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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/09/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6210/2022 del R.G. promossa da:
Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
CP_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Monica Portaccio e Massimo Birardi
-Ricorrenti-
Contro
Controparte_2
in persona del Capo dell'I.T.L. pro tempore rappr. e dif. dal funzionario delegato Mario Pastore
-Resistente-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Con ricorso in opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex art.22, l.
689/1981 e art. 6, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, parte opponente propone
Cont azione nei confronti dell di per l'annullamento e/o la revoca CP_2 Cont dell'ordinanza-ingiunzione Prot. n. 33003- 33006 emessa dall' di in CP_2 data 28 aprile 2022, notificata in data 09.05.2022.
1 Con il provvedimento impugnato veniva ingiunto a e a Parte_1 [...]
in qualità di obbligati in solido, il pagamento della somma di € CP_1
16.666,67 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione delle seguenti disposizioni:
“Art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, D.Lgs. 10/09/2003, n.276 così come modificato dall'art.1, comma 1, D.Lgs. n.08/2016 - Interposizione illecita da pseudo - appalto - Appaltante - Regime Ordinario. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel titolo III del D. Lgs. N. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art.29, comma 1, l'utilizzatore ed il somministratore sono puniti, ai sensi dell'art. 18 Comma 5Bis, D.Lgs.
276/2003 e dell'art.1 commi 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.000,00 né superiore ad euro 50.000,00.
Ha usufruito per un totale di 2.600 giornate di manodopera illecitamente fornita dalla AL VI Italia RL come sotto specificato;
1) dal 14.09 al 23.12.2015 e dal 04.01 al 05.08.2016 per Parte_2 giorni 215;
2 dal 29.08 al 31.08.2016 per giorni 3; CP_4
3) dal 13.07 al 05.08.2016 per giorni 18; Controparte_5
4) dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 244; 5) Controparte_6 [...]
dal 13.07 al 05.08.2016 per giorni 18; CP_7
6) dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 238; Parte_3
7) L dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 252; Parte_4
8) il 31.08.2016 per giorni 1; CP_8
9) dal 14.09.2015 al 05.08.2016 per giorni 231; Parte_5
10) dal 07.0 7 al 05.08.2016 per giorni 22; CP_9
11) dal 22.10 al 23.12.2015 per giorni 60; CP_10
12 dal 13.7 al 05.08.2016 e dal 23.08 al 31.08.2016 per CP_11 giorni 22;
13 dal 24.08 al 23.12.2015 per giorni 95; CP_12
2 14 dal 09.09 al 16.09.2015 per giorni 6; Parte_6
15) dal 01.09 al 23.12.2015 e dal 04.01 al 05.08.2016 per Parte_7 giorni 223;
16) dal 30.08 al 31.08.2016 per giorni 2; Parte_8
17) dal 13.09 al 20.12.2015 per giorni 25; Controparte_13
18) dal 01.09.2016 al 04.07.2016 per giorni 163; 19) Parte_9 dal 01.09 al 23.12.2015 e dal 07.01 al 05.08.2016 per Parte_10 giorni 262;
20) dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 252; Parte_11
21) dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 248”. Parte_12
In particolare, la sanzione era scaturita da una richiesta di intervento della lavoratrice (all.8 parte opposta); la sanzione era stata Parte_5 applicata dall a seguito di accesso ispettivo effettuato in data CP_2
12.07.2018 nei confronti della ditta AL VI Italia RL, dal quale emergeva che, la lavoratrice, pur formalmente assunta dalla ditta AL
VI Italia RL, prestava attività lavorativa presso la sede della
[...]
. CP_1
Ciò in quanto, dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite emergeva che (committente) e AL VI RL (appaltatrice) avevano Controparte_1 stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi per movimentazione merci;
che AL VI RL in data 01.04.2015 ha subappaltato i suddetti servizi alla ditta AL VI Italia RL.
Che, in forza di tale contratto di appalto, presso si Controparte_1 recavano di volta in volta lavoratori forniti dalla AL VI Italia RL.
A seguito degli accertamenti complessivamente svolti, l riteneva CP_2 che il contratto di affidamento concluso tra le società ispezionate non presentasse i requisiti dell'appalto lecito di cui all'art. 29 co. 1 D.lgs.
276/03 e pertanto celasse una somministrazione illecita di manodopera, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 18 co.
5-bis D.lgs.
276/03.
Di conseguenza, l'ispettorato redigeva il verbale unico di accertamento da cui scaturiva l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione.
3 proponeva opposizione eccependo la violazione del termine di Parte_1 cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981 e nel merito, contesta la legittimità della sanzione.
Si costituiva in giudizio il quale, con memoria di costituzione, CP_14 contestava gli assunti di parte opponente e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Mentre parte opponente sostiene la violazione del termine di cui all'art. 14 comma 2 della l. n. 689 del 1981, al contrario, parte opposta sostiene sia infondata l'eccezione di tardività della contestazione degli illeciti amministrativi poiché il termine di novanta giorni, previsto dall'art.14 della Legge 24 novembre 1981 n.689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.
Ciò in quanto in data 12 luglio 2018 veniva effettuato il primo accesso ispettivo (all.5 parte opposta); in data 10 ottobre 2018 veniva redatto
Verbale interlocutorio (all. 6 parte opposta); in data 07.02.2019 veniva redatto Verbale unico di accertamento e notificazione, notificato a parte opponente in data 20.02.2019, dal quale si evince che gli ispettori concludevano gli accertamenti in data 20.12.2018 (all.4 parte opposta).
Dunque, l ha rispettato i termini di cui all'art. 14 comma 2 CP_2 della l. n. 689 del 1981 considerata l'istruttoria dovuta all'accertamento della sanzione in questione.
Nel merito, si osserva che con il d.lgs 276/03 è venuto meno il divieto generalizzato di interposizione e di appalto nelle prestazioni di lavoro, prima contemplato dalla l. 1369/60, senza però giungere ad una piena liberalizzazione dell'interposizione di manodopera che, ad oggi, è consentita nei limiti della somministrazione di lavoro svolta da un'agenzia autorizzata.
Pertanto, il legislatore, per evitare che nella pratica il contratto di appalto, avente ad oggetto la fornitura di servizi e di prestazioni lavorative, fosse utilizzato per occultare forme di interposizione illecita di manodopera (non riconducibili alla somministrazione di lavoro svolta da un'agenzia autorizzata) ha individuato una serie di requisiti che devono
4 sussistere affinché l'appalto possa considerarsi lecito.
A tale proposito gli artt. 1665 c.c. e 29 d.lgs. 276/03 prevedono che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio dei poteri organizzativi e direttivi nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
Da tale disposizione si desume che mentre negli appalti leciti l'appaltatore
è effettivamente in possesso di una propria organizzazione di uomini e mezzi con la quale eseguire il servizio o l'opera appaltati, nelle forme illecite l'appaltatore è un “finto imprenditore” che si interpone tra lavoratori e committente al solo scopo di consentire a quest'ultimo di ottenere prestazioni di lavoro senza assumere direttamente i lavoratori.
Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza che, per distinguere l'appalto da una mera interposizione illecita, ha tradizionalmente individuato due requisiti indispensabili: l'esistenza in capo all'appaltatore di una reale organizzazione di mezzi (ovvero l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, in caso di appalti a bassa intensità di capitale) nonché l'assunzione del rischio d'impresa. Con la precisazione che ciò che rileva è l'autonomia gestionale dell'impresa appaltatrice rispetto a quella committente sicché ove essa risulti carente di tale autonomia si configura una somministrazione di lavoro illecita in quanto effettuata da soggetto non autorizzato (Cass. n. 14087 del 26.3.2013).
Premessa la necessaria sussistenza di tali requisiti ai fini della liceità del contratto di appalto, graverà sull'Amministrazione l'onere di provare la insussistenza in concreto del potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore sui lavoratori da esso impiegati nonché la mancata assunzione del rischio di impresa allo scopo di giustificare la sanzione irrogata.
Infatti, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di
5 opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa.
A tal fine i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Trib., Trapani, sez. lav.,
n. 482/21; Cass. civ. sez. lav., n.23800/14; Cass. civ., sez. VI, ord. n.
1921/19).
Dal complesso delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori della
AL VI Italia RL nel periodo in questione, (all.10 parte opposta), si evince che la maggior parte degli stessi ha dichiarato agli ispettori che le direttive sul lavoro venivano date dal responsabile o dal personale della che le divise da lavoro e le buste paga venivano fornite Controparte_1 dalla (committente). Controparte_1
La lavoratrice ascoltata in qualità di testimone ha Parte_8 confermato le dichiarazioni rese agli ispettori (dalle quali si evinceva la sussistenza in concreto del potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore), in particolare che nel corso del rapporto di lavoro presso la AL VI Italia RL riceveva le direttive da . Parte_1
Al contrario, nel corso dell'istruttoria orale, i lavoratori Parte_10
, , , nel confermare le dichiarazioni
[...] Parte_12 Controparte_6 rese agli ispettori, hanno sostanzialmente confermato le circostanze indicate in ricorso, in particolare la circostanza sub 4 del ricorso (“il Sig.
