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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/12/2024, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1603 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1603/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
) NATA IL 29/03/1984 IN ROMANIA CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
MANCINI LUIGI RICORRENTE E
NATO IL 11/03/1989 IN ROMANIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.12.2024 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con il 10.10.2022, in Viterbo (atto n. 71, Controparte_1 parte 1, anno 2022, uff. 1). Tanto eno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Nessuno si costituiva per parte resistente. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in assenza di istanze istruttorie, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trasmesse dal ricorrente ed emessa, al termine la seguente decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio celebrato il 10.10.2022 in Viterbo (atto n. 71, parte 1, anno 2022, uff.
1) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune.
2. Nulla sul resto
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 04.12.2024
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1603/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
) NATA IL 29/03/1984 IN ROMANIA CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
MANCINI LUIGI RICORRENTE E
NATO IL 11/03/1989 IN ROMANIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.12.2024 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con il 10.10.2022, in Viterbo (atto n. 71, Controparte_1 parte 1, anno 2022, uff. 1). Tanto eno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Nessuno si costituiva per parte resistente. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in assenza di istanze istruttorie, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trasmesse dal ricorrente ed emessa, al termine la seguente decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio celebrato il 10.10.2022 in Viterbo (atto n. 71, parte 1, anno 2022, uff.
1) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune.
2. Nulla sul resto
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 04.12.2024
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco