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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 277/2023RG vertente tra
(Cod.Fisc. ), titolare della ditta Hydroterm corrente in Parte_1 C.F._1
Acquaviva Picena, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Paracciani
(Cod.Fisc. ) del foro di Ascoli Piceno in Carassai alla Via G.Garibaldi N.47 CodiceFiscale_2
( pec: ; Email_1
-parte appellante
e
, con sede in Firenze, Via delle Panche, n. 37/a/b; C.F. Controparte_1
e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 CP_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...] nella sua qualità di amministratore C.F._3 unico rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sanchini (C.F. - PEC C.F._4
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Sanchini Email_2
(C.F. – elettivamente C.F._5 Email_3
domiciliati presso il loro studio in Firenze, via G. Richa 56 nonché ai domicili digitali PEC
– Email_2 Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, il deducendo quanto segue: - il Controparte_1
convenuto, su richiesta della propria consorziata ” di Ascoli Piceno, CP_1 Parte_2
partecipava ad una procedura di gara pubblica promossa dalla Prefettura di Ascoli Piceno avente ad oggetto l'affidamento del servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
- per partecipare al bando, il doveva dichiarare di disporre di strutture CP_1
abitative o alberghiere conformi ai requisiti prescritti dal bando di gara ubicate in Ascoli P. o in
S.Benedetto del T.; - la quale consociata del , per far sì che il Controparte_3 CP_1
fabbricato da essa indicato, ubicato in S.Benedetto del T., via Pellico 158, fosse idoneo allo scopo prescritto dal bando, incaricava al fine della ristrutturazione dell'impianto idrico- Parte_1 sanitario dell'immobile e altro artigiano per l'esecuzione di lavori edili di adeguamento edilizio;
- detti lavori venivano eseguiti regolarmente nell'immobile e il Libbi emetteva fattura n.55 del 2017 per complessivi euro 11.770,00 comprensivi di Iva;
- i lavori erano stati eseguiti nel periodo maggio-giugno 2017 e il 9.6.17 l'Arch. poteva consegnare alla SE di Ascoli CP_4
Piceno la perizia asseverata prescritta dal bando;
- l'esito del Bando risultava così era favorevole al che diveniva assegnatario del servizio previa convenzione con la Prefettura;
- l'esito CP_1 favorevole del bando e l'aggiudicazione conseguente erano pertanto dovuti alla circostanza che il aveva messo a disposizione una struttura idonea per l'attuazione degli scopi della CP_1
convenzione; - il non ottenendo dalla SE il pagamento della prestazione, otteneva Pt_1
dal Tribunale di Ascoli P. il decreto ingiuntivo n. 664/18 per la somma di euro 11.770,00 oltre interessi, accessori e spese;
- a detto decreto ingiuntivo faceva seguito il pignoramento presso terzi
( ) per la somma di euro 14.457,84; - la Prefettura comunicava che il Controparte_5
aveva indicato fra i consorziati la ” ma che il CP_1 Parte_3 CP_1 aveva notificato l'esclusione di quest'ultima con delibera n.22/18; - al veniva assegnata la Pt_1
sola somma di euro 1.500,00; - a quel punto il conveniva dinanzi al Tribunale di Ascoli P. il Pt_1
chiedendo la condanna di quest'ultimo a pagare quanto dovuto;
- con sentenza n. 723/21 CP_1
il Tribunale rigettava la domanda;
- poiché senza i lavori effettuati dal il non Pt_1 CP_1 avrebbe potuto ottenere il risultato economico conseguito dall'aggiudicazione, l'attore era legittimato a proporre azione di ingiustificato arricchimento indiretto. Concludeva chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 11.770,00 con vittoria delle spese giudiziali.
