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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 1168/2020 vertente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
, , C.F. Parte_2 C.F._2 assistiti dall'avv. GRECI ROBERTO, elettivamente domiciliati in VIALE VITTORIO VENETO 122 62012 CIVITANOVA, presso il difensore;
E
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. CONTESSA LEONARDO, elettivamente domiciliato in Via Quinto Ennio n. 50, FRANCAVILLA FONTANA, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di – opposizione CP_1 avverso cartelle esattoriali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 06/06/2023 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondato e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione il gravame proposto da e avverso la sentenza nr. 163/2020 emessa dal Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di in data 27.02.2020, di parziale rigetto del ricorso in opposizione CP_1 proposto dagli odierni appellanti avverso estratti di ruolo per cartelle esattoriali assunte come non validamente ricevute e quindi prescritte;
il GdP invece le ha ritenute validamente notificate: quanto a perché consegnate a mani dei famigliari dichiaratisi conviventi;
e quanto a Parte_1 [...]
per mancata prova della difformità fra effettiva residenza e luogo di recapito delle Parte_2 operate notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
2 - Lamenta in particolare l'aver il Giudice di Pace considerata valida Parte_2 la notifica delle cartelle n.ri 06320130010316908000, 06320160003526435000,
06320160009400088000, 06320170002045488000, 06320170002045589000 avvenuta ex art. 140 cpc presso il recapito di Porto Recanati Via S. D'Acquisto H.H. Nr 8 2 Sc. B Pi. 5 Int.1, anziché all'indirizzo di Porto Recanati Via S. D'Acquisto H.H. Nr 8 2 Sc. B Pi. 5 Int.11, dove il ricorrente avrebbe avuto la propria residenza alla data della notifica, per come asseritamente provato a mezzo autocertificazione della residenza, oltre che a mezzo di documento del Comune di Porto Recanati di conclusione del procedimento anagrafico di cambio abitazione, e dovendosi altresì presumere la residenza in tale ultimo recapito (int. 11) in quanto marito convivente dell'altra ricorrente Parte_1
residente all'int. 11; oltre che per mancata contestazione da parte dell'Agente di riscossione
[...] opposto;
3 - Lamenta per altro verso l'invalidità della notifica delle cartelle Parte_1 esattoriali n.ri 06320160004868261 e 06320160008387507, operate a mano rispettivamente del di lei padre (in data 12.09.2016 la 0632016000486826100) e della di lei madre (in data 04.11.2016 la
0632016000838750700) all'indirizzo di via Beniamino Gigli n. 23, Porto Recanati (MC) invece che presso la certificata residenza in Via S. D'Acquisto H.H. nr. 8 ED 5 SC Porto Recanati CP_2
(MC), dove la ricorrente risulta essersi trasferita fin dal 29.09.2011.
4 - In via preliminare va dichiarata inammissibile la richiesta di remissione in termini per la proposizione dell'appello incidentale avanzata dall in quanto –a Controparte_3 prescindere dall'operata sanatoria della nullità della notifica dell'atto di appello (presso la sede di dell anziché presso il domicilio eletto in primo grado) per intervenuto CP_1 CP_1 raggiungimento dello scopo stante la intervenuta costituzione- l non ha indicato in comparsa CP_1 né quali capi della sentenza di primo grado intendesse impugnare, né le relative ragioni in fatto e/o in diritto;
anzi, inammissibilmente concludendo al punto 2 di pag. 6 della comparsa per la conferma nel merito della sentenza medesima.
5 - Quanto al primo motivo di appello, la mancata produzione del certificato di residenza da parte di non può essere surrogata né da una non inequivoca comunicazione di Parte_2 chiusura del procedimento di cambio di abitazione (diversa dalla residenza) in data 25.9.19, epoca successiva alle notifiche in esame;
nè dall'invocata autocertificazione (valida solo a fini amministrativi: Cass. Sez. Un. 5167/03); né dall'asserita presunzione di convivenza con la moglie
(non suffragata da nessun elemento utile); né tantomeno dalla mancata Parte_1 contestazione da parte dell'Ente di Riscossione, non essendo tale dato di fatto nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo;
5.1 - è noto infatti come le dichiarazioni dell'agente postale –in questo caso di assenza del destinatario e delle persone di cui all'art. 139 cpc, di affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione- ufficio-azienda e di deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 cpc– abbiano fede privilegiata fino a querela di falso (ex plurimis: Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, Cass.2058/2019, Cass. 8082/2019; Cass. 3241/2020) e possano essere superate solo dalla tempestiva esibizione di idonea certificazione fidefacente, non essendo sicuramente valido motivo per la remissione in termini per la produzione di tale certificazione l'addotta giustificazione della necessità di soprassedere all'esborso di euro 16,00 per marca da bollo.
6 - Fondata invece la censura di inidoneità della notifica a mani dei famigliari della
[...]
, dichiaratisi conviventi in contrasto con le effettive risultanze anagrafiche regolarmente Parte_1 prodotte dall'opponente (doc.3 parte opponente); è infatti noto che per pacifica giurisprudenza di legittimità “… deve considerarsi nulla la notifica dell'atto giudiziario eseguita in mani di un familiare che si dichiari convivente, ma non lo sia, stante il trasferimento altrove dell'effettivo destinatario della notifica.” Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, n.11815; ancora Cassazione civile sez. trib.,
16/03/2020, n.7267 secondo la quale “… la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza aliunde che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione.” Ancora: “… ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario (quest'ultimo dichiaratosi, nella specie, "familiare convivente") non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicchè il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto” (Cassazione sentenza n.
10543/2019; cfr. Cassazione n. 4095/2014; Cassazione n. 3906/2012).
6.1 - Va conseguentemente dichiarata la nullità della notifica delle cartelle esattoriali n.ri
06320160004868261 e 06320160008387507, operata a mani rispettivamente del padre (in data
12.09.2016 la 06320160004868261) e della madre (in data 04.11.2016 la 06320160008387507) dell'appellante.
6.1.1 - Per l'effetto, gli importi di cui alla cartella 06320160008387507 afferenti a contravvenzioni alla disciplina della circolazione stradale risalenti all'anno 2012, devono ritenersi - conformemente alla proposta domanda- prescritti, non avendo la provato validi atti CP_1 interruttivi.
6.1.2 – Non prescritta invece la pretesa impositiva portata dalla cartella
06320160004868261, in quanto afferente a multe ed ammende levate nell'anno anno 2015, e quindi nel quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo del primo grado, atto che fornisce prova della intervenuta conoscenza e quindi interruttivo della prescrizione.
7 - Le spese del grado vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nel contraddittorio delle le parti, in parziale accoglimento del gravame, dichiara la nullità della notifica delle cartelle esattoriali n.ri 06320160004868261 e 06320160008387507 emesse a carico di
[...]
e consegnate a mani del padre e della madre della stessa rispettivamente in data Parte_1
12.09.2016 ed in data 04.11.2016; dichiara prescritta la pretesa impositiva portata dalla cartella esattoriale nr. 06320160008387507; conferma per il resto la sentenza nr. 163/2020 emessa dal
Giudice di Pace di in data 27.02.2020; dichiara integralmente compensate fra le parti le CP_1 spese del grado.
Macerata, 01/04/2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 1168/2020 vertente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
, , C.F. Parte_2 C.F._2 assistiti dall'avv. GRECI ROBERTO, elettivamente domiciliati in VIALE VITTORIO VENETO 122 62012 CIVITANOVA, presso il difensore;
E
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. CONTESSA LEONARDO, elettivamente domiciliato in Via Quinto Ennio n. 50, FRANCAVILLA FONTANA, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di – opposizione CP_1 avverso cartelle esattoriali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 06/06/2023 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondato e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione il gravame proposto da e avverso la sentenza nr. 163/2020 emessa dal Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di in data 27.02.2020, di parziale rigetto del ricorso in opposizione CP_1 proposto dagli odierni appellanti avverso estratti di ruolo per cartelle esattoriali assunte come non validamente ricevute e quindi prescritte;
il GdP invece le ha ritenute validamente notificate: quanto a perché consegnate a mani dei famigliari dichiaratisi conviventi;
e quanto a Parte_1 [...]
per mancata prova della difformità fra effettiva residenza e luogo di recapito delle Parte_2 operate notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
2 - Lamenta in particolare l'aver il Giudice di Pace considerata valida Parte_2 la notifica delle cartelle n.ri 06320130010316908000, 06320160003526435000,
06320160009400088000, 06320170002045488000, 06320170002045589000 avvenuta ex art. 140 cpc presso il recapito di Porto Recanati Via S. D'Acquisto H.H. Nr 8 2 Sc. B Pi. 5 Int.1, anziché all'indirizzo di Porto Recanati Via S. D'Acquisto H.H. Nr 8 2 Sc. B Pi. 5 Int.11, dove il ricorrente avrebbe avuto la propria residenza alla data della notifica, per come asseritamente provato a mezzo autocertificazione della residenza, oltre che a mezzo di documento del Comune di Porto Recanati di conclusione del procedimento anagrafico di cambio abitazione, e dovendosi altresì presumere la residenza in tale ultimo recapito (int. 11) in quanto marito convivente dell'altra ricorrente Parte_1
residente all'int. 11; oltre che per mancata contestazione da parte dell'Agente di riscossione
[...] opposto;
3 - Lamenta per altro verso l'invalidità della notifica delle cartelle Parte_1 esattoriali n.ri 06320160004868261 e 06320160008387507, operate a mano rispettivamente del di lei padre (in data 12.09.2016 la 0632016000486826100) e della di lei madre (in data 04.11.2016 la
0632016000838750700) all'indirizzo di via Beniamino Gigli n. 23, Porto Recanati (MC) invece che presso la certificata residenza in Via S. D'Acquisto H.H. nr. 8 ED 5 SC Porto Recanati CP_2
(MC), dove la ricorrente risulta essersi trasferita fin dal 29.09.2011.
