Articolo 294 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 293Articolo 295
Versione
6 maggio 1952
Art. 294.
(Spese per gli esperimenti pratici)


Qualora per gli esperimenti pratici sia necessario l'impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico dei candidati.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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