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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza di discussione del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello iscritta al n. 905/2024 del Ruolo generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Magnani e con lui elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma (RM), via Fabio Massimo n. 45, presso lo studio legale dell'Avv. Marco
Viglietta;
APPELLANTE
E
, contumace;
Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Controparte_2
Manno e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_2
APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia n.
356/2023, pubblicata in data 19 ottobre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Ricorre all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in funzione di
Giudice di II° grado in materia di lavoro, perché, nominato il Consigliere relatore e fissata l'udienza di trattazione e di discussione del presente ricorso, voglia accogliere le seguenti conclusioni: − in accoglimento del presente gravame e in PARZIALE RIFORMA dell'appellata sentenza:
1. previa disapplicazione della normativa interna nazionale (art. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994 nonché art. 4 co. 13 DPR 399/1988) accertare e dichiarare il diritto della parte appellante ad una ricostruzione integrale della carriera (dunque ai fini sia giuridici che economici) con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della parte appellante è stata riconosciuta come servizio di ruolo solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte appellante nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica appellata a collocare immediatamente parte appellante nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed utilmente valutabile (classe stipendiale 9-14 e con anzianità di permanenza nella stessa pari a mesi 9 alla data del 1.11.2019) nonché al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato (1.9.2016), pari ad
1.351,39 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte appellante, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
CONCLUSIONI APPELLATO : Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria
CP_2 istanza ed eccezione, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità , condannare il
CP_2 convenuto al pagamento in favore dell' , dei contributi, ovvero delle differenze contributive,
CP_2 oltre sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' e comunque sempre nei
CP_2
limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
2 Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10 dicembre 2019, adiva il Parte_1
Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, per vedersi riconosciuti il diritto all'anzianità di servizio maturata pre-ruolo ai fini delle progressioni economiche (c.d. gradoni) ed il diritto alla ricostruzione della carriera con pieno riconoscimento del servizio prestato nel medesimo periodo. A tal fine, premetteva di aver svolto servizi pre-ruolo, in qualità di Collaboratrice scolastica con plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 17 gennaio 2007 fino all'immissione in ruolo, avvenuta con decorrenza dal 1° settembre 2016; nello specifico:
- dal 17.01.2007 al 09.06.2007 per un totale di n. 144 giorni con orario full-time;
- dal 05.09.2007 al 08.01.2008 per un totale di n. 124 giorni con orario full-time;
- dal 22.09.2008 al 30.06.2009 per un totale di n. 231 giorni con orario full-time;
- dal 21.09.2009 al 30.06.2010 per un totale di n. 274 giorni con orario full-time;
- dal 06.10.2010 al 31.08.2011 per un totale di n. 325 giorni con orario full-time;
- dal 26.09.2011 al 30.06.2012 per un totale di n. 275 giorni con orario full-time;
- dal 18.09.2012 al 12.06.2013 per un totale di n. 265 giorni con orario full-time;
- dal 10.09.2013 al 31.08.2014 per un totale di n. 351 giorni con orario full-time;
- dal 10.09.2014 al 30.06.2015 per un totale di n. 291 giorni con orario full-time;
- dal 07.09.2015 al 31.08.2016 per un totale di n. 354 giorni con orario full-time.
Affermava di aver svolto, durante il periodo lavorativo precedente l'immissione in ruolo, mansioni e compiti identici a quelli del personale assunto a tempo indeterminato.
Allegava di aver presentato, all'esito dell'immissione in ruolo e del periodo di prova, domanda di ricostruzione della carriera, ottenuta con decreto MIUR n. 5159 del 21 febbraio 2019. Sottolineava, tuttavia, che tale ricostruzione di carriera fosse stata effettuata seguendo le modalità di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, ai sensi del quale il riconoscimento come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici avveniva per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
In diritto, la ricorrente rivendicava anzitutto il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini delle progressioni economiche (c.d. gradoni) nel periodo pre-ruolo. Sul punto, affermava che alcuna disposizione normativa escludeva il personale a tempo determinato dagli incrementi economici di anzianità e richiamava la direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, inoltre recepita dall'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 368/2001 che all'art. 6 aveva enunciato il
3 principio di non discriminazione tra il prestatore di lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato comparabile.
Per tale capo di domanda, la rivendicava il pagamento delle differenze retributive maturate Pt_1
a titolo di progressione economica, quantificate in € 1.211,41 come da conteggi allegati.
La ricorrente, poi, lamentava che la ricostruzione di carriera ottenuta con il decreto MIUR n. 5159 del 21 febbraio 2019 fosse stata effettuata ai sensi del già richiamato art. 485 del d.lgs. n. 297/1994.
In ragione del calcolo effettuato secondo la suddetta norma, il periodo lavorativo con contratti a tempo determinato, effettivamente pari ad anni 6, mesi 6 e giorni 25 di servizio, era stato riconosciuto ai fini della carriera in soli anni 5, mesi 8 e giorni 16.
Deduceva, quindi, che in base al servizio pre-ruolo effettivamente prestato, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 3-8 anni sin dalla data di immissione in ruolo avvenuta il 1° settembre 2016 e con anzianità di permanenza nella suddetta fascia pari a 3 anni, 6 mesi e 25 giorni e quindi avrebbe dovuto essere inquadrata in fascia 9-14 dal 1° febbraio 2019. Invece, aveva subito una ricostruzione di carriera che, a quella stessa data, le aveva riconosciuto un inquadramento stipendiale corrispondente a fascia stipendiale 0, fascia tutt'ora di inquadramento, con conseguente penalizzazione economica. Ciò in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente chiedeva di condannare il convenuto a collocare CP_1
immediatamente parte ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata ed utilmente valutabile, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato, pari ad €
1.351,39, ovvero alla diversa somma di giustizia anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost.
