Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/03/2026, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.D.P. di G.B. e P. Piccirillo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno De MA, con domicilio eletto presso il suo studio in OL, piazza della Repubblica 2 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Asl 104 - ER 1, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA LI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di cui alla nota dell’Azienda Sanitaria Locale ER, U.O.C. Controllo Prestazioni in accreditamento e Mobilità Internazionale – U.O.S. Controllo delle prestazioni in Accreditamento, prot. ASL CE n. 0096212/C.PRES.ACC. del 10-04-2025, recante all’oggetto “Condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche DGRC n. 660/2024 e DPCM 12 Gennaio 2017”, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.D.P. DI G.B. E P. PICCIRILLO S.R.L. il 3 ottobre 2025:
quanto al ricorso introduttivo, per l’annullamento:
a) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
b) della nota della Giunta Regionale per la IA, Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, prot. PG/2025/0323255 del 27.6.2025, recante all’oggetto “ ricorso promosso innanzi al Tar IA – OL da S.D.P. di G.B. e P. Piccirillo S.R.L. c A.S.L. ER ANNULLAMENTO del provvedimento di cui alla nota dell’Azienda Sanitaria Locale ER, prot. ASL CE n. 0096212/C.PRES.ACC del 10-04-2025”, depositata nel presente giudizio in data 3.7.2025 ;
c) del provvedimento di cui alla nota prot. n. PG/2025/0238593 del 13.5.2025 della Giunta Regionale per la IA, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della EG, recante all’oggetto “costituzione gruppo lavoro per l’elaborazione di un documento tecnico relativo all’erogabilità delle cure dentarie come livello essenziale di assistenza e al conseguente aggiornamento del nomenclatore tariffario e catalogo regionale dell’assistenza specialistica ambulatoriale”, della cui esistenza la società ricorrente è venuta a conoscenza in quanto menzionato nell’atto di cui al punto b) che precede e che ha poi acquisito per esserle stato trasmesso dall’associazione di categoria cui essa aderisce, “Federodontoiatri”, cui è stato osteso dalla EG IA in data 21.8.2025 a seguito d’istanza di accesso;
d) di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti o comunque connessi, tra i quali espressamente la delibera della Giunta Regionale della IA n. 660 del 26.11.2024;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - ER 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA PA nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società S.D.P. di G.B. e P. Piccirillo S.r.l. deduce di essere autorizzata dal Comune di Recale, ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, all’esercizio dell’attività di ambulatorio odontoiatrico nella sua struttura sita in Recale, Via Roma n. 90 e che, in forza del decreto del Commissario ad acta n. 94 del 5 settembre 2016, di aver conseguito l’accreditamento istituzionale definitivo con il S.S.R. per l’attività in regime ambulatoriale di Odontoiatria, classe di qualità 3.
2. In virtù dei suddetti titoli e delle convenzioni sottoscritte con l’ASL di ER (stipulate ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992), la società dichiara di erogare prestazioni odontoiatriche anche in favore degli assistiti del servizio sanitario pubblico regionale in regime di convenzione nei limiti del tetto di struttura definito con la delibera di G.R. IA n. 800 del 29 dicembre 2023.
3. Con il ricorso introduttivo agisce per l’annullamento della nota della Asl ER n. 96212 del 10 aprile 2024 avente ad oggetto “C ondizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche dgrc n. 660/2024 e dpcm 12 gennaio 2017 ”.
4. Secondo la prospettazione ricorsuale, a mezzo del predetto atto la Asl intimata avrebbe reso applicabili nel solo territorio di competenza gli articoli 15 e 16 e gli allegati 4C e 4D del D.P.C.M. 12/01/2017 nella parte in cui stabiliscono i “ criteri previsti per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche ”.
5. Per l’effetto, la Asl avrebbe ritenuto le prestazioni sanitarie della branca di odontoiatria non rientranti nei LEA, sicché la relativa prescrizione da parte dei medici di base o dai pediatri, ai fini della imputazione dei costi a carico del S.S.R in regime di assistenza, risulterebbe subordinata alle condizioni di erogabilità stabilite dall’anzidetto d.P.C.M (vulnerabilità sanitaria e sociale).
