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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4448/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 23 giugno 2021
da
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Sabrina Convento e Maurizio Scattolin, del Foro di Venezia,
ed elettivamente domiciliata in Padova presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Scocca, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Enrico Alfonso Michele Zin, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Janna e Luca CP_2
Donà, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
1 Oggetto: Arricchimento senza causa
Conclusioni
per l'attrice “Nel merito, contrariis reiectis, accertato e Parte_1
dichiarato l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in capo al convenuto per le opere eseguite da Euro.Sa. su espresso incarico dell'amministrazione Parte_2
comunale nel corso degli anni 2012-2013 dettagliatamente indicate in atto di citazione, condannarsi il al pagamento della somma di Controparte_1
81.415,00 o di quella somma, maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa a titolo di indennità intesa quale diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore delle opere;
in via subordinata: accertato e dichiarato l'indebito arricchimento ex art. 2041
c.c. in capo al convenuto per le opere eseguite da Euro.Sa. su Parte_2
espresso incarico dell'amministrazione Comunale nel corso degli anni 2012 –
2013 dettagliatamemte indicate in citazione, condannarsi il _1
al pagamento della somma di € 69.202,75 pari all'85% dell'importo
[...]
siccome indicato dall'attrice nel computo metrico, detratto quanto la medesima avrebbe percepito a titolo di lucro cessante, secondo il principio stabilito dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza 607/2020 del 20 gennaio 2020 o di quella somma, maggiore e/o minore che verrà determinata in corso di causa a titolo di indennità intesa quale diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore delle opere.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 c. VI, n. 2
c.p.c. del 14.11.2022 e non ammesse con ordinanza 26 giugno 2023, inclusa la CTU atta ad accertare:
1) Se le opere e/o infrastrutture indicate nella determina n. 83 del 29.10.2012,
relativa a via Pavane, siano state effettivamente realizzate, se siano state
2 eseguite a regola d'arte, se oltre a quanto indicato nella determina siano state realizzate altre opere, quali la sistemazione del tratto finale della pista ciclabile sino a tutto il fronte strada dell'abitazione della signora con Parte_3
eliminazione delle barriere architettoniche, ed in caso affermativo il relativo costo/prezzo;
2) Se le opere e/o infrastrutture indicate nella determina 149 del 05.12.2012
ed eseguite da Euro. tra il settembre ed il novembre 2012 – esecuzione Pt_1
opere di sbancamento livellamento e stesura riciclato ne pressi del centro ricreativo per giovani ed anziani in - siano state effettivamente _1
realizzate, se siano state eseguite a regola d'arte, e se oltre a quanto indicato nella determina siano state realizzate altre opere, quali la messa in sicurezza di tutta l'area del piazzale tra il centro aggregazione ed il palazzetto Cinque
Cerchi, esecuzione fognatura delle acque bianche, linea di teleriscaldamento,
linea anticendio, enel e telecom, scavo e posa tubo corrugato per pubblica illuminazione, scavo e posa plinti per pubblica illuminazione e ne indichi i relativi costi/prezzi;
3) Se le opere e/o infrastrutture indicate nella determina 123 del 21.11.2013
eseguite da tra i mesi di maggio e settembre 2013 – esecuzione Parte_1
fognature, acque bianche, siano state effettivamente realizzate indicandone il costo/prezzo di realizzazione, se sono state eseguite a regola d'arte e se oltre a quanto indicato nella determina siano state realizzate altre opere, quali teleriscaldamento, enel, telecom, sistemazioni esterne e ne indichi i relativi costi/prezzi;
4) Se le opere individuate ai punti da 1 a 3 siano utilizzabili e se sono state collaudate.
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
3 per il convenuto : “In via pregiudiziale di rito: Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio, ai sensi dell'art. 164 comma 4° c.p.c. e, per l'effetto, fissare un termine per l'integrazione della stessa da parte di . Fe. ai Pt_4 Pt_1
sensi dell'art. 164, comma 5° c.p.c..
In subordine, sempre in via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque, il difetto di titolarità del rapporto del lato passivo del per i motivi dedotti in atti. _1 _1
In via principale e nel merito: attesa l'assoluta infondatezza delle domande attoree, sia nell'an che nel quantum, rigettarsi in toto le medesime;
con medesima richiesta sulle avverse pretese della terza chiamata sig.ra CP_2
.
[...]
Nel merito in via subordinata: per la denegata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, potessero trovare accoglimento, anche parziale, le domande attoree, operarsi le opportune compensazioni tra i rispettivi debiti e crediti esistenti tra le parti, in proporzione alle effettive ed accertate responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compresi IVA e C.p.a..
In merito alle istanze istruttorie, si abbiano anche in questa sede riprodotte e precisate come articolate in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (del
14.11.2022) e in memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. (del 02.12.2022).
Con vittoria di spese e di compensi, interamente rifuse”;
per la terza chiamata : “1) in via preliminare, che venga CP_2
dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale svolta dal
Comune di contro la signora in quanto appartenente alla _1 CP_2
giurisdizione della Corte dei Conti;
4 2) nel merito e in via principale, che vengano integralmente respinte, siccome infondate e comunque prescritte, le domande avanzate dall'attrice
[...]
nei confronti del , nonché le domande Parte_1 Controparte_1
formulate dal , per effetto della chiamata in causa Controparte_1
proposta da quest'ultimo, nei confronti della signora CP_2
3) in via riconvenzionale e per il caso di eventuale accoglimento delle domande dell'attrice e del convenuto , Parte_1 Controparte_1
che venga accertato e dichiarato il diritto ai sensi dell'art. 2041 c.c. della medesima signora nei confronti del o anche di CP_2 Controparte_1
all'indennizzo ed al rimborso della diminuzione patrimoniale Parte_1
dalla stessa eventualmente subita a causa delle azioni proposte dal _1
e da e, per l'effetto, che il o anche Parte_1 Controparte_1
vengano condannati all'indennizzo ed al rimborso a favore Parte_1
della signora con maggiorazione di interessi;
CP_2
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della Controparte_1
somma di € 81.415,00, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
A fondamento della propria domanda, la società ha dedotto di Parte_1
essere impresa che si occupa, tra l'altro, di opere di urbanizzazione, e di avere realizzato, nell'arco temporale 2010-2014, diverse opere per il Comune
di ; ha dedotto, altresì, che in relazione ad alcuni interventi, _1
, legale rappresentante di era stato Controparte_3 Pt_4 Parte_2
imputato, unitamente ad altri, dei reati di peculato ed abuso d'ufficio, ma che il processo si era concluso con una sentenza di assoluzione per lo;
CP_3
5 ha dedotto, inoltre, che, nel corso del processo penale, era stata espletata una consulenza tecnica al fine di verificare se alcune opere fossero state effettivamente eseguite e se fossero state eseguite rispettando le determine comunali.
L'attrice ha precisato che con determina n. 83 del 29.10.2012 il _1
le aveva affidato l'esecuzione di alcune opere da realizzare in via
[...]
Pavane con una previsione di spesa di € 10.825,00, oltre Iva (pari ad €
11.907,50) e che la consulenza espletata in sede penale (depositata il
6.8.2014) aveva accertato che solo una parte dei lavori indicati nel preventivo di spesa redatto dall'attrice stessa, era stata realizzato, laddove il valore delle opere non realizzate era stato calcolato in € 7.628,50; ha aggiunto che,
comunque, su incarico del Comune di , erano stati realizzati ulteriori _1
lavori in variante rispetto al preventivo iniziale con una spesa di € 8.624,00
oltre Iva (pari ad € 9.486,40 Iva inclusa), con la conseguenza che detraendo dal valore dei lavori effettivamente realizzati (in variante più quelli del preventivo originario) la somma già percepita, pari ad € 11.907,50, residua, in capo all'attrice, un credito di € 1.095,05 Iva inclusa.
L'attrice ha inoltre esposto che con determina n. 149 del 5.12.2012 il
[...]
le aveva affidato l'esecuzione dei lavori di sbancamento, _1
livellamento e stesura di riciclato nei pressi del centro ricreativo per giovani ed anziani con una previsione di spesa di € 35.290,63 Iva inclusa e che, in fase di esecuzione dei lavori, l'amministrazione comunale le aveva affidato ulteriori lavori consistenti nella messa in sicurezza di tutta l'area del piazzale tra il centro ricreativo per giovani ed anziani ed il centro cinque cerchi (palazzetto dello sport) per un valore di € 41.932,01 Iva inclusa, nonché la realizzazione dei sottoservizi meglio specificati in atto di citazione per un valore di €
10.337,00 oltre Iva (pari ad € 11.307,70).
6 L'attrice ha dichiarato anche che con determina n. 123 del 21.11.2013 il
Comune di le aveva affidato l'esecuzione dei lavori relativi al Viale _1
dello Sport in corrispondenza del Centro Cinque Cerchi con un preventivo di €
15.985,20 oltre Iva e che nel corso dell'opera le era stata commissionata anche l'esecuzione dell'impianto antincendio e teleriscaldamento.
