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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/11/2024 da
1) , con l'Avv. BARDI ERNESTO;
Parte_1
e
2) on l'Avv. BARDI ERNESTO;
Controparte_1
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni congiunte delle parti: ( come da note di trattazione scritta del 3 marzo 2025);
Piaccia al Tribunale Ill.mo:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni istanti in data 28/6/08 che è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trieste al n.
97, serie A p. 2 Anno 2008;
- ordinare al Comune di Trieste di emanare l'ordinante sentenza;
- in via processuale, dare atto che i coniugi hanno dichiarato espressamente ex art. 473 bis
51 co. 2 cpc di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che dunque hanno dichiarato e dichiarano di non volersi riconciliare;
- stabilire le seguenti condizioni di divorzio così già elencate nella parte espositiva e qui meglio precisate:
1) Darsi atto che la casa famigliare di via Frà Pace da Vedano n. 32 di proprietà esclusiva della IG rimane in suo possesso e disponibilità, risiedendo in essa Parte_1 assieme ai propri figli.
2) Affidare i figli ed in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
3) Concedere al padre di poter vedere e tenere con sé i figli minori ed Per_1 Per_2 secondo le seguenti modalità:
a) dal venerdì, a partire dalle ore 17:00 al sabato, riportando i minori alla madre dopo il pranzo, con facoltà della madre, in caso di necessità, previo preavviso di almeno due giorni, di rimanere con i figli nel periodo destinato al padre, potendo questi recuperare il giorno non goduto in altro giorno da esso desiderato;
b) due pomeriggi a settimana, da concordare all'inizio della stessa, in base alle esigenze lavorative dei coniugi;
c) un weekend ogni due mesi, fatta eccezione per il periodo da maggio a ottobre, in cui i weekend saranno due al mese, da concordare entro il giorno 5 di ogni mese tra i coniugi;
d) Festività natalizie: ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) Festività pasquali: domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
f) altri giorni festivi ad anni alterni;
g) durante le vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi. Il suddetto periodo andrà previamente concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, con ogni mezzo, privilegiando la comunicazione a mezzo e-mail.
4) Disporre che il sig. provveda al mantenimento dei figli, mediante versamento alla CP sig.ra dell'importo complessivo di euro 500,00 (euro 250,00 cadauno) a titolo di T_ spese ordinarie, somma rivalutabile su base annuale secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di ripartizione delle spese straordinarie documentate nella misura del 50% ciascuno così come individuate nel Protocollo dd. 18.5.2015 del Tribunale di Trieste.
In deroga al Protocollo di cui sopra, i coniugi concordano che se le spese straordinarie dovessero superare l'importo complessivo di euro 250,00, le stesse andranno previamente concordate tra i coniugi.
5) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento in favore dei predetti.
6) Dare atto che i coniugi dichiarano di esprimere il reciproco assenso / consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno prestando il loro impegno ad apporre le firme necessarie e quant'altro dovuto per l'ottenimento degli stessi. 7) Darsi atto che, in relazione alla casa coniugale che è e rimane di proprietà esclusiva della IG , i coniugi hanno concordato - a tacitazione di ogni reciproca pretesa - un T_ rimborso forfettario pari ad € 125.000 per sorte capitale oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a favore del sig. per anticipi e spese varie da questi prestate in corso di CP matrimonio da pagarsi entro i primi 5 giorni di ogni mese, come sin'ora è stato puntualmente fatto dalla IG dal gennaio 2023, con espresso accordo che, in caso T_ di mancato puntuale pagamento di 3 mensilità, parte solvente perderebbe il beneficio del termine con obbligo immediato di restituzione degli importi residui dovuti.
a) A garanzia del soddisfacimento del debito residuo la IG mantiene il Parte_1 suo impegno a costituire ipoteca volontaria di secondo grado, a favore del signor CP ul seguente immobile:
[...]
- particelle catastali 530/4 e 1901 entrambe ente urbano, costituenti il corpo tavolare 1° della
Partita Tavolare 706 di Chiadino.
A tale proposito, la parte datrice d'ipoteca RA consente che la Parte_1 stessa venga iscritta a richiesta della parte garantita signor esonerando CP espressamente il competente conservatore del Libro Fondiario da qualsiasi personale responsabilità al riguardo.
b) La parte datrice d'ipoteca RA consente fin da ora, anche per i Parte_1 propri aventi causa a qualsiasi titolo, alla rinnovazione dell'ipoteca - a spese della parte garantita - ove, decorsi 19 (diciannove) anni e 10 (dieci) mesi dal giorno dell'iscrizione ipotecaria, il signor ovesse vantare ancora diritti di credito verso essa CP stessa, derivanti dal presente accordo.
c) Agli effetti della iscrizione ipotecaria elegge domicilio a Trieste, in CP
Via Piccardi n. 56.
d) Imposte e spese dell'iscrizione, e di cancellazione dell'ipoteca vengono assunte esclusivamente dal beneficiario signor CP
e) Con riferimento alla casa coniugale, già di proprietà della RA , ad T_ integrazione degli obblighi sopra previsti, il Signor accolla alla RA CP T_
, che accetta, assumendo ogni relativa obbligazione, il pagamento della
[...] corrispondente propria quota residua del mutuo fondiario 630179 contratto da entrambi i coniugi al fine di fare fronte alle spese di ristrutturazione della abitazione coniugale, stipulato in data 23/06/2017 rogito repertorio numero 554/408, Notaio dott. di Parte_2
Monfalcone ed ivi registrato in data 6 luglio 2017 al numero 2165, Serie 1T, garantito da ipoteca iscritta presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in data 4 (quattro) luglio 2017
(duemiladiciassette) sub Giornal Numero 7592/2017 a peso degli immobili di proprietà della parte mutuataria e datrice d'ipoteca, RA . Parte_1 Detto mutuo comporta l'obbligo – che la IG assume, con conseguente Parte_1 liberazione del Signor in forza del presente accollo – di pagamento delle CP residue numero 279 mensilità a decorrere dalla rata che verrà a scadere il giorno 31/01/2025.
In relazione all'accollo di cui sopra la RA resta obbligata ad effettuare Parte_1 all'Istituto mutuante corrispondente notifica, anche ai sensi dell'articolo 1273 del Codice
Civile. Il debito residuo del mutuo cointestato al 31/12/2024 è di € 130.035,90 e con l'accollo l'intero debito verrà trasferito alla RA . Parte_1
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, i coniugi hanno rappresentato di aver contratto matrimonio in regime di separazione dei beni a Trieste il 28/6/08 trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Trieste al numero 97 serie A P. 2 anno 2008.
Dal loro matrimonio sono nati i figli:
(cf: ) nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Frà Pace da Vedano n. 32 – cittadino italiano, minore e non economicamente autosufficiente
(cf: ) nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Frà Pace da Vedano n. 32 cittadino italiano, minore e non economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono separati consensualmente giusta verbale del 1/12/22 omologato dal
Tribunale di Trieste con decreto dd. 22/12/22.
Rappresentando che dalla data della separazione la convivenza non è più ripresa, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe, sottoscritte personalmente dalle parti. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra T_
e
[...] Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 04/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli