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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente
OT IO, LA
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4170/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/SC/000006454/0/001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso presentato da Ricorrente_1 S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento parziale di un avviso di liquidazione relativo a un'imposta di registro su una sentenza civile.
Ricorrente_1 S.p.A. ha presentato un ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per contestare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro.
Il ricorso è motivato dall'illegittimità della tassazione applicata dall'Ufficio.
L'importo contestato è di euro 24.596,00, versato per evitare atti esecutivi.
Il contenzioso riguarda la nullità di contratti di conto corrente e la richiesta di restituzione di somme.
Nello specifico il Fallimento Società_1 S.r.l. ha chiesto l'accertamento della nullità di contratti di conto corrente.
La somma richiesta è di euro 871.472,51, con richiesta di risarcimento danni.
Il Tribunale ha accertato la nullità di alcune clausole e ha rideterminato il saldo a euro 621.852,75.
L'Agenzia delle Entrate ha liquidato un'imposta di registro in misura proporzionale.
L'imposta è stata calcolata con un'aliquota del 3% su euro 621.852,75 e sugli interessi di mora.
Ricorrente_1 contesta l'applicazione dell'imposta proporzionale, richiedendo l'imposta fissa di euro 200,00.
Ricorrente_1 sostiene che l'imposta di registro dovrebbe essere applicata in misura fissa.
L'art. 8, lett. e) della Tariffa prevede l'imposta fissa per atti che dichiarano la nullità.
La giurisprudenza supporta la posizione di Ricorrente_1, evidenziando che la nullità prevale sulla condanna.
Ricorrente_1 chiede l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione e il rimborso dell'importo versato.
La richiesta include la riliquidazione dell'imposta a euro 6.140,00.
Chiede anche il pagamento delle spese di giudizio e la discussione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, in via preliminare, che è del tutto privo di pregio il rilievo dell'Ufficio secondo cui nel caso di specie, trattandosi di nullità parziale e non totale del contratto di conto corrente, va applicata la lett. b) e non la lett. e) dell'art. 8, co. 1, Tariffa - Parte Prima – allegata al DPR n. 131/86, considerato che nel far riferimento alla dichiarazione di invalidità di un atto, la disposizione di cui alla lett. e) citata non specifica espressamente che si deve trattare dell'intero atto e non anche di singole clausole del medesimo.
Sulla fattispecie oggetto di causa, si è pronunciata la Corte di cassazione con la recentissima sentenza n.
32137 depositata il 10 dicembre 2025 confermando la totale irrilevanza, ai fini dell'applicazione della lett.
e dell'art. 8 citato, della circostanza che la pronuncia giudiziaria - oggetto di tassazione - disponga la nullità parziale anziché totale del contratto.
La Cass. sez. 5, n. 14578/2025 ha chiarito che: “nel caso in cui il pronunciamento del giudice di merito avente ad oggetto l'accertamento del saldo di conto corrente derivi dall'accertamento della nullità del contratto o delle sue clausole, ancorché manchi in dispositivo detta statuizione, ma essa sia chiaramente evincibile dalla motivazione, che provvede al ripristino della legalità del rapporto ed al computo del dare avere fra le parti, in forza della sostituzione delle clausole nulle con la disciplina legale, allora la decisione rientra del disposto dell'art. 8 lett. e) della Prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986.”.
Questa Corte decide per l'accoglimento del ricorso in quanto la ricorrente ha fatto corretta applicazione dei principî che presiedono all'applicazione dell'imposta di registro, in linea peraltro con l'interpretazione offerta, sul punto, dalla Corte di Cassazione.
Di conseguenza si rileva l'illegittimità della pretesa erariale espressa nell'avviso di liquidazione n.
2023/001/SC/000000654/0/001 e, per l'effetto, si dispone l'annullamento in relazione alla tassazione in misura proporzionale della condanna in linea capitale, riliquidando l'imposta complessivamente dovuta in euro 6.140,00, con condanna dell'Ufficio al rimborso della somma versata e non dovuta nella misura di euro 18.456,00 che la ricorrente ha versato in data 25 luglio 2025, maggiorata degli interessi come per legge, oltre alla condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio a norma dell'art. 15, D. Lgs.
n. 546/1992.
Visto la controvertibilità della materia si compensano le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al rimborso delle somme non dovute pari ad euro
18.456,00 oltre gli interessi per legge. Spese compensate
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente
OT IO, LA
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4170/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/SC/000006454/0/001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso presentato da Ricorrente_1 S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento parziale di un avviso di liquidazione relativo a un'imposta di registro su una sentenza civile.
Ricorrente_1 S.p.A. ha presentato un ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per contestare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro.
Il ricorso è motivato dall'illegittimità della tassazione applicata dall'Ufficio.
L'importo contestato è di euro 24.596,00, versato per evitare atti esecutivi.
Il contenzioso riguarda la nullità di contratti di conto corrente e la richiesta di restituzione di somme.
Nello specifico il Fallimento Società_1 S.r.l. ha chiesto l'accertamento della nullità di contratti di conto corrente.
La somma richiesta è di euro 871.472,51, con richiesta di risarcimento danni.
Il Tribunale ha accertato la nullità di alcune clausole e ha rideterminato il saldo a euro 621.852,75.
L'Agenzia delle Entrate ha liquidato un'imposta di registro in misura proporzionale.
L'imposta è stata calcolata con un'aliquota del 3% su euro 621.852,75 e sugli interessi di mora.
Ricorrente_1 contesta l'applicazione dell'imposta proporzionale, richiedendo l'imposta fissa di euro 200,00.
Ricorrente_1 sostiene che l'imposta di registro dovrebbe essere applicata in misura fissa.
L'art. 8, lett. e) della Tariffa prevede l'imposta fissa per atti che dichiarano la nullità.
La giurisprudenza supporta la posizione di Ricorrente_1, evidenziando che la nullità prevale sulla condanna.
Ricorrente_1 chiede l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione e il rimborso dell'importo versato.
La richiesta include la riliquidazione dell'imposta a euro 6.140,00.
Chiede anche il pagamento delle spese di giudizio e la discussione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, in via preliminare, che è del tutto privo di pregio il rilievo dell'Ufficio secondo cui nel caso di specie, trattandosi di nullità parziale e non totale del contratto di conto corrente, va applicata la lett. b) e non la lett. e) dell'art. 8, co. 1, Tariffa - Parte Prima – allegata al DPR n. 131/86, considerato che nel far riferimento alla dichiarazione di invalidità di un atto, la disposizione di cui alla lett. e) citata non specifica espressamente che si deve trattare dell'intero atto e non anche di singole clausole del medesimo.
Sulla fattispecie oggetto di causa, si è pronunciata la Corte di cassazione con la recentissima sentenza n.
32137 depositata il 10 dicembre 2025 confermando la totale irrilevanza, ai fini dell'applicazione della lett.
e dell'art. 8 citato, della circostanza che la pronuncia giudiziaria - oggetto di tassazione - disponga la nullità parziale anziché totale del contratto.
La Cass. sez. 5, n. 14578/2025 ha chiarito che: “nel caso in cui il pronunciamento del giudice di merito avente ad oggetto l'accertamento del saldo di conto corrente derivi dall'accertamento della nullità del contratto o delle sue clausole, ancorché manchi in dispositivo detta statuizione, ma essa sia chiaramente evincibile dalla motivazione, che provvede al ripristino della legalità del rapporto ed al computo del dare avere fra le parti, in forza della sostituzione delle clausole nulle con la disciplina legale, allora la decisione rientra del disposto dell'art. 8 lett. e) della Prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986.”.
Questa Corte decide per l'accoglimento del ricorso in quanto la ricorrente ha fatto corretta applicazione dei principî che presiedono all'applicazione dell'imposta di registro, in linea peraltro con l'interpretazione offerta, sul punto, dalla Corte di Cassazione.
Di conseguenza si rileva l'illegittimità della pretesa erariale espressa nell'avviso di liquidazione n.
2023/001/SC/000000654/0/001 e, per l'effetto, si dispone l'annullamento in relazione alla tassazione in misura proporzionale della condanna in linea capitale, riliquidando l'imposta complessivamente dovuta in euro 6.140,00, con condanna dell'Ufficio al rimborso della somma versata e non dovuta nella misura di euro 18.456,00 che la ricorrente ha versato in data 25 luglio 2025, maggiorata degli interessi come per legge, oltre alla condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio a norma dell'art. 15, D. Lgs.
n. 546/1992.
Visto la controvertibilità della materia si compensano le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al rimborso delle somme non dovute pari ad euro
18.456,00 oltre gli interessi per legge. Spese compensate