4 - In via preliminare va dichiarata inammissibile la richiesta di remissione in termini per la proposizione dell'appello incidentale avanzata dall in quanto –a Controparte_3 prescindere dall'operata sanatoria della nullità della notifica dell'atto di appello (presso la sede di dell anziché presso il domicilio eletto in primo grado) per intervenuto CP_1 CP_1 raggiungimento dello scopo stante la intervenuta costituzione- l non ha indicato in comparsa CP_1 né quali capi della sentenza di primo grado intendesse impugnare, né le relative ragioni in fatto e/o in diritto;
anzi, inammissibilmente concludendo al punto 2 di pag. 6 della comparsa per la conferma nel merito della sentenza medesima.
5 - Quanto al primo motivo di appello, la mancata produzione del certificato di residenza da parte di non può essere surrogata né da una non inequivoca comunicazione di Parte_2 chiusura del procedimento di cambio di abitazione (diversa dalla residenza) in data 25.9.19, epoca successiva alle notifiche in esame;
nè dall'invocata autocertificazione (valida solo a fini amministrativi: Cass. Sez. Un. 5167/03); né dall'asserita presunzione di convivenza con la moglie
(non suffragata da nessun elemento utile); né tantomeno dalla mancata Parte_1 contestazione da parte dell'Ente di Riscossione, non essendo tale dato di fatto nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo;
5.1 - è noto infatti come le dichiarazioni dell'agente postale –in questo caso di assenza del destinatario e delle persone di cui all'art. 139 cpc, di affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione- ufficio-azienda e di deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 cpc– abbiano fede privilegiata fino a querela di falso (ex plurimis: Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, Cass.2058/2019, Cass. 8082/2019; Cass. 3241/2020) e possano essere superate solo dalla tempestiva esibizione di idonea certificazione fidefacente, non essendo sicuramente valido motivo per la remissione in termini per la produzione di tale certificazione l'addotta giustificazione della necessità di soprassedere all'esborso di euro 16,00 per marca da bollo.
6 - Fondata invece la censura di inidoneità della notifica a mani dei famigliari della
[...]
, dichiaratisi conviventi in contrasto con le effettive risultanze anagrafiche regolarmente Parte_1 prodotte dall'opponente (doc.3 parte opponente); è infatti noto che per pacifica giurisprudenza di legittimità “… deve considerarsi nulla la notifica dell'atto giudiziario eseguita in mani di un familiare che si dichiari convivente, ma non lo sia, stante il trasferimento altrove dell'effettivo destinatario della notifica.” Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, n.11815; ancora Cassazione civile sez. trib.,
16/03/2020, n.7267 secondo la quale “… la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza aliunde che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione.” Ancora: “… ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario (quest'ultimo dichiaratosi, nella specie, "familiare convivente") non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicchè il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto” (Cassazione sentenza n.
10543/2019; cfr. Cassazione n. 4095/2014; Cassazione n. 3906/2012).
6.1 - Va conseguentemente dichiarata la nullità della notifica delle cartelle esattoriali n.ri
06320160004868261 e 06320160008387507, operata a mani rispettivamente del padre (in data
12.09.2016 la 06320160004868261) e della madre (in data 04.11.2016 la 06320160008387507) dell'appellante.
6.1.1 - Per l'effetto, gli importi di cui alla cartella 06320160008387507 afferenti a contravvenzioni alla disciplina della circolazione stradale risalenti all'anno 2012, devono ritenersi - conformemente alla proposta domanda- prescritti, non avendo la provato validi atti CP_1 interruttivi.
6.1.2 – Non prescritta invece la pretesa impositiva portata dalla cartella
06320160004868261, in quanto afferente a multe ed ammende levate nell'anno anno 2015, e quindi nel quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo del primo grado, atto che fornisce prova della intervenuta conoscenza e quindi interruttivo della prescrizione.
7 - Le spese del grado vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nel contraddittorio delle le parti, in parziale accoglimento del gravame, dichiara la nullità della notifica delle cartelle esattoriali n.ri 06320160004868261 e 06320160008387507 emesse a carico di
[...]
e consegnate a mani del padre e della madre della stessa rispettivamente in data Parte_1
12.09.2016 ed in data 04.11.2016; dichiara prescritta la pretesa impositiva portata dalla cartella esattoriale nr. 06320160008387507; conferma per il resto la sentenza nr. 163/2020 emessa dal
Giudice di Pace di in data 27.02.2020; dichiara integralmente compensate fra le parti le CP_1 spese del grado.
Macerata, 01/04/2025
Il Giudice dr. Luigi Reale