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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 758 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata il [...] in [...], e residente Parte_1
in Via Paradiso n. 57, Montopoli di Sabina (RI), in qualità di madre e tutrice della minore
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma (RM), Persona_1
Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal funzionario dipendente Sabrina De Rosa;
CONVENUTO FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente conveniva in giudizio l' rassegnando CP_1
le seguenti conclusioni:
“Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi CP_1
della prestazione ex Art. 1 L. 18/80, dal 01.11.2021 al 01.05.2022, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24
e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto comunicazione adottata dall' in data 24 gennaio 2023 del seguente tenore: “… si informa che la pensione CP_1
numero 07049927 categoria INVCIV, intestata a , nata il [...], Persona_1
codice fiscale è stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2022. C.F._1
Dal ricalcolo è derivato, fino al 28 febbraio 2023, un credito a suo favore di euro
2.176,08…”.
Sul punto, la ricorrente ha precisato che tale prestazione assistenziale è stata oggetto di riconoscimento in sede giudiziale nel procedimento R.G. n. 105/22 incardinato dinanzi a questo Tribunale, connotato da apposita perizia che aveva “riconosciuto il diritto alla prestazione di indennità di accompagnamento indicando, erroneamente, la decorrenza a maggio 2021, e revisione a 3 anni, in luogo del 01/11/2021, data della domanda amministrativa”, procedimento giudiziale poi conclusosi con decreto di omologa che ha statuito il “riconoscimento del diritto dalla domanda amministrativa e con relative spese legali senza però accorgersi della data errata”.
Ciò posto, la ricorrente ha aggiunto che “l' ha, in maniera del tutto discrezionale, CP_1
liquidato gli arretrati della prestazione, altrettanto erroneamente, con decorrenza maggio
2022” e non dalla data della domanda amministrativa (15 ottobre 2021), precisando che in
2 data 14.06.23 è stato inoltrato ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale
, con conseguente rigetto. CP_1
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l' , chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
In particolare, parte convenuta ha evidenziato che “la perizia del CTU relativa al procedimento di ATPO aveva riconosciuto il diritto alla prestazione di indennità di accompagnamento indicando, erroneamente, la decorrenza a maggio 2021, e revisione a 3 anni, anziché, come di tutta evidenza, la decorrenza di maggio 2022”.
A tal proposito, l' ha aggiunto che “il CTU faceva riferimento all'unico certificato CP_1
rilasciato dal TSMREE in data 31/05/2022 e scrive testualmente“ Il giudizio medico-legale
è stato espresso sulla base della relazione del TSMREE di Rieti del 31/05/2022, ove è risultato che la bambina presenta autonomie inferiori alla media”; per errore materiale, il CTU indica nelle conclusioni la data di Maggio 2021 anziché quella di Maggio 2022, quale data di decorrenza del beneficio, ma è evidente il refuso nella motivazione data dallo stesso CTU, che riconosce, appunto, il beneficio dell'Indennità di Accompagnamento “con decorrenza dal Maggio 2021, epoca della visita specialistica del medico del TSMREE di Rieti, con revisione a 3 anni”; inoltre, il CTU non avrebbe mai indicato una data antecedente alla domanda amministrativa;
pertanto, la liquidazione del 31/05/2022 relativa alla domanda amministrativa del 15.10.2021, riconosciuta con decorrenza 01.05.2022, come si evince dalla relazione peritale allegata, è corretta”.
La causa veniva trattata e discussa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Ritiene, infatti, il Tribunale di dover integralmente aderire all'impostazione fornita dall' CP_1
apparendo evidente come il c.t.u., per mero errore, peraltro riconosciuto e ammesso dalla stessa ricorrente, abbia indicato come termine di decorrenza del beneficio quello di maggio
2021, da intendersi però, correttamente, maggio 2022, come ritraibile dallo stesso contenuto della perizia, che, a pag. 16, ha attribuito rilievo decisivo alla relazione del di Rieti Pt_2
del 31/05/2022 e considerato, peraltro, che la domanda amministrativa è stata presentata solo
3 in data 15 ottobre 2021 (apparendo, così, del tutto illogico che il consulente abbia individuato un termine di decorrenza al maggio 2021, addirittura antecedente alla proposizione dell'istanza).
La domanda, pertanto, deve essere rigettata,
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, non avendo parte ricorrente offerto prova di versare nelle condizioni reddituali idonee a giustificare l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso forfettario delle spese al 15 %, IVA e CPA come per legge.
Rieti, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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