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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2024, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. rg 1128/23 e promossa da n. elett. dom.to presso lo studio del loro difensore Avv. RITA RAPICANO, Parte_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Fuso Riccardo, Carmelo Fazio Controparte_1 e Antonella Di Matteo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Loredana Curcio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: danno differenziale Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/02/2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio la al fine di Controparte_1 accertare che nel periodo in cui aveva lavorato per la convenuta presso il cantiere di Castellammare di Stabia con mansioni di “impiegato tecnico nel settore controllo produzione”, era stato esposto all'amianto, anche aerodisperso, per colpa del datore di lavoro che non aveva predisposto le dovute misure di sicurezza;
CP_ che ciò gli aveva provocato la malattia professionale “asbestosi” già riconosciuta da con invalidità al 6%, indennizzata;
ritenendo di avere subito un danno civilistico al 10%, chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma indicata in ricorso quale risarcimento dei danni differenziali, con vittoria di spese diritti ed onorari. Si costituiva la convenuta che in via preliminare eccepiva l'intervenuta conciliazione sindacale CP_1 nell'anno 2004, contestava la sussistenza della patologia asbestosica e comunque il nesso causale con l'attività professionale, l'applicabilità dell'art. 13 d.lgs 38/2000, nonché la colpa della resistente e la sussistenza e quantificazione del danno;
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Ammessa ed espletata la ctu medico legale, all'odierna udienza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta superflua l'ulteriore istruttoria alla luce degli esiti della ctu, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Ad avviso del Tribunale, il ricorso in esame non può trovare accoglimento attesi gli esiti della ctu, ovvero attesa l'insussistenza della patologia “sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve da asbestosi”, come allegata dal ricorrente, e, in ogni caso, l'insussistenza del nesso causale tra la mera interstiziopatia riscontrata e l'attività lavorativa. Tale motivazione è assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 5724 del 20/03/2015), ovvero in base al principio della ragione più liquida. Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
Passando quindi direttamente al merito, parte ricorrente ha allegato di avere contratto la patologia CP_
“sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve da asbestosi”, riconosciuta da Vista la
1 contestazione della resistente, è stato nominato un ctu al fine di verificare l'esistenza della patologia, e l'esistenza del nesso causale tra l'eventuale malattia del ricorrente e l'attività lavorativa svolta presso la
CP_1CP_ ha riconosciuto la malattia come asbestosi riconoscendo un danno biologico al 6% per sindrome restrittiva lieve, liquidando con indennizzo pari a € 3.968,03; il ctu ha rilevato che tale stima è derivata dall'applicazione dei parametri valutativi previsti dall'allegato 2 al codice 333 dove, per una riduzione dell'indice FVC pari al 25% è previsto, appunto, un danno biologico del 6%. Ciò corrisponde, sostanzialmente, a quanto ricavabile dall'esame spirometrico in atti, dove detto indice funzionale risulta ridotto del 27%. Tuttavia il ctu ha ritenuto non attendibile l'esame spirometrico ai fini della presenza della sindrome ventilatoria restrittiva lieve. Ciò in quanto, si legge nella ctu, “I dati numerici espressi dall'elaboratore dello spirometro non risultano vidimati dallo specialista pneumologo e questo ingenera più di un dubbio, soprattutto perchè la percentuale di riduzione del parametro fondamentale per questa analisi non corrisponde ai dati volumetrici misurati.
Infatti di fronte ad un dato di FVC atteso per caratteristiche antropometriche del soggetto pari a 3,85 litri, è stata misurata una FVC pari a 3,20 litri. Il rapporto tra i due dati numerici è pari ad 83% e non a 73% come indicato dall'elaboratore parametrico, per cui la riduzione della capacità vitale forzata è pari al 17% e non al 27%. E'inevitabile ipotizzare una mancata calibratura dell'apparecchio, con obbligo dell'attendibilità dei dati disatteso dello specialista refertatore.” Per quanto riguarda poi la Tac torace nel referto si legge:
“modico ispessimento interstiziale con sfumati fenomeni disventilatori subpleurici con lieve prevalenza destra, al segmento mediale Lieve e irregolare ispessimento scissurale bilaterale con piccola pseudonodularità a destra. Micronodularità subpleurica al segmento laterale del LSD (img65), piccola rilevatezza focale della pleura parietale laterale al LIS {img210>. Non visibilità di tumefazioni linfonodali ilari o tractieobronchiali. Assenza di versamento pleurico e pericardico. Cuore nei limiti volumetrici;
regolari calibro e decorso dei grossi vasi”.