[...]
, responsabile sul posto di lavoro della ditta appaltatrice Persona_1
e subappaltatrice, comunicava ai dipendenti impiegati nell'appalto l'orario di lavoro e le mansioni da osservare, verificava la corretta esecuzione del lavoro, riprendeva i medesimi in caso di inesatta esecuzione, provvedeva al pagamento del le retribuzioni e all'emissione delle buste paga in favore dei lavoratori impiegati nell'appalto……”).
Atteso che, tali lavoratori, già in sede ispettiva, avevano dichiarato di ricevere le direttive dalla AL VI Italia RL, di avere firmato il
6 contratto e ritirato personalmente le buste paga presso gli uffici della stessa società, di indossare una divisa blu con la scritta della società appaltatrice, si ritiene che per gli stessi, indicati nell'ordinanza ingiunzione, non è emersa la mancanza di autonomia gestionale ed operativa in capo alla AL VI Italia RL (appaltatrice).
Per la restante parte dei lavoratori indicati nell'ordinanza-ingiunzione, valutate le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori, si ritiene che l ha fornito prova adeguata e sufficiente a ritenere integrati CP_2 gli estremi dell'illecito contestato.
Alla luce delle motivazioni esposte non si ritengono integrati gli estremi della somministrazione illecita di lavoro con riguardo ai soli lavoratori
, impiegati da parte Parte_10 Parte_12 Controparte_6 opponente nell'appalto con AL VI Italia RL, non essendo stata fornita prova dall' della carenza dei requisiti di liceità dell'appalto CP_2 di cui all'art 29 co 1 d.lgs. 276/03.
Pertanto, la sanzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata con riferimento ai soli lavoratori Parte_10 Pt_12
, .
[...] Controparte_6
Confermata nel resto l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione amministrativa dell'ordinanza ingiunzione opposta per i lavoratori Parte_10
, Parte_12 Controparte_6
- conferma nel resto l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
7 Bari, 18 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
8
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6210/2022 del R.G. promossa da:
Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
CP_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Monica Portaccio e Massimo Birardi
-Ricorrenti-
Contro
Controparte_2
in persona del Capo dell'I.T.L. pro tempore rappr. e dif. dal funzionario delegato Mario Pastore
-Resistente-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Con ricorso in opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex art.22, l.
689/1981 e art. 6, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, parte opponente propone
Cont azione nei confronti dell di per l'annullamento e/o la revoca CP_2 Cont dell'ordinanza-ingiunzione Prot. n. 33003- 33006 emessa dall' di in CP_2 data 28 aprile 2022, notificata in data 09.05.2022.
1 Con il provvedimento impugnato veniva ingiunto a e a Parte_1 [...]
in qualità di obbligati in solido, il pagamento della somma di € CP_1
16.666,67 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione delle seguenti disposizioni:
“Art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, D.Lgs. 10/09/2003, n.276 così come modificato dall'art.1, comma 1, D.Lgs. n.08/2016 - Interposizione illecita da pseudo - appalto - Appaltante - Regime Ordinario. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel titolo III del D. Lgs. N. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art.29, comma 1, l'utilizzatore ed il somministratore sono puniti, ai sensi dell'art. 18 Comma 5Bis, D.Lgs.
276/2003 e dell'art.1 commi 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.000,00 né superiore ad euro 50.000,00.
Ha usufruito per un totale di 2.600 giornate di manodopera illecitamente fornita dalla AL VI Italia RL come sotto specificato;
1) dal 14.09 al 23.12.2015 e dal 04.01 al 05.08.2016 per Parte_2 giorni 215;
2 dal 29.08 al 31.08.2016 per giorni 3; CP_4
3) dal 13.07 al 05.08.2016 per giorni 18; Controparte_5
4) dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 244; 5) Controparte_6 [...]
dal 13.07 al 05.08.2016 per giorni 18; CP_7
6) dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 238; Parte_3
7) L dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 252; Parte_4
8) il 31.08.2016 per giorni 1; CP_8
9) dal 14.09.2015 al 05.08.2016 per giorni 231; Parte_5
10) dal 07.0 7 al 05.08.2016 per giorni 22; CP_9
11) dal 22.10 al 23.12.2015 per giorni 60; CP_10
12 dal 13.7 al 05.08.2016 e dal 23.08 al 31.08.2016 per CP_11 giorni 22;
13 dal 24.08 al 23.12.2015 per giorni 95; CP_12
2 14 dal 09.09 al 16.09.2015 per giorni 6; Parte_6
15) dal 01.09 al 23.12.2015 e dal 04.01 al 05.08.2016 per Parte_7 giorni 223;
16) dal 30.08 al 31.08.2016 per giorni 2; Parte_8
17) dal 13.09 al 20.12.2015 per giorni 25; Controparte_13
18) dal 01.09.2016 al 04.07.2016 per giorni 163; 19) Parte_9 dal 01.09 al 23.12.2015 e dal 07.01 al 05.08.2016 per Parte_10 giorni 262;
20) dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 252; Parte_11
21) dal 01.09.2015 al 31.08.2016 per giorni 248”. Parte_12
In particolare, la sanzione era scaturita da una richiesta di intervento della lavoratrice (all.8 parte opposta); la sanzione era stata Parte_5 applicata dall a seguito di accesso ispettivo effettuato in data CP_2
12.07.2018 nei confronti della ditta AL VI Italia RL, dal quale emergeva che, la lavoratrice, pur formalmente assunta dalla ditta AL
VI Italia RL, prestava attività lavorativa presso la sede della
[...]
. CP_1
Ciò in quanto, dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite emergeva che (committente) e AL VI RL (appaltatrice) avevano Controparte_1 stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi per movimentazione merci;
che AL VI RL in data 01.04.2015 ha subappaltato i suddetti servizi alla ditta AL VI Italia RL.
Che, in forza di tale contratto di appalto, presso si Controparte_1 recavano di volta in volta lavoratori forniti dalla AL VI Italia RL.
A seguito degli accertamenti complessivamente svolti, l riteneva CP_2 che il contratto di affidamento concluso tra le società ispezionate non presentasse i requisiti dell'appalto lecito di cui all'art. 29 co. 1 D.lgs.
276/03 e pertanto celasse una somministrazione illecita di manodopera, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 18 co.
5-bis D.lgs.
276/03.
Di conseguenza, l'ispettorato redigeva il verbale unico di accertamento da cui scaturiva l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione.
3 proponeva opposizione eccependo la violazione del termine di Parte_1 cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981 e nel merito, contesta la legittimità della sanzione.
Si costituiva in giudizio il quale, con memoria di costituzione, CP_14 contestava gli assunti di parte opponente e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Mentre parte opponente sostiene la violazione del termine di cui all'art. 14 comma 2 della l. n. 689 del 1981, al contrario, parte opposta sostiene sia infondata l'eccezione di tardività della contestazione degli illeciti amministrativi poiché il termine di novanta giorni, previsto dall'art.14 della Legge 24 novembre 1981 n.689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.
Ciò in quanto in data 12 luglio 2018 veniva effettuato il primo accesso ispettivo (all.5 parte opposta); in data 10 ottobre 2018 veniva redatto
Verbale interlocutorio (all. 6 parte opposta); in data 07.02.2019 veniva redatto Verbale unico di accertamento e notificazione, notificato a parte opponente in data 20.02.2019, dal quale si evince che gli ispettori concludevano gli accertamenti in data 20.12.2018 (all.4 parte opposta).
Dunque, l ha rispettato i termini di cui all'art. 14 comma 2 CP_2 della l. n. 689 del 1981 considerata l'istruttoria dovuta all'accertamento della sanzione in questione.
Nel merito, si osserva che con il d.lgs 276/03 è venuto meno il divieto generalizzato di interposizione e di appalto nelle prestazioni di lavoro, prima contemplato dalla l. 1369/60, senza però giungere ad una piena liberalizzazione dell'interposizione di manodopera che, ad oggi, è consentita nei limiti della somministrazione di lavoro svolta da un'agenzia autorizzata.
Pertanto, il legislatore, per evitare che nella pratica il contratto di appalto, avente ad oggetto la fornitura di servizi e di prestazioni lavorative, fosse utilizzato per occultare forme di interposizione illecita di manodopera (non riconducibili alla somministrazione di lavoro svolta da un'agenzia autorizzata) ha individuato una serie di requisiti che devono
4 sussistere affinché l'appalto possa considerarsi lecito.
A tale proposito gli artt. 1665 c.c. e 29 d.lgs. 276/03 prevedono che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio dei poteri organizzativi e direttivi nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
Da tale disposizione si desume che mentre negli appalti leciti l'appaltatore
è effettivamente in possesso di una propria organizzazione di uomini e mezzi con la quale eseguire il servizio o l'opera appaltati, nelle forme illecite l'appaltatore è un “finto imprenditore” che si interpone tra lavoratori e committente al solo scopo di consentire a quest'ultimo di ottenere prestazioni di lavoro senza assumere direttamente i lavoratori.
Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza che, per distinguere l'appalto da una mera interposizione illecita, ha tradizionalmente individuato due requisiti indispensabili: l'esistenza in capo all'appaltatore di una reale organizzazione di mezzi (ovvero l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, in caso di appalti a bassa intensità di capitale) nonché l'assunzione del rischio d'impresa. Con la precisazione che ciò che rileva è l'autonomia gestionale dell'impresa appaltatrice rispetto a quella committente sicché ove essa risulti carente di tale autonomia si configura una somministrazione di lavoro illecita in quanto effettuata da soggetto non autorizzato (Cass. n. 14087 del 26.3.2013).
Premessa la necessaria sussistenza di tali requisiti ai fini della liceità del contratto di appalto, graverà sull'Amministrazione l'onere di provare la insussistenza in concreto del potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore sui lavoratori da esso impiegati nonché la mancata assunzione del rischio di impresa allo scopo di giustificare la sanzione irrogata.
Infatti, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di
5 opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa.
A tal fine i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Trib., Trapani, sez. lav.,
n. 482/21; Cass. civ. sez. lav., n.23800/14; Cass. civ., sez. VI, ord. n.
1921/19).
Dal complesso delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori della
AL VI Italia RL nel periodo in questione, (all.10 parte opposta), si evince che la maggior parte degli stessi ha dichiarato agli ispettori che le direttive sul lavoro venivano date dal responsabile o dal personale della che le divise da lavoro e le buste paga venivano fornite Controparte_1 dalla (committente). Controparte_1
La lavoratrice ascoltata in qualità di testimone ha Parte_8 confermato le dichiarazioni rese agli ispettori (dalle quali si evinceva la sussistenza in concreto del potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore), in particolare che nel corso del rapporto di lavoro presso la AL VI Italia RL riceveva le direttive da . Parte_1
Al contrario, nel corso dell'istruttoria orale, i lavoratori Parte_10
, , , nel confermare le dichiarazioni
[...] Parte_12 Controparte_6 rese agli ispettori, hanno sostanzialmente confermato le circostanze indicate in ricorso, in particolare la circostanza sub 4 del ricorso (“il Sig.
[...]
, responsabile sul posto di lavoro della ditta appaltatrice Persona_1
e subappaltatrice, comunicava ai dipendenti impiegati nell'appalto l'orario di lavoro e le mansioni da osservare, verificava la corretta esecuzione del lavoro, riprendeva i medesimi in caso di inesatta esecuzione, provvedeva al pagamento del le retribuzioni e all'emissione delle buste paga in favore dei lavoratori impiegati nell'appalto……”).
Atteso che, tali lavoratori, già in sede ispettiva, avevano dichiarato di ricevere le direttive dalla AL VI Italia RL, di avere firmato il
6 contratto e ritirato personalmente le buste paga presso gli uffici della stessa società, di indossare una divisa blu con la scritta della società appaltatrice, si ritiene che per gli stessi, indicati nell'ordinanza ingiunzione, non è emersa la mancanza di autonomia gestionale ed operativa in capo alla AL VI Italia RL (appaltatrice).
Per la restante parte dei lavoratori indicati nell'ordinanza-ingiunzione, valutate le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori, si ritiene che l ha fornito prova adeguata e sufficiente a ritenere integrati CP_2 gli estremi dell'illecito contestato.
Alla luce delle motivazioni esposte non si ritengono integrati gli estremi della somministrazione illecita di lavoro con riguardo ai soli lavoratori
, impiegati da parte Parte_10 Parte_12 Controparte_6 opponente nell'appalto con AL VI Italia RL, non essendo stata fornita prova dall' della carenza dei requisiti di liceità dell'appalto CP_2 di cui all'art 29 co 1 d.lgs. 276/03.
Pertanto, la sanzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata con riferimento ai soli lavoratori Parte_10 Pt_12
, .
[...] Controparte_6
Confermata nel resto l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione amministrativa dell'ordinanza ingiunzione opposta per i lavoratori Parte_10
, Parte_12 Controparte_6
- conferma nel resto l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
7 Bari, 18 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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