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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 964/2025
Tra
Parte_1 ricorrente e
Controparte_1 resistente
Oggi 17 novembre 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio, sono comparsi:
L'avv. ANNUNZIATA FRANCESCO il quale si riporta alle conclusioni e chiede che la causa venga decisa con condanna alle spese del giudizio.
Nessuno per Controparte_1
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANNUNZIATA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, Piazza
NI OR n.10.
ricorrente contro contumace Controparte_1 C.F._2
resistente
La causa è iscritta ruolo in data 11.04.2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 17.11.2025. La natura delle questione ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione della parte ricorrente in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.04.2025 a mezzo pec, Parte_1
proprietaria dell'immobile uso garage sito in Rimini, Via A. Vespucci n.39, evocava in
[...] giudizio chiedendo accertarsi il diritto di proprietà dell'attrice e per l'effetto Controparte_1 condannarsi parte convenuta al rilascio dell'immobile di sua proprietà detenuta senza titolo ed al pagamento dell'indennità di occupazione per euro 2.000,00 salva diversa quantificazione fino alla data del rilascio.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza del 16.10.2025 nessuno compariva per la parte convenuta ed il giudice ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa all'odierna udienza per la discussione.
Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto espletamento della negoziazione assistita che si è concluso con il verbale negativo.
Nel merito parte attrice ritiene di aver consegnato la detenzione del garage al convenuto a seguito di trattative volte alla locazione, che però non si è mai concretizzata. A seguito della impossibilità di riottenere l'immobile, gli venivano inoltrate varie diffide volte al rilascio senza però ottenere successo e neppure la convocazione al procedimento di negoziazione assistita dava alcun risultato. Da qui la richiesta di ottenere la disponibilità dell'immobile detenuto senza alcun titolo e di un risarcimento per l'illegittima occupazione.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
In mancanza di qualsivoglia circostanza contraria, va ritenuta accoglibile la domanda attorea non risultando in essere alcun titolo giuridicamente vincolante tra le parti. Anche volendo assimilare tale fattispecie al comodato, il convenuto è stato diffidato dall'allora legale a restituire l'immobile (vedi racc. avv. Vannucci del 25.11.2024) ragion per cui avrebbe dovuto spontaneamente adempire alla restituzione dello stesso.
Avendo l'attrice dato prova di essere la legittima proprietaria del garage, questo deve essere restituito alla medesima non essendo configurabile alcun negozio giuridico che possa vincolare le parti.
Per quanto attiene la richiesta di un risarcimento per l'illegittima occupazione questo va riconosciuto nei limiti di cui alla proposta effettuata dall'agente immobiliare Tecnocasa di euro 200,00 mensili (all .B) con decorrenza dicembre 2024, ovvero dal momento in cui è stato messo in mora per la restituzione dell'immobile occupato.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 1.101,00 a 5.200,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
Il giudice onorario del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da contro ogni ulteriore domanda e/o eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - Accertata la titolarità della proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice, dichiara che l'immobile per cui è causa risulta essere detenuto senza titolo dalla parre convenuta in giudizio
. Controparte_1
- Ordina a l'immediata restituzione dell'immobile sito in Rimini Controparte_1
(RN), Via Amerigo Vespucci n.39 (censito al NCEU di Rimini al f.66, part.608, sub.46) in capo alla legittima proprietaria, libero da cose e persone.
- Condanna al pagamento dell'indennità di illegittima occupazione da Controparte_1
dicembre 2024 ad oggi per euro 2.400,00 (pari ad euro 200,00 mensili) oltre ai ratei che matureranno alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'attrice che liquida in euro 1.701,00 per onorari, euro 125,00 per spese, oltre spese generali
15%, IVA e CPA. Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla negoziazione assistita. 0
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 17 novembre 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 964/2025
Tra
Parte_1 ricorrente e
Controparte_1 resistente
Oggi 17 novembre 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio, sono comparsi:
L'avv. ANNUNZIATA FRANCESCO il quale si riporta alle conclusioni e chiede che la causa venga decisa con condanna alle spese del giudizio.
Nessuno per Controparte_1
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANNUNZIATA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, Piazza
NI OR n.10.
ricorrente contro contumace Controparte_1 C.F._2
resistente
La causa è iscritta ruolo in data 11.04.2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 17.11.2025. La natura delle questione ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione della parte ricorrente in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.04.2025 a mezzo pec, Parte_1
proprietaria dell'immobile uso garage sito in Rimini, Via A. Vespucci n.39, evocava in
[...] giudizio chiedendo accertarsi il diritto di proprietà dell'attrice e per l'effetto Controparte_1 condannarsi parte convenuta al rilascio dell'immobile di sua proprietà detenuta senza titolo ed al pagamento dell'indennità di occupazione per euro 2.000,00 salva diversa quantificazione fino alla data del rilascio.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza del 16.10.2025 nessuno compariva per la parte convenuta ed il giudice ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa all'odierna udienza per la discussione.
Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto espletamento della negoziazione assistita che si è concluso con il verbale negativo.
Nel merito parte attrice ritiene di aver consegnato la detenzione del garage al convenuto a seguito di trattative volte alla locazione, che però non si è mai concretizzata. A seguito della impossibilità di riottenere l'immobile, gli venivano inoltrate varie diffide volte al rilascio senza però ottenere successo e neppure la convocazione al procedimento di negoziazione assistita dava alcun risultato. Da qui la richiesta di ottenere la disponibilità dell'immobile detenuto senza alcun titolo e di un risarcimento per l'illegittima occupazione.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
In mancanza di qualsivoglia circostanza contraria, va ritenuta accoglibile la domanda attorea non risultando in essere alcun titolo giuridicamente vincolante tra le parti. Anche volendo assimilare tale fattispecie al comodato, il convenuto è stato diffidato dall'allora legale a restituire l'immobile (vedi racc. avv. Vannucci del 25.11.2024) ragion per cui avrebbe dovuto spontaneamente adempire alla restituzione dello stesso.
Avendo l'attrice dato prova di essere la legittima proprietaria del garage, questo deve essere restituito alla medesima non essendo configurabile alcun negozio giuridico che possa vincolare le parti.
Per quanto attiene la richiesta di un risarcimento per l'illegittima occupazione questo va riconosciuto nei limiti di cui alla proposta effettuata dall'agente immobiliare Tecnocasa di euro 200,00 mensili (all .B) con decorrenza dicembre 2024, ovvero dal momento in cui è stato messo in mora per la restituzione dell'immobile occupato.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 1.101,00 a 5.200,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
Il giudice onorario del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da contro ogni ulteriore domanda e/o eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - Accertata la titolarità della proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice, dichiara che l'immobile per cui è causa risulta essere detenuto senza titolo dalla parre convenuta in giudizio
. Controparte_1
- Ordina a l'immediata restituzione dell'immobile sito in Rimini Controparte_1
(RN), Via Amerigo Vespucci n.39 (censito al NCEU di Rimini al f.66, part.608, sub.46) in capo alla legittima proprietaria, libero da cose e persone.
- Condanna al pagamento dell'indennità di illegittima occupazione da Controparte_1
dicembre 2024 ad oggi per euro 2.400,00 (pari ad euro 200,00 mensili) oltre ai ratei che matureranno alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'attrice che liquida in euro 1.701,00 per onorari, euro 125,00 per spese, oltre spese generali
15%, IVA e CPA. Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla negoziazione assistita. 0
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 17 novembre 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
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