6. Avverso gli atti gravati ha formulato i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R. CAMPANIA N. 660 DEL 27.11.2024, § 10; DELLA D.G.R. CAMPANIA N. 799 DEL 29.12.2023, § 7 - VIOLAZIONE DEL D.LGS. 30.12.1992 N. 502 ARTT. 1, 2, 3 (COMMI 1 E 1-BIS), 8-BIS (COMMI 1 E 2), 8-QUINQUIES, 8-SEXIES, 9 (COMMA 2 LETT. C, COMMA 5 LETT. C) – VIOLAZIONE DELLA L. 23.12.1978 N. 833 ARTT. 11, 14, 19, 61 – VIOLAZIONE DELLA L.R. CAMPANIA 3.11.1994 N. 32, ARTT. 2, 3 (COMMA 1 LETT. A, D), 8, 9, 10 (COMMA 2), 28 (COMMA 7), 30 (COMMA 3 LETT. B) – VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE, ARTT. 32, 97, 117 (COMMA 2 LETT. M, COMMA 3), 118 – INCOMPETENZA – CARENZA DI POTERE;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 12.01.2017, ARTT. 15, 16, 64 E ALL. 4C E 4D – INCOMPETENZA DELL’ASL - IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ - ECCESSO DI POTERE.
III. ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
7. Gli atti aslini, in particolare, non risulterebbero coerenti con la delibera della Giunta Regionale della IA n. 660 del 26 novembre 2024 (di aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale e del relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale in attuazione del D.P.C.M. 12.01.2017) che ha recepito l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti n. 204/CSR del 14.11.2024 “ sullo schema di decreto di modifica del decreto 23 Giugno 2023 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica ”.
8. In tesi di parte ricorrente la EG IA avrebbe deciso di non sottoporre ad alcuna condizione l’erogazione in regime di assistenza delle prestazioni odontoiatriche agli utenti del S.S.R. richiamando, sul punto, le note regionali prot. n. 2016.0325614 del 12.5.2016 e prot. n. 0225682 del 4.4.2016, tenuto conto che il par.3 dell’all. 4C dell’anzidetto Decreto rimetterebbe alla EG il compito di definire le condizioni di “vulnerabilità sanitaria” e di “vulnerabilità sociale” sulla scorta dei criteri fissati dal medesimo par. 3.
9. Anche la D.G.R.C n. 660/2024, nel recepire i più recenti aggiornamenti tariffari approvati dal Ministero della Salute, avrebbe ribadito tali scelte del decisore politico regionale nella misura in cui ha espressamente confermato, al § 10, “le condizioni di erogabilità delle prestazioni ad oggi vigenti”.
10. Si lamenta, quindi, l’irragionevolezza e la disparità di trattamento in relazione al regime più favorevole sussistente nei territori di pertinenza delle altre Asl.
11. Si è costituita in resistenza la Asl di ER deducendo l’inammissibilità del ricorso in ragione della natura meramente attuativa della nota gravata rispetto alla delibera di G.R.C. n. 660/2024 e, comunque, l’infondatezza dell’impugnativa.
12. Con ordinanza n. 1304 del 13 giugno 2025, confermata in appello (cfr. ordinanza Consiglio di Stato n. 2673/2025) la domanda cautelare è stata respinta dubitandosi della natura provvedimentale o comunque autonomamente lesiva dell’atto aslino gravato, contestualmente onerando la EG IA (non evocata in giudizio) del deposito di documentata relazione di chiarimenti in merito alla delibera di G.R.C n. 660 del 2024 ed al presupposto D.P.C.M del 12.1.2017 (sulla base dei quali è stato adottato l’atto aslino gravato), con riferimento, in particolare, alle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche ed all’applicazione dell’anzidetto regime su tutto il territorio regionale.
13. Indi con i motivi aggiunti del 3 ottobre 2025 la parte ricorrente ha impugnato i chiarimenti rilasciati dalla EG IA con nota del 3 luglio 2025 in puntuale adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Tribunale, unitamente agli atti il cui accesso è stato concesso dalla EG su istanza formulata dall’Associazione Federodontoiatri che, tuttavia, non è parte del presente giudizio ed alla stessa delibera regionale n. 660/2024.
