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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 325/2025 del R.A.C.C. in data 20/02/2025, introdotta d a
- (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DALL'ARA C.F._2
CLAUDIO elettivamente domiciliati all'Indirizzo Telematico del difensore
RICORRENTE
c o n t r o
- (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
PROIETTO MARCO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA DELLA SAPIENZA, 20 FERMO
RESISTENTE avente per oggetto: Pagamento somma di denaro viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del
CONCLUSIONI
- per per “Voglia L'ill.mo Giudice Parte_1 Parte_2
adito, nel merito:
ACCERTARE la titolarità dell'importo pari ad euro 60.069,74 di cui al cc n.
611711.67 acceso presso la filiale di AR (Fe) della Controparte_1
Pag. 1 di in capo ai sigg. ed in qualità di eredi della CP_1 Parte_2 Pt_1
sig.ra , cointestataria per 1/3 del conto, ai sensi dell'art. Persona_1
1854 cc, e per l'effetto CONDANNARE , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e al pagamento della somma di euro 60.069,74 in favore dei ricorrenti oltre gli interessi legali e di mora dalla data della diffida inviata il 21.10.24;
Con vittoria di spese competenze occorse ed occorrende (comprensive altresì del procedimento di mediazione)
- per : “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertati i fatti di causa, contrariis reiectis, previa l'eventuale ordine di integrazione del contraddittorio, da demandarsi ai ricorrenti, nei confronti della sig.ra
e, eventualmente, del sig. : Controparte_2 Controparte_3
Accertare e dichiarare la legittimità della condotta tenuta dalla
[...]
nella vicenda per cui è causa, in relazione Controparte_1
alla gestione del Conto corrente n. 611711.67 a seguito del decesso della
Signora e della contestazione sulla titolarità dei fondi da Persona_1
parte della Sig.ra e, per l'effetto, tenerla indenne da Controparte_2
qualsiasi relativa responsabilità.
Accertare e dichiarare che la non era tenuta a liquidare, in favore CP_1
degli odierni ricorrenti, la somma da questi richiesta e registrata sul conto corrente n. 611711.67, in assenza di un accordo tra tutti i potenziali aventi diritto o di una pronuncia giudiziale definitiva sulla effettiva titolarità dei fondi.
Disporre l'eventuale pagamento, in favore degli effettivi aventi diritto, della somma attualmente registrata sul conto corrente n. 611711.67, mandando esente la Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo e rigettando ogni altra domanda contro la stessa formulata.
Pag. 2 Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ed hanno adito, con ricorso ai sensi Parte_2 Parte_1
dell'art. 281 sexies c.p.c, l'intestato Tribunale affinché fosse ordinato alla
“ il pagamento del saldo del conto Controparte_1
corrente n. 611711.67 – accesso presso la filiale di AR (FE) – quali eredi della cointestataria saldo quantificato in euro Persona_1
60.069,74.
I ricorrenti hanno dato atto della cointestazione del conto predetto tra ed e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'avvenuto prelevamento, dopo il decesso di da parte Persona_1
degli altri cointestatari dei 2/3 del saldo di conto corrente (pari ad euro
120.103,75), rivendicando il diritto alla riscossione della quota di spettanza della de cuius, diritto negato dall'istituto bancario sulla base di missive inviate dal legale di e Controparte_2 Controparte_3
inibitorie del pagamento sull'assunto di un'affermata titolarità esclusiva anche sulle somme residuate sul conto.
Il Giudice ha fissato con decreto la prima udienza e assegnato i termini per la notificazione.
Si è costituta tempestivamente la convenuta confermando la allegazione dei fatti fornita dalla controparte, rivendicando tuttavia la diligenza della condotta tenuta, dettata dalla rivendicazione della titolarità delle somme relitte sul conto corrente – relitte proprio in virtù del comportamento dell'istituto bancario che, a fronte della richiesta di versamento di tutte le somme su altro conto corrente da parte di
[...]
e aveva loro attribuito solo i 2/3 CP_2 Controparte_3
dell'attivo presente nel conto – operata dai cointestatari professatisi
Pag. 3 titolari esclusivi delle somme ed in procinto di intraprendere un'azione giudiziaria all'uopo.
Se del caso la parte ha evidenziato la opportunità che la parte ricorrente o il giudice estendessero il contradittorio nei confronti di CP_2
e
[...] Controparte_3
Alla prima udienza il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
In base all'art. 1854 c.c. nella ipotesi di cointestazione del conto corrente gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Si presume che le somme sul conto corrente siano, dunque, di proprietà dei cointestatari in misura uguale, presunzione semplice che consente una difforme prova ad opera del cointestario.
Nei rapporti interni poi si applica art. 1298, II comma c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulti diversamente (Cass. 27069/2022: “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298,
comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva
la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non
può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi”) e ogni creditore, avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura non eccedente la quota parte di sua spettanza (Cass., 77/2018: Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non
sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298,
comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se
Pag. 4 non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal
versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel
rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la
detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun
cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa
disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma
depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”).
Ne deriva che, da un lato, correttamente l'istituto bancario ha rifiutato il versamento dell'intera somma di saldo di conto corrente richiesta da e in assenza di un Controparte_2 Controparte_3
accertamento giudiziale della titolarità della quota formalmente intestata a e, dall'altro, che non poteva legittimamente rifiutare il Persona_1
pagamento della quota di 1/3 rivendicata dagli eredi di quest'ultima (si noti come non sia stato prodotto il contratto né invocato l'art. 9 delle
“Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente” sicché alcun rilievo può farsi d'ufficio).
D'altronde a distanza di un anno dalla prima missiva dell'avv. Forlani in nome e per conto di e non Controparte_2 Controparte_3
risulta essere stata introdotta alcuna controversia giudiziaria sul punto.
La mancata citazione in giudizio di e CP_2 CP_2
ad opera dei ricorrenti impedisce, invece, di Controparte_3
esaminare la domanda di accertamento della titolarità delle somme residue sul conto, accertamento con valenza di giudicato che presupporrebbe la partecipazione al giudizio dei cointestatari: profilo, dunque, che deve ritenersi estraneo al thema decidendum.
Le spese del giudizio, liquidate ai valori minimi – data la semplicità delle questioni trattate, l'esaurimento del giudizio in una sola udienza e nella redazione del solo ricorso - seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
325/2025 R.G.:
1) CONDANNA la “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento del saldo di conto corrente n. 611711.67 accesso presso la filiale di AR (FE) dell'Istituto Bancario a favore di ed Parte_2 Parte_1
2) CONDANNA la “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a rifondere a ed Parte_2 [...]
le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € Pt_1
786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed
I.V.A.;
3) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 29 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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