CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 506/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione posta in decisione all'udienza collegiale del 20/11/2024
d a con il patrocinio dell'avv. BERTI DOROTHY Parte_1
OGGETTO: APPELLANTE Altri contratti atipici c o n t r o con il patrocinio dell'avv. DI LASCIO ANDREA CP_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. MONZANI SAUL
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 770/2022, pubblicata il 28.3.22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 770/2022, pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 28/03/2022, depositata in cancelleria in pari data, resa nella causa iscritta al n. 6217/2020
R.G., notificata in data 31.03.2022, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei proposti motivi in appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado: IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove tutte
1 richieste da nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. Parte_2
datata 31.10.2018. NEL MERITO: dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda proposta da in primo grado e per tale effetto, in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente le pretese della stessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte appellata alla refusione di spese e compensi tutti di causa di primo grado;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello. Ai fini del
D.M. 55/2014 in tema di spese di giustizia, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 11.185,20 pertanto, è dovuto un C.U. pari ad €
355,50.
Dell'appellata: in via istruttoria nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali richiesta da parte appellante chiede di ammettere la prova contraria richiesta dalla convenuta nella memoria ex art 183 cpc comma 6 n. 3 depositata nel giudizio di primo grado in data 14/6/2021; nel merito respingere tutte le domande formulate da e per effetto confermare la sentenza gravata, in Pt_1
ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1939/2020, con cui il Tribunale di
Bergamo, su richiesta dell'odierna appellante, aveva ingiunto all'odierna appellata il pagamento della somma di euro 11.185,20, oltre accessori e spese del procedimento e ciò sulla base della produzione di tre fatture che, in tesi, facevano riferimento a un'attività di smaltimento di rifiuti all'estero svolta da a favore di Le tre fatture, secondo Parte_2 CP_1
l'impostazione del ricorso monitorio erano relative a un carico di rifiuti trasportato all'estero, ed ivi smaltito, nell'ottobre 2019.
Il Tribunale, considerato che l'opponente aveva, tra le altre cose, eccepito che non aveva mai stipulato alcun contratto;
che l'opposta non aveva mai svolto alcuna prestazione a proprio favore e che non aveva alcun debito nei suoi confronti, riteneva che l'opposta non avesse assolto all'onere della prova
2 su di essa incombente.
Il Tribunale valorizzava il fatto che, nel ricorso monitorio, Parte_2
aveva dedotto che, come poteva evincersi dal contratto sottoscritto e dal contratto lista verde allegato, aveva “prestato la propria attività in favore di relativamente allo smaltimento di rifiuti di tipo plastica e P_ gomma, che venivano presi in consegna da presso l'impianto Parte_1
di di SO (BG) per poi essere trasportati e smaltiti P_ all'estero, presso lo stabilimento di ” e che Parte_3 Parte_1
aveva adempiuto correttamente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'odierna ingiunta, “smaltendo i rifiuti richiesti ed emettendo le relative fatture in conformità con la legge polacca;”.
Il Tribunale faceva, quindi, presente che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, le fatture azionate con il ricorso monitorio rappresentassero
“il corrispettivo previsto, a suo favore, dal “contratto” allegato come doc. 2 al fascicolo monitorio”.
Rappresentava, altresì, che, costituendosi in giudizio, l'opposta aveva poi precisato che detto contratto aveva “ad oggetto una mediazione sul trasporto per lo smaltimento dei rifiuti plastici e di gomma”. Evidenziava che tali assunti, non trovavano, tuttavia, corrispondenza nei documenti prodotti dai quali non si evinceva “la prova sia della conclusione di un contratto tra le parti avente ad oggetto quanto dedotto da (con riferimento Parte_2
alle reciproche prestazioni a cui erano tenute le parti, ai prezzi applicati, al quantum del preteso credito maturato), sia della effettiva esecuzione da parte di elle prestazioni dovute in adempimento dello stesso contratto”. Pt_2
Il Tribunale rilevava, al riguardo, che dal contratto non emergeva “un regolamento negoziale riconducibile alla figura della mediazione”, in quanto, nello stesso documento contrattuale, si dava testualmente atto che “le parti stipulano un contratto di consegna e recupero di plastiche miste” e non già di mediazione;
che in nessun punto del testo contrattuale si faceva riferimento alle nozioni di “mediazione”, “intermediazione”, “intermediario”
o affini;
che la società non era neppure indicata come Parte_2
3 “mediatore” e/o “intermediatore”, ma bensì come “importatore”. Secondo il
Tribunale, quindi, del tutto irrilevante appariva poi il documento allegato al contratto, denominato “LISTA VERDE”, atteso che parti di tale documento risultavano essere solo ed un terzo soggetto, la società CP_1 Parte_3
e che non era neppure menzionata. Il Tribunale faceva,
[...] Parte_2
quindi, presente, che le fatture azionate da avuto riguardo al Parte_2
loro contenuto riportavano tutte, nella causale, la seguente dicitura: “Servizio di intermediazione come dal contratto n. 07/2019 (intermediazione).” Il
Tribunale evidenziava, quindi, che nel contratto anzidetto non era presente alcuna riferimento al numero “07/219”, indicato nelle fatture, né vi era alcun altro elemento da cui potesse desumersi che si trattasse proprio del contratto richiamato nelle fatture, anche considerato il fatto che il contratto era privo di data.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che l'opposta non aveva comunque provato di avere eseguito, in favore di . le prestazioni oggetto dell'azione CP_1
monitoria. Il Tribunale evidenziava in particolare che, dai documenti di trasporto prodotti da i trasporti di rifiuti erano stati eseguiti Parte_2 dall'impresa polacca P.H.U. AReS TA AJ e che aveva CP_1
dimostrato di avere regolarmente pagato la medesima impresa P.H.U. AReS
TA AJ per tali attività.
Su queste basi, ritenuto, quindi superfluo esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente circa il fatto che le firme apposte sul contratto, per quanto illeggibili, ove riferite a , erano da considerarsi sottoscritte Persona_1
dal falsus procurator e, rigettate le istanza di chiamata di terzo ( Per_1
), nonché quelle probatorie avanzate dall'opposta con la seconda
[...]
memoria istruttoria, accoglieva la domanda, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
o proponeva appello, affidandosi a quattro motivi e chiedendo, Pt_2 altresì, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 14 settembre 222, celebratasi in modalità cartolare, la Corte,
4 rigettata l'istanza di sospensiva, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20 novembre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte assegnava i termini per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo censurava il capo della sentenza con cui il
Tribunale aveva rigettato la domanda di chiamata di chiamata in causa di
Persona_1
Si tratta di motivo infondato, in quanto la scelta del Tribunale di accogliere la domanda di chiamata in causa del terzo è discrezionale (Cass.
n. 2331 del 26/01/2022 e, in ogni caso, non si verte in un'ipotesi di tema di litis consortio necessario.
Con il secondo motivo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale, evidentemente confermando l'ordinanza istruttoria resa nel corso della causa, aveva rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante.
Insisteva, quindi, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale, già avanzati con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.:
Quanto al teste Persona_1
1) Vero che l'indirizzo mail “ ” era in uso a lei alla Email_1
data del 22 ottobre 2019? 2) Vero che in data 22 ottobre 2019 lei inviava la mail di cui al doc. 4 che le si rammostra? 3) Vero che lei in data 22 ottobre
2019 inviava la mail di cui al doc. 4 in nome e per conto di 4) CP_1
Vero che il contratto di cui al doc. 2 – fascicolo monitorio che le si rammostra veniva sottoscritto da lei? 5) Vero che alla data del 22 ottobre 2019 lei gestiva, in nome e per conto di i rapporti con ? CP_1 Pt_1
Quanto al teste : Testimone_1
6) Vero che, alla data del 22 ottobre 2019, lei rivestiva la carica di legale rappresentante di 7) Vero che, alla data del 22 ottobre 2019, Parte_2
lei, per curava i rapporti con 8) Vero che la mail Parte_2 CP_1
“ ” è riferibile a 9) Vero che lei, in Email_2 Parte_2
nome e per conto di ad ottobre 2019, intratteneva i rapporti Parte_2
5 professionali con per il tramite del sig. 10) Vero CP_1 Persona_1
che lei sottoscriveva, per il contratto di cui al doc. 10 che le Parte_2
si rammostra, con allegato alla mail del 22 ottobre 2019 di cui al CP_1
doc. 4 che le si rammostra? 11) Vero che in esecuzione del Parte_2
contratto di cui alla mail del 22 ottobre 2019 (doc. 4 che si rammostra), svolgeva l'attività di mediatore per il reperimento della ditta di trasporti che avrebbe trasportato i rifiuti plastici da a ? 12) Vero che CP_1 Parte_3
per il tramite della società Biowegiel, reperiva il trasportatore Parte_2
Phu Ares, come da doc. 11 che le si rammostra, per conto di in CP_1
esecuzione del contratto di cui alla mail del 22 ottobre 2019? 13) Vero che provvedeva al pagamento del trasporto fornito da Phu Ares Parte_2
TA AJ a come da fatture che le si rammostrano (doc. 11) ed CP_1
in esecuzione del contratto di cui alla mail del 22 ottobre 2019? 14) Vero che il prezzo per l'attività di pattuito nel contratto di cui al doc. Parte_2
2 – fascicolo monitorio che le si rammostra, e, nello specifico “G.ECO shall pay IZOD a price of € 130 net per transport (mixed plastic – reground preRDF in balles) EXW GRASSOBBIO”, veniva calcolato e quindi pagato a tonnellata? 15) Vero che ha fatturato i propri compensi per Parte_2
l'attività di mediatore, calcolando il costo del trasporto a tonnellata come da doc. 11 che le si rammostra? 16) Vero che la mail
“ ”, di cui ai docc. 4 e 9 che le si rammostrano è Email_3
riferibile al personale di 17) Vero che la mail di cui al doc. 9 che CP_1
le si rammostra contiene i documenti di trasporto forniti da Phu Ares TA
AJ per il trasporto da a , in esecuzione del contratto CP_1 Parte_3
di cui alla mail del 22 ottobre 2019?
Quanto ad entrambi i testi già indicati:
18) Vero che in base all'accordo commerciale tra e CP_1 Parte_2
per ciascun trasporto era previsto un prezzo pari ad euro 130 a tonnellata, così come nel contratto di cui al doc. 14 che le si rammostra era previsto per ciascun trasporto un prezzo di € 60,00 netti sempre da intendersi a tonnellata)? 19) Vero che le fatture emesse di cui doc. 6 che le si rammostra
6 venivano interamente saldate da e quindi il servizio di mediazione CP_1
per il trasporto veniva quantificato e pagato a tonnellata? 20) Vero che per prassi consolidata tra e il costo finale dell'attività di CP_1 Parte_2 intermediazione di quest'ultima viene conteggiato a trasporto moltiplicando il prezzo base di cui all'accordo per le tonnellate oggetto del singolo trasporto?
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che l'opposta non abbia provato la conclusione, con l'opponente, di
“un contratto avente ad oggetto le prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento e di avere eseguito le stesse, nonché il relativo corrispettivo pattuito in suo favore”
Al riguardo rappresenta che costituendosi in primo grado, ha Parte_2 dichiarato che “nel contratto (cfr. doc. 2 ricorso per decreto ingiuntivo) sottoscritto dall'appellata, insieme alla lista verde, ed inviato, in data 22 ottobre 2019, dal sig. ad si legge che: “The Persona_1 Parte_2
transport costi s borne by Izod” ovvero “i costi di trasporto sono a carico di
”, ciò al fine di provare che procurava a il Pt_1 Parte_2 CP_1
trasporto, grazie alla propria attività di mediazione, come, inoltre, si evince anche dai documenti di trasporto prodotti nel ricorso per decreto ingiuntivo
(cfr. doc. 4 ricorso per decreto ingiuntivo)”.
Aggiunge che “il contratto è stato, infatti, stipulato per la gestione del trasporto da parte di sino all'impianto di smaltimento CP_1 Parte_3
al fine di ottenere lo smaltimento dei rifiuti plastici” e che “tale trasferimento dei rifiuti per è stato reso possibile dall'intermediazione con , la CP_1 Pt_1
quale ha reso possibile il trasporto – individuando ed intermediando il trasportatore – dalla sede dell'odierna opponente sino all'impianto di smaltimento – individuando ed intermediando l'impianto di destino –.