14. In tale sede la parte ricorrente ha formulato le seguenti censure:
I – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 12.01.2017, ARTT. 15, 16, 64 E ALL. 4C E 4D – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 30.12.1992 N. 502, ART. 1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E DELLA L. 28.12.2015 N. 208, ART. 1 COMMI 553, 554 E 559 – FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 660/2024;
II – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 12.1.2017, ARTT. 15, 16, 64 E ALL. 4C E 4D – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 502/1992, ART. 1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E DELLA L. N. 208/2015, ART. 1 COMMI 553, 554 E 559 – FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 660/2024 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R. CAMPANIA N. 660 DEL 27.11.2024, § 10; DELLA D.G.R. CAMPANIA N. 799 DEL 29.12.2023, § 7 - VIOLAZIONE DEL D.LGS. 30.12.1992 N. 502 ARTT. 1, 2, 3 (COMMI 1 E 1-BIS), 8-BIS (COMMI 1 E 2), 8-QUINQUIES, 8-SEXIES, 9 (COMMA 2 LETT. C, COMMA 5 LETT. C) – VIOLAZIONE DELLA L. 23.12.1978 N. 833 ARTT. 11, 14, 19, 61 – VIOLAZIONE DELLA L.R. CAMPANIA 3.11.1994 N. 32, ARTT. 2, 3 (COMMA 1 LETT. A, D), 8, 9, 10 (COMMA 2), 28 (COMMA 7), 30 (COMMA 3 LETT. B) – VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE, ARTT. 32, 97, 117 (COMMA 2 LETT. M, COMMA 3), 118 – INCOMPETENZA – CARENZA DI POTERE;
III – VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DELLA L. N. 833/1978 E DELL’ART. 8-BIS DEL D.LGS. N. 502/1992 – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI LIBERA SCELTA NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CURA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;
IV - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 64 DEL D.P.C.M. 12.1.2017 –CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA ENTRATA IN VIGORE DEGLI ARTT. 15 E 16 DEL MEDESIMO D.P.C.M. – ILLEGITTIMITÀ SOPRAVVENUTA DELL’ATTO PRESUPPOSTO.
15. Le parti hanno presentato memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
16. Il ricorso ed i motivi aggiunti non meritano positivo scrutinio.
17. Il Collegio ritiene che, come correttamente rilevato dalla difesa aslina, la nota impugnata con il primigenio ricorso si limita esclusivamente a raccomandare ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai responsabili dei centri accreditati per la branca di odontostomatologia di attenersi scrupolosamente nella fase di prescrizione - accettazione delle impegnative ai criteri previsti per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche.
18. Si tratta di indicazioni operative che rimontano al contenuto della delibera di giunta regionale della IA n. 660/2024, dettando disposizioni meramente attuative senza innovarne il contenuto laddove viene prevista l’indicazione del numero della nota nella relativa condizione di erogabilità attestando la presenza della condizione stessa e un quesito sospetto diagnostico la diagnosi o l’indicazione clinica.
19. Sul punto, invero, in sede di chiarimenti la EG ha precisato che: “ La EG IA ha riportato integralmente, nel Catalogo regionale approvato con la Delibera n. 660/2024 (Allegato 2 alla Delibera stessa), i riferimenti alle condizioni di erogabilità previste dal D.P.C.M., specificando nella colonna denominata “Numero nota” i riferimenti alle note tecniche del D.P.C.M. 12/01/2017. E’, pertanto, assolutamente non corretta l’argomentazione del ricorrente secondo cui la EG IA avrebbe mostrato la volontà di non approvare le condizioni di erogabilità per le prestazioni odontoiatriche. A seguito di tale recepimento, l’Azienda Sanitaria Locale di ER, con nota prot. n. 0096212 del 10 aprile 2025, ha fornito indicazioni operative rivolte ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai responsabili delle strutture accreditate e agli uffici interni dell’Azienda. Le indicazioni sono finalizzate a garantire la corretta applicazione delle condizioni di erogabilità già previste dal Catalogo regionale, demandando ai destinatari della nota una verifica in concreto della presenza delle condizioni che rendono erogabili le prestazioni da prescrivere / prescritte. In particolare, la nota dell’ASL richiama espressamente il quadro normativo e regolatorio regionale e nazionale, senza introdurre modifiche o innovazioni e senza assumere determinazioni autonome. Essa si limita a sollecitare l’osservanza scrupolosa delle note di erogabilità già contenute nel Catalogo approvato dalla D.G.R.C. n. 660/2024. La nota ha, pertanto, carattere meramente attuativo e chiarificatore e si colloca nell’ambito dell’ordinario esercizio delle funzioni di coordinamento e vigilanza proprie dell’Azienda sanitaria locale. Alla luce di quanto sopra, l’atto in questione risulta pienamente coerente con le indicazioni regionali e privo di efficacia provvedimentale autonoma o innovativa ”.
20. Tali conclusioni sono contestate dalla parte ricorrente con l’atto per motivi aggiunti formulato in corso di causa ove si sostiene che la Giunta Regionale della IA, con le delibere n. 799/2023 e n. 660/2024 (di recepimento nell’ordinamento regionale del D.P.C.M. 12.1.2017 e del D.M. Salute) che hanno introdotto le nuove tariffe e il nuovo nomenclatore, avrebbe sempre deciso di non mutare le condizioni di erogabilità delle prestazioni di specialistica ambulatoriale vigenti nella EG.
21. In ogni caso, il d.P.C.M. non sarebbe automaticamente applicabile necessitando l’intermediazione attuativa della EG quanto alla specificazione dei criteri della vulnerabilità sanitaria e sociale.
22. La tesi di parte ricorrente non convince.
23.Sotto il primo profilo, la delibera di G.R.C. n. 660/2024 da un lato, dà espressamente atto che con la DGR n. 799 del 29.12.2023 si è recepito l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione del DPCM 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii., ed approvato il nuovo Nomenclatore Regionale ed il relativo Catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale; dall’altro, approva l’aggiornamento del Nomenclatore tariffario regionale e del relativo Catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 (allegato 2);
24. E’ pertanto evidente che la delibera 660/2024 recepisce il D.P.C.M 12 gennaio 2017, il quale prevede che gran parte delle prestazioni odontoiatriche siano erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo in presenza di determinate condizioni, differenziate a seconda della prestazione da erogare, identificate con le seguenti categorie: Minori di età compresa tra 0 e 14 anni; Condizione di vulnerabilità sanitaria e Condizione di vulnerabilità sociale.
25. Ebbene, le condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale sono regolate dagli allegati 4C e 4D (Allegato 2 e Allegato 3) del medesimo D.P.C.M., rispettivamente dedicati ai criteri generali per la definizione delle condizioni di erogabilità (Allegato 4C) ed alle note esplicative associate alle singole prestazioni (Allegato 4D).
26. Vero è che il d.P.C.M., dopo aver fornito la definizione della cd. “vulnerabilità sociale” (quale condizione di svantaggio sociale ed economico, correlata di norma a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale, che impedisce di fatto l’accesso alle cure odontoiatriche…) ed aver precisato che tra le condizioni di vulnerabilità sociale si possono individuare tre distinte situazioni nelle quali l’accesso alle cure è ostacolato o impedito (a) situazioni di esclusione sociale (indigenza);b) situazioni di povertà c) situazioni di reddito medio/basso), demanda comunque alle Regioni ed alle Province autonome la scelta degli strumenti atti a valutare la condizione socio-economica (ad esempio indicatore ISEE o altri) e dei criteri per selezionare le fasce di popolazione in condizione di vulnerabilità sociale da individuare come destinatarie delle specifiche prestazioni odontoiatriche indicate nel nomenclatore.
27. Inoltre, il medesimo decreto precisa che può essere demandata alle Regioni l’adozione di criteri più articolati (ad esempio, la previsione di determinate condizioni socioeconomiche per i soggetti affetti da patologie – croniche o rare - non incluse tra quelle che determinano la “vulnerabilità sanitaria”, ovvero per altre categorie socialmente protette), in considerazione delle specifiche caratteristiche demografiche e socio-economiche della popolazione interessata e delle risorse da destinare a questo settore.
28. Per tali motivi la nota regionale del 13 maggio 2025 significa di non aver adottato atti o provvedimenti di disciplina delle condizioni di erogabilità per le prestazioni odontoiatriche, precisando di aver costituito un gruppo di lavoro proprio per effettuare, a supporto dell’amministrazione regionale, una disamina istruttoria sulla questione per una più precisa definizione di tali condizioni.