La ricorrente chiedeva, infine, la regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso, il rimaneva contumace. Controparte_1
2.1. All'udienza del 29 marzo 2021, il Giudice ordinava a parte ricorrente di notificare l'appello all' , stante l'esistenza del litisconsorzio necessario nei suoi confronti. CP_2
L' si costituiva in giudizio in data 19 maggio 2021, depositando memoria con la quale CP_2
faceva presente la propria posizione di terzietà e chiedeva la condanna del convenuto al CP_1
pagamento dei contributi dovuti e non prescritti in caso di accertamento giudiziale del diritto rivendicato dalla lavoratrice.
4 3. In data 19 ottobre 2023 Il Tribunale di Civitavecchia pronunciava la sentenza in oggetto con la quale accoglieva parzialmente il ricorso della statuendo: <1. - accerta e dichiara il diritto Pt_1
della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari ai periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti
(indicati in motivazione) ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato;
2. - per l'effetto, condanna il MIUR alla conseguente ricostruzione della carriera della ricorrente ed al pagamento in suo favore della somma di euro 1.211,41 a titolo di differenze retributive relative al periodo precedente all'immissione in ruolo (1.9.2016). 3. - condanna il MIUR alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente;
4. - spese compensate.>>.
Il Tribunale così motivava la decisione di riconoscimento delle differenze economiche derivanti dall'applicazione dei c.d. gradoni nel periodo pre-ruolo: <Osserva il Giudice che, a seguito dell'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato, il Miur ha provveduto alla ricostruzione della sua carriera (all. 7 di parte ric.) in applicazione delle regole dettate dall'art. 569 del D. Lgs.
n. 297/1994 secondo cui «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici». Parte ricorrente ha sostenuto che la ricostruzione di carriera in tal modo effettuata risulterebbe in contrasto con la normativa comunitaria in quanto gli anni di servizio non di ruolo non sono stati computati integralmente generando una irragionevole disparità di trattamento. Dal citato decreto di ricostruzione di carriera emerge il trattamento deteriore ricevuto dalla ricorrente rispetto al lavoratore “comparabile” ovvero al collaboratore amministrativo assunto a tempo indeterminato che avesse lavorato nel medesimo arco temporale. Risulta, invero, dal suddetto documento (formato dal convenuto e dunque dotato di piena efficacia probatoria nei CP_1
suoi confronti) che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del MIUR con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2006/2007 al 2014/2015 per un totale di 6 anni 6 mesi e 25 giorni. Di conseguenza, il Miur, applicando la regola di cui all'art. 569 cit., ha riconosciuto per intero per i primi tre anni e per i due terzi gli anni successivi, giungendo all'attribuzione dell'anzianità pari anni 5, mesi 8 e giorni 16.>>.
Dopo aver richiamato la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ed aver brevemente passato in rassegna la giurisprudenza europea sulla citata disposizione, il Tribunale osservava che <Ebbene, con riferimento al caso concreto, – ovvero all'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato da parte del MIUR
5 – la Corte di cassazione ha ritenuto che la disparità di trattamento non possa essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico, dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare o dalla temporaneità dell'assunzione e dalla presunta differenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni del personale a termine (su tale ultimo aspetto, la Corte ha precisato che la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge anche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche). Nel caso di specie, si osserva, allora, che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla Corte di cassazione) idonee a giustificare la disparità di trattamento. Appare, dunque, inevitabile concludere che, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte di cassazione nel caso sottoposto al suo esame, è da escludere che la disciplina dettata dall'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. Di qui la conclusione che la norma di diritto interno, risultando nel caso concreto discriminatoria, deve essere disapplicata ed al ricorrente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al collaboratore assunto a tempo indeterminato. … Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari ai periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine interco rsi tra le parti ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato. Più precisamente, considerato che la ricorrente ha prestato servizio per il MIUR fin dal 2007 deve tenersi conto dei parametri e dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato in ruolo prima del 2010, dunque con applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del CCNL Scuola 4 agosto 2011. … Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento delle differenze retributive, relative al periodo nel quale il ricorrente ha lavorato con contratto a tempo determinato, pari alla complessiva somma di euro 1.211,41 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).>>.
6 Il giudice a quo, invece, non accoglieva la domanda di ricostruzione della carriera successivamente all'immissione in ruolo con la seguente motivazione: <Dall'accertamento appena compiuto, discenderebbe, altresì, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera per il periodo successivo all'immissione in ruolo, tenendo conto della pregressa anzianità. La quantificazione delle somme spettanti necessita, come noto, della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo indicato nonché dell'orario di lavoro seguito (a tempo pieno o parziale) e quindi dello stipendio percepito (in modo tale da poter verificare la differenza tra quanto spettante, sulla scorta dei criteri sopra indicati, e quanto corrisposto). Tali dati di fatto non emergono dalla documentazione in atti in quanto il certificato di servizio (doc. n.5 ric.) riguarda un periodo che si conclude al marzo 2019 e le buste paga relative al periodo post iscrizione al ruolo sono relative ai soli mesi di settembre 2016, settembre 2017, settembre 2018 e marzo 2019 e pertanto non è possibile verificare la correttezza dei conteggi effettuati dalla ricorrente. Tale carenza assertiva e probatoria impedisce al giudice di procedere alla esatta quantificazione della somma oggetto di domanda attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, non potendo, come noto, essere acquisiti, in detta sede, documenti non tempestivamente prodotti dalle parti (sul punto cfr., da ultimo, Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886). Pertanto, non è possibile procedere a quantificare, sulla scorta dei conteggi formulati da parte attrice, le differenze retributive relative al periodo successivo all'immissione in ruolo. La domanda di condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive maturate successivamente all'immissione in ruolo non può, dunque, trovare accoglimento.>>.