[...]
infatti, poneva in contatto con la società di trasporti P.H.U Parte_2 CP_1
Ares TA AJ, affinché trasportasse i rifiuti di tipo plastica e gomma all'impianto provvedendo a pagare il trasportatore per il Parte_3
tramite della società Parte_4
7 Aggiunge che ciò sarebbe provato documentalmente, in quanto sulla prova della mediazione vi sarebbero le fatture di cui al doc. 8 allegato comparsa di costituzione in primo grado che dimostrerebbero che l'appellante, “come da contratto, si faceva carico del trasporto reperendo, per il tramite di
Boiwegiel, il trasportatore, nel caso di specie Phu Ares”. Allo stesso modo dal testo delle fatture, si evincerebbe che “il trasporto fatturato da Phu Ares
a Biowegiel è proprio dall'Italia alla Repubblica Ceca dove si trova
l'impianto di destino finale, ovvero Nello stesso senso, il Parte_3
doc. 9 allegato comparsa di costituzione in primo grado, dimostrerebbe che
“Biowegiel, inviava a ed a i documenti di trasporto CP_1 Parte_2 relativi al contratto per cui vi è causa”. Dalla stessa mail si evincerebbe, altresì, che la stessa riceveva la mail da Biowegiel, provando CP_1
l'esistenza di un rapporto con l'appellante e quest'ultima società.
Quanto alla causale delle fatture azionate, “Servizio di intermediazione come da contratto n. 7/2019”, il numero ivi indicato atteneva ad una nomenclatura interna alla società appellante.
Aggiungeva che le prove orali articolate avrebbero permesso, qualora ammesse, di dimostrare l'esistenza del rapporto tra e P_ Parte_2
oltreché l'adempimento della prestazione per cui è stato richiesto il
[...]
pagamento.
Con riguardo al quantum richiesto ed alla relativa prova, l'appellante fa presente di aver “sempre dimostrato l'esistenza di una prassi commerciale con l'appellata, secondo cui la somma indicata nel contratto stesse ad indicare il corrispettivo per tonnellata”. A riprova di ciò, specificava che
“dal doc. 6 allegato comparsa di costituzione in primo grado (traduzione, doc. 11, allegato alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., Parte_2
si evince con estrema chiarezza che la prassi commerciale tra le parti
[...]
era quella per cui la somma pattuita corrispondeva al prezzo per tonnellata”
Nello stesso senso, “le fatture, sempre corrisposte, da ad CP_1 Parte_2
come emerge dall'estratto conto di cui al doc. 7 allegato comparsa di
[...]
costituzione in primo grado, sono state emesse dall'opposta nei termini sopra
8 descritti, ovvero il prezzo a tonnellata moltiplicato per le tonnellate”
Aggiunge altresì che, prima del presente giudizio, “ mai contestava CP_1
ad e, neppure, veniva fornita prova in tal senso dalla Parte_2
controparte, gli importi così come portati nelle fatture precedenti a quelle azionate”. Proseguendo l'appellante faceva presente che il doc. 7 dimostrerebbe “la persistenza di un rapporto tra le parti, in quanto CP_1
[... effettuava bonifici ad sin dal maggio 2019 e fino al Parte_2 settembre 2019, per importi complessivi pari ad € 191.592,90”. Tali importi, costituirebbero il risultato dell'operazione aritmetica per cui il prezzo indicato nel contratto era riferito alla tonnellata per ogni singolo trasporto e non al trasporto dell'intero carico.
Il secondo e il terzo motivo vanno trattati unitariamente, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati.
Va, innanzitutto, premesso che l'appellata, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. aveva contestato il contenuto e la valenza probatoria dell'avverso doc. 8, “costituito da una serie di documenti in polacco non tradotti, non comprensibili, e comunque totalmente estranei e sconosciuti a
; “dell'avverso doc. 9, costituito….non da mail in formato EML o CP_1
MSG, ma da un mero file PDF, apparentemente raffigurante talune mail non certificate, sottoscritte da persona ignota (tale ), di Persona_2
contenuto criptico e mai pervenute agli indirizzi istituzionali di ”. CP_1
L'opponente contestava che avesse “provveduto a pagare il Pt_1
trasportatore “per il tramite” (qualunque cosa ciò significhi) della società
”.. Rappresentava, altresì che l'impresa Parte_4 Parte_4
le era ignota ed era estranea ai fatti di causa.
[...]
9 Con la stessa memoria, l'opponente disconosceva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., la conformità delle riproduzioni informatiche sub docc. 4
e 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di controparte (ossia i files denominati “DOC.
4.pdf” e “doc_9.pdf”). Sosteneva l'opponente che si trattasse di mere riproduzioni di email, ossia di file PDF “che “accorpano” al loro interno il testo di una mail e il (presunto) allegato alla mail stessa” senza che fosse possibile verificare né che si trattasse effettivamente di una email né che l'apparente allegato fosse effettivamente quello contenuto nella mail.
Ciò posto, va, innanzitutto, premesso che l'appellante, in sede monitoria ha dedotto il mancato pagamento dell'importo indicato nelle fatture ivi allegate che riportavano la causale (“merce/servizio) il “servizio di intermediazione come da contratto07/2019 (intermediazione”
A fondamento della propria pretesa ha allegato il contratto, che, in tesi, era richiamato dalle fatture in questione.
Ebbene il contratto vede parti contraenti l'appellante e l'appellata ed ha il seguente contenuto: le parti “stipulano un contratto di consegna e recupero di plastiche miste.
possiede plastiche miste in conformità con quanto previsto dall'art. CP_1
18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e organizza la consegna di questa frazione di rifiuti all'impianto di riciclaggio della CP_3
..
[...]
gestisce un impianto e lavorerà le plastiche fornite e le Parte_3
recupererà.
Importatore IZOd SP. Z O. O………
Stabilimento di recupero Controparte_4
La persona che provvede alla spedizione indicata nell'allegato VII è P_
.
[...]
invierà min. 5 carichi a settimana alla fino P_ Parte_3
al 31.12.2019.
10 pagherà a un prezzo di € 130 netti per trasporto P_ Pt_2
……franco stabilimento di SO. La fatturazione avrà come termini di pagamento: 7 giorni dalla presentazione della fattura. Il costo di trasporto è sostenuto da . Pt_2
Presupposto per la fatturazione sarà la certificazione di accettazione firmata sul documento di trasporto allegato 7.
Non esistono obblighi reciproci di consegna ed accettazione per nessuno dei partner contrattuali.
Eccezioni a ciò saranno le quantità che siano già state caricate.
………
Eventuali modifiche o rescissione del presente contratto dovranno essere in forma scritta altrimenti saranno nulle.
Il contratto di trasferimento e recupero di rifiuti in conformità con l'art. 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 tra la parte inviante/produttore di rifiuti
e l'importatore/impianto di recupero è stipulato e valido”
Nel ricorso monitorio, l'odierna appellante, dopo aver premesso di operare anche in Italia nel campo dell'intermediazione relativa al trasporto, smaltimento e stoccaggio di rifiuti, rappresentava che, come poteva evincersi dal contratto sottoscritto e dal contratto lista verde aveva “prestato la propria attività in favore di relativamente allo smaltimento di rifiuti di P_
tipo plastica e gomma, che venivano presi in consegna da Parte_1 presso l'impianto di di SO (BG) per poi essere P_
trasportati e smaltiti all'estero, presso lo stabilimento di ”; che Parte_3
aveva adempiuto correttamente alle obbligazioni assunte nei Parte_1 confronti dell'odierna ingiunta, smaltendo i rifiuti richiesti ed emettendo le relative fatture in conformità con la legge polacca.
Produceva, oltre alle fatture, i relativi documenti di trasporto, sottoscritti da e dallo stabilimento rappresentando di aver poi provveduto a P_ smaltire i suddetti rifiuti. Faceva presente che “ad ogni consegna corrispondeva un peso che, moltiplicato per il coefficiente concordato contrattualmente, faceva risultare l'importo dovuto all'odierna ricorrente”.
11 Ciò detto, occorre partire dalla considerazione che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore sostanziale è l'opposto, la cui domanda, quindi, è costituita dalle pretese avanzate in sede monitoria.
Ebbene, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dal ricorso monitorio e dal contratto allegato, non era desumibile lo svolgimento, da parte dell'opposta, di un'attività di mediazione nello smaltimento dei rifiuti prodotti dall'opponente. Ed infatti, non solo non se ne faceva alcun cenno nel contratto stipulato tra le parti ma neppure, in detto testo contrattuale, compariva il numero del contratto riportato nelle fatture poste alla base della pretesa monitoria.
Va, al riguardo, osservato che la tesi dell'appellante, secondo cui si tratterebbe di numero meramente interno alla società , non può essere Pt_2
condivisa, non solo perché non provata, ma soprattutto perché non è plausibile che un documento, quale la fattura, destinato a indicare, a beneficio del debitore, l'oggetto della prestazione di cui viene chiesto il pagamento, sia inserito non il numero del contratto con questo stipulato e che giustifica il pagamento, ma un numero di catalogazione meramente interno all'emittente e di nessuna utilità per il destinatario.
Come ritenuto dal Tribunale, inoltre, il documento allegato al contratto, denominato “LISTA VERDE”, è irrilevante in questa causa, atteso che parti di tale documento risultavano essere solo ed un terzo soggetto, la CP_1
società e che non è menzionata. Parte_3 Parte_2
Quanto ai documenti che, in tesi, dovrebbero provare o corroborare la versione dell'appellante, si tratta, innanzitutto di documenti disconosciuti dall'appellato e relativi, comunque a rapporti tra l'appellante e altre società oppure tra l'appellata e altra società e sono, quindi, irrilevanti nella presente causa.
Va aggiunto, in ogni caso, che, attesa la contestazione dell'opponente non è provato che le mail di cui ai documenti 9 e 4 siano state effettivamente indirizzate all'opponente, trattandosi di documenti pdf mentre la parte avrebbe potuto documentare l'invio delle mail in questione.
12 E' inoltre irrilevante, ai fini della presente causa, ricostruire quale fosse la prassi commerciale tra le parti o tra l'appellata e terzi al fine di suffragare l'importo indicato nelle fatture, calcolato non in base al trasporto ma in base alla quantità di rifiuti trasportati.
Ed infatti il testo contrattuale fatto valere dall'opposta stabilisce testualmente che il prezzo è pari a 130 euro al trasporto e che ogni modifica al contratto avrebbe dovuto essere apportata per iscritto.
Dalle considerazioni appena svolta discende che tutti i capitoli di prova che prevedevano come teste legale rappresentante Testimone_1
dell'appellante all'epoca dei fatti, sono inammissibili.
Ed infatti, da un lato si tratta di circostanze irrilevanti o che avrebbero dovuto essere provate documentalmente o non contestate (6,8, 10, 13,) dall'altro
(tutti gli altri capitoli riferiti al teste) essi mirano a provare i) il contenuto di patti aggiunti e contrari al contratto stipulato tra le parti in violazione degli artt. 2722 e 2723 c.c. e di quanto concordemente pattuito tra i contraenti;
ii) rapporti con soggetti terzi estranei alla causa.
Con riguardo ai capitoli di prova in cui il teste è stato indicato in Per_1
, essi sono da considerarsi inammissibili, oltre che per le ragioni
[...]
appena esposte, anche perché, come tempestivamente eccepito dall'opponente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il teste si trova nelle condizioni di cui all'art. 246 c.p.c. Si tratta infatti di persona che, nella stessa impostazione di parte appellante, ha un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, essendo stato addirittura chiamato in causa da parte appellante ed avendo costituito il rigetto della relativa istanza, oggetto di specifica censura in sede di appello.
Dall'infondatezza dei precedenti motivi discende quella del quarto motivo, relativo al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta ed in
13 relazione allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro..
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 770/2022, pubblicata il 28.3.22.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.334,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” € 922,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €
1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 506/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione posta in decisione all'udienza collegiale del 20/11/2024
d a con il patrocinio dell'avv. BERTI DOROTHY Parte_1
OGGETTO: APPELLANTE Altri contratti atipici c o n t r o con il patrocinio dell'avv. DI LASCIO ANDREA CP_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. MONZANI SAUL
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 770/2022, pubblicata il 28.3.22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 770/2022, pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 28/03/2022, depositata in cancelleria in pari data, resa nella causa iscritta al n. 6217/2020
R.G., notificata in data 31.03.2022, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei proposti motivi in appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado: IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove tutte
1 richieste da nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. Parte_2
datata 31.10.2018. NEL MERITO: dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda proposta da in primo grado e per tale effetto, in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente le pretese della stessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte appellata alla refusione di spese e compensi tutti di causa di primo grado;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello. Ai fini del
D.M. 55/2014 in tema di spese di giustizia, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 11.185,20 pertanto, è dovuto un C.U. pari ad €
355,50.
Dell'appellata: in via istruttoria nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali richiesta da parte appellante chiede di ammettere la prova contraria richiesta dalla convenuta nella memoria ex art 183 cpc comma 6 n. 3 depositata nel giudizio di primo grado in data 14/6/2021; nel merito respingere tutte le domande formulate da e per effetto confermare la sentenza gravata, in Pt_1
ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1939/2020, con cui il Tribunale di
Bergamo, su richiesta dell'odierna appellante, aveva ingiunto all'odierna appellata il pagamento della somma di euro 11.185,20, oltre accessori e spese del procedimento e ciò sulla base della produzione di tre fatture che, in tesi, facevano riferimento a un'attività di smaltimento di rifiuti all'estero svolta da a favore di Le tre fatture, secondo Parte_2 CP_1
l'impostazione del ricorso monitorio erano relative a un carico di rifiuti trasportato all'estero, ed ivi smaltito, nell'ottobre 2019.
Il Tribunale, considerato che l'opponente aveva, tra le altre cose, eccepito che non aveva mai stipulato alcun contratto;
che l'opposta non aveva mai svolto alcuna prestazione a proprio favore e che non aveva alcun debito nei suoi confronti, riteneva che l'opposta non avesse assolto all'onere della prova
2 su di essa incombente.
Il Tribunale valorizzava il fatto che, nel ricorso monitorio, Parte_2
aveva dedotto che, come poteva evincersi dal contratto sottoscritto e dal contratto lista verde allegato, aveva “prestato la propria attività in favore di relativamente allo smaltimento di rifiuti di tipo plastica e P_ gomma, che venivano presi in consegna da presso l'impianto Parte_1
di di SO (BG) per poi essere trasportati e smaltiti P_ all'estero, presso lo stabilimento di ” e che Parte_3 Parte_1
aveva adempiuto correttamente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'odierna ingiunta, “smaltendo i rifiuti richiesti ed emettendo le relative fatture in conformità con la legge polacca;”.
Il Tribunale faceva, quindi, presente che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, le fatture azionate con il ricorso monitorio rappresentassero
“il corrispettivo previsto, a suo favore, dal “contratto” allegato come doc. 2 al fascicolo monitorio”.
Rappresentava, altresì, che, costituendosi in giudizio, l'opposta aveva poi precisato che detto contratto aveva “ad oggetto una mediazione sul trasporto per lo smaltimento dei rifiuti plastici e di gomma”. Evidenziava che tali assunti, non trovavano, tuttavia, corrispondenza nei documenti prodotti dai quali non si evinceva “la prova sia della conclusione di un contratto tra le parti avente ad oggetto quanto dedotto da (con riferimento Parte_2
alle reciproche prestazioni a cui erano tenute le parti, ai prezzi applicati, al quantum del preteso credito maturato), sia della effettiva esecuzione da parte di elle prestazioni dovute in adempimento dello stesso contratto”. Pt_2
Il Tribunale rilevava, al riguardo, che dal contratto non emergeva “un regolamento negoziale riconducibile alla figura della mediazione”, in quanto, nello stesso documento contrattuale, si dava testualmente atto che “le parti stipulano un contratto di consegna e recupero di plastiche miste” e non già di mediazione;
che in nessun punto del testo contrattuale si faceva riferimento alle nozioni di “mediazione”, “intermediazione”, “intermediario”
o affini;
che la società non era neppure indicata come Parte_2
3 “mediatore” e/o “intermediatore”, ma bensì come “importatore”. Secondo il
Tribunale, quindi, del tutto irrilevante appariva poi il documento allegato al contratto, denominato “LISTA VERDE”, atteso che parti di tale documento risultavano essere solo ed un terzo soggetto, la società CP_1 Parte_3
e che non era neppure menzionata. Il Tribunale faceva,
[...] Parte_2
quindi, presente, che le fatture azionate da avuto riguardo al Parte_2
loro contenuto riportavano tutte, nella causale, la seguente dicitura: “Servizio di intermediazione come dal contratto n. 07/2019 (intermediazione).” Il
Tribunale evidenziava, quindi, che nel contratto anzidetto non era presente alcuna riferimento al numero “07/219”, indicato nelle fatture, né vi era alcun altro elemento da cui potesse desumersi che si trattasse proprio del contratto richiamato nelle fatture, anche considerato il fatto che il contratto era privo di data.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che l'opposta non aveva comunque provato di avere eseguito, in favore di . le prestazioni oggetto dell'azione CP_1
monitoria. Il Tribunale evidenziava in particolare che, dai documenti di trasporto prodotti da i trasporti di rifiuti erano stati eseguiti Parte_2 dall'impresa polacca P.H.U. AReS TA AJ e che aveva CP_1
dimostrato di avere regolarmente pagato la medesima impresa P.H.U. AReS
TA AJ per tali attività.
Su queste basi, ritenuto, quindi superfluo esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente circa il fatto che le firme apposte sul contratto, per quanto illeggibili, ove riferite a , erano da considerarsi sottoscritte Persona_1
dal falsus procurator e, rigettate le istanza di chiamata di terzo ( Per_1
), nonché quelle probatorie avanzate dall'opposta con la seconda
[...]
memoria istruttoria, accoglieva la domanda, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
o proponeva appello, affidandosi a quattro motivi e chiedendo, Pt_2 altresì, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 14 settembre 222, celebratasi in modalità cartolare, la Corte,
4 rigettata l'istanza di sospensiva, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20 novembre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte assegnava i termini per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo censurava il capo della sentenza con cui il
Tribunale aveva rigettato la domanda di chiamata di chiamata in causa di
Persona_1
Si tratta di motivo infondato, in quanto la scelta del Tribunale di accogliere la domanda di chiamata in causa del terzo è discrezionale (Cass.
n. 2331 del 26/01/2022 e, in ogni caso, non si verte in un'ipotesi di tema di litis consortio necessario.
Con il secondo motivo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale, evidentemente confermando l'ordinanza istruttoria resa nel corso della causa, aveva rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante.
Insisteva, quindi, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale, già avanzati con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.:
Quanto al teste Persona_1
1) Vero che l'indirizzo mail “ ” era in uso a lei alla Email_1
data del 22 ottobre 2019? 2) Vero che in data 22 ottobre 2019 lei inviava la mail di cui al doc. 4 che le si rammostra? 3) Vero che lei in data 22 ottobre
2019 inviava la mail di cui al doc. 4 in nome e per conto di 4) CP_1
Vero che il contratto di cui al doc. 2 – fascicolo monitorio che le si rammostra veniva sottoscritto da lei? 5) Vero che alla data del 22 ottobre 2019 lei gestiva, in nome e per conto di i rapporti con ? CP_1 Pt_1
Quanto al teste : Testimone_1
6) Vero che, alla data del 22 ottobre 2019, lei rivestiva la carica di legale rappresentante di 7) Vero che, alla data del 22 ottobre 2019, Parte_2
lei, per curava i rapporti con 8) Vero che la mail Parte_2 CP_1
“ ” è riferibile a 9) Vero che lei, in Email_2 Parte_2
nome e per conto di ad ottobre 2019, intratteneva i rapporti Parte_2
5 professionali con per il tramite del sig. 10) Vero CP_1 Persona_1
che lei sottoscriveva, per il contratto di cui al doc. 10 che le Parte_2
si rammostra, con allegato alla mail del 22 ottobre 2019 di cui al CP_1
doc. 4 che le si rammostra? 11) Vero che in esecuzione del Parte_2
contratto di cui alla mail del 22 ottobre 2019 (doc. 4 che si rammostra), svolgeva l'attività di mediatore per il reperimento della ditta di trasporti che avrebbe trasportato i rifiuti plastici da a ? 12) Vero che CP_1 Parte_3
per il tramite della società Biowegiel, reperiva il trasportatore Parte_2
Phu Ares, come da doc. 11 che le si rammostra, per conto di in CP_1
esecuzione del contratto di cui alla mail del 22 ottobre 2019? 13) Vero che provvedeva al pagamento del trasporto fornito da Phu Ares Parte_2
TA AJ a come da fatture che le si rammostrano (doc. 11) ed CP_1
in esecuzione del contratto di cui alla mail del 22 ottobre 2019? 14) Vero che il prezzo per l'attività di pattuito nel contratto di cui al doc. Parte_2
2 – fascicolo monitorio che le si rammostra, e, nello specifico “G.ECO shall pay IZOD a price of € 130 net per transport (mixed plastic – reground preRDF in balles) EXW GRASSOBBIO”, veniva calcolato e quindi pagato a tonnellata? 15) Vero che ha fatturato i propri compensi per Parte_2
l'attività di mediatore, calcolando il costo del trasporto a tonnellata come da doc. 11 che le si rammostra? 16) Vero che la mail
“ ”, di cui ai docc. 4 e 9 che le si rammostrano è Email_3
riferibile al personale di 17) Vero che la mail di cui al doc. 9 che CP_1
le si rammostra contiene i documenti di trasporto forniti da Phu Ares TA
AJ per il trasporto da a , in esecuzione del contratto CP_1 Parte_3
di cui alla mail del 22 ottobre 2019?
Quanto ad entrambi i testi già indicati:
18) Vero che in base all'accordo commerciale tra e CP_1 Parte_2
per ciascun trasporto era previsto un prezzo pari ad euro 130 a tonnellata, così come nel contratto di cui al doc. 14 che le si rammostra era previsto per ciascun trasporto un prezzo di € 60,00 netti sempre da intendersi a tonnellata)? 19) Vero che le fatture emesse di cui doc. 6 che le si rammostra
6 venivano interamente saldate da e quindi il servizio di mediazione CP_1
per il trasporto veniva quantificato e pagato a tonnellata? 20) Vero che per prassi consolidata tra e il costo finale dell'attività di CP_1 Parte_2 intermediazione di quest'ultima viene conteggiato a trasporto moltiplicando il prezzo base di cui all'accordo per le tonnellate oggetto del singolo trasporto?
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che l'opposta non abbia provato la conclusione, con l'opponente, di
“un contratto avente ad oggetto le prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento e di avere eseguito le stesse, nonché il relativo corrispettivo pattuito in suo favore”
Al riguardo rappresenta che costituendosi in primo grado, ha Parte_2 dichiarato che “nel contratto (cfr. doc. 2 ricorso per decreto ingiuntivo) sottoscritto dall'appellata, insieme alla lista verde, ed inviato, in data 22 ottobre 2019, dal sig. ad si legge che: “The Persona_1 Parte_2
transport costi s borne by Izod” ovvero “i costi di trasporto sono a carico di
”, ciò al fine di provare che procurava a il Pt_1 Parte_2 CP_1
trasporto, grazie alla propria attività di mediazione, come, inoltre, si evince anche dai documenti di trasporto prodotti nel ricorso per decreto ingiuntivo
(cfr. doc. 4 ricorso per decreto ingiuntivo)”.
Aggiunge che “il contratto è stato, infatti, stipulato per la gestione del trasporto da parte di sino all'impianto di smaltimento CP_1 Parte_3
al fine di ottenere lo smaltimento dei rifiuti plastici” e che “tale trasferimento dei rifiuti per è stato reso possibile dall'intermediazione con , la CP_1 Pt_1
quale ha reso possibile il trasporto – individuando ed intermediando il trasportatore – dalla sede dell'odierna opponente sino all'impianto di smaltimento – individuando ed intermediando l'impianto di destino –.
[...]
infatti, poneva in contatto con la società di trasporti P.H.U Parte_2 CP_1
Ares TA AJ, affinché trasportasse i rifiuti di tipo plastica e gomma all'impianto provvedendo a pagare il trasportatore per il Parte_3
tramite della società Parte_4
7 Aggiunge che ciò sarebbe provato documentalmente, in quanto sulla prova della mediazione vi sarebbero le fatture di cui al doc. 8 allegato comparsa di costituzione in primo grado che dimostrerebbero che l'appellante, “come da contratto, si faceva carico del trasporto reperendo, per il tramite di
Boiwegiel, il trasportatore, nel caso di specie Phu Ares”. Allo stesso modo dal testo delle fatture, si evincerebbe che “il trasporto fatturato da Phu Ares
a Biowegiel è proprio dall'Italia alla Repubblica Ceca dove si trova
l'impianto di destino finale, ovvero Nello stesso senso, il Parte_3
doc. 9 allegato comparsa di costituzione in primo grado, dimostrerebbe che
“Biowegiel, inviava a ed a i documenti di trasporto CP_1 Parte_2 relativi al contratto per cui vi è causa”. Dalla stessa mail si evincerebbe, altresì, che la stessa riceveva la mail da Biowegiel, provando CP_1
l'esistenza di un rapporto con l'appellante e quest'ultima società.
Quanto alla causale delle fatture azionate, “Servizio di intermediazione come da contratto n. 7/2019”, il numero ivi indicato atteneva ad una nomenclatura interna alla società appellante.
Aggiungeva che le prove orali articolate avrebbero permesso, qualora ammesse, di dimostrare l'esistenza del rapporto tra e P_ Parte_2
oltreché l'adempimento della prestazione per cui è stato richiesto il
[...]
pagamento.
Con riguardo al quantum richiesto ed alla relativa prova, l'appellante fa presente di aver “sempre dimostrato l'esistenza di una prassi commerciale con l'appellata, secondo cui la somma indicata nel contratto stesse ad indicare il corrispettivo per tonnellata”. A riprova di ciò, specificava che
“dal doc. 6 allegato comparsa di costituzione in primo grado (traduzione, doc. 11, allegato alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., Parte_2
si evince con estrema chiarezza che la prassi commerciale tra le parti
[...]
era quella per cui la somma pattuita corrispondeva al prezzo per tonnellata”
Nello stesso senso, “le fatture, sempre corrisposte, da ad CP_1 Parte_2
come emerge dall'estratto conto di cui al doc. 7 allegato comparsa di
[...]
costituzione in primo grado, sono state emesse dall'opposta nei termini sopra
8 descritti, ovvero il prezzo a tonnellata moltiplicato per le tonnellate”
Aggiunge altresì che, prima del presente giudizio, “ mai contestava CP_1
ad e, neppure, veniva fornita prova in tal senso dalla Parte_2
controparte, gli importi così come portati nelle fatture precedenti a quelle azionate”. Proseguendo l'appellante faceva presente che il doc. 7 dimostrerebbe “la persistenza di un rapporto tra le parti, in quanto CP_1
[... effettuava bonifici ad sin dal maggio 2019 e fino al Parte_2 settembre 2019, per importi complessivi pari ad € 191.592,90”. Tali importi, costituirebbero il risultato dell'operazione aritmetica per cui il prezzo indicato nel contratto era riferito alla tonnellata per ogni singolo trasporto e non al trasporto dell'intero carico.
Il secondo e il terzo motivo vanno trattati unitariamente, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati.
Va, innanzitutto, premesso che l'appellata, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. aveva contestato il contenuto e la valenza probatoria dell'avverso doc. 8, “costituito da una serie di documenti in polacco non tradotti, non comprensibili, e comunque totalmente estranei e sconosciuti a
; “dell'avverso doc. 9, costituito….non da mail in formato EML o CP_1
MSG, ma da un mero file PDF, apparentemente raffigurante talune mail non certificate, sottoscritte da persona ignota (tale ), di Persona_2
contenuto criptico e mai pervenute agli indirizzi istituzionali di ”. CP_1
L'opponente contestava che avesse “provveduto a pagare il Pt_1
trasportatore “per il tramite” (qualunque cosa ciò significhi) della società
”.. Rappresentava, altresì che l'impresa Parte_4 Parte_4
le era ignota ed era estranea ai fatti di causa.
[...]
9 Con la stessa memoria, l'opponente disconosceva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., la conformità delle riproduzioni informatiche sub docc. 4
e 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di controparte (ossia i files denominati “DOC.
4.pdf” e “doc_9.pdf”). Sosteneva l'opponente che si trattasse di mere riproduzioni di email, ossia di file PDF “che “accorpano” al loro interno il testo di una mail e il (presunto) allegato alla mail stessa” senza che fosse possibile verificare né che si trattasse effettivamente di una email né che l'apparente allegato fosse effettivamente quello contenuto nella mail.
Ciò posto, va, innanzitutto, premesso che l'appellante, in sede monitoria ha dedotto il mancato pagamento dell'importo indicato nelle fatture ivi allegate che riportavano la causale (“merce/servizio) il “servizio di intermediazione come da contratto07/2019 (intermediazione”
A fondamento della propria pretesa ha allegato il contratto, che, in tesi, era richiamato dalle fatture in questione.
Ebbene il contratto vede parti contraenti l'appellante e l'appellata ed ha il seguente contenuto: le parti “stipulano un contratto di consegna e recupero di plastiche miste.
possiede plastiche miste in conformità con quanto previsto dall'art. CP_1
18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e organizza la consegna di questa frazione di rifiuti all'impianto di riciclaggio della CP_3
..
[...]
gestisce un impianto e lavorerà le plastiche fornite e le Parte_3
recupererà.
Importatore IZOd SP. Z O. O………
Stabilimento di recupero Controparte_4
La persona che provvede alla spedizione indicata nell'allegato VII è P_
.
[...]
invierà min. 5 carichi a settimana alla fino P_ Parte_3
al 31.12.2019.
10 pagherà a un prezzo di € 130 netti per trasporto P_ Pt_2
……franco stabilimento di SO. La fatturazione avrà come termini di pagamento: 7 giorni dalla presentazione della fattura. Il costo di trasporto è sostenuto da . Pt_2
Presupposto per la fatturazione sarà la certificazione di accettazione firmata sul documento di trasporto allegato 7.
Non esistono obblighi reciproci di consegna ed accettazione per nessuno dei partner contrattuali.
Eccezioni a ciò saranno le quantità che siano già state caricate.
………
Eventuali modifiche o rescissione del presente contratto dovranno essere in forma scritta altrimenti saranno nulle.
Il contratto di trasferimento e recupero di rifiuti in conformità con l'art. 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 tra la parte inviante/produttore di rifiuti
e l'importatore/impianto di recupero è stipulato e valido”
Nel ricorso monitorio, l'odierna appellante, dopo aver premesso di operare anche in Italia nel campo dell'intermediazione relativa al trasporto, smaltimento e stoccaggio di rifiuti, rappresentava che, come poteva evincersi dal contratto sottoscritto e dal contratto lista verde aveva “prestato la propria attività in favore di relativamente allo smaltimento di rifiuti di P_
tipo plastica e gomma, che venivano presi in consegna da Parte_1 presso l'impianto di di SO (BG) per poi essere P_
trasportati e smaltiti all'estero, presso lo stabilimento di ”; che Parte_3
aveva adempiuto correttamente alle obbligazioni assunte nei Parte_1 confronti dell'odierna ingiunta, smaltendo i rifiuti richiesti ed emettendo le relative fatture in conformità con la legge polacca.
Produceva, oltre alle fatture, i relativi documenti di trasporto, sottoscritti da e dallo stabilimento rappresentando di aver poi provveduto a P_ smaltire i suddetti rifiuti. Faceva presente che “ad ogni consegna corrispondeva un peso che, moltiplicato per il coefficiente concordato contrattualmente, faceva risultare l'importo dovuto all'odierna ricorrente”.
11 Ciò detto, occorre partire dalla considerazione che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore sostanziale è l'opposto, la cui domanda, quindi, è costituita dalle pretese avanzate in sede monitoria.
Ebbene, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dal ricorso monitorio e dal contratto allegato, non era desumibile lo svolgimento, da parte dell'opposta, di un'attività di mediazione nello smaltimento dei rifiuti prodotti dall'opponente. Ed infatti, non solo non se ne faceva alcun cenno nel contratto stipulato tra le parti ma neppure, in detto testo contrattuale, compariva il numero del contratto riportato nelle fatture poste alla base della pretesa monitoria.
Va, al riguardo, osservato che la tesi dell'appellante, secondo cui si tratterebbe di numero meramente interno alla società , non può essere Pt_2
condivisa, non solo perché non provata, ma soprattutto perché non è plausibile che un documento, quale la fattura, destinato a indicare, a beneficio del debitore, l'oggetto della prestazione di cui viene chiesto il pagamento, sia inserito non il numero del contratto con questo stipulato e che giustifica il pagamento, ma un numero di catalogazione meramente interno all'emittente e di nessuna utilità per il destinatario.
Come ritenuto dal Tribunale, inoltre, il documento allegato al contratto, denominato “LISTA VERDE”, è irrilevante in questa causa, atteso che parti di tale documento risultavano essere solo ed un terzo soggetto, la CP_1
società e che non è menzionata. Parte_3 Parte_2
Quanto ai documenti che, in tesi, dovrebbero provare o corroborare la versione dell'appellante, si tratta, innanzitutto di documenti disconosciuti dall'appellato e relativi, comunque a rapporti tra l'appellante e altre società oppure tra l'appellata e altra società e sono, quindi, irrilevanti nella presente causa.
Va aggiunto, in ogni caso, che, attesa la contestazione dell'opponente non è provato che le mail di cui ai documenti 9 e 4 siano state effettivamente indirizzate all'opponente, trattandosi di documenti pdf mentre la parte avrebbe potuto documentare l'invio delle mail in questione.
12 E' inoltre irrilevante, ai fini della presente causa, ricostruire quale fosse la prassi commerciale tra le parti o tra l'appellata e terzi al fine di suffragare l'importo indicato nelle fatture, calcolato non in base al trasporto ma in base alla quantità di rifiuti trasportati.
Ed infatti il testo contrattuale fatto valere dall'opposta stabilisce testualmente che il prezzo è pari a 130 euro al trasporto e che ogni modifica al contratto avrebbe dovuto essere apportata per iscritto.
Dalle considerazioni appena svolta discende che tutti i capitoli di prova che prevedevano come teste legale rappresentante Testimone_1
dell'appellante all'epoca dei fatti, sono inammissibili.
Ed infatti, da un lato si tratta di circostanze irrilevanti o che avrebbero dovuto essere provate documentalmente o non contestate (6,8, 10, 13,) dall'altro
(tutti gli altri capitoli riferiti al teste) essi mirano a provare i) il contenuto di patti aggiunti e contrari al contratto stipulato tra le parti in violazione degli artt. 2722 e 2723 c.c. e di quanto concordemente pattuito tra i contraenti;
ii) rapporti con soggetti terzi estranei alla causa.
Con riguardo ai capitoli di prova in cui il teste è stato indicato in Per_1
, essi sono da considerarsi inammissibili, oltre che per le ragioni
[...]
appena esposte, anche perché, come tempestivamente eccepito dall'opponente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il teste si trova nelle condizioni di cui all'art. 246 c.p.c. Si tratta infatti di persona che, nella stessa impostazione di parte appellante, ha un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, essendo stato addirittura chiamato in causa da parte appellante ed avendo costituito il rigetto della relativa istanza, oggetto di specifica censura in sede di appello.
Dall'infondatezza dei precedenti motivi discende quella del quarto motivo, relativo al pagamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta ed in
13 relazione allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro..
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 770/2022, pubblicata il 28.3.22.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.334,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva” € 922,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €
1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
14