29. Ciò premesso, in riferimento alle prestazioni odontoiatriche, il d.P.C.M., contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, è assolutamente chiaro, preciso e vincolante nell’assicurare i programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva (0-14 anni) e le prestazioni connesse al criterio della vulnerabilità sanitaria, identificando le malattie o le condizioni per le quali sono necessarie le cure odontoiatriche.
30. L’allegato 4C del d.P.C.M. del 2017 stabilisce, invero, un primo criterio (“ascendente”) che prende in considerazione le malattie e le condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica (ad esempio: labiopalatoschisi e altre malformazioni congenite, alcune malattie rare, tossicodipendenza, ecc.), ed un secondo criterio (criterio “discendente”) che prende in considerazione le malattie e le condizioni nelle quali le condizioni di salute potrebbero risultare aggravate o pregiudicate da patologie odontoiatriche concomitanti.
31. Il d.P.C.M. premettendo che le discipline regionali intervenute su questa materia associano, in genere, entrambi i criteri, identificando platee più o meno ampie di destinatari, prescrive che comunque “… la vulnerabilità sanitaria deve essere riconosciuta almeno ai cittadini affetti da gravi patologie, le cui condizioni di salute possano essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante (criterio “discendente”), al punto che il mancato accesso alle cure odontoiatriche possa mettere a repentaglio la prognosi “quoad vitam” del soggetto” .
32. Sulla base di questi criteri, pertanto, il d.P.C.M del 2017 definisce i destinatari delle prestazioni indicando specificamente i seguenti soggetti: 1. pazienti in attesa di trapianto e post- trapianto (escluso trapianto di cornea); 2. pazienti con stati di immunodeficienza grave; 3. pazienti con cardiopatie congenite cianogene; 4. pazienti con patologie oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia o chemioterapia o comunque a rischio di severe complicanze infettive; 5. pazienti con emofilia grave o altre gravi patologie dell’emocoagulazione congenite, acquisite o iatrogene.
33. Il d.P.C.M. precisa invero che date le premesse e la gravità delle patologie stesse, ai soggetti così definiti in condizioni di vulnerabilità sanitaria, devono essere garantite tutte le prestazioni odontoiatriche incluse nel nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale, con l’esclusione dei manufatti protesici e degli interventi di tipo estetico.
34. Non è pertanto revocabile in dubbio che i programmi di prevenzione delle patologie odontoiatriche in età evolutiva e le prestazioni connesse (monitoraggio carie e maleocclusioni, trattamento della patologia cariosa, la correzione delle patologie ortognatodontiche a maggior rischio, gradi 4° e 5° dell’indice IOTN1) ed il criterio della vulnerabilità sanitaria come declinato e disciplinato dal d.P.C.M. del 2017, essendo concepiti quali standard minimi di tutela risultano sufficientemente precisi e soprattutto vincolanti per le Regioni e, quindi, da ritenersi già operativi anche per le Asl per effetto del recepimento del d.P.C.M. da parte della EG con d.G.R.C. n. 660/2024, che la parte ricorrente non ha impugnato né contestato nei termini di legge.
35. Difatti, la EG IA ha riportato integralmente, nel Catalogo regionale approvato con la Delibera n. 660/2024 (Allegato 2 della Delibera), i riferimenti alle condizioni di erogabilità previste dal D.P.C.M., specificando nella colonna denominata “Numero nota” i riferimenti alle note tecniche previste dall’allegato 4C del D.P.C.M. 12/01/2017 per le cure odontoiatriche.
36. Ne risulta confermato il carattere meramente attuativo della nota aslina impugnata con il ricorso introduttivo e, quindi, la natura non autonomamente lesiva della stessa, in uno alla infondatezza degli atti gravati con i motivi aggiunti siccome finalizzati a sostenere che la EG IA avrebbe dichiaratamente inteso non introdurre alcun limite all’erogabilità delle prestazioni oggetto di causa derogando ai limiti prescrizionali imposti dal d.P.C.M del 12.1.2017.
37. In conclusione, posta l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo, i motivi aggiunti devono essere respinti siccome infondati nei sensi sopra indicati.
38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
-respinge i motivi aggiunti siccome infondati.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Asl ER delle spese di lite nella misura complessiva di 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO EL Di OL, Presidente
IA PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PA | MO EL Di OL |
IL SEGRETARIO