4. Avverso tale ultimo capo della decisione proponeva tempestivo ricorso in appello, Parte_1
chiedendo la parziale riforma della sentenza oggetto di gravame sulla base di quattro motivi d'impugnazione, segnatamente la violazione e falsa applicazione di legge, la erronea valutazione dei mezzi di prova, la manifesta illogicità della sentenza e la carenza di motivazione, che peraltro esponeva unitariamente.
In particolare, l'appellante lamentava il mancato esame da parte del Tribunale di circostanze rilevanti ai fine del decidere ed in particolare della documentazione allegata al ricorso di primo grado, tra cui i vari CCNL “Comparto Scuola” succedutisi negli anni, il contratto a tempo indeterminato della i certificati di servizio pre-ruolo e di ruolo, i cedolini paga a campione Pt_1
sia del periodo di lavoro a tempo determinato che del periodo di lavoro a tempo indeterminato e i conteggi analitici di parte. Tale mancata valutazione dei riferiti documenti in atti avrebbe condotto il giudice di prime cure, secondo l'appellante, a ritenere non soddisfatto l'onere probatorio gravante in capo alla lavoratrice circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa dalla data della
7 immissione in ruolo, con conseguente rigetto della domanda di condanna del al CP_1
pagamento delle differenze retributive per lo stesso periodo lavorativo.
Osservava, peraltro, che non può rilevare la contumacia della controparte e la ficta contestatio che ne deriva, poiché i fatti e le circostanze allegate sono univoche e risultano pacificamente dalla documentazione prodotta. Inoltre, dal contratto di assunzione in atti emergono in modo inequivoco elementi quali il carattere indeterminato del rapporto di lavoro, l'orario, le mansioni e la retribuzione.
Contestava, poi, la statuizione del giudice di prime cure circa la compensazione delle spese di lite, non presentando la controversia né profili di particolare complessità, né tantomeno profili di novità.
5. Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, il Controparte_1
rimaneva contumace anche nel presente grado.
5.1. Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata in data 13 marzo 2025, con cui CP_2
ribadiva la sua terzietà rispetto alla controversia oggetto di giudizio e chiedeva la condanna del al pagamento dei contributi dovuti e non prescritti in caso di accertamento giudiziale del CP_1 diritto rivendicato dall'appellante.
6. L'appello è fondato.
6.1. L'odierno gravame concerne esclusivamente il capo della sentenza riguardante il mancato accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera con l'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e le connesse differenze retributive maturate dalla con riferimento al Pt_1
periodo successivo alla sua immissione in ruolo, mentre sulle restanti statuizioni afferenti le differenze retributive maturate nel periodo di prestazione di lavoro con contratti a tempo determinato, che vedono soccombente il , deve ritenersi formato il giudicato per mancata CP_1
impugnazione.
6.2. Il Collegio, valutando in modo congiunto i motivi di doglianza in quanto interdipendenti, non può che constatare l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure in questa sede impugnata.
Difatti, va premesso che la pronuncia oggi impugnata ha correttamente accertato il diritto dell'appellante al pagamento delle differenze retributive derivanti dai c.d. gradoni sino alla data di immissione in ruolo ed ha altresì accertato che nel periodo pre-ruolo la ha prestato attività Pt_1
lavorativa per un totale di anni 6, mesi 6 e giorni 25 rispetto all'attribuzione dell'anzianità effettuata dal MIUR con il decreto di ricostruzione della carriera di anni 5, mesi 8 e giorni 16.
Pertanto, sommando all'accertamento già effettuato dal giudice di prime cure – e non impugnato – relativo alla durata del periodo pre-ruolo, l'ulteriore anzianità maturata dalla a decorrere Pt_1
8 dalla data di immissione in ruolo avvenuta il 1° settembre 2016, appare fondata la domanda da quest'ultima avanzata di essere inquadrata, alla data del 1° novembre 2019, nella classe stipendiale
9 – 14 anni con anzianità di permanenza in detta classe pari a mesi 9.
6.3. Il Tribunale, poi, ha ritenuto di non poter quantificare le differenze retributive rivendicate successivamente alla immissione in ruolo, in quanto la non avrebbe provato la continuativa Pt_1 esecuzione della prestazione lavorativa a partire da tale data e l'orario di lavoro effettuato.
Anche tale affermazione non merita di essere condivisa.
L'odierna appellante ha allegato, con il ricorso introduttivo di primo grado, di prestare servizio di ruolo alle dipendenze del convenuto sin dal 1° settembre 2016, svolgendo CP_1 continuativamente mansioni di Collaboratrice scolastica presso l'Istituto Comprensivo “Fregene
Passoscuro” di Fiumicino (RM), con orario di lavoro a tempo pieno.
A tal proposito, la ha prodotto, oltre ai vari contratti collettivi nazionali del comparto scuola Pt_1
succedutisi nel tempo, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'Istituto Comprensivo presso il quale lavora continuativamente dalla data di immissione in ruolo.