Si costituiva in giudizio il ” chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_1
forza dei seguenti motivi: - la domanda attrice violava il principio del ne bis in idem in relazione al giudizio definitosi con sentenza del Tribunale di Ascoli P. n. 723/21 e la causa andava pertanto cancellata dal ruolo;
- ove nelle more parte attrice avesse ritenuto di impugnare la detta sentenza, andava dichiarata la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; - l'attore aveva già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di altro soggetto, e cioè la ”; - il soggetto che Parte_3 aveva tratto vantaggio dai lavori svolti dall'artigiano non era la convenuta, ma il proprietario dell'immobile; - il Consorzio aveva partecipato, su richiesta della propria consorziata
”, alla procedura di gara pubblica promossa dalla Prefettura di Ascoli Piceno per CP_1
l'affidamento dei servizi di prima accoglienza;
- all'esito della gara, il era stato CP_1
individuato quale assegnatario del servizio firmando una convenzione con la Prefettura e convenzione interna con i consorziati;
- la “ aveva dichiarato di avere a disposizione CP_1 una struttura idonea per l'accoglienza e pertanto il pagava alla l'utilizzo dei CP_1 CP_1
locali ; - la convenzione fra Prefettura e non comprendeva affatto le spese per lavori edili CP_1
ed impianti e non poteva esservi stato alcun ingiusto arricchimento in quanto il aveva CP_1 pagato l'utilizzo della struttura;
- quindi la domanda andava avanzata nei confronti del proprietario della struttura o nei confronti della che aveva conferito l'incarico poiché il CP_1 CP_1
era sempre stato estraneo alla vicenda;
- il ignorava completamente la natura ed il tipo di CP_1 prestazione effettuata dall'artigiano. Concludeva per il rigetto della domanda, la cancellazione della causa dal ruolo, la litispendenza, il difetto di legittimazione passiva, il rigetto della domanda e la condanna della controparte ai sensi dell'art.96 cpc e alle spese giudiziali.
In corso di causa parte attrice confermava il passaggio in giudicato della sentenza n. 723/21
Esaurita la fase di trattazione e precisate le conclusioni, la causa era avviata alla fase decisoria.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue
“L' eccezione preliminare svolta dalla convenuta in relazione all'asserita violazione del principio del ne bis in idem è infondata.
Appare infatti evidente la diversità dell'azione svolta dal nel presente giudizio rispetto a Pt_1
quella svolta nella causa precedente e definitasi con sentenza n. 723/21. Nel presente giudizio, infatti, l'attore svolge domanda di arricchimento senza giusta causa ex art.2041 c.c.; nel precedente, domanda di condanna della convenuta al pagamento della prestazione svolta dal Libbi in esecuzione di un contratto di sub-appalto.
La rilevante diversità del petitum e della causa petendi fra le due cause esclude qualsivoglia violazione del principio del ne bis in idem come anche, ove la sentenza n 723/21 non fosse passata in giudicato, un rapporto di litispendenza fra le due cause.
Può semmai affermarsi che parte attrice avrebbe potuto svolgere la domanda ex art.2041 c.c. in via subordinata nel giudizio precedente ma detta domanda può ben essere proposta in via autonoma e successivamente al rigetto della domanda di pagamento svolta (ed, anzi, in conseguenza di tale rigetto).
Nel merito, tuttavia, la domanda è inammissibile.
L'azione di arricchimento senza giusta causa è, in forza dell'art.2042 cod.civ., un'azione residuale
e sussidiaria a cui la parte è legittimata ove non esista un'azione tipica a tutela del danneggiato derivante da una fonte legale o contrattuale.
Tale presupposto non sussiste nel caso di specie avendo il chiesto ed ottenuto dal Tribunale Pt_1 un decreto ingiuntivo contro la “ P. azionato in forza di un titolo Parte_3 contrattuale fondato sul rapporto negoziale (di appalto o di prestazione d'opera) intercorso con
l'ingiungente.
L'accoglimento dell'azione svolta nel presente giudizio comporterebbe, allora, un inammissibile duplice vantaggio per l'attore, il quale potrebbe ottenere il pagamento da parte della CP_1
a titolo di corrispettivo ed un uguale pagamento dal a titolo di arricchimento senza CP_1 giusta causa. Ed è appena il caso di evidenziare, in merito, l'assoluta irrilevanza della dedotta insolvibilità della “SE”: la residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. non può essere esclusa dall'inadempimento della parte tenuta al pagamento in forza di un rapporto contrattuale.
L'art.2041 c,.c. postula, inoltre, la duplice condizione del depauperamento a carico di una parte e del corrispondente vantaggio economico in favore dell'altra. Trattasi di due condizioni dell'azione strettamente connesse e legate da un nesso di causalità: l'una, in sostanza, deve costituire condizione dell'altra.
Nel caso di specie, tale presupposto logico-giuridico dell'azione di arricchimento senza causa, per come prospettato dall'attore, non sussiste. Il depauperamento a carico della parte attrice è infatti consistito nel lavoro e nella consegna dei materiali senza corrispettivo. La locupletazione dell'altra parte non può pertanto che consistere nel miglioramento, in termini di valore, dell'immobile oggetto dei lavori di adeguamento effettuati dall'artigiano, e non già nel vantaggio indiretto derivante dall'utilizzazione del bene da parte del proprietario o di terzi.
Pertanto, l'azione non poteva essere svolta che nei confronti del proprietario dell'immobile, risultando il presunto vantaggio derivante dall'utilizzazione del bene estraneo a quel rapporto causale con la prestazione dell'attore di cui si parlava.
Tali considerazioni, per quanto assorbenti, non possono, infine, far dimenticare un ulteriore elemento di inammissibilità della domanda, che è quello relativo al quantum richiesto dall'attore.
Questi ha richiesto l'indennizzo ex art.2041 c.c. sulla base della fattura emessa.
Ritiene l'odierno giudicante che la fattura non possa costituire parametro idoneo per la determinazione dell'indennizzo in parola poiché quello previsto dall'art.2041 non può fondarsi sul quantum richiesto per la prestazione (oltre a tutto comprensivo di Iva) ma debba essere riferito concretamente a quanto risulti dall'mpoverimento e dall'arricchimento rispettivamente subiti e a vantaggio delle parti. Nel caso di specie, manca qualsiasi allegazione e prova diretta a verificare il vantaggio patrimoniale derivato dal miglioramento dell'immobile.
Vale infatti, in materia, il principio per cui l'indennizzo ex art.2041 c.c. va valutato in relazione al minor valore tra il lucro conseguito e la perdita subita. La domanda ex art. 2041 c.c. non è infatti finalizzata ad ottenere il pagamento di una prestazione contrattuale, ma ad evitare la locupletazione e dunque a perequare situazioni di vantaggio-svantaggio patrimoniale fra le parti.
Parte attrice, viceversa, ha quantificato la propria domanda in base all'importo della fattura emessa a conclusione dei lavori.
La domanda attrice va pertanto rigettata. Non sussiste alcun presupposto per l'applicazione della sua condanna ex art.96 c.p.c.per mancanza di malafede o colpa grave nella proposizione dell'azione.
Il rigetto delle eccezioni preliminari svolte dal convenuto consiglia una parziale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da quale titolare della ditta Parte_1
“Hydroterm” contro il ” con sede in Firenze, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice alla refusione della metà delle spese giudiziali in favore del convenuto che, per l'intero, liquida in euro 2.500.00, oltre rimborso spese forf. 15% Iva e Cap, se dovute, nelle misure di legge”.