L'attrice ha poi enunciato che, attivata una procedura di mediazione assistita,
nel febbraio 2021 era stato sottoscritto un accordo transattivo con cui erano state definite talune poste di dare/avere, riguardanti precipuamente le partite relative agli interventi commissionati ma non eseguiti, ma che erano rimaste ancora da definire le seguenti poste: 1) € 995,50 oltre Iva in relazione alla determina n. 83 del 29.19.2012; 2) € 38.120,01 oltre Iva ed ulteriori €
10.337,40 oltre Iva quali ulteriori lavori (servizi complementari e sottoservizi)
rispetto alla determina n. 149 del 5.12.2012; 3) € 24.618,40 oltre Iva in relazione alla determina n. 123 del 21.11.2013 quali ulteriori lavori eseguiti.
La società attorea ha dedotto che, trattandosi di opere effettivamente realizzate di cui l'amministrazione comunale ha tratto e trae utilità, si è
verificato un indebito arricchimento in capo al ai sensi Controparte_1
dell'art. 2041 c.c.; ha precisato, poi, che per poter esperire tale azione non è
necessario il requisito dell'utilità, dovendosi solamente stabilire il dato oggettivo dell'arricchimento e potendo l'amministrazione “solo” dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.
1.2 Nel costituirsi in giudizio il ha chiesto nel merito il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, oltre ad eccepire in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c..
Il convenuto ha in generale esposto che all'epoca dei fatti, il Sindaco _1
era anche responsabile dell'area 1 affari civili e dell'area 4 CP_2
7 lavori pubblici ed ambiente e che in tale ultima veste si era rapportata con la società attorea commissionando oralmente dei lavori, rispetto ai quali manca la documentazione basilare, tra cui una specifica determina comunale, oltre al progetto con il relativo computo metrico, l'incarico di Direttore dei Lavori e
R.U.P. e l'elaborato grafico. Ha, quindi, dedotto che, in ragione di tale rapporto instauratosi tra la quale responsabile tecnico, e la società attorea va CP_2
negato qualsivoglia coinvolgimento dell'amministrazione comunale, oltre ad evidenziare che l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile solo in via residuale e sussidiaria, tanto che, qualora un funzionario abbia commissionato dei lavori al di fuori di un contratto ed in violazione degli impegni di spesa, sorge una responsabilità diretta del funzionario stesso con esclusione di qualsivoglia rapporto tra l'esecutore delle opere e la Pubblica Amministrazione;
ha dedotto,
inoltre, che in ipotesi di arricchimento senza causa nei confronti della Pubblica
Amministrazione, il riconoscimento dell'utilità da parte del soggetto arricchito non è un requisito dell'azione e che, comunque, opera il principio dell'“arricchimento imposto” in base al quale nessun indennizzo è dovuto se la
Pubblica Amministrazione o ha rifiutato l'arricchimento o non ha potuto rifiutarlo, in quanto inconsapevole;
ha dedotto, poi, che le opere per le quali l'attrice ha chiesto l'indennizzo in questione paiono essere opere aggiuntive svolte “al di fuori” di un procedimento amministrativo su invito verbale di amministratori e funzionari, donde il difetto del carattere residuale e sussidiario dell'azione intrapresa.
In relazione alle singole determine il ha così esposto: Controparte_1
a) determina n. 83 del 29.10.2012: a fronte di opere preventivate per un valore di € 10.825,00 oltre Iva, pari ad € 11.907,50 incassati con liquidazione n. 111
del 12.11.2012, la società non ha realizzato lavori per un valore di Parte_1
€ 7.628,50 oltre Iva, cosicché l'eventuale credito eventualmente accertato in
8 capo all'attrice andrebbe compensato con quanto pagato in eccedenza da parte del b) determina n. 149 del 5.12.2012: gli unici documenti agli _1
atti del consistono nella delibera stessa, nella Controparte_1
Pa liquidazione n. 169 del 7.12.2012 su fattura di Euro Fe. ed altre due Pt_1
delibere – la n. 60/2012 e la n. 72/2012 – che pur, riguardanti il Piazzale
dell'Aggregazione, non menzionano alcuno dei lavori enunciati dalla società
attorea, cosicché l'eventuale credito non può essere richiesto al _1
bensì alla c) determina n. 123 del 21.11.2013: gli importi contenuti CP_2
della determina sono stati pagati con la liquidazione di una fattura di Pt_4
Fe. a corpo, ma nessun atto amministrativo riporta le opere Pt_1
asseritamente realizzate, con conseguente responsabilità, anche in tal caso,
della CP_2
Il ha provveduto alla chiamata in causa di Controparte_1 CP_2
al fine di essere da questa eventualmente manlevato.
[...]
1.3 Costituitasi in giudizio, ha chiesto, nel merito ed in via CP_2
principale, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Con precipuo riferimento ai fatti allegati ed alla domanda svolta da
[...]
la ha dedotto che, da parte della amministrazione Parte_1 CP_2
comunale, mai era intervenuta alcuna richiesta di esecuzione delle opere aggiuntive/in variante indicate dell'attrice, così come mai era intervenuto accordo alcuno, neppure orale;
in ogni caso, ha contestato sia l'effettiva esecuzione delle opere, sia la loro quantificazione, effettuata sulla base di mere perizie di parte senza che fossero mai stati predisposti, presentati o approvati dal i preventivi delle opere o i relativi consuntivi;
ha _1
esposto, infine, che, in ipotesi di spettanza dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.,
questo doveva corrispondere alla diminuzione patrimoniale ed essere
9 contenuto nei limiti dell'arricchimento senza alcuna considerazione del lucro cessante.
In relazione alla domanda svolta nei suoi confronti da parte del _1
ha, anzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità adita in
[...]
favore della Corte dei Conti, trattandosi, in ipotesi, di danno subito dal riconducibile alla condotta della stessa quale, all'epoca dei _1 CP_2
fatti, responsabile dei Lavori Pubblici.
Nel merito la ha dedotto che i tre appalti pubblici di lavori menzionati CP_4
dall'attrice sono stati affidati con le determine n. 83/2012, n. 149/2012 e n.
123/2013; che in relazione alle prime due nessuna variante è stata mai ordinata dalla medesima, posto, tra l'altro, che solo il responsabile del CP_2
procedimento può accertare la sussistenza dei presupposti che consentono l'introduzione di varianti in corso d'opera, con la conseguenza che eventuali varianti sono state arbitrariamente eseguite dall'appaltatore; che, comunque, i lavori concernenti i “sottoservizi Centro Aggregazione” non possono che essere ricondotti a tale Centro Aggregazione, con la conseguenza che eventuali responsabili sono i soggetti incaricati come R.U.P. e Direttori Lavori;
che, in relazione alla determina n. 123/13, sono documentalmente individuati i soggetti che ricoprirono le funzioni di R.U.P. e di Direttore dei Lavori, cosicché
su costoro incombeva l'onere di sorveglianza.
ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di condanna CP_2
del per ingiustificato arricchimento. Controparte_1
1.4 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante prova testimoniale (udienze del 11.10.2023 e 21.11.2023) e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate all'udienza del 7 novembre
2024.
10 La domanda attorea non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 La presente controversia trae origine dalla richiesta di pagamento, per complessivi € 81.415,00 (o in subordine € 69.202,75), formulata da
[...]
nei confronti del a titolo di indebito Parte_1 Controparte_1
arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione a taluni lavori eseguiti dalla detta società nell'ambito delle opere affidatele in forza della determine n. 83 del
29.10.2012, n. 149 del 5.12.2012 e n. 123 del 21.11.2013. Secondo la prospettazione attorea, nel corso della esecuzione delle opere previste nelle citate determine, ne furono commissionate di ulteriori, di cui, sempre a detta dell'attrice, il trarrebbe ancora vantaggio, donde la Controparte_1
responsabilità dell'ente comunale a pagare l'indennizzo richiesto.
Ciò detto, non coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal sin dalla sua costituzione in giudizio sul Controparte_1
presupposto che i rapporti sottesi alla pretesa creditoria attorea, sussistessero tra e . Parte_1 CP_2
Appare opportuno ricordare che la legittimazione (passiva, nel caso in esame)
è altro rispetto alla fondatezza o meno della domanda e non si può omettere di osservare che sia nell'atto di citazione, sia, ancor più esplicitamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la società ha Parte_1
dichiarato di avere chiamato in causa il sul presupposto Controparte_1
che sia stato quest'ultimo, e non altri soggetti, ad incaricarla di eseguire i lavori di cui ora chiede il pagamento. A pag. 1 della memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1 c.p.c. così espone: “come si dimostrerà in Parte_1
corso di causa l'affidamento degli ulteriori interventi non è stato effettuato,
come sostiene il convenuto, nella persona fisica dell'allora Sindaco CP_2
vi è tutta una corrispondenza tra soggetti del ed
[...] Controparte_1
11 che confermano che le opere furono commissionate Parte_1
dall'amministrazione”.
Ma se così è, come in effetti è, non è contestabile che, in base alla prospettazione attorea, la legittimazione passiva sussista in capo al
[...]
, cosicché l'eccezione de qua non merita accoglimento. _1
Del pari, non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. sul presupposto della indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e della mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, atteso che gli eventuali ordini –
aventi ad oggetto lavorazioni ulteriori – sarebbero stati emessi, in difetto della forma richiesta ad substantiam, da un soggetto (sempre la privo di CP_2
poteri.
Ai fini della eccezione in questione, non rileva, infatti, la effettiva sussistenza della prova a supporto degli assunti attorei, rilevando, piuttosto, l'esatta individuazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda e poiché
dalla disamina dell'atto di citazione emerge inequivocabilmente la determinatezza della domanda attorea, anche l'eccezione in questione non può trovare accoglimento.
2.2 Superate le eccezioni pregiudiziali, va affrontato il merito, rispetto al quale vanno esaminate le risultanze probatorie a sostegno della domanda attorea che, come già esposto, si fonda sostanzialmente sul presupposto che, nel corso della realizzazione delle opere di cui alle determine n. 83/12, n. 149/12
e n. 123/13, l'amministrazione comunale commissionò ad Parte_1
l'esecuzione di ulteriori lavori e sul presupposto che tali ulteriori lavori furono eseguiti e che il ne abbia beneficiato e continui a Controparte_1
beneficiarne.
12 Giova prendere le mosse dalla constatazione che, all'esito della negoziazione assistita, il ha versato ad . la somma di € Controparte_1 Pt_4 Parte_2
8.674,20 a saldo della fattura n. 16/2014, facendo salva l'azione della società
attorea all'accertamento di eventuali ulteriori crediti, nonché € 2.648,00 per interventi effettuati nel campo da calcio, laddove ha Parte_1
corrisposto al l'importo di € 27.884, 23 per la posizione Controparte_1
e di € 1.644,80 per la posizione Via Riviera. Persona_1
2.3 Ora, non è contestato ed è documentalmente provato (doc. 1 attoreo) che,
con determina n. 83 del 29.10.2012, il Comune di affidò ad _1 [...]
i lavori ivi specificati – da eseguirsi in via Pavane – per un Parte_1
corrispettivo di € 10.825,00, oltre Iva, pari ad € 11.907,50, somma che la stessa attrice dichiara di avere percepito (cfr. pag. 2 atto di citazione) e che,
peraltro, coincide con l'offerta che aveva formulato in data 6 Parte_1
ottobre 2012 (doc. 2 attoreo).
In base alla prospettazione della stessa attrice, nonostante la citata delibera n.
83/2012 e nonostante l'incasso dell'importo di € 11.907,50, Parte_1
non realizzò opere per un valore pari ad € 7.628,50 (Iva esclusa): ciò emerge dal documento dimesso sub 4 dall'attrice, nonché dall'estratto di perizia –
depositata dall'attrice sub documento n. 3 – espletata nel corso del procedimento penale di cui sopra e va detto che, alla luce di tali produzioni e della mancata contestazione da parte della convenuta e della terza chiamata circa la quantificazione in € 7.628,50 delle opere non realizzate, va ravvisato un indebito pagamento in favore di per il detto importo di € Parte_1
7.628,50 (Iva esclusa).
Sostiene l'odierna attrice di avere, tuttavia, realizzato altri lavori in variante rispetto alla determina n. 83/12 consistenti, sostanzialmente, nella sistemazione del tratto finale della pista ciclabile di via Pavane e rispetto ad
13 essi chiede il pagamento dell'importo di € 995,50 oltre Iva derivante dalla differenza tra quanto già incassato (€ 11.907,50 Iva inclusa) ed il valore delle opere realizzate in variante che, a detta dell'attrice stessa, avrebbero un valore di € 8.624,00 Iva esclusa (doc. 4 attoreo – consuntivo depositato in il 13.2.2019). Controparte_1
Ciò premesso, bisogna, anzitutto, stabilire se effettivamente Parte_1
abbia eseguito i “lavori in variante” indicati nel citato documento n. 4 attoreo,
nonché stabilire il loro eventuale valore per poi stabilire su incarico di chi tali lavori furono realizzati.
Quanto al primo aspetto può ritenersi provato che la società attorea abbia effettivamente eseguito un intervento di sistemazione del tratto finale della pista ciclabile: ciò emerge dalle dichiarazioni rese dai testimoni Tes_1
e , entrambi escussi all'udienza dell'11 ottobre 2023.
[...] Testimone_2
Il teste che all'epoca dei fatti lavorava alle dipendenze di Testimone_1
con mansioni di operaio escavatore ed autista, in relazione Parte_1
ai capitoli di prova della memoria 183, comma VI, n. 2 attorea, ha così
dichiarato: “Io ricordo che ho partecipato io stesso alla realizzazione della
pista ciclabile in via Pavane, ricordo bene la signora , non so dire Parte_3
esattamente se siano stato effettuati tutti i lavori di cui al cap. 4, ma alla fine la
pista ciclabile era perfettamente funzionante”, laddove il teste Testimone_2
(sentito a prova contraria sui medesimi capitoli e rispetto al quale va rigettata l'eccezione di incapacità), che all'epoca dei fatti lavorava all'ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di , ha dichiarato che “i lavori relativi alla _1
pista ciclabile furono realizzati dalla società .Sa.Fe , mi ricordo che Pt_1
l'intervento riguardò un tragitto di circa 80 metri”.
Ciò appurato in ordine alla materiale esecuzione delle opere da parte di Pt_4
va osservato che non vi è alcun elemento in base al quale possa
[...] Parte_2
14 ritenersi provato che l'odierna attrice abbia ricevuto incarico da parte del per l'esecuzione delle opere in questione. Controparte_1
Infatti, non risulta alcuna determina da parte dell'amministrazione comunale di conferimento di tali opere e all'esito della prova orale non è emerso alcun elemento dal quale possa, anche indiziariamente, ritenersi provato che un incarico fu conferito. Assai generiche sono, al riguardo, le dichiarazioni rese dal citato teste avendo egli genericamente fatto riferimento Tes_1
all'accesso presso il cantiere da parte del “Sindaco o Vice Sindaco” o qualcun altro che “poteva essere del Comune”; non si può, poi, non osservare che dalla deposizione testimoniale non si evince il criterio in base al quale il testimone abbia potuto “ricondurre al le persone che visionarono il _1
cantiere, così come non si evince alcun elemento in base al quale poter identificare i soggetti cui il testimone ha genericamente fatto riferimento.
Alla medesima conclusione si deve giungere anche avuto riguardo agli elementi probatori indicati, sin dall'atto di citazione, dall'attrice a comprova dell'affidamento dei lavori da parte del ossia le dichiarazioni rese _1
nell'ambito del processo penale n. 3481/14 R.G.N.R. e n. 3115/15 R.G. dal geom. e dal geom. (doc. 5 attoreo – verbale Controparte_5 CP_6
stenotipico del 19.3.2018).
Al riguardo mette conto osservare che, nonostante il richiamo fatto dalla difesa attorea, il citato documento n. 5 non riporta le dichiarazioni del geom.
[...]
e che anche dalle dichiarazioni del geom. non emerge la CP_6 CP_5
prova che vi fu un affidamento alla società Fe. da parte del Pt_4 [...]
, giacché dalle dichiarazioni rese dal si può, al più, _1 CP_5
evincere una richiesta di tal signora di sistemazione della Parte_3
pavimentazione stradale davanti alla di lei abitazione.
15 Nessuna prova è stata, dunque, raggiunta in relazione all'allegato affidamento da parte del , ma nessuna prova è stata parimenti Controparte_1
raggiunta in ordine alla possibilità di poter ricondurre a CP_2
l'affidamento dei lavori in questione;
va, pertanto, esclusa anche una responsabilità diretta di quest'ultima.
2.4 Passando ad esaminare la determina n. 149 del 5.12.2012, è
documentalmente provato che il affidò ad Fe. Controparte_1 Pt_4
i lavori ivi indicati (doc. 6 attoreo) con una previsione di spesa di € Pt_1
35.290,63, oltre Iva, corrispondente al preventivo che l'odierna attrice aveva fatto pervenire al (doc. 7) e non è contestato che quello è l'importo _1
pagato alla società e.. Pt_4
Anche in tal caso, si tratta di stabilire se effettivamente abbia Parte_1
eseguito i “lavori in aggiunta”, nonché stabilire il loro eventuale valore per poi stabilire su incarico di chi tali lavori furono realizzati e va subito precisato che i
“lavori in aggiunta” di cui l'attrice chiede ora il pagamento consisterebbero nella messa in sicurezza di tutta l'area del piazzale tra il centro di aggregazione (centro ricreativo per giovani ed anziani) ed il futuro palazzetto dello sport (centro cinque cerchi) per poterlo utilizzare come parcheggio a servizio delle due strutture.
Quanto al primo aspetto, va detto che, contrariamente agli assunti attorei, i documenti dimessi sub 8 e 9 non forniscono la prova della effettiva
Pa realizzazione delle opere in questione da parte della società Pt_4
giacché non risulta che né il consulente di parte (doc. 9), né il consulente del
Pubblico Ministero abbiano appurato un tanto (doc. 8): il primo ha esposto delle considerazioni di carattere generale senza dare conto dei riscontri eseguiti per giungere alle conclusioni rassegnate, il secondo si è soffermato
16 fondamentalmente ad esaminare l'esecuzione delle opere oggetto della determina n. 149/2012, ma non quelle (asseritamente) eseguite “in aggiunta”.