Il ctu ha rilevato che e'evidente, nella TAC in atti, un ispessimento interstiziale diffuso ed aspecifico che
“potrebbe essere espressione di un lieve danno anatomico di origine asbestosica in esposto, ma le pleure non mostrano segni radiologici di coinvolgimento, il che avrebbe rappresentato un'espressione di probabile tecnopatia asbestosica. In assenza di un apprezzabile danno funzionale ed in presenza di uno sfumato danno anatomico attribuibile il danno biologico in R.C. va quantificato nella misura del 3%.” Il ctu ha ritenuto quindi assente la patologia e la prova del nesso causale tra quanto riscontrato e l'attività professionale secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, in quanto la “sindrome disventilatoria restrittiva lieve in esposto all'amianto non è stata dimostrata in maniera congrua dagli esami funzionali in atti. La valutazione espressa in ambito previdenziale è conseguenza di un esame spirometrico incompleto e mancante del grafico, recante un calcolo dei valori percentuali non corrispondente ai volumi misurati in rapporto a quelli attesi per caratteristiche antropometriche del soggetto. La TAC torace ha evidenziato un aspecifico e lieve quadro di interstiziopatia che, in virtù della documentata esposizione lavorativa del periziato, potrebbe avere nell'asbestosi un modesto ruolo concausale.
In base a quanto esposto dal ctu sussiste quindi un'interstiziopatia (danno anatomico) ma non risulta provata la sindrome restrittiva lieve (danno funzionale). La probabilità che detta interstiziopatia riscontrata nella Tac possa essere correlata all'esposizione professionale all'amianto, è, secondo il ctu “davvero molto bassa”, per come valutato con il database Datamiant 2.0 in base al tempo e all'intensità di esposizione all'amianto del ricorrente alla luce delle mansioni espletate (impiegato) e dalla relativamente breve esposizione all'asbesto (6 anni e 4 mesi). Il ctu quindi non ritiene sussistere il nesso di causalità tra mansioni esercitate e l'interstiziopatia, CP_ evidenziando che i criteri seguiti da sono diversi da quelli per la responsabilità civile.
Spetta al giudice quale peritus peritorum, valutare sulla base di tutti gli atti del procedimento, la sussistenza degli elementi di prova e la fondatezza della domanda.
Ritiene questo giudice di aderire alle conclusioni del ctu, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, e possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
2 Attesa l'insussistenza della patologia “sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve da asbestosi”, come allegata dal ricorrente, e, in ogni caso, l'insussistenza del nesso causale tra l'interstiziopatia riscontrata e l'attività lavorativa, la domanda va rigettata.
La particolarità della fattispecie, e la sostanziale inattendibilità dell'esame spirometrico non evidenziabile prima della ctu espletata nella presente sede, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta le domande;
b) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. rg 1128/23 e promossa da n. elett. dom.to presso lo studio del loro difensore Avv. RITA RAPICANO, Parte_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Fuso Riccardo, Carmelo Fazio Controparte_1 e Antonella Di Matteo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Loredana Curcio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: danno differenziale Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/02/2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio la al fine di Controparte_1 accertare che nel periodo in cui aveva lavorato per la convenuta presso il cantiere di Castellammare di Stabia con mansioni di “impiegato tecnico nel settore controllo produzione”, era stato esposto all'amianto, anche aerodisperso, per colpa del datore di lavoro che non aveva predisposto le dovute misure di sicurezza;
CP_ che ciò gli aveva provocato la malattia professionale “asbestosi” già riconosciuta da con invalidità al 6%, indennizzata;
ritenendo di avere subito un danno civilistico al 10%, chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma indicata in ricorso quale risarcimento dei danni differenziali, con vittoria di spese diritti ed onorari. Si costituiva la convenuta che in via preliminare eccepiva l'intervenuta conciliazione sindacale CP_1 nell'anno 2004, contestava la sussistenza della patologia asbestosica e comunque il nesso causale con l'attività professionale, l'applicabilità dell'art. 13 d.lgs 38/2000, nonché la colpa della resistente e la sussistenza e quantificazione del danno;
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Ammessa ed espletata la ctu medico legale, all'odierna udienza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta superflua l'ulteriore istruttoria alla luce degli esiti della ctu, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Ad avviso del Tribunale, il ricorso in esame non può trovare accoglimento attesi gli esiti della ctu, ovvero attesa l'insussistenza della patologia “sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve da asbestosi”, come allegata dal ricorrente, e, in ogni caso, l'insussistenza del nesso causale tra la mera interstiziopatia riscontrata e l'attività lavorativa. Tale motivazione è assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 5724 del 20/03/2015), ovvero in base al principio della ragione più liquida. Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
Passando quindi direttamente al merito, parte ricorrente ha allegato di avere contratto la patologia CP_
“sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve da asbestosi”, riconosciuta da Vista la
1 contestazione della resistente, è stato nominato un ctu al fine di verificare l'esistenza della patologia, e l'esistenza del nesso causale tra l'eventuale malattia del ricorrente e l'attività lavorativa svolta presso la
CP_1CP_ ha riconosciuto la malattia come asbestosi riconoscendo un danno biologico al 6% per sindrome restrittiva lieve, liquidando con indennizzo pari a € 3.968,03; il ctu ha rilevato che tale stima è derivata dall'applicazione dei parametri valutativi previsti dall'allegato 2 al codice 333 dove, per una riduzione dell'indice FVC pari al 25% è previsto, appunto, un danno biologico del 6%. Ciò corrisponde, sostanzialmente, a quanto ricavabile dall'esame spirometrico in atti, dove detto indice funzionale risulta ridotto del 27%. Tuttavia il ctu ha ritenuto non attendibile l'esame spirometrico ai fini della presenza della sindrome ventilatoria restrittiva lieve. Ciò in quanto, si legge nella ctu, “I dati numerici espressi dall'elaboratore dello spirometro non risultano vidimati dallo specialista pneumologo e questo ingenera più di un dubbio, soprattutto perchè la percentuale di riduzione del parametro fondamentale per questa analisi non corrisponde ai dati volumetrici misurati.