4.Nell'esame delle questioni devolute, il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono all'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento in rapporto alla domanda (monitoria) già proposta dal nei confronti del , traente Pt_1 CP_1
titolo da un dedotto rapporto contrattuale inter partes.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n.723/2021, irrevocabile, con cui il Tribunale di Ascoli
Piceno ha respinto nel merito la domanda dell'odierno appellante sulla base di due distinte ed autonome rationes decidendi : (a) il difetto di legittimazione passiva sostanziale dell'originaria intimata/odierna appellata, (b) il difetto di prova delle prestazioni asseritamente rese: “Da ultimo, deve aggiungersi, che parte attrice ha in ogni caso omesso di allegare in modo specifico i lavori svolti e le opere compiute, così come la collocazione temporale degli stessi, non rendendo neppure possibile un giudizio positivo di riconducibilità diretta o indiretta degli stessi all'esecuzione dell'appalto
5.Va qui richiamato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la decisione di merito sia fondata su una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali risulti logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, la ritenuta infondatezza o l'inammissibilità delle censure mosse ad una delle stesse, determinandone il passaggio in giudicato, comporta l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, delle censure relative alle altre rationes decidendi, in quanto l'accoglimento delle stesse non potrebbe condurre in alcun caso all'annullamento della sentenza impugnata, idonea a reggersi sulla base delle sole ragioni divenute definitive (cfr. Cass., Sez. V, 11/05/2018, n. 11493; Cass., Sez. III, 21/06/2017, n. 15350;
14/02/2012, n. 2108Cassazione civile sez. III, 11/05/2022, n.14944).
Richiamato tale principio, deve trarsi la conclusione che la autonoma e distinta statuizione sul difetto di prova (nel merito) della pretesa azionata nel richiamato giudizio dinanzi al Tribunale di
Ascoli Piceno, sia coperta da giudicato.
6.A questo punto occorre richiamare l'altro risalente orientamento di legittimità secondo cui l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (ex multis Cassazione civile sez. III, 11/05/2022, n.14944).
7.Nel presente giudizio, come avanti rilevato, l'appellante ha già proposto, in via autonoma, un'azione ordinaria nei confronti dell'appellato, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento come risulta dal passaggio in giudicato della richiamata statuizione della sentenza n. 723/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno.
L'azione di indebito arricchimento è dunque inammissibile (come concluso dal Tribunale) per le assorbenti ragioni avanti esposte.
8.Peraltro l'azione risulta inammissibile anche sotto un diverso profilo.
Si richiama Cass. n. 5856/2023:
“(…)questa Corte spiega che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b)
l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto "indiretto", nei quali
l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (cfr. Cass. 22.10.2021, n. 29672 (Rv. 662731 - 01); Cass. sez. un. 8.10.2008, n.
24772; Cass. 26.7.2002, n. 11051, secondo cui l'azione di arricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto, in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita;
Cass.
10.2.1993, n. 1686; Cass. 29.7.1983, n. 5236, secondo cui l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza giusta causa postula che l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano, quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo).
Altresì, questa Corte spiega che, in ipotesi di arricchimento cosiddetto "indiretto", l'azione ex art.
2041 c.c. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo (cfr. Cass. 22.10.2021, n. 29672 (Rv.
662731 - 02). Si prescinde dall'ulteriore ipotesi di arricchimento "indiretto" che fa eccezione alla regola generale dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento, riguardante il caso in cui l'arricchimento sia stato realizzato da una pubblica amministrazione in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito in favore di altro ente pubblico)”.
9.Sulla base di tali principi, l'azione proposta nel presente giudizio va ritenuta inammissibile
(anche) perché l'arricchimento dedotto dall'appellante è indiretto.
Infatti il soggetto che si assume essersi arricchito (Consorzio): (a) è diverso da quello contrattuale
(la SE ) con il quale la parte che assume di aver compiuto la prestazione Parte_3
(appellante) ha avuto un rapporto diretto e (b) è diverso dal proprietario beneficiario finale della prestazione.
Dunque l'eventuale arricchimento del costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della CP_1
prestazione dedotta dall'appellante, conseguito :
(a) soggettivamente da un terzo distinto ed autonomo,
(b) oggettivamente in conseguenza di un rapporto (con la Prefettura) anch'esso distinto ed autonomo da quello oggetto di prestazione contrattuale.
