell'appartamento e di tutti gli arredi e corredi, ad oggi ivi presenti, con specifico riferimento ai quadri di famiglia, in numero non inferiore a venti, ed un'opera d'arte firmata da
. Tutti gli arredi e corredi presenti nella casa coniugale, fatta eccezione per i predetti Persona_2 quadri di famiglia, potranno essere prelevati dalla IG.ra , quando lascerà Parte_1 la casa familiare, avendo ella contribuito, in parte, all'acquisto degli stessi;
5. con la costituzione del diritto di abitazione, di cui al precedente art.3 del presente accordo, della casa familiare alla
IG.ra , le spese condominiali ordinarie e tutte le utenze per i servizi di Parte_1
fornitura asservite (acqua, energia elettrica, gas metano), dovranno essere volturate a nome della predetta IG.ra . Quest'ultima, provvederà al pagamento delle spese Parte_1
condominiali esclusivamente della casa familiare e non anche delle pertinenze (sottotetto e cantinola) che, attualmente, sono determinate in un unico importo. All'uopo, il IG. , a cui le CP_1
pertinenze della casa familiare (sottotetto e cantinole), resteranno ad uso esclusivo, entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo, richiederà all'Amministratore del condominio di Via
Grafeo, 1 di scorporare le spese condominiali delle pertinenze da quelle della casa familiare, riportandole in separata bolletta intestata a . Si precisa, altresì, che eventuali CP_1
spese condominiali pregresse non ancora saldate e quelle maturate sino alla data del presente accordo saranno ad esclusivo carico del IG. ;
6. regolare i tempi di CP_1
frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come segue: il padre avrà diritto ad avere la figlia con sé secondo il seguente calendario: a) durante l'anno scolastico per due giorni della
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settimana, con ciò intendendosi dal lunedì al venerdì, secondo la volontà liberamente espressa dalla figlia, salvo impegni scolastici;
b) durante il fine settimana, a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con rientro non oltre le ore 22:00; c) durante le vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, il padre potrà tenere con sé la minore per un periodo di 15 gg. consecutivi: il periodo dovrà essere concordato con il genitore collocatario almeno 40 giorni prima e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
d) in caso di malattia e/o indisponibilità della figlia il padre avrà diritto di esercitare il diritto di visita direttamente presso la casa familiare. Il diritto di visita esercitato nei confronti della minore potrà essere elasticamente modificato su accordo delle parti e per la volontà della minore ultra sedicenne;
e) allorquando la figlia sarà con il padre, le parti formulano l'auspicio che la minore trascorra più tempo possibile con il IG. e sia affidata alla nonna paterna soltanto per brevi intervalli di tempo CP_1
(e mai nelle ore notturne). Ad annualità alternate: a) durante le vacanze natalizie, a partire dal prossimo Natale 2024 la minore trascorrerà con la madre la vigilia di Natale ed il giorno di
Capodanno 2025 e così ad anni alterni;
b) durante le vacanze pasquali, a partire da Pasqua 2025, la minore trascorrerà la domenica di Pasqua 2025 con il padre ed il Lunedì in Albis con la madre e così ad anni alterni;
7. disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia, mediante versamento alla madre, dell'importo di € 350,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, a mezzo bonifico bancario con accredito sul seguente codice IBAN [...].
Le parti concordano espressamente che, anche al raggiungimento della maggiore età della figlia minore, siffatto contributo continuerà ad essere corrisposto sintantoché continuerà a Per_1 vivere con la madre o, comunque, sicché non avrà raggiunto l'indipendenza economica. La somma fissata con decorrenza dal mese di luglio 2023 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione: luglio 2024, purché l'indice sia positivo);
8. disporre che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, tra cui spese in via esemplificativa le spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (acquisto libri ed eventuale doposcuola), sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia, previo accordo e documentate;
9. porre a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore della IG.ra CP_1 Parte_1
dell'importo di € 350,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il
[...]
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con accredito sul seguente codice IBAN
[...] con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: luglio 2023) per la durata di dieci anni (10) con decorrenza a far data dal mese di luglio 2023 e fino e non oltre la data del 30 luglio 2033. Decorso tale termine l'obbligo al mantenimento decadrà automaticamente
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senza possibilità di proroga. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, con periodicità annuale”.
In data 18.03.2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e preso atto del trasferimento immobiliare previsto tra le condizioni concordate tra le parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 06.08.2005 nel comune di Salerno trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 204 parte 2 serie A - anno
2005 tra , nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: alle condizioni CP_1 C.F._2 di cui al ricorso, come precisate nel verbale della citata udienza;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
4 R.V.G. 2382/2024
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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