Accoglimento
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02903/2025REG.PROV.COLL.
N. 02432/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. 1523/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellante ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Calabria il decreto del Questore di Cosenza -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia dal medesimo presentata.
A fondamento del provvedimento di diniego, l’Amministrazione emanante poneva essenzialmente il contesto litigioso caratterizzante l’ambiente sociale del ricorrente, palesato dalle reciproche querele per danneggiamenti ed abusi edilizi scambiatesi con un vicino per ragioni inerenti ai confini delle rispettive proprietà ed alle opere ivi realizzate.
Con la sentenza appellata, il T.A.R. adito, dopo aver inquadrato sistematicamente il provvedimento impugnato ed il potere di cui esso costituisce espressione, ha evidenziato che “ la valutazione compiuta dal Questore (…) è ragionevole e coerente, avuto riguardo alle condotte tenute dal ricorrente in relazione alle tensioni di vicinato e ai conseguenti deferimenti all’autorità giudiziaria dello stesso, che hanno indotto la resistente p.a. a dubitare dell’affidabilità dell’esponente a detenere armi, stante l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, da presidiare anche a fronte dell’interesse alla detenzione dell’arma da parte del singolo ”.
Mediante i motivi di appello, l’originario ricorrente lamenta in primo luogo che il T.A.R. non ha rilevato che l’Amministrazione ha del tutto pretermesso le osservazioni prodotte in sede procedimentale dal medesimo.
Egli deduce altresì che le querele richiamate dall’Amministrazione non sono sfociate in alcun procedimento penale, risultando tutte archiviate come è confermato dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti in giudizio, che la sola querela di parte non può far ritenere acclarati i fatti che ne costituiscono oggetto, che l’appellante – come dimostrato per il tramite del curriculum – è persona che nel corso della sua vita non è mai incorso in alcuna vicenda giudiziaria, tanto da ottenere regolarmente il rinnovo periodico del porto d’armi ad uso caccia, rivestendo -OMISSIS- la carica di -OMISSIS- di -OMISSIS- e ottenendo la qualifica di -OMISSIS- da parte della Regione Calabria.
L’appellante lamenta inoltre che la sentenza appellata valorizza fatti risalenti a 22 anni fa, senza valutare la condotta di vita irreprensibile e la circostanza che l’appellante non ha mai avuto a suo carico alcun procedimento penale, tanto che la medesima Questura aveva rilasciato il rinnovo del porto d’armi nel 2012, e deduce che la discrezionalità va esercitata in modo da dare realmente conto degli elementi rilevanti e degli interessi coinvolti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Cosenza per opporsi all’accoglimento dell’appello.
Tanto premesso, l’appello, ad avviso del Collegio, è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che il potere di assentire il rilascio (o il rinnovo) del porto d’arma, anche quando la sua finalità sia - come nella specie, avendo il ricorrente chiesto la licenza di polizia per uso caccia - di carattere ludico-sportivo, presenta una spiccata connotazione discrezionale ed è orientato, attraverso una congrua e ragionevole valutazione degli interessi in gioco, a perseguire in via principale quello, evidentemente dotato comparativamente di maggiore pregnanza, di evitare che la facoltà di circolare armati, che quella licenza garantisce, non esponga a pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini, con la conseguenza che quella licenza non può essere concessa a chi non offra ogni adeguata garanzia di non abusare della disponibilità delle armi che in tal modo gli viene riconosciuta.
La preminenza di uno degli interessi coinvolti sugli altri che vengono in rilievo non esonera tuttavia l’Amministrazione, ai fini dell’esercizio ragionevole e proporzionato del potere di cui è titolare, dall’onere di compiere una adeguata e completa istruttoria, finalizzata a far emergere tutti i dati rilevanti ai fini del compimento delle sue valutazioni (anche attraverso il coinvolgimento partecipativo dell’interessato) e ad analizzarli nella loro oggettività, allo scopo di delineare un quadro coerente ed attendibile del rapporto concretamente instaurabile tra il suddetto interesse primario e quelli secondari concorrenti ed individuare la soluzione maggiormente rispettosa del suo concreto atteggiarsi nella fattispecie esaminata.
Ebbene, non risulta che l’Amministrazione si sia puntualmente attenuta ai canoni illustrati.
La decisione di negare al ricorrente il titolo di polizia, di cui peraltro il medesimo era stato titolare fin dal 2012, è infatti basata su un giudizio di inaffidabilità del ricorrente a sua volta fondato su fatti, non solo eccessivamente remoti oltre che antecedenti al rilascio/rinnovo del porto d’armi di cui il suddetto aveva beneficiato nelle more senza dare luogo a rilievi di sorta (inerenti specificamente alla materia delle armi o di altra natura), ma anche evanescenti dal punto di vista della sintomaticità del pericolo di abuso.
Essi ineriscono infatti a semplici querele non solo prive di conseguenze sul piano processuale, non risultando dai certificati del Casellario e dei carichi pendenti prodotti in giudizio che il ricorrente sia stato sottoposto a processo né tantomeno condannato per i reati per i quali è stato deferito, e quindi sfornite di adeguato riscontro di carattere probatorio, ma anche relative a condotte (di abuso edilizio, furto o danneggiamento) che non sono indicative dell’indole violenta o aggressiva dell’interessato né degli altri componenti della sua compagine familiare.
Peraltro, come dedotto dal ricorrente, le suddette querele si collocano in un periodo antecedente alla pronuncia della sentenza del Tribunale civile di Cosenza -OMISSIS-, che ha risolto il contenzioso tra il ricorrente ed il vicino cui si correlano le suddette querele (ed i presunti comportamenti che ne sono alla base), attraverso il riconoscimento a favore del coniuge del primo di una servitù di passaggio sul fondo del secondo.
In siffatto contesto, assumono senza dubbio rilievo non eludibile, ai fini di una valutazione dell’affidabilità dell’interessato aderente alla sua reale personalità così come attestata dai documenti versati in giudizio, il prolungato servizio svolto (prima di essere collocato in quiescenza) come -OMISSIS- ed i ruoli di responsabilità rivestiti nell’ambito venatorio (come la carica di -OMISSIS- di -OMISSIS- e la qualifica di -OMISSIS- conferita dalla Regione Calabria): elementi che contribuiscono in positivo (e non solo in negativo, come la mancanza di precedenti penali e di rilievi inerenti all’uso delle armi) a delineare la condotta e la personalità del ricorrente in termini di sufficiente garanzia circa l’uso responsabile delle armi.
L’appello in conclusione deve essere accolto così come, in riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con il conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazioni.
La peculiarità dell’oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.