10.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
5809,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 277/2023RG vertente tra
(Cod.Fisc. ), titolare della ditta Hydroterm corrente in Parte_1 C.F._1
Acquaviva Picena, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Paracciani
(Cod.Fisc. ) del foro di Ascoli Piceno in Carassai alla Via G.Garibaldi N.47 CodiceFiscale_2
( pec: ; Email_1
-parte appellante
e
, con sede in Firenze, Via delle Panche, n. 37/a/b; C.F. Controparte_1
e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 CP_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...] nella sua qualità di amministratore C.F._3 unico rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sanchini (C.F. - PEC C.F._4
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Sanchini Email_2
(C.F. – elettivamente C.F._5 Email_3
domiciliati presso il loro studio in Firenze, via G. Richa 56 nonché ai domicili digitali PEC
– Email_2 Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, il deducendo quanto segue: - il Controparte_1
convenuto, su richiesta della propria consorziata ” di Ascoli Piceno, CP_1 Parte_2
partecipava ad una procedura di gara pubblica promossa dalla Prefettura di Ascoli Piceno avente ad oggetto l'affidamento del servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
- per partecipare al bando, il doveva dichiarare di disporre di strutture CP_1
abitative o alberghiere conformi ai requisiti prescritti dal bando di gara ubicate in Ascoli P. o in
S.Benedetto del T.; - la quale consociata del , per far sì che il Controparte_3 CP_1
fabbricato da essa indicato, ubicato in S.Benedetto del T., via Pellico 158, fosse idoneo allo scopo prescritto dal bando, incaricava al fine della ristrutturazione dell'impianto idrico- Parte_1 sanitario dell'immobile e altro artigiano per l'esecuzione di lavori edili di adeguamento edilizio;
- detti lavori venivano eseguiti regolarmente nell'immobile e il Libbi emetteva fattura n.55 del 2017 per complessivi euro 11.770,00 comprensivi di Iva;
- i lavori erano stati eseguiti nel periodo maggio-giugno 2017 e il 9.6.17 l'Arch. poteva consegnare alla SE di Ascoli CP_4
Piceno la perizia asseverata prescritta dal bando;
- l'esito del Bando risultava così era favorevole al che diveniva assegnatario del servizio previa convenzione con la Prefettura;
- l'esito CP_1 favorevole del bando e l'aggiudicazione conseguente erano pertanto dovuti alla circostanza che il aveva messo a disposizione una struttura idonea per l'attuazione degli scopi della CP_1
convenzione; - il non ottenendo dalla SE il pagamento della prestazione, otteneva Pt_1
dal Tribunale di Ascoli P. il decreto ingiuntivo n. 664/18 per la somma di euro 11.770,00 oltre interessi, accessori e spese;
- a detto decreto ingiuntivo faceva seguito il pignoramento presso terzi
( ) per la somma di euro 14.457,84; - la Prefettura comunicava che il Controparte_5
aveva indicato fra i consorziati la ” ma che il CP_1 Parte_3 CP_1 aveva notificato l'esclusione di quest'ultima con delibera n.22/18; - al veniva assegnata la Pt_1
sola somma di euro 1.500,00; - a quel punto il conveniva dinanzi al Tribunale di Ascoli P. il Pt_1
chiedendo la condanna di quest'ultimo a pagare quanto dovuto;
- con sentenza n. 723/21 CP_1
il Tribunale rigettava la domanda;
- poiché senza i lavori effettuati dal il non Pt_1 CP_1 avrebbe potuto ottenere il risultato economico conseguito dall'aggiudicazione, l'attore era legittimato a proporre azione di ingiustificato arricchimento indiretto. Concludeva chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 11.770,00 con vittoria delle spese giudiziali.
Si costituiva in giudizio il ” chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_1
forza dei seguenti motivi: - la domanda attrice violava il principio del ne bis in idem in relazione al giudizio definitosi con sentenza del Tribunale di Ascoli P. n. 723/21 e la causa andava pertanto cancellata dal ruolo;
- ove nelle more parte attrice avesse ritenuto di impugnare la detta sentenza, andava dichiarata la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; - l'attore aveva già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di altro soggetto, e cioè la ”; - il soggetto che Parte_3 aveva tratto vantaggio dai lavori svolti dall'artigiano non era la convenuta, ma il proprietario dell'immobile; - il Consorzio aveva partecipato, su richiesta della propria consorziata
”, alla procedura di gara pubblica promossa dalla Prefettura di Ascoli Piceno per CP_1
l'affidamento dei servizi di prima accoglienza;
- all'esito della gara, il era stato CP_1
individuato quale assegnatario del servizio firmando una convenzione con la Prefettura e convenzione interna con i consorziati;
- la “ aveva dichiarato di avere a disposizione CP_1 una struttura idonea per l'accoglienza e pertanto il pagava alla l'utilizzo dei CP_1 CP_1
locali ; - la convenzione fra Prefettura e non comprendeva affatto le spese per lavori edili CP_1
ed impianti e non poteva esservi stato alcun ingiusto arricchimento in quanto il aveva CP_1 pagato l'utilizzo della struttura;
- quindi la domanda andava avanzata nei confronti del proprietario della struttura o nei confronti della che aveva conferito l'incarico poiché il CP_1 CP_1
era sempre stato estraneo alla vicenda;
- il ignorava completamente la natura ed il tipo di CP_1 prestazione effettuata dall'artigiano. Concludeva per il rigetto della domanda, la cancellazione della causa dal ruolo, la litispendenza, il difetto di legittimazione passiva, il rigetto della domanda e la condanna della controparte ai sensi dell'art.96 cpc e alle spese giudiziali.
In corso di causa parte attrice confermava il passaggio in giudicato della sentenza n. 723/21
Esaurita la fase di trattazione e precisate le conclusioni, la causa era avviata alla fase decisoria.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue
“L' eccezione preliminare svolta dalla convenuta in relazione all'asserita violazione del principio del ne bis in idem è infondata.
Appare infatti evidente la diversità dell'azione svolta dal nel presente giudizio rispetto a Pt_1
quella svolta nella causa precedente e definitasi con sentenza n. 723/21. Nel presente giudizio, infatti, l'attore svolge domanda di arricchimento senza giusta causa ex art.2041 c.c.; nel precedente, domanda di condanna della convenuta al pagamento della prestazione svolta dal Libbi in esecuzione di un contratto di sub-appalto.
La rilevante diversità del petitum e della causa petendi fra le due cause esclude qualsivoglia violazione del principio del ne bis in idem come anche, ove la sentenza n 723/21 non fosse passata in giudicato, un rapporto di litispendenza fra le due cause.
Può semmai affermarsi che parte attrice avrebbe potuto svolgere la domanda ex art.2041 c.c. in via subordinata nel giudizio precedente ma detta domanda può ben essere proposta in via autonoma e successivamente al rigetto della domanda di pagamento svolta (ed, anzi, in conseguenza di tale rigetto).
Nel merito, tuttavia, la domanda è inammissibile.
L'azione di arricchimento senza giusta causa è, in forza dell'art.2042 cod.civ., un'azione residuale
e sussidiaria a cui la parte è legittimata ove non esista un'azione tipica a tutela del danneggiato derivante da una fonte legale o contrattuale.
Tale presupposto non sussiste nel caso di specie avendo il chiesto ed ottenuto dal Tribunale Pt_1 un decreto ingiuntivo contro la “ P. azionato in forza di un titolo Parte_3 contrattuale fondato sul rapporto negoziale (di appalto o di prestazione d'opera) intercorso con
l'ingiungente.