L'esecuzione delle opere de quibus (come detto, messa in sicurezza dell'area esistente tra il centro di aggregazione ed il centro cinque cerchi, con sbancamento della zona, fornitura e posa di sottofondo riciclato, stesura e compattazione, fornitura e posa di stabilizzato) da parte della società
[...]
può, però, ritenersi provata, in base alla deposizione dei testimoni Pt_1
e , entrambi escussi all'udienza dell'11 ottobre Testimone_3 Testimone_4
2023 sui capitoli attorei 7 e 8.
Infatti, lo , all'epoca dei fatti, lavorava alle dipendenze di .Sa.Fe Tes_4 Pt_1
con mansioni di capo squadra e di scavatorista ed ha dichiarato di avere contribuito egli stesso alla realizzazione dei lavori;
la teste ha Tes_3
dichiarato di essere ”stata incaricata, quale ingegnere libero professionista, di
redigere il progetto e di seguire, quale direttore lavori, la palestra ed il centro
di aggregazione che sono vicini” e di avere constatato l'effettiva esecuzione dei lavori “in aggiunta” di cui si discute. In considerazione della professionalità
della teste, le sue dichiarazioni appaiono sufficienti per ritenere raggiunta la prova della materiale esecuzione delle opere.
Difetta, invece, la prova di un conferimento di incarico in capo ad Parte_1
da parte del , così come difetta la prova di qualsivoglia Controparte_1
riconducibilità a circa l'iniziativa di far eseguire le “opere in CP_2
aggiunta”.
Su tale aspetto la testimone ha dichiarato di non sapere chi Testimone_3
fosse il soggetto che aveva “dato questo incarico di esecuzione”, precisando di non sapere se fosse stato o meno il a conferire tale incarico e non _1
è contestabile che tali dichiarazioni non siano idonee a comprovare il conferimento di un incarico all'odierna attrice né da parte del di _1
17 , né da parte di . Non è parimenti contestabile che la _1 CP_2
prova di un conferimento dell'incarico possa fondarsi sulle dichiarazioni rese dal testimone , giacché sul punto egli ha riferito quanto gli era Testimone_4
stato detto da , ossia il legale rappresentante della società attorea;
CP_3
lo ha sul punto enunciato: “fu il sig. a dirmi che l'incarico Tes_4 CP_3
alla società era stato conferito dal Comune di ”. Parte_1 _1
La domanda attorea non può, pertanto, trovare accoglimento neppure per tali supposte “lavorazioni aggiuntive”.
La domanda attorea non può trovare accoglimento neppure in relazione alle
“ulteriori lavorazioni aggiuntive (sempre rispetto alla determina n. 149/2012)”
consistenti nei lavori asseritamente eseguiti nei mesi di febbraio/marzo 2013
presso il Centro di Aggregazione di cui al capitolo attoreo 13, giacché se è
ben vero che il citato teste ha confermato l'esecuzione delle opere Tes_4
elencate nel capitolo (fognatura acque bianche, linea per il teleriscaldamento,
linea antincendio, linee Enel e Telecom), è altrettanto vero che, in relazione al soggetto che avrebbe conferito tale incarico, il testimone si è limitato, anche in questo caso, a riferire quello che gli aveva detto lo . CP_3
La testimone ha sul punto precisato che rispetto ai lavori in questione Tes_3
non aveva ricevuto l'incarico di seguirli;
ha dichiarato che la società
[...]
aveva eseguito opere di realizzazione di sottoservizi con preciso Pt_1
ricordo delle acque bianche, aggiungendo, però, di non poter essere più
precisa. Inoltre, la testimone non è stata in grado di fornire nessuna indicazione in ordine al soggetto che avrebbe conferito all'odierna attrice l'incarico di effettuare le lavorazioni in questione. In relazione alle acque bianche la testimone ha dichiarato di avere predisposto lei stessa il relativo disegno, senza, tuttavia, assumersi la paternità di tutti i disegni di cui al documento attoreo n. 21 (asseritamente raffiguranti le lavorazioni in
18 questione) e senza essere in grado di dire se (e chi) fosse stato il Comune di a consegnarli all'odierna attrice. _1
Anche in tal caso, contrariamente agli assunti attorei, nessun supporto probatorio può essere tratto dalla perizia di parte redatta dal geom. CP_6
nell'ambito del citato procedimento penale n. 3481/14 R.G.N.R. e n. 3115/15
R.G., giacché anche per tali lavorazioni il predetto si è limitato ad esporre considerazioni di carattere generale senza dare conto dei riscontri eseguiti per giungere alle conclusioni rassegnate, anche in ordine al dichiarato, ma non dimostrato, conferimento di incarico da parte del o di Controparte_1
. CP_2
2.5 Passando ad esaminare la determina n. 123 del 21.11.2013, è
documentalmente provato (doc. 10 attoreo) che il affidò Controparte_1
ad l'esecuzione dei lavori indicati nel preventivo del Parte_1
30.10.2013 di cui al prot. n. 5270 (relativi al Viale dello Sport in corrispondenza del Centro Cinque Cerchi) con una previsione di spesa di €
15.985,20, Iva inclusa per la posa delle condutture per i sottoservizi.
Ancora una volta, si tratta di stabilire se effettivamente abbia Parte_1
eseguito i “lavori aggiuntivi” consistenti nell'impianto antincendio e teleriscaldamento e condotta antincendio in conformità al documento n. 24
dimesso da parte attrice e va subito detto che, anche in questo caso, nessun elemento probatorio è evincibile dalla più volte citata perizia del geom. CP_6
(doc. 9 attoreo), posto che, anche su tali lavorazioni, egli si è limitato ad esporre considerazioni di carattere generale senza dare conto dei riscontri eseguiti per giungere alle conclusioni rassegnate,
Sulle lavorazioni de quibus generiche ed inconsistenti sono state le dichiarazioni della teste che, con precipuo riguardo al detto documento Tes_3
n. 24 in relazione al cap. 17 attoreo, ha detto di non ricordare.
19 Anche da parte del teste attoreo (rispetto al quale può Testimone_5
essere disattesa l'eccezione di incapacità) nulla di rilevante è stato riferito in relazione ai lavori de quibus, giacché, dopo avere precisato di essere stato
RUP per progetto Casa delle Associazioni e per pochi mesi RUP per il progetto del centro cinque cerchi, ha dichiarato di non sapere nulla in relazione ai disegni relativi al teleriscaldamento ed alla condotta antincendio
(detto doc. 24 attoreo), asserendo di non averli mai visti prima. Anche il teste ha dichiarato di nulla sapere. Testimone_2
Contrariamente agli assunti attorei, l'esecuzione dei lavori in questione ed il loro affidamento da parte del non possono ritenersi Controparte_1
provati neppure dalle comunicazioni di cui ai documenti attorei dimessi da 11
a 14, trattandosi di mere comunicazioni sottoscritte dall'ing. Testimone_3
rispetto alle quali, peraltro, non è neppure dato sapere se siano giunte a destinazione del Servizio Lavori Pubblici del . Controparte_1
2.6 Il complessivo quadro probatorio se, per un verso, consente di ritenere provato che almeno una parte delle lavorazioni “aggiuntive” siano state eseguite da per altro verso, però, non consente di ritenere Parte_1
raggiunta la prova che la società attorea fosse stata in tal senso incaricata dal o da . Controparte_1 CP_2
Le deposizioni testimoniali su tale specifico aspetto sono state alquanto inconsistenti e, per quanto sopra esposto, contrariamente agli assunti attorei
(cfr. richiamata memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) la documentazione versata in atti non dà alcuna evidenza di “una corrispondenza tra soggetti del
ed che confermano che le opere furono Controparte_1 Parte_1
commissionate dall'amministrazione”. Anzi, con precipuo riguardo ai lavori di cui alle determine n. 83/12 e 149/12 la perizia redatta in sede di procedimento penale (che l'attrice ha depositato per stralci sub documenti n. 3 e n. 8) ha
20 evidenziato che tra la documentazione acquisita non risulta esistere un progetto ed il relativo computo metrico, così come non risulta esistere l'incarico delle figure di Direttore dei Lavori e RUP, cosicché non è neppure agevole stabilire quali siano le “lavorazioni aggiuntive” rispetto al contenuto delle determine.
Neppure la delibera 6.11.2014 n. 68 (doc. 15 attoreo) comprova una qualsivoglia riconducibilità all'amministrazione comunale delle opere in questione, giacché dalla sua disamina non si evince alcun collaudo,
emergendo piuttosto che la Giunta Comunale deliberò di indirizzare il responsabile del servizio LL.PP. ad adottare ogni atto e provvedimento necessario volto all'utilizzazione dell'impianto Cinque Cerchi, riservando la verifica della corretta esecuzione delle opere.
La domanda attorea non può, pertanto, trovare accoglimento né nei confronti del , né nei confronti di , ritenendo di Controparte_1 CP_2
poter estendere la domanda anche nei confronti di quest'ultima, essendo stata chiamata in causa dal convenuto quale vera legittimata passiva (cfr. per tutte
Cass.
8.3.2018 n.5580).
Rimangono assorbite le altre questioni.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengo o liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per tutte le fasi del giudizio avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 4448/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta la domanda attorea;
21 2) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in € 14.103,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
3) condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_2
che si liquidano in € 14.103,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
22