Infatti di fronte ad un dato di FVC atteso per caratteristiche antropometriche del soggetto pari a 3,85 litri, è stata misurata una FVC pari a 3,20 litri. Il rapporto tra i due dati numerici è pari ad 83% e non a 73% come indicato dall'elaboratore parametrico, per cui la riduzione della capacità vitale forzata è pari al 17% e non al 27%. E'inevitabile ipotizzare una mancata calibratura dell'apparecchio, con obbligo dell'attendibilità dei dati disatteso dello specialista refertatore.” Per quanto riguarda poi la Tac torace nel referto si legge:
“modico ispessimento interstiziale con sfumati fenomeni disventilatori subpleurici con lieve prevalenza destra, al segmento mediale Lieve e irregolare ispessimento scissurale bilaterale con piccola pseudonodularità a destra. Micronodularità subpleurica al segmento laterale del LSD (img65), piccola rilevatezza focale della pleura parietale laterale al LIS {img210>. Non visibilità di tumefazioni linfonodali ilari o tractieobronchiali. Assenza di versamento pleurico e pericardico. Cuore nei limiti volumetrici;
regolari calibro e decorso dei grossi vasi”.
Il ctu ha rilevato che e'evidente, nella TAC in atti, un ispessimento interstiziale diffuso ed aspecifico che
“potrebbe essere espressione di un lieve danno anatomico di origine asbestosica in esposto, ma le pleure non mostrano segni radiologici di coinvolgimento, il che avrebbe rappresentato un'espressione di probabile tecnopatia asbestosica. In assenza di un apprezzabile danno funzionale ed in presenza di uno sfumato danno anatomico attribuibile il danno biologico in R.C. va quantificato nella misura del 3%.” Il ctu ha ritenuto quindi assente la patologia e la prova del nesso causale tra quanto riscontrato e l'attività professionale secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, in quanto la “sindrome disventilatoria restrittiva lieve in esposto all'amianto non è stata dimostrata in maniera congrua dagli esami funzionali in atti. La valutazione espressa in ambito previdenziale è conseguenza di un esame spirometrico incompleto e mancante del grafico, recante un calcolo dei valori percentuali non corrispondente ai volumi misurati in rapporto a quelli attesi per caratteristiche antropometriche del soggetto. La TAC torace ha evidenziato un aspecifico e lieve quadro di interstiziopatia che, in virtù della documentata esposizione lavorativa del periziato, potrebbe avere nell'asbestosi un modesto ruolo concausale.
In base a quanto esposto dal ctu sussiste quindi un'interstiziopatia (danno anatomico) ma non risulta provata la sindrome restrittiva lieve (danno funzionale). La probabilità che detta interstiziopatia riscontrata nella Tac possa essere correlata all'esposizione professionale all'amianto, è, secondo il ctu “davvero molto bassa”, per come valutato con il database Datamiant 2.0 in base al tempo e all'intensità di esposizione all'amianto del ricorrente alla luce delle mansioni espletate (impiegato) e dalla relativamente breve esposizione all'asbesto (6 anni e 4 mesi). Il ctu quindi non ritiene sussistere il nesso di causalità tra mansioni esercitate e l'interstiziopatia, CP_ evidenziando che i criteri seguiti da sono diversi da quelli per la responsabilità civile.
Spetta al giudice quale peritus peritorum, valutare sulla base di tutti gli atti del procedimento, la sussistenza degli elementi di prova e la fondatezza della domanda.
Ritiene questo giudice di aderire alle conclusioni del ctu, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, e possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
2 Attesa l'insussistenza della patologia “sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve da asbestosi”, come allegata dal ricorrente, e, in ogni caso, l'insussistenza del nesso causale tra l'interstiziopatia riscontrata e l'attività lavorativa, la domanda va rigettata.
La particolarità della fattispecie, e la sostanziale inattendibilità dell'esame spirometrico non evidenziabile prima della ctu espletata nella presente sede, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta le domande;
b) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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