L'accoglimento dell'azione svolta nel presente giudizio comporterebbe, allora, un inammissibile duplice vantaggio per l'attore, il quale potrebbe ottenere il pagamento da parte della CP_1
a titolo di corrispettivo ed un uguale pagamento dal a titolo di arricchimento senza CP_1 giusta causa. Ed è appena il caso di evidenziare, in merito, l'assoluta irrilevanza della dedotta insolvibilità della “SE”: la residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. non può essere esclusa dall'inadempimento della parte tenuta al pagamento in forza di un rapporto contrattuale.
L'art.2041 c,.c. postula, inoltre, la duplice condizione del depauperamento a carico di una parte e del corrispondente vantaggio economico in favore dell'altra. Trattasi di due condizioni dell'azione strettamente connesse e legate da un nesso di causalità: l'una, in sostanza, deve costituire condizione dell'altra.
Nel caso di specie, tale presupposto logico-giuridico dell'azione di arricchimento senza causa, per come prospettato dall'attore, non sussiste. Il depauperamento a carico della parte attrice è infatti consistito nel lavoro e nella consegna dei materiali senza corrispettivo. La locupletazione dell'altra parte non può pertanto che consistere nel miglioramento, in termini di valore, dell'immobile oggetto dei lavori di adeguamento effettuati dall'artigiano, e non già nel vantaggio indiretto derivante dall'utilizzazione del bene da parte del proprietario o di terzi.
Pertanto, l'azione non poteva essere svolta che nei confronti del proprietario dell'immobile, risultando il presunto vantaggio derivante dall'utilizzazione del bene estraneo a quel rapporto causale con la prestazione dell'attore di cui si parlava.
Tali considerazioni, per quanto assorbenti, non possono, infine, far dimenticare un ulteriore elemento di inammissibilità della domanda, che è quello relativo al quantum richiesto dall'attore.
Questi ha richiesto l'indennizzo ex art.2041 c.c. sulla base della fattura emessa.
Ritiene l'odierno giudicante che la fattura non possa costituire parametro idoneo per la determinazione dell'indennizzo in parola poiché quello previsto dall'art.2041 non può fondarsi sul quantum richiesto per la prestazione (oltre a tutto comprensivo di Iva) ma debba essere riferito concretamente a quanto risulti dall'mpoverimento e dall'arricchimento rispettivamente subiti e a vantaggio delle parti. Nel caso di specie, manca qualsiasi allegazione e prova diretta a verificare il vantaggio patrimoniale derivato dal miglioramento dell'immobile.
Vale infatti, in materia, il principio per cui l'indennizzo ex art.2041 c.c. va valutato in relazione al minor valore tra il lucro conseguito e la perdita subita. La domanda ex art. 2041 c.c. non è infatti finalizzata ad ottenere il pagamento di una prestazione contrattuale, ma ad evitare la locupletazione e dunque a perequare situazioni di vantaggio-svantaggio patrimoniale fra le parti.
Parte attrice, viceversa, ha quantificato la propria domanda in base all'importo della fattura emessa a conclusione dei lavori.
La domanda attrice va pertanto rigettata. Non sussiste alcun presupposto per l'applicazione della sua condanna ex art.96 c.p.c.per mancanza di malafede o colpa grave nella proposizione dell'azione.
Il rigetto delle eccezioni preliminari svolte dal convenuto consiglia una parziale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da quale titolare della ditta Parte_1
“Hydroterm” contro il ” con sede in Firenze, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice alla refusione della metà delle spese giudiziali in favore del convenuto che, per l'intero, liquida in euro 2.500.00, oltre rimborso spese forf. 15% Iva e Cap, se dovute, nelle misure di legge”.
4.Nell'esame delle questioni devolute, il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono all'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento in rapporto alla domanda (monitoria) già proposta dal nei confronti del , traente Pt_1 CP_1
titolo da un dedotto rapporto contrattuale inter partes.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n.723/2021, irrevocabile, con cui il Tribunale di Ascoli
Piceno ha respinto nel merito la domanda dell'odierno appellante sulla base di due distinte ed autonome rationes decidendi : (a) il difetto di legittimazione passiva sostanziale dell'originaria intimata/odierna appellata, (b) il difetto di prova delle prestazioni asseritamente rese: “Da ultimo, deve aggiungersi, che parte attrice ha in ogni caso omesso di allegare in modo specifico i lavori svolti e le opere compiute, così come la collocazione temporale degli stessi, non rendendo neppure possibile un giudizio positivo di riconducibilità diretta o indiretta degli stessi all'esecuzione dell'appalto
5.Va qui richiamato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la decisione di merito sia fondata su una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali risulti logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, la ritenuta infondatezza o l'inammissibilità delle censure mosse ad una delle stesse, determinandone il passaggio in giudicato, comporta l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, delle censure relative alle altre rationes decidendi, in quanto l'accoglimento delle stesse non potrebbe condurre in alcun caso all'annullamento della sentenza impugnata, idonea a reggersi sulla base delle sole ragioni divenute definitive (cfr. Cass., Sez. V, 11/05/2018, n. 11493; Cass., Sez. III, 21/06/2017, n. 15350;
14/02/2012, n. 2108Cassazione civile sez. III, 11/05/2022, n.14944).
Richiamato tale principio, deve trarsi la conclusione che la autonoma e distinta statuizione sul difetto di prova (nel merito) della pretesa azionata nel richiamato giudizio dinanzi al Tribunale di
Ascoli Piceno, sia coperta da giudicato.
6.A questo punto occorre richiamare l'altro risalente orientamento di legittimità secondo cui l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (ex multis Cassazione civile sez. III, 11/05/2022, n.14944).
7.Nel presente giudizio, come avanti rilevato, l'appellante ha già proposto, in via autonoma, un'azione ordinaria nei confronti dell'appellato, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento come risulta dal passaggio in giudicato della richiamata statuizione della sentenza n. 723/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno.
L'azione di indebito arricchimento è dunque inammissibile (come concluso dal Tribunale) per le assorbenti ragioni avanti esposte.
8.Peraltro l'azione risulta inammissibile anche sotto un diverso profilo.
Si richiama Cass. n. 5856/2023:
“(…)questa Corte spiega che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b)
l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto "indiretto", nei quali
l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (cfr. Cass. 22.10.2021, n. 29672 (Rv. 662731 - 01); Cass. sez. un. 8.10.2008, n.
24772; Cass. 26.7.2002, n. 11051, secondo cui l'azione di arricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto, in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita;
Cass.
10.2.1993, n. 1686; Cass. 29.7.1983, n. 5236, secondo cui l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza giusta causa postula che l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano, quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo).
Altresì, questa Corte spiega che, in ipotesi di arricchimento cosiddetto "indiretto", l'azione ex art.
2041 c.c. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo (cfr. Cass. 22.10.2021, n. 29672 (Rv.
662731 - 02). Si prescinde dall'ulteriore ipotesi di arricchimento "indiretto" che fa eccezione alla regola generale dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento, riguardante il caso in cui l'arricchimento sia stato realizzato da una pubblica amministrazione in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito in favore di altro ente pubblico)”.
9.Sulla base di tali principi, l'azione proposta nel presente giudizio va ritenuta inammissibile
(anche) perché l'arricchimento dedotto dall'appellante è indiretto.
Infatti il soggetto che si assume essersi arricchito (Consorzio): (a) è diverso da quello contrattuale
(la SE ) con il quale la parte che assume di aver compiuto la prestazione Parte_3
(appellante) ha avuto un rapporto diretto e (b) è diverso dal proprietario beneficiario finale della prestazione.
Dunque l'eventuale arricchimento del costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della CP_1
prestazione dedotta dall'appellante, conseguito :
(a) soggettivamente da un terzo distinto ed autonomo,
(b) oggettivamente in conseguenza di un rapporto (con la Prefettura) anch'esso distinto ed autonomo da quello oggetto di prestazione contrattuale.
10.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
5809,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini