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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Quasimodo n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Lazzara, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Scicli in via Isaia n. 13, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Basile, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RE NT I CP_1
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Scicli in data 16.05.1996, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1996, parte II, serie A, numero 32;
Per che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 29.04.2002) e (Modica, Per_2
12.07.2006); che le parti hanno esposto di essersi separati consensualmente giusta sentenza n. 1338/2023 del
15.09.2023 resa dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1338/2023 resa dal Tribunale di Ragusa in data 15.09.2023, passata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge
(oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. e , nell'obbligarsi al mutuo rispetto senza darsi reciproche Parte_1 Parte_2 molestie, potranno fissare la loro residenza in qualunque luogo anche all'estero e si danno reciprocamente autorizzazione sin da ora, per il rilascio dei documenti di identità validi per
l'espatrio, nonché per il passaporto, per cui non sarà necessaria alcuna reciproca autorizzazione in tal senso;
2. la casa coniugale sita in Scicli (RG), in via Quasimodo 7, piano terra, in comproprietà tra i coniugi, già assegnata a , in esecuzione dell'accordo di separazione, rimarrà nella Parte_1
disponibilità della stessa, unitamente ai mobili e suppellettili che la arredano e che resteranno definitivamente assegnati alla medesima;
Per 3. i figli ed , maggiorenni non economicamente autosufficienti, continueranno a vivere Per_2
presso la residenza della madre;
4. la sig.ra continuerà a provvedere esclusivamente al proprio mantenimento, al mantenimento Pt_1
Per diretto dei figli ed , maggiorenni non economicamente autosufficienti, provvedendo al Per_2 pagamento nella misura del 100% delle spese straordinarie in favore degli stessi, ivi comprese le spese scolastiche e universitarie;
5. la madre percepirà nella misura del 100% l'assegno unico e universale;
6. la sig.ra continuerà a farsi carico del pagamento del prestito personale ottenuto per la Pt_1
ristrutturazione della casa adibita ad abitazione familiare, sita in Scicli, Via Quasimodo 7 p. T, pari alla rata mensile di € 305,00 fino alla relativa estinzione, nonché si farà carico di tutti gli oneri relativi al godimento dell'immobile famigliare. I coniugi si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato aperto presso l'Istituto San Paolo di Scicli entro e non oltre il 30.12.2025;
7. le spese sostenute per la eventuale regolarizzazione urbanistica dell'immobile sito in Scicli, Via
Quasimodo 7 p. T, saranno corrisposte in parti uguali dai sigg. ri – . Ottenuta Pt_1 Pt_2
l'eventuale regolarizzazione urbanistica le parti si impegnano, in caso di vendita della casa a riconoscersi sin d'ora reciproco diritto di prelazione;
8. il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso all'atto della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale;
9. le parti si danno reciprocamente atto che, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta economica. che l'udienza di comparizione del dì 02.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nel divorzio e nella conferma delle superiori condizioni;
che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Scicli in data
16.05.1996 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello stesso Comune, anno 1996, parte II, serie A, numero 32; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Quasimodo n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Lazzara, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Scicli in via Isaia n. 13, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Basile, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RE NT I CP_1
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Scicli in data 16.05.1996, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1996, parte II, serie A, numero 32;
Per che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 29.04.2002) e (Modica, Per_2
12.07.2006); che le parti hanno esposto di essersi separati consensualmente giusta sentenza n. 1338/2023 del
15.09.2023 resa dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1338/2023 resa dal Tribunale di Ragusa in data 15.09.2023, passata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge
(oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. e , nell'obbligarsi al mutuo rispetto senza darsi reciproche Parte_1 Parte_2 molestie, potranno fissare la loro residenza in qualunque luogo anche all'estero e si danno reciprocamente autorizzazione sin da ora, per il rilascio dei documenti di identità validi per
l'espatrio, nonché per il passaporto, per cui non sarà necessaria alcuna reciproca autorizzazione in tal senso;
2. la casa coniugale sita in Scicli (RG), in via Quasimodo 7, piano terra, in comproprietà tra i coniugi, già assegnata a , in esecuzione dell'accordo di separazione, rimarrà nella Parte_1
disponibilità della stessa, unitamente ai mobili e suppellettili che la arredano e che resteranno definitivamente assegnati alla medesima;
Per 3. i figli ed , maggiorenni non economicamente autosufficienti, continueranno a vivere Per_2
presso la residenza della madre;
4. la sig.ra continuerà a provvedere esclusivamente al proprio mantenimento, al mantenimento Pt_1
Per diretto dei figli ed , maggiorenni non economicamente autosufficienti, provvedendo al Per_2 pagamento nella misura del 100% delle spese straordinarie in favore degli stessi, ivi comprese le spese scolastiche e universitarie;
5. la madre percepirà nella misura del 100% l'assegno unico e universale;
6. la sig.ra continuerà a farsi carico del pagamento del prestito personale ottenuto per la Pt_1
ristrutturazione della casa adibita ad abitazione familiare, sita in Scicli, Via Quasimodo 7 p. T, pari alla rata mensile di € 305,00 fino alla relativa estinzione, nonché si farà carico di tutti gli oneri relativi al godimento dell'immobile famigliare. I coniugi si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato aperto presso l'Istituto San Paolo di Scicli entro e non oltre il 30.12.2025;
7. le spese sostenute per la eventuale regolarizzazione urbanistica dell'immobile sito in Scicli, Via
Quasimodo 7 p. T, saranno corrisposte in parti uguali dai sigg. ri – . Ottenuta Pt_1 Pt_2
l'eventuale regolarizzazione urbanistica le parti si impegnano, in caso di vendita della casa a riconoscersi sin d'ora reciproco diritto di prelazione;
8. il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso all'atto della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale;
9. le parti si danno reciprocamente atto che, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta economica. che l'udienza di comparizione del dì 02.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nel divorzio e nella conferma delle superiori condizioni;
che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Scicli in data
16.05.1996 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello stesso Comune, anno 1996, parte II, serie A, numero 32; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti