Articolo 37 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 36Articolo 38
Versione
18 marzo 1953
Art. 37. (Bilancio preventivo)

Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto.
L'approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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