Articolo 10 della Legge 21 dicembre 1996, n. 665
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 gennaio 1997
Art. 10. (Programmi europei nel settore della
navigazione satellitare) 1. L'Ente partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore dell'assistenza al volo ed in particolare al programma nel campo della navigazione satellitare "Global navigation satellite system" (GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene in coordinamento con la Direzione generale dell'aviazione civile, l'Agenzia spaziale italiana ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui copertura e' definita nel contratto di programma di cui all'articolo 9, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1997