Tale contratto richiama la disciplina di cui all'art. 44 del CCNL “Comparto Scuola” del 2007, il quale al comma 8 prevede che “L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro”. Non essendo, nel contratto individuale di lavoro prodotto dall'appellante, rinvenibile alcuna indicazione espressa dell'orario di lavoro, questo non può che intendersi a tempo pieno.
Nemmeno emergono, dai documenti prodotti in giudizio, elementi tali da negare la continuativa esecuzione del rapporto di lavoro nel periodo oggetto dell'odierno giudizio e lo svolgimento dell'orario settimanale di 36 ore. Sul punto, infatti, la lavoratrice ha prodotto, oltre al già menzionato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, i certificati di servizio pre-ruolo e di ruolo fino al marzo 2019, dai quali si può evincere la continuatività della prestazione lavorativa a tempo indeterminato e con orario a full time a partire dalla data dell'immissione in ruolo, oltre che cedolini paga a campione riferiti alle mensilità di settembre 2016, settembre 2017, settembre 2018 e marzo 2019.
Tali circostanze, da considerarsi pacifiche sulla base dei prodotti documenti, non sono state nemmeno oggetto di contestazione alcuna da parte del che è rimasto contumace sin dal CP_1
primo grado di giudizio.
In proposito, si osserva che, a fronte dell'obbligazione di durata scaturita dal contratto di lavoro a tempo indeterminato di rendere la prestazione lavorativa con orario full time, sarebbe stato onere del eccepire, e provare, il mancato effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel CP_1
9 periodo indicato nonché il diverso orario di lavoro seguito rispetto a quello contrattualmente concordato. Nulla di ciò, però, è avvenuto.
6.4. Orbene, alla luce di quanto sin qui osservato, devono essere riconosciute le differenze retributive rivendicate dall'odierna appellante con riferimento al periodo di lavoro successivo alla immissione in ruolo.
Sulla quantificazione di tali somme, si osserva che è indubbio che al ridetto rapporto di lavoro sia applicato il CCNL “Comparto Scuola”, con conseguente sussistenza del diritto dell'appellante alla retribuzione mensile ordinaria nella misura ivi stabilita, retribuzione che va determinata avuto riguardo anche agli aumenti connessi alla progressione di carriera per l'anzianità di 6 anni, 6 mesi e
25 giorni maturata dalla già al momento dell'immissione in ruolo. Pt_1
Poiché le differenze retributive rivendicate in giudizio dalla lavoratrice scaturiscono esclusivamente dalla riliquidazione della retribuzione mensile ordinaria in ragione della più favorevole progressione di carriera per anzianità, è allora chiaro che i dati contabili per sviluppare il conteggio del “dovuto” a tal titolo sono disponibili agli atti di causa.
In particolare, sono positivamente valutabili i conteggi prodotti in atti dalla i quali tengono Pt_1 conto di un'anzianità di servizio così come rivalutata in seguito alla integrale ricostruzione di carriera richiesta ed accolta con la presente pronuncia.
Alla data dell'assunzione a tempo indeterminato, dunque, la vantava un servizio pre-ruolo Pt_1
utilmente valutabile di anni 6, mesi 6 e giorni 25, di talché si trovava nella fascia stipendiale 3 -8 anni, in virtù della clausola di salvaguardia richiamata dal giudice di prime cure contenuta nel
CCNL del 2011, e che, di conseguenza, in data 1° febbraio 2019 sarebbe dovuto avvenire il successivo passaggio nella fascia stipendiale 9-14. I conteggi di parte riproducono quanto appena esposto e devono, pertanto, essere accolti in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto.
6.5. Per le ragioni appena esposte l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna del e del merito alla ricostruzione della carriera ed al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, della ulteriore somma di € 1.351,39 a titolo di differenze retributive per il periodo di servizio successivo alla data di immissione in ruolo, avvenuta il 1° settembre 2016, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale.
7. Le spese del primo grado di giudizio tra l'appellante e il seguono la soccombenza e CP_1
sono calcolate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia (tenuto conto che la domanda principale attiene alla ricostruzione di carriera), e tenuto conto, altresì, dell'attività processuale effettivamente svolta,
10 oltreché della semplicità della questione e della contumacia del , liquidandole in € CP_1
3.689,00, da distrarre in favore del difensore antistatario.
7.1. Il deve essere anche condannato al pagamento, in favore della delle spese del CP_1 Pt_1
presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario, che sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo sempre conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta
(non si procede, quindi, alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello), oltreché della semplicità della questione oggetto di giudizio e della contumacia del
. CP_1
7.2. Sono compensate le spese con l' , tenuto conto che l' è stato evocato in giudizio per CP_2 CP_2
ordine del giudice quale litisconsorte necessario meramente processuale e della posizione di terzietà rispetto alla lite da quest'ultimo assunta.
P.q.m.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
-dichiara il diritto di ad essere inquadrata, alla data del 1° novembre 2019, nella classe Parte_1
stipendiale 9 – 14 anni con anzianità di permanenza nella stessa pari a mesi 9 e, per l'effetto, condanna il a procedere al relativo inquadramento;
Controparte_1
- condanna, altresì, il appellato al pagamento, in favore di parte appellante, della somma CP_1 di € 1.351,39 a titolo di differenze retributive maturate dall'immissione in ruolo, avvenuta in data
1° settembre 2016, fino al 1° novembre 2019, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti dell'intervenuta prescrizione.
Condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € CP_1
3.689,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per il presente giudizio d'appello, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Compensa tra l'appellante e l' le spese del doppio grado di giudizio. CP_2
Così deciso all'udienza del 26 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza di discussione del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello iscritta al n. 905/2024 del Ruolo generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Magnani e con lui elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma (RM), via Fabio Massimo n. 45, presso lo studio legale dell'Avv. Marco
Viglietta;
APPELLANTE
E
, contumace;
Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Controparte_2
Manno e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_2
APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia n.
356/2023, pubblicata in data 19 ottobre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Ricorre all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in funzione di
Giudice di II° grado in materia di lavoro, perché, nominato il Consigliere relatore e fissata l'udienza di trattazione e di discussione del presente ricorso, voglia accogliere le seguenti conclusioni: − in accoglimento del presente gravame e in PARZIALE RIFORMA dell'appellata sentenza:
1. previa disapplicazione della normativa interna nazionale (art. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994 nonché art. 4 co. 13 DPR 399/1988) accertare e dichiarare il diritto della parte appellante ad una ricostruzione integrale della carriera (dunque ai fini sia giuridici che economici) con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della parte appellante è stata riconosciuta come servizio di ruolo solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte appellante nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica appellata a collocare immediatamente parte appellante nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed utilmente valutabile (classe stipendiale 9-14 e con anzianità di permanenza nella stessa pari a mesi 9 alla data del 1.11.2019) nonché al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato (1.9.2016), pari ad
1.351,39 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte appellante, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
CONCLUSIONI APPELLATO : Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria
CP_2 istanza ed eccezione, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità , condannare il
CP_2 convenuto al pagamento in favore dell' , dei contributi, ovvero delle differenze contributive,
CP_2 oltre sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' e comunque sempre nei
CP_2
limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
2 Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10 dicembre 2019, adiva il Parte_1
Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, per vedersi riconosciuti il diritto all'anzianità di servizio maturata pre-ruolo ai fini delle progressioni economiche (c.d. gradoni) ed il diritto alla ricostruzione della carriera con pieno riconoscimento del servizio prestato nel medesimo periodo. A tal fine, premetteva di aver svolto servizi pre-ruolo, in qualità di Collaboratrice scolastica con plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 17 gennaio 2007 fino all'immissione in ruolo, avvenuta con decorrenza dal 1° settembre 2016; nello specifico:
- dal 17.01.2007 al 09.06.2007 per un totale di n. 144 giorni con orario full-time;
- dal 05.09.2007 al 08.01.2008 per un totale di n. 124 giorni con orario full-time;
- dal 22.09.2008 al 30.06.2009 per un totale di n. 231 giorni con orario full-time;
- dal 21.09.2009 al 30.06.2010 per un totale di n. 274 giorni con orario full-time;
- dal 06.10.2010 al 31.08.2011 per un totale di n. 325 giorni con orario full-time;
- dal 26.09.2011 al 30.06.2012 per un totale di n. 275 giorni con orario full-time;
- dal 18.09.2012 al 12.06.2013 per un totale di n. 265 giorni con orario full-time;
- dal 10.09.2013 al 31.08.2014 per un totale di n. 351 giorni con orario full-time;
- dal 10.09.2014 al 30.06.2015 per un totale di n. 291 giorni con orario full-time;
- dal 07.09.2015 al 31.08.2016 per un totale di n. 354 giorni con orario full-time.
Affermava di aver svolto, durante il periodo lavorativo precedente l'immissione in ruolo, mansioni e compiti identici a quelli del personale assunto a tempo indeterminato.
Allegava di aver presentato, all'esito dell'immissione in ruolo e del periodo di prova, domanda di ricostruzione della carriera, ottenuta con decreto MIUR n. 5159 del 21 febbraio 2019. Sottolineava, tuttavia, che tale ricostruzione di carriera fosse stata effettuata seguendo le modalità di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, ai sensi del quale il riconoscimento come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici avveniva per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
In diritto, la ricorrente rivendicava anzitutto il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini delle progressioni economiche (c.d. gradoni) nel periodo pre-ruolo. Sul punto, affermava che alcuna disposizione normativa escludeva il personale a tempo determinato dagli incrementi economici di anzianità e richiamava la direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, inoltre recepita dall'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 368/2001 che all'art. 6 aveva enunciato il
3 principio di non discriminazione tra il prestatore di lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato comparabile.
Per tale capo di domanda, la rivendicava il pagamento delle differenze retributive maturate Pt_1
a titolo di progressione economica, quantificate in € 1.211,41 come da conteggi allegati.
La ricorrente, poi, lamentava che la ricostruzione di carriera ottenuta con il decreto MIUR n. 5159 del 21 febbraio 2019 fosse stata effettuata ai sensi del già richiamato art. 485 del d.lgs. n. 297/1994.
In ragione del calcolo effettuato secondo la suddetta norma, il periodo lavorativo con contratti a tempo determinato, effettivamente pari ad anni 6, mesi 6 e giorni 25 di servizio, era stato riconosciuto ai fini della carriera in soli anni 5, mesi 8 e giorni 16.
Deduceva, quindi, che in base al servizio pre-ruolo effettivamente prestato, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 3-8 anni sin dalla data di immissione in ruolo avvenuta il 1° settembre 2016 e con anzianità di permanenza nella suddetta fascia pari a 3 anni, 6 mesi e 25 giorni e quindi avrebbe dovuto essere inquadrata in fascia 9-14 dal 1° febbraio 2019. Invece, aveva subito una ricostruzione di carriera che, a quella stessa data, le aveva riconosciuto un inquadramento stipendiale corrispondente a fascia stipendiale 0, fascia tutt'ora di inquadramento, con conseguente penalizzazione economica. Ciò in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente chiedeva di condannare il convenuto a collocare CP_1
immediatamente parte ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata ed utilmente valutabile, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato, pari ad €
1.351,39, ovvero alla diversa somma di giustizia anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost.
La ricorrente chiedeva, infine, la regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso, il rimaneva contumace. Controparte_1
2.1. All'udienza del 29 marzo 2021, il Giudice ordinava a parte ricorrente di notificare l'appello all' , stante l'esistenza del litisconsorzio necessario nei suoi confronti. CP_2
L' si costituiva in giudizio in data 19 maggio 2021, depositando memoria con la quale CP_2
faceva presente la propria posizione di terzietà e chiedeva la condanna del convenuto al CP_1
pagamento dei contributi dovuti e non prescritti in caso di accertamento giudiziale del diritto rivendicato dalla lavoratrice.
4 3. In data 19 ottobre 2023 Il Tribunale di Civitavecchia pronunciava la sentenza in oggetto con la quale accoglieva parzialmente il ricorso della statuendo: <1. - accerta e dichiara il diritto Pt_1
della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari ai periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti
(indicati in motivazione) ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato;
2. - per l'effetto, condanna il MIUR alla conseguente ricostruzione della carriera della ricorrente ed al pagamento in suo favore della somma di euro 1.211,41 a titolo di differenze retributive relative al periodo precedente all'immissione in ruolo (1.9.2016). 3. - condanna il MIUR alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente;
4. - spese compensate.>>.
Il Tribunale così motivava la decisione di riconoscimento delle differenze economiche derivanti dall'applicazione dei c.d. gradoni nel periodo pre-ruolo: <Osserva il Giudice che, a seguito dell'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato, il Miur ha provveduto alla ricostruzione della sua carriera (all. 7 di parte ric.) in applicazione delle regole dettate dall'art. 569 del D. Lgs.
n. 297/1994 secondo cui «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici». Parte ricorrente ha sostenuto che la ricostruzione di carriera in tal modo effettuata risulterebbe in contrasto con la normativa comunitaria in quanto gli anni di servizio non di ruolo non sono stati computati integralmente generando una irragionevole disparità di trattamento. Dal citato decreto di ricostruzione di carriera emerge il trattamento deteriore ricevuto dalla ricorrente rispetto al lavoratore “comparabile” ovvero al collaboratore amministrativo assunto a tempo indeterminato che avesse lavorato nel medesimo arco temporale. Risulta, invero, dal suddetto documento (formato dal convenuto e dunque dotato di piena efficacia probatoria nei CP_1
suoi confronti) che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del MIUR con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2006/2007 al 2014/2015 per un totale di 6 anni 6 mesi e 25 giorni. Di conseguenza, il Miur, applicando la regola di cui all'art. 569 cit., ha riconosciuto per intero per i primi tre anni e per i due terzi gli anni successivi, giungendo all'attribuzione dell'anzianità pari anni 5, mesi 8 e giorni 16.>>.
Dopo aver richiamato la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ed aver brevemente passato in rassegna la giurisprudenza europea sulla citata disposizione, il Tribunale osservava che <Ebbene, con riferimento al caso concreto, – ovvero all'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato da parte del MIUR
5 – la Corte di cassazione ha ritenuto che la disparità di trattamento non possa essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico, dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare o dalla temporaneità dell'assunzione e dalla presunta differenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni del personale a termine (su tale ultimo aspetto, la Corte ha precisato che la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge anche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche). Nel caso di specie, si osserva, allora, che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla Corte di cassazione) idonee a giustificare la disparità di trattamento. Appare, dunque, inevitabile concludere che, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte di cassazione nel caso sottoposto al suo esame, è da escludere che la disciplina dettata dall'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. Di qui la conclusione che la norma di diritto interno, risultando nel caso concreto discriminatoria, deve essere disapplicata ed al ricorrente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al collaboratore assunto a tempo indeterminato. … Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari ai periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine interco rsi tra le parti ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato. Più precisamente, considerato che la ricorrente ha prestato servizio per il MIUR fin dal 2007 deve tenersi conto dei parametri e dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato in ruolo prima del 2010, dunque con applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del CCNL Scuola 4 agosto 2011. … Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento delle differenze retributive, relative al periodo nel quale il ricorrente ha lavorato con contratto a tempo determinato, pari alla complessiva somma di euro 1.211,41 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).>>.
6 Il giudice a quo, invece, non accoglieva la domanda di ricostruzione della carriera successivamente all'immissione in ruolo con la seguente motivazione: <Dall'accertamento appena compiuto, discenderebbe, altresì, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera per il periodo successivo all'immissione in ruolo, tenendo conto della pregressa anzianità. La quantificazione delle somme spettanti necessita, come noto, della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo indicato nonché dell'orario di lavoro seguito (a tempo pieno o parziale) e quindi dello stipendio percepito (in modo tale da poter verificare la differenza tra quanto spettante, sulla scorta dei criteri sopra indicati, e quanto corrisposto). Tali dati di fatto non emergono dalla documentazione in atti in quanto il certificato di servizio (doc. n.5 ric.) riguarda un periodo che si conclude al marzo 2019 e le buste paga relative al periodo post iscrizione al ruolo sono relative ai soli mesi di settembre 2016, settembre 2017, settembre 2018 e marzo 2019 e pertanto non è possibile verificare la correttezza dei conteggi effettuati dalla ricorrente. Tale carenza assertiva e probatoria impedisce al giudice di procedere alla esatta quantificazione della somma oggetto di domanda attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, non potendo, come noto, essere acquisiti, in detta sede, documenti non tempestivamente prodotti dalle parti (sul punto cfr., da ultimo, Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886). Pertanto, non è possibile procedere a quantificare, sulla scorta dei conteggi formulati da parte attrice, le differenze retributive relative al periodo successivo all'immissione in ruolo. La domanda di condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive maturate successivamente all'immissione in ruolo non può, dunque, trovare accoglimento.>>.
4. Avverso tale ultimo capo della decisione proponeva tempestivo ricorso in appello, Parte_1
chiedendo la parziale riforma della sentenza oggetto di gravame sulla base di quattro motivi d'impugnazione, segnatamente la violazione e falsa applicazione di legge, la erronea valutazione dei mezzi di prova, la manifesta illogicità della sentenza e la carenza di motivazione, che peraltro esponeva unitariamente.
In particolare, l'appellante lamentava il mancato esame da parte del Tribunale di circostanze rilevanti ai fine del decidere ed in particolare della documentazione allegata al ricorso di primo grado, tra cui i vari CCNL “Comparto Scuola” succedutisi negli anni, il contratto a tempo indeterminato della i certificati di servizio pre-ruolo e di ruolo, i cedolini paga a campione Pt_1
sia del periodo di lavoro a tempo determinato che del periodo di lavoro a tempo indeterminato e i conteggi analitici di parte. Tale mancata valutazione dei riferiti documenti in atti avrebbe condotto il giudice di prime cure, secondo l'appellante, a ritenere non soddisfatto l'onere probatorio gravante in capo alla lavoratrice circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa dalla data della
7 immissione in ruolo, con conseguente rigetto della domanda di condanna del al CP_1
pagamento delle differenze retributive per lo stesso periodo lavorativo.
Osservava, peraltro, che non può rilevare la contumacia della controparte e la ficta contestatio che ne deriva, poiché i fatti e le circostanze allegate sono univoche e risultano pacificamente dalla documentazione prodotta. Inoltre, dal contratto di assunzione in atti emergono in modo inequivoco elementi quali il carattere indeterminato del rapporto di lavoro, l'orario, le mansioni e la retribuzione.
Contestava, poi, la statuizione del giudice di prime cure circa la compensazione delle spese di lite, non presentando la controversia né profili di particolare complessità, né tantomeno profili di novità.
5. Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, il Controparte_1
rimaneva contumace anche nel presente grado.
5.1. Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata in data 13 marzo 2025, con cui CP_2
ribadiva la sua terzietà rispetto alla controversia oggetto di giudizio e chiedeva la condanna del al pagamento dei contributi dovuti e non prescritti in caso di accertamento giudiziale del CP_1 diritto rivendicato dall'appellante.
6. L'appello è fondato.
6.1. L'odierno gravame concerne esclusivamente il capo della sentenza riguardante il mancato accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera con l'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e le connesse differenze retributive maturate dalla con riferimento al Pt_1
periodo successivo alla sua immissione in ruolo, mentre sulle restanti statuizioni afferenti le differenze retributive maturate nel periodo di prestazione di lavoro con contratti a tempo determinato, che vedono soccombente il , deve ritenersi formato il giudicato per mancata CP_1
impugnazione.
6.2. Il Collegio, valutando in modo congiunto i motivi di doglianza in quanto interdipendenti, non può che constatare l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure in questa sede impugnata.
Difatti, va premesso che la pronuncia oggi impugnata ha correttamente accertato il diritto dell'appellante al pagamento delle differenze retributive derivanti dai c.d. gradoni sino alla data di immissione in ruolo ed ha altresì accertato che nel periodo pre-ruolo la ha prestato attività Pt_1
lavorativa per un totale di anni 6, mesi 6 e giorni 25 rispetto all'attribuzione dell'anzianità effettuata dal MIUR con il decreto di ricostruzione della carriera di anni 5, mesi 8 e giorni 16.
Pertanto, sommando all'accertamento già effettuato dal giudice di prime cure – e non impugnato – relativo alla durata del periodo pre-ruolo, l'ulteriore anzianità maturata dalla a decorrere Pt_1
8 dalla data di immissione in ruolo avvenuta il 1° settembre 2016, appare fondata la domanda da quest'ultima avanzata di essere inquadrata, alla data del 1° novembre 2019, nella classe stipendiale
9 – 14 anni con anzianità di permanenza in detta classe pari a mesi 9.
6.3. Il Tribunale, poi, ha ritenuto di non poter quantificare le differenze retributive rivendicate successivamente alla immissione in ruolo, in quanto la non avrebbe provato la continuativa Pt_1 esecuzione della prestazione lavorativa a partire da tale data e l'orario di lavoro effettuato.
Anche tale affermazione non merita di essere condivisa.
L'odierna appellante ha allegato, con il ricorso introduttivo di primo grado, di prestare servizio di ruolo alle dipendenze del convenuto sin dal 1° settembre 2016, svolgendo CP_1 continuativamente mansioni di Collaboratrice scolastica presso l'Istituto Comprensivo “Fregene
Passoscuro” di Fiumicino (RM), con orario di lavoro a tempo pieno.
A tal proposito, la ha prodotto, oltre ai vari contratti collettivi nazionali del comparto scuola Pt_1
succedutisi nel tempo, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'Istituto Comprensivo presso il quale lavora continuativamente dalla data di immissione in ruolo.
Tale contratto richiama la disciplina di cui all'art. 44 del CCNL “Comparto Scuola” del 2007, il quale al comma 8 prevede che “L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro”. Non essendo, nel contratto individuale di lavoro prodotto dall'appellante, rinvenibile alcuna indicazione espressa dell'orario di lavoro, questo non può che intendersi a tempo pieno.
Nemmeno emergono, dai documenti prodotti in giudizio, elementi tali da negare la continuativa esecuzione del rapporto di lavoro nel periodo oggetto dell'odierno giudizio e lo svolgimento dell'orario settimanale di 36 ore. Sul punto, infatti, la lavoratrice ha prodotto, oltre al già menzionato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, i certificati di servizio pre-ruolo e di ruolo fino al marzo 2019, dai quali si può evincere la continuatività della prestazione lavorativa a tempo indeterminato e con orario a full time a partire dalla data dell'immissione in ruolo, oltre che cedolini paga a campione riferiti alle mensilità di settembre 2016, settembre 2017, settembre 2018 e marzo 2019.
Tali circostanze, da considerarsi pacifiche sulla base dei prodotti documenti, non sono state nemmeno oggetto di contestazione alcuna da parte del che è rimasto contumace sin dal CP_1
primo grado di giudizio.
In proposito, si osserva che, a fronte dell'obbligazione di durata scaturita dal contratto di lavoro a tempo indeterminato di rendere la prestazione lavorativa con orario full time, sarebbe stato onere del eccepire, e provare, il mancato effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel CP_1
9 periodo indicato nonché il diverso orario di lavoro seguito rispetto a quello contrattualmente concordato. Nulla di ciò, però, è avvenuto.
6.4. Orbene, alla luce di quanto sin qui osservato, devono essere riconosciute le differenze retributive rivendicate dall'odierna appellante con riferimento al periodo di lavoro successivo alla immissione in ruolo.
Sulla quantificazione di tali somme, si osserva che è indubbio che al ridetto rapporto di lavoro sia applicato il CCNL “Comparto Scuola”, con conseguente sussistenza del diritto dell'appellante alla retribuzione mensile ordinaria nella misura ivi stabilita, retribuzione che va determinata avuto riguardo anche agli aumenti connessi alla progressione di carriera per l'anzianità di 6 anni, 6 mesi e
25 giorni maturata dalla già al momento dell'immissione in ruolo. Pt_1
Poiché le differenze retributive rivendicate in giudizio dalla lavoratrice scaturiscono esclusivamente dalla riliquidazione della retribuzione mensile ordinaria in ragione della più favorevole progressione di carriera per anzianità, è allora chiaro che i dati contabili per sviluppare il conteggio del “dovuto” a tal titolo sono disponibili agli atti di causa.
In particolare, sono positivamente valutabili i conteggi prodotti in atti dalla i quali tengono Pt_1 conto di un'anzianità di servizio così come rivalutata in seguito alla integrale ricostruzione di carriera richiesta ed accolta con la presente pronuncia.
Alla data dell'assunzione a tempo indeterminato, dunque, la vantava un servizio pre-ruolo Pt_1
utilmente valutabile di anni 6, mesi 6 e giorni 25, di talché si trovava nella fascia stipendiale 3 -8 anni, in virtù della clausola di salvaguardia richiamata dal giudice di prime cure contenuta nel
CCNL del 2011, e che, di conseguenza, in data 1° febbraio 2019 sarebbe dovuto avvenire il successivo passaggio nella fascia stipendiale 9-14. I conteggi di parte riproducono quanto appena esposto e devono, pertanto, essere accolti in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto.
6.5. Per le ragioni appena esposte l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna del e del merito alla ricostruzione della carriera ed al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, della ulteriore somma di € 1.351,39 a titolo di differenze retributive per il periodo di servizio successivo alla data di immissione in ruolo, avvenuta il 1° settembre 2016, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale.
7. Le spese del primo grado di giudizio tra l'appellante e il seguono la soccombenza e CP_1
sono calcolate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia (tenuto conto che la domanda principale attiene alla ricostruzione di carriera), e tenuto conto, altresì, dell'attività processuale effettivamente svolta,
10 oltreché della semplicità della questione e della contumacia del , liquidandole in € CP_1
3.689,00, da distrarre in favore del difensore antistatario.
7.1. Il deve essere anche condannato al pagamento, in favore della delle spese del CP_1 Pt_1
presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario, che sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo sempre conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta
(non si procede, quindi, alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello), oltreché della semplicità della questione oggetto di giudizio e della contumacia del
. CP_1
7.2. Sono compensate le spese con l' , tenuto conto che l' è stato evocato in giudizio per CP_2 CP_2
ordine del giudice quale litisconsorte necessario meramente processuale e della posizione di terzietà rispetto alla lite da quest'ultimo assunta.
P.q.m.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
-dichiara il diritto di ad essere inquadrata, alla data del 1° novembre 2019, nella classe Parte_1
stipendiale 9 – 14 anni con anzianità di permanenza nella stessa pari a mesi 9 e, per l'effetto, condanna il a procedere al relativo inquadramento;
Controparte_1
- condanna, altresì, il appellato al pagamento, in favore di parte appellante, della somma CP_1 di € 1.351,39 a titolo di differenze retributive maturate dall'immissione in ruolo, avvenuta in data
1° settembre 2016, fino al 1° novembre 2019, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti dell'intervenuta prescrizione.
Condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € CP_1
3.689,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per il presente giudizio d'appello, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Compensa tra l'appellante e l' le spese del doppio grado di giudizio. CP_2
Così deciso all'udienza del 26 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
11