Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2362 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Giovetti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-, che ha disposto il rigetto dell’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro autonomo ex art. 26 d.lgs. 286/1998, proposta da -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 29/08/2025, -OMISSIS- è insorto avverso il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del nulla osta alla conversione del proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro autonomo ex art. 26 d.lgs. 286/1998;
Considerato che, con ordinanza del 16/10/2025 n. 483, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e ha conseguentemente sospeso l’efficacia esecutiva della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza proposta dal ricorrente;
Osservato che, in adempimento al dictum cautelare, l’Amministrazione intimata ha riaperto l’istruttoria e, previo annullamento della determinazione impugnata, ha accolto l’istanza attorea, rilasciando il nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno di -OMISSIS- ex art. 26 d.lgs. 286/1998 (decreto del 09/12/2025, allegato sub doc. 1 alla nota del 09/03/2026);
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché l’emissione dell’agognato nulla osta ha integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto infine che l’obiettiva peculiarità della vicenda controversa e il contegno dell’Amministrazione resistente giustifichi l’integrale compensazione delle spese del giudizio, fermo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE RO